Gazzetta n. 21 del 25 gennaio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 20 dicembre 2001
Disposizioni relative alle modalita' di installazione degli apparecchi evacuatori di fumo e calore.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante "Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendio";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, recante "Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, recante "Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi alle macchine";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il proprio decreto 4 maggio 1998 recante "Disposizioni relative alle modalita' di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonche' all'uniformita' dei connessi servizi resi dai comandi provinciali dei vigili del fuoco";
Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Ritenuto di individuare i requisiti essenziali degli evacuatori di fumo e calore ai fini della loro installazione nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi;
Esperita, con notifica 2001/0336/I, la procedura d'informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
Gli evacuatori di fumo e calore, che vengono installati nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, devono garantire la sicurezza delle persone e dei beni materiali in caso d'incendio e devono essere rispondenti alla direttiva 98/37/CE del 22 giugno 1998 e ai seguenti regolamenti:
decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 499, che hanno recepito le direttive 89/106/CEE e 93/68/CEE;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, che ha recepito le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.
 
Art. 2.
Requisiti degli evacuatori di fumo e calore
Fino a quando non saranno completati e comunicati alla Repubblica italiana gli atti comunitari attuativi della direttiva n. 89/106/CEE, gli evacuatori di fumo e calore possono essere commercializzati e messi in opera se muniti di:
a) dichiarazione CE di conformita' ai sensi dell'art. 8 della direttiva 98/37/CE del 22 giugno 1998;
b) dichiarazione di conformita' al prototipo sottoposto a prova da laboratorio autorizzato (ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818 e del decreto ministeriale 26 marzo 1985) in base alla norma UNI-VVF 9494 o norma armonizzata o norma emanata da un organismo nazionale di normalizzazione di un Paese membro dell'Unione europea o aderente all'accordo SEE riconosciuta equivalente.
 
Art. 3.
Commercializzazione
Gli evacuatori di fumo e calore legalmente riconosciuti in uno dei Paesi dell'Unione europea, ovvero in uno dei Paesi aderenti all'accordo SEE, avente i requisiti di cui al precedente art. 2 possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione.
Roma, 20 dicembre 2001
Il Ministro: Scajola
 
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