Gazzetta n. 21 del 25 gennaio 2002 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
COMUNICATO
6o Aggiornamento del 3 gennaio 2002 alla circolare n. 229 del 21 aprile 1999. Istruzioni di vigilanza per le banche.

BANCA D'ITALIA

6o Aggiornamento del 3 gennaio 2002 alla circolare n. 229
del 21 aprile 1999
Istruzioni di vigilanza per le banche

Con il presente aggiornamento vengono adeguati all'euro gli importi ancora espressi in lire dei capitoli della Circolare n. 229 (Istruzioni di vigilanza per le banche) di seguito indicati:
- Titolo IV, Capitolo 11 (Sistema dei controlli interni, compiti del collegio sindacale)
- Titolo V, Capitolo 3 (Raccolta in titoli delle banche)
- Titolo V, Capitolo 5 (Assunzione dell'incarico di banca depositaria degli O.I.C.R.)
- Titolo IX, Capitolo 1 (Emissione di valori mobiliari e offerta in Italia di valori mobiliari esteri)
- Titolo IX, Capitolo 2 (Raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche)
- Titolo X, Capitolo 1 (Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari)
Le modifiche di cui sopra entrano in vigore il 1 gennaio 2002.
I capitoli interessati dal presente aggiornamento verranno pubblicati, nella versione cosi' modificata, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 
TITOLO IV - Capitolo 11

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI,
COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE

SEZIONE I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

La competitivita' della banca, la sua stabilita' di medio e lungo periodo, la possibilita' stessa che sia garantita una gestione sana e prudente non possono prescindere dal buon funzionamento del sistema dei controlli interni.
Una corretta percezione dei rischi consente alle banche di allocare il capitale in modo appropriato, favorendo efficienti combinazioni di rischio e rendimento nelle diverse attivita'. Gli strumenti di vigilanza prudenziale, tipicamente i coefficienti patrimoniali, nell'imporre una dotazione di capitale minima per fronteggiare i rischi, propongono modelli di misurazione semplificati, non sufficienti da soli ad assicurare uno sviluppo equilibrato dell'impresa.
Le Autorita' di vigilanza avvertono, quindi, l'esigenza di affiancare agli strumenti prudenziali di tipo quantitativo indicazioni volte a favorire, nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale, la definizione nelle banche di un sistema dei controlli interni efficiente ed efficace.
Nell'ambito dei meccanismi di controllo delle societa', il nostro ordinamento affida un ruolo fondamentale al collegio sindacale. Per l'importanza dei compiti che esso assolve la legislazione bancaria ha predisposto un collegamento funzionale con l'attivita' di vigilanza. L'art. 52 del T.U. prevede la tempestiva comunicazione alla Banca d'Italia da parte del collegio sindacale degli atti o fatti che possano costituire irregolarita' nella gestione delle banche ovvero violazioni delle norme che ne disciplinano l'attivita'.
Il T.U. ha reso organico il quadro delle norme primarie sulla materia affidando alla Banca d'Italia, in conformita' con le deliberazioni del CICR, il compito di dettare istruzioni di carattere generale sulla struttura amministrativa e contabile e sui controlli interni delle banche e dei gruppi bancari (artt. 53 e 67).
Il CICR, con delibera del 2 agosto 1996, ha enunciato i principi generali sui quali devono basarsi le istruzioni della Banca d'Italia in tema di:
- controlli interni aziendali;
- erogazione del credito;
- misurazione, controllo e gestione dei rischi di mercato;
- succursali all'estero;
- emissione e gestione dei mezzi di pagamento.
La stessa delibera ha stabilito inoltre che la Banca d'Italia emani disposizioni alle capogruppo di gruppi bancari affinche' le istruzioni applicative siano osservate all'interno del gruppo, complessivamente considerato, e presso le societa' che lo compongono.
E' stato previsto infine che la Banca d'Italia stabilisca requisiti organizzativi minimi volti a salvaguardare la correttezza e la trasparenza dei rapporti delle banche con la clientela.
Le presenti disposizioni applicano i principi indicati dal CICR tenendo conto degli orientamenti emersi presso l'Istituto monetario europeo e il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.
La Sez. II del presente Capitolo detta criteri di massima e raccomandazioni con riferimento al sistema dei controlli interni in generale, alla gestione dei rischi, al ruolo della funzione di revisione interna (internal audit), ai sistemi informativi e ai controlli sulle succursali all'estero.
La Sez. III del presente Capitolo riguarda i compiti della capogruppo in materia di controlli interni al gruppo bancario.
Nella Sez. IV del presente Capitolo sono indicati gli adempimenti del collegio sindacale e gli obblighi informativi dello stesso e della societa' di revisione nei confronti della Banca d'Italia.
La Sez. V del presente Capitolo contiene disposizioni riguardanti l'emissione, la gestione e la negoziazione di assegni bancari.

2. Fonti normative

La materia e' regolata dai seguenti articoli del T.U.:
- art. 51, il quale prevede che le banche inviino alla Banca d'Italia, con le modalita' e i tempi da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonche' ogni dato e documento richiesti;
- art. 52, il quale disciplina le comunicazioni alla Banca d'Italia del collegio sindacale e dei soggetti incaricati del controllo legale dei conti;
- art. 53, comma 1, lettera d), il quale prevede che la Banca d'Italia, in conformita' con le deliberazioni del CICR, emani disposizioni aventi a oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
- art. 61, comma 5, che dispone l'applicazione dell'art. 52 al collegio sindacale delle societa' finanziarie capogruppo dei gruppi bancari;
- art. 66, commi 1 e 2, che prevede obblighi informativi per le societa' capogruppo di gruppi bancari secondo le modalita' e i termini stabiliti dalla Banca d'Italia;
- art. 67, comma 1, lett. d), il quale, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, attribuisce alla Banca d'Italia, in conformita' con le deliberazioni del CICR, la facolta' di impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
e inoltre:
- dall'art. 13 della direttiva 89/646/CEE del 5 dicembre 1989, che prevede che le autorita' competenti dello Stato membro di origine esigano che ciascun ente creditizio sia dotato di una buona organizzazione amministrativa e contabile e di adeguate procedure di controllo interno;
- dall'art. 5 della direttiva 95/26/CE del 29 giugno 1995, che stabilisce che gli Stati membri prevedano obblighi informativi per le persone incaricate della revisione legale dei conti nei confronti delle autorita' competenti;
- dalla deliberazione del CICR del 2 agosto del 1996 in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni.
Si rammenta altresi' che l'art. 144, comma 1, del T.U., prevede meccanismi sanzionatori per l'inosservanza, tra l'altro, dei provvedimenti emanati dall'organo di vigilanza; il successivo comma 2, inoltre, dispone sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione, tra l'altro, degli artt. 52 e 61, comma 5, del medesimo T.U.

3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche autorizzate in Italia e alle capogruppo.
Le disposizioni in materia di comunicazioni del collegio sindacale, contenute nella Sez. IV del presente Capitolo, si rivolgono alle sole banche italiane e alle capogruppo.

SEZIONE II
SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

1. Sistema dei controlli interni: principi generali

Per garantire una sana e prudente gestione le banche devono coniugare nel tempo la profittabilita' dell'impresa con un'assunzione dei rischi consapevole e compatibile con le condizioni economico-patrimoniali, nonche' con una condotta operativa improntata a criteri di correttezza.
A tal fine e' indispensabile che le banche si dotino di adeguati sistemi di rilevazione, misurazione e controllo dei rischi, coerentemente con la complessita' e le dimensioni delle attivita' svolte.
Il sistema dei controlli interni e' costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e il conseguimento delle seguenti finalita':
- efficacia ed efficienza dei processi aziendali (amministrativi, produttivi, distributivi, ecc.);
- salvaguardia del valore delle attivita' e protezione dalle perdite;
- affidabilita' e integrita' delle informazioni contabili e gestionali;
- conformita' delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza nonche' con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne.
I controlli coinvolgono, con diversi ruoli, gli organi amministrativi, il collegio sindacale, la direzione e tutto il personale. Essi costituiscono parte integrante dell'attivita' quotidiana della banca. Se ne possono individuare alcune tipologie, a prescindere dalle strutture organizzative in cui sono collocate:
- i controlli di linea, diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. Essi sono effettuati dalle stesse strutture produttive (ad es., i controlli di tipo gerarchico) o incorporati nelle procedure ovvero eseguiti nell'ambito dell'attivita' di back-office;
- i controlli sulla gestione dei rischi, che hanno l'obiettivo di concorrere alla definizione delle metodologie di misurazione del rischio, di verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative e di controllare la coerenza dell'operativita' delle singole aree produttive con gli obiettivi di rischio-rendimento assegnati. Essi sono affidati a strutture diverse da quelle produttive;
- l'attivita' di revisione interna, volta a individuare andamenti anomali, violazioni delle procedure e della regolamentazione nonche' a valutare la funzionalita' del complessivo sistema dei controlli interni. Essa e' condotta nel continuo, in via periodica o per eccezioni, da strutture diverse e indipendenti da quelle produttive, anche attraverso verifiche in loco.
Ferma restando l'autonoma responsabilita' aziendale in ordine alle scelte effettuate in materia di assetto dei controlli interni, le banche pongono in essere soluzioni organizzative che:
- assicurino la necessaria separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo ed evitino situazioni di conflitto di interesse nell'assegnazione delle competenze;
- siano in grado di identificare, misurare e monitorare adeguatamente tutti i rischi assunti o assumibili nei diversi segmenti operativi;
- stabiliscano attivita' di controllo a ogni livello operativo e consentano l'univoca e formalizzata individuazione di compiti e responsabilita', in particolare nei compiti di controllo e di correzione delle irregolarita' riscontrate;
- assicurino sistemi informativi affidabili e idonee procedure di reporting ai diversi livelli direzionali ai quali sono attribuite funzioni di controllo;
- garantiscano che le anomalie riscontrate dalle unita' operative, dalla funzione di revisione interna o da altri addetti ai controlli siano tempestivamente portate a conoscenza di livelli appropriati dell'azienda (del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, se significative) e gestite con immediatezza;
- consentano la registrazione di ogni fatto di gestione e, in particolare, di ogni operazione con adeguato grado di dettaglio, assicurandone la corretta attribuzione sotto il profilo temporale.
Il sistema dei controlli interni deve essere periodicamente soggetto a ricognizione e validazione in relazione all'evoluzione dell'operativita' aziendale e al contesto di riferimento.

1.1 Ruolo del consiglio di amministrazione e dell'alta direzione

Per il conseguimento di un sistema dei controlli interni efficiente ed efficace un ruolo fondamentale e' attribuito ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e di direzione nelle banche.
Gli organi amministrativi (1), ciascuno nell'ambito delle proprie competenze:
- promuovono una cultura aziendale che valorizzi la funzione di controllo: tutti i livelli di personale all'interno dell'organizzazione devono essere consapevoli del ruolo ad essi attribuito nel sistema dei controlli interni ed esserne pienamente coinvolti;
- rendono noti alla struttura organizzativa gli obiettivi e le politiche che si intendono perseguire; -----------
(1) Per organi amministrativi si intendono il consiglio di
amministrazione e l'alta direzione. Per consiglio di
amministrazione si intende, oltre all'organo consiliare,
anche il comitato esecutivo ovvero altri organi collegiali
delegati; per alta direzione si intende l'amministratore
delegato e/o il direttore generale nonche' l'alta dirigenza
munita di poteri delegati e che svolge funzioni di
gestione.

In particolare, il consiglio di amministrazione:
- approva gli orientamenti strategici e le politiche di gestione del rischio. Esso deve essere consapevole dei rischi a cui la banca si espone, conoscere e approvare le modalita' attraverso le quali i rischi stessi sono rilevati e valutati;
- approva la struttura organizzativa della banca; assicura che i compiti e le responsabilita' siano allocati in modo chiaro e appropriato - con particolare riguardo ai meccanismi di delega - e li sottopone a revisione ove se ne ravvisi la necessita'; prevede strumenti di verifica dell'esercizio dei poteri delegati;
- verifica che l'alta direzione definisca l'assetto dei controlli interni in coerenza con la propensione al rischio prescelta; che le funzioni di controllo abbiano un grado di autonomia appropriato all'interno della struttura; che siano fornite di risorse adeguate per un corretto funzionamento;
- si assicura che venga definito un sistema informativo corretto, completo e tempestivo;
- si assicura che la funzionalita', l'efficienza e l'efficacia del sistema dei controlli interni siano periodicamente valutate e che i risultati del complesso delle verifiche siano portati a conoscenza del consiglio medesimo; nel caso emergano carenze o anomalie, adotta con tempestivita' idonee misure correttive.
L'alta direzione predispone le misure necessarie ad assicurare l'istituzione e il mantenimento di un sistema dei controlli interni efficienti ed efficaci. In particolare:
- assicura un'efficace gestione dell'operativita' e dei connessi rischi, definendo politiche e procedure di controllo appropriate;
- verifica nel continuo, anche alla luce dei cambiamenti delle condizioni interne ed esterne in cui opera la banca, la funzionalita', l'efficienza e l'efficacia complessiva del sistema dei controlli interni, provvedendo altresi' al suo adeguamento per gestire rischi nuovi ovvero migliorare il controllo di quelli gia' noti;
- individua e valuta, anche sulla base dell'analisi degli andamenti gestionali e degli scostamenti dalle previsioni, i fattori da cui possono derivare rischi;
- definisce i compiti delle unita' operative dedicate alle funzioni di controllo, assicurando che le varie attivita' siano dirette da personale qualificato, in possesso di esperienza e conoscenze tecniche. In tale ambito, vanno individuate e ridotte al minimo le aree di potenziale conflitto di interesse;
- stabilisce canali di comunicazione efficaci al fine di assicurare che tutto il personale sia a conoscenza delle politiche e delle procedure relative ai propri compiti e responsabilita';
- definisce i flussi informativi volti ad assicurare al consiglio di amministrazione, o agli organi da esso delegati, piena conoscenza e governabilita' dei fatti aziendali.
Il consiglio di amministrazione e l'alta direzione si attengono, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, alle indicazioni e ai principi contenuti nelle presenti disposizioni, coerentemente con le dimensioni, la complessita' e le specificita' operative della banca.
Tali indicazioni rappresentano un quadro di riferimento minimale e non esauriscono le cautele che possono essere adottate dai competenti organi aziendali, nell'ambito della loro autonomia nella scelta del modello organizzativo ritenuto piu' idoneo.

* * *

Nel presente paragrafo sono stati definiti le finalita' e le tipologie di controllo in cui si sostanzia il sistema dei controlli interni; in tale ambito, sono stati inoltre indicati alcuni principi generali ai quali deve uniformarsi l'azione degli organi amministrativi.
Di seguito si forniscono criteri e linee guida che - indipendentemente dalle tipologie di controllo utilizzate - le banche devono applicare per la gestione e la supervisione delle principali categorie di rischi (par. 2 della presente Sezione); l'individuazione e la costante valutazione di questi ultimi e' di cruciale importanza per preservare l'integrita' patrimoniale e finanziaria dell'impresa e per la realizzazione delle strategie aziendali.
Si forniscono, inoltre, ulteriori indicazioni su alcuni aspetti e funzioni specifiche di particolare rilievo nel sistema dei controlli interni. Si tratta dell'attivita' di revisione interna (cfr. par. 3 della presente Sezione), dei sistemi informativi (cfr. par. 4 della presente Sezione) e dei controlli sulle succursali estere (cfr. par. 5 della presente Sezione).

2. Controllo dei rischi

Le banche definiscono le proprie politiche di assunzione dei rischi. Tali politiche, e i principi che le ispirano, vanno approvate dal consiglio di amministrazione con apposite delibere.
Il sistema dei controlli interni deve coprire tutte le tipologie di rischio: di credito, di tasso di interesse, di mercato, di liquidita', operativi, di regolamento, di frode e infedelta' dei dipendenti, legali, di reputazione, ecc.
Per i rischi quantificabili le banche devono disporre di sistemi che consentano di identificare, misurare e controllare l'esposizione alle singole fattispecie di rischio, nonche' di gestire l'esposizione complessiva, anche tenendo conto delle possibili correlazioni esistenti fra i diversi fattori di rischio. Esse fissano adeguati limiti operativi, monitorati su base continua e sottoposti a periodiche revisioni.
Le banche definiscono procedure in grado di evidenziare situazioni di anomalia che possono costituire indicatori di inefficienza dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi.
Le banche la cui operativita' lo richieda valutano l'opportunita' di concentrare le funzioni di misurazione e controllo integrato dei rischi in una autonoma struttura. Tale unita' puo' essere affiancata agli eventuali comitati di gestione dei diversi profili di rischio (ad esempio, al comitato per il rischio di credito, al comitato di liquidita', al comitato per l'asset and liability management). In tal caso sono chiaramente definite le diverse responsabilita' e le modalita' di intervento, in modo da garantire la completa indipendenza dell'unita' dal processo di gestione operativa dei rischi.
Le banche valutano attentamente le implicazioni derivanti dall'ingresso in nuovi mercati o settori operativi, ovvero che comportino l'offerta di nuovi prodotti. In particolare, occorre procedere preventivamente all'individuazione dei rischi e alla definizione di procedure di controllo adeguate. Tali procedure devono essere sottoposte all'approvazione del consiglio di amministrazione.

2.1 Rischio di credito

Le modalita' di gestione del rischio di credito dipendono dalle politiche di erogazione del credito.
Coerentemente con tali politiche, l'alta direzione definisce le metodologie di misurazione del rischio di credito nonche' le tecniche di controllo andamentale. Entrambe devono essere conosciute e approvate dal consiglio di amministrazione.
L'intero processo riguardante il credito (istruttoria, erogazione, monitoraggio delle posizioni, revisione delle linee di credito, interventi in caso di anomalia) deve risultare dal regolamento interno e deve essere periodicamente sottoposto a verifica.
Nella fase istruttoria, le banche acquisiscono tutta la documentazione necessaria per effettuare una adeguata valutazione del merito creditizio del prenditore, sotto il profilo patrimoniale e reddituale, e una corretta remunerazione del rischio assunto. La documentazione deve consentire di valutare la coerenza tra importo, forma tecnica e progetto finanziato; essa deve inoltre permettere l'individuazione delle caratteristiche e della qualita' del prenditore, anche alla luce del complesso delle relazioni con lo stesso intrattenute. Nel caso di affidamenti ad imprese, ad esempio, sono acquisiti i bilanci (anche consolidati, se disponibili) nonche' ogni altra informazione utile per valutare la situazione attuale e prospettica dell'azienda. Al fine di conoscere la valutazione degli affidati da parte del sistema bancario le banche utilizzano, anche nella successiva fase di monitoraggio, le informazioni fornite dalla Centrale dei Rischi.
Le deleghe in materia di erogazione del credito devono risultare da una delibera del consiglio di amministrazione. Nel caso di fissazione di limiti "a cascata" (quando cioe' il delegato delega a sua volta entro i limiti a lui attribuiti), la griglia dei limiti risultanti deve essere documentata. Il soggetto delegante deve inoltre essere periodicamente informato sull'esercizio delle deleghe, al fine di poter effettuare le necessarie verifiche.
Gli adempimenti delle unita' operative nella fase di monitoraggio del credito erogato devono essere desumibili dalla regolamentazione interna. In particolare, devono essere fissati termini e modalita' di intervento in caso di anomalia. I criteri di valutazione, gestione e classificazione dei crediti anomali, nonche' le relative unita' responsabili, devono essere fissati con delibera del consiglio di amministrazione, nella quale sono indicate le modalita' di raccordo fra tali criteri e quelli previsti per le segnalazioni di vigilanza. Il consiglio di amministrazione deve essere regolarmente informato sull'andamento dei crediti anomali e delle relative procedure di recupero.
E' indispensabile che le banche abbiano in ogni momento una corretta percezione della propria esposizione nei confronti di ogni cliente o gruppo di clienti connessi, anche al fine di procedere, se del caso, ad una tempestiva revisione delle linee di credito. A tal fine occorre una base informativa continuamente aggiornata dalla quale risultino i dati identificativi della clientela, le connessioni giuridiche ed economiche con altri clienti, l'esposizione complessiva del singolo affidato e del gruppo di clienti connessi, le forme tecniche da cui deriva l'esposizione, il valore aggiornato delle garanzie.
Inoltre, il sistema dei controlli deve consentire la valutazione e il monitoraggio dell'esposizione al rischio di credito derivante da operazioni diverse dalla tipica attivita' di finanziamento. Le banche con una significativa operativita' in tali comparti devono poter misurare con la necessaria tempestivita' il rischio di credito insito in queste attivita', in particolare negli strumenti derivati.
La corretta rilevazione e gestione di tutte le informazioni necessarie riveste particolare importanza nelle procedure per l'assunzione di grandi rischi. Al riguardo le banche sono tenute al rispetto della disciplina dettata nel Tit. IV, Cap.5, Sez. VI, delle presenti Istruzioni.
Quando il rapporto e' instaurato "a distanza" ovvero tramite soggetti terzi (ad esempio con l'attivita' fuori sede), le banche adottano particolari cautele (cfr. Tit. III, Cap. 2, Sez. III, delle presenti Istruzioni).
Con specifico riferimento alle operazioni di finanziamento a favore di soggetti interni alla struttura aziendale, le banche definiscono procedure atte a prevenire il verificarsi di situazioni di conflitto di interessi; in particolare, esse si attengono al principio in base al quale tali finanziamenti non possono essere deliberati a un livello inferiore a quello dell'affidato (1).

2.2 Rischi di tasso di interesse e di mercato

E' necessario che le banche si dotino di strumenti che permettano una gestione del rischio di tasso di interesse che grava sul complesso delle attivita' svolte (in bilancio e fuori bilancio) consapevole e integrata con gli altri rischi aziendali (2).

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(1) Per le obbligazioni degli esponenti bancari, cfr. Tit.
II, Cap. 3, delle presenti Istruzioni.
(2) Tale esigenza e' richiamata nel Tit. IV, Cap. 8, delle
presenti Istruzioni, nel quale sono inoltre illustrate le
metodologie di misurazione del rischio di tasso di
interesse.

In particolare:
- i soggetti responsabili di ogni fase del processo di gestione del rischio di tasso di interesse sono chiaramente individuati;
- i sistemi di misurazione del rischio sono coerenti con il grado di complessita' dell'operativita' aziendale e consentono di rilevare tutte le fonti significative di rischio associate alle attivita', passivita' e posizioni fuori bilancio della banca. Essi devono inoltre essere chiaramente compresi dai soggetti preposti alla gestione del rischio e dalla direzione della banca;
- i sistemi informativi consentono il monitoraggio delle esposizioni al rischio di tasso di interesse e la loro tempestiva segnalazione all'alta direzione e al consiglio di amministrazione.
Gli aspetti inerenti al controllo dei rischi di mercato sono trattati al Tit. IV, Cap. 3, Sez. X, delle presenti Istruzioni. Le previsioni ivi contenute riguardano anche le procedure di controllo del rischio di tasso di interesse gravante sul portafoglio non immobilizzato, nella cui definizione la banca tiene conto degli obiettivi e degli orizzonti temporali sottostanti le posizioni assunte nell'attivita' di negoziazione e di tesoreria. Le procedure devono essere integrate con quelle che la banca definisce per la gestione del rischio di tasso complessivamente assunto.

2.2.1 Gestione del portafoglio di strumenti finanziari

Le banche possono delegare la gestione del proprio portafoglio di strumenti finanziari ad altre banche, ad imprese di investimento o a societa' di gestione del risparmio. La delega non modifica la responsabilita' delle singole banche nei confronti della gestione del rischio. Esse definiscono comunque le proprie politiche di assunzione dei rischi e fissano limiti all'assunzione degli stessi.
Nel caso in cui non sia previsto il preventivo benestare, il mandato conferito al soggetto terzo deve contenere indirizzi precisi riguardanti le politiche e i limiti di assunzione dei rischi. Le modalita' di misurazione dei rischi, sulla base delle quali vengono fissati i limiti, devono essere approvate dai responsabili aziendali e specificate nel mandato.
Il flusso informativo dal mandatario alla banca mandante deve garantire a quest'ultima la possibilita' di verificare costantemente il rispetto dei limiti fissati nonche' delle regole prudenziali.

2.3 Altri rischi

La crescente complessita' dell'attivita' bancaria rafforza l'esigenza che le banche definiscano politiche di gestione nonche' procedure di identificazione e, laddove possibile, di misurazione dei rischi operativi, al fine di prevenire o ridurre le possibili perdite. Tali rischi sono riconducibili a inefficienze nelle procedure, controlli inadeguati, errori umani e tecnici, eventi imprevisti. Particolare attenzione va posta ai rischi operativi connessi con l'utilizzo di tecnologie che consentono il contatto a distanza con la clientela.
A fronte del rischio di regolamento, in particolare nelle operazioni in cambi, le banche definiscono procedure volte ad assicurare la corretta misurazione e il controllo dell'esposizione in relazione alla durata della stessa, compresa tra il momento in cui l'ordine di pagamento emesso diviene irrevocabile e quello in cui la ricezione dei fondi dalla controparte e' verificata.
Le banche definiscono le procedure operative e di controllo volte a minimizzare i rischi legati a frodi e infedelta' dei dipendenti. Le politiche di gestione del personale devono evitare potenziali conflitti tra fini individuali e interessi della banca. Esse inoltre adottano adeguate misure interne atte a evitare ogni coinvolgimento, anche inconsapevole, in fatti di riciclaggio, e si attengono alle procedure previste dalle "Indicazioni operative per la segnalazione di operazioni sospette" (c.d. "Decalogo"), emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 3 bis, comma 4, della legge 5 luglio 1991, n. 197.
Le banche valutano i rischi legali cui sono esposte; in particolare, nell'esercizio di attivita' non tradizionali e con soggetti non residenti verificano che alla controparte di una operazione non sia vietato da norme di legge o regolamentari porre in essere l'operazione stessa.
Le banche partecipanti ad accordi di compensazione, su base bilaterale o multilaterale, che misurano il rischio di controparte sulla base dell'esposizione netta anziche' lorda, verificano che gli accordi siano giuridicamente fondati. A tal fine esse valutano se gli accordi forniscano la ragionevole certezza che, in caso di insolvenza della controparte, la compensazione venga riconosciuta anche nel paese di appartenenza della controparte.
Inefficienze nelle prassi operative possono pregiudicare la componente fiduciaria insita nel rapporto con il pubblico e accrescere la conflittualita'; la perdita di reputazione che ne consegue puo' provocare riflessi negativi sulle componenti economico-patrimoniali. Al fine di evitare cio', le banche:
- sviluppano una cultura aziendale improntata all'assistenza al cliente;
- provvedono ad assicurare l'informazione alla clientela sull'eventuale adesione al "Codice di comportamento del settore bancario e finanziario" predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana;
- danno adeguata pubblicita' all'eventuale adesione all'"Accordo per la costituzione dell'Ufficio reclami della clientela e dell'Ombudsman bancario";
- si assicurano che il personale a contatto diretto con il pubblico sia a conoscenza delle procedure di reclamo interne alla banca e sia in grado di indirizzare correttamente la clientela nell'utilizzo di tali servizi, fornendo adeguate informazioni.
Nello svolgimento dei servizi di investimento le banche adottano strutture organizzative che riducono al minimo il rischio di conflitti di interesse e si attengono alle regole che ne disciplinano l'esercizio (1). In tale ambito, esse assicurano la separatezza tra il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi e il complesso delle altre attivita' esercitate dalla banca, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Titolo II, Capitolo 2, paragrafo 4, delle Istruzioni di vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare.

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(1) Cfr. Parte II, Titolo II, Capi II e IV, del T.U.F. e
relativi provvedimenti di attuazione.

3. Attivita' di revisione interna

L'attivita' di revisione interna nelle banche deve essere svolta da una funzione indipendente (internal audit) volta da un lato a controllare, anche con verifiche in loco, la regolarita' dell'operativita' e l'andamento dei rischi, dall'altro a valutare la funzionalita' del complessivo sistema dei controlli interni e a portare all'attenzione del consiglio di amministrazione e dell'alta direzione i possibili miglioramenti alle politiche di gestione dei rischi, agli strumenti di misurazione e alle procedure.
In tale ambito, la funzione di revisione interna tra l'altro:
- verifica il rispetto nei diversi settori operativi dei limiti previsti dai meccanismi di delega nonche' del pieno e corretto utilizzo delle informazioni disponibili nelle diverse attivita';
- controlla l'affidabilita' dei sistemi informativi, inclusi i sistemi di elaborazione automatica dei dati, e dei sistemi di rilevazione contabile;
- verifica che nella prestazione dei servizi di investimento le procedure adottate assicurino il rispetto, in particolare, delle disposizioni vigenti in materia di separatezza amministrativa e contabile, di separazione patrimoniale dei beni della clientela e delle regole di comportamento;
- effettua test periodici sul funzionamento delle procedure operative e di controllo interno;
- espleta compiti d'accertamento anche con riguardo a specifiche irregolarita', ove richiesto dal consiglio di amministrazione, dall'alta direzione o dal collegio sindacale;
- verifica la rimozione delle anomalie riscontrate nell'operativita' e nel funzionamento dei controlli.
I compiti e le responsabilita' dell'internal audit sono definiti dall'alta direzione, nel rispetto dei principi delineati nel presente paragrafo, e tengono conto delle caratteristiche del complessivo apparato dei controlli, delle dimensioni, della rete territoriale, delle specificita' operative della banca.
La regolamentazione dell'attivita' dell'internal audit e' approvata dal consiglio di amministrazione.
E' comunque necessario che l'internal audit:
- non dipenda gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative;
- sia dotato di personale qualitativamente e quantitativamente adeguato ai compiti da svolgere;
- abbia accesso a tutte le attivita' della banca svolte sia presso gli uffici centrali sia presso le strutture periferiche. In caso di attribuzione a soggetti terzi di attivita' rilevanti per il funzionamento del sistema dei controlli interni (ad esempio, dell'attivita' di elaborazione dei dati), l'internal audit deve poter accedere anche alle attivita' svolte da tali soggetti.
Il responsabile dell'internal audit dovra' regolarmente informare il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale e l'alta direzione dell'attivita' svolta e dei risultati di questa.
Nelle banche di dimensioni contenute, la limitata complessita' operativa puo' rendere eccessivamente oneroso destinare stabilmente personale alla funzione di internal audit. In tali casi, e' possibile affidare a soggetti terzi (1) lo svolgimento di tale funzione. Resta ferma la necessita' di rispettare tutti i principi contenuti nella presente Sezione, in particolare per quel che concerne le responsabilita' dei vertici aziendali e la competenza e l'autonomia dei soggetti addetti a tale funzione. Inoltre, l'esternalizzazione deve risultare formalizzata in un accordo, che deve almeno definire:
- gli obiettivi, la metodologia e la frequenza dei controlli;
- le modalita' e la frequenza dei rapporti all'alta direzione e al consiglio di amministrazione sulle verifiche effettuate;
- i collegamenti con le funzioni svolte dal collegio sindacale;
- la possibilita' di rivedere le condizioni del servizio al verificarsi di modifiche di un certo rilievo nell'operativita' e nell'organizzazione della banca;
- la possibilita' di effettuare controlli al verificarsi di esigenze improvvise;
- gli obblighi di riservatezza e la proprieta' esclusiva della banca dei risultati dei controlli;
- l'accesso completo e immediato dell'Autorita' di vigilanza alla documentazione prodotta dai soggetti terzi.

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(1) Per soggetti terzi si intendono altre banche, societa'
di revisione ovvero gli organismi associativi di categoria
(ad es., Federazioni regionali delle banche di credito
cooperativo).

I vertici aziendali verificano periodicamente l'efficacia e l'efficienza dei controlli effettuati.
Nel rispetto di questi stessi principi, inoltre, le banche, indipendentemente dalla dimensione, possono esternalizzare specifici controlli, che richiedono conoscenze professionali specializzate, in aree operative di contenute dimensioni e/o rischiosita'. In qualsiasi momento la banca deve comunque essere in grado di far intervenire, se lo ritiene, la propria funzione di revisione interna.
Le banche che intendono esternalizzare, in tutto o in parte, lo svolgimento della funzione di internal audit ne danno preventiva comunicazione alla Banca d'Italia, specificando le esigenze aziendali che hanno determinato la scelta e le modalita' con le quali verrebbero svolti tali controlli.

4. Sistemi informativi

L'affidabilita', la completezza e l'efficacia funzionale dei sistemi informativi costituiscono un elemento fondamentale per assicurare una gestione sana e prudente.
I sistemi informativi devono assicurare a tutti i livelli della struttura (dal consiglio di amministrazione, all'alta direzione, ai direttori operativi ecc.) un flusso informativo che consenta loro di adempiere agli obblighi previsti dai regolamenti interni e dalla normativa che richiede di produrre informazioni all'esterno.
L'utilizzo della tecnologia dell'informazione (IT) consente il trattamento di una enorme quantita' di informazioni ed e' necessaria per gestire realta' complesse. Tuttavia, l'utilizzo dell'IT puo' comportare rischi operativi aggiuntivi: un sistema informativo mal disegnato e insufficientemente controllato puo' inficiare la qualita' delle informazioni sulle quali il management basa le proprie decisioni; la perdita di dati o di programmi dovuta alla carenza dei sistemi di sicurezza, o l'assenza di strumenti alternativi in caso di interruzione prolungata del sistema elettronico, possono provocare gravi danni alle banche e alla loro clientela.
E' quindi indispensabile che le banche abbiano il know how necessario, un sistema di controlli e una organizzazione adatti a garantire l'affidabilita' delle proprie basi di dati e dei propri sistemi elaborativi.
Le misure da adottare a tali fini dipendono in larga misura dalle dimensioni della banca, dalla complessita' della sua operativita' e dall'architettura del sistema stesso. Nel seguito sono tuttavia dettati alcuni principi generali ai quali tutte le banche devono ispirarsi per salvaguardare l'affidabilita' dei propri sistemi informativi:
- le strategie riguardanti l'IT sono approvate dal consiglio di amministrazione e sono volte ad assicurare l'esistenza ed il mantenimento di una piattaforma tecnologica adeguata ai bisogni presenti e futuri della banca;
- le politiche, gli standard e i controlli per tutti gli aspetti riguardanti l'IT sono definiti e documentati;
- le procedure per l'approvazione e l'acquisizione sia dell'hardware sia del software, nonche' per la cessione all'esterno di determinati servizi (outsourcing), sono formalizzate. Esse mirano ad assicurare che il prodotto soddisfi i bisogni per cui e' stato acquistato o commissionato e sia adatto agli standard della banca. E' inoltre garantita la continuita' del servizio;
- l'internal audit e' in grado di verificare l'adeguatezza dei controlli sugli aspetti riguardanti l'IT;
- gli ambienti di sviluppo e di produzione sono separati. Gli accessi ai diversi ambienti sono regolamentati e controllati attraverso apposite procedure disegnate tenendo conto dell'esigenza di limitare i rischi di frode derivanti da intrusioni esterne o da infedelta' del personale. A tal fine le procedure garantiscono la sicurezza logica dei dati trattati, restringendo, in particolare per l'ambiente di produzione, l'accesso ai dati stessi a individui autorizzati, e prevedendo che tutte le violazioni vengano evidenziate e siano soggette a controlli da parte dell'internal audit. Esse inoltre garantiscono la sicurezza fisica dei dati nonche' minimizzano i rischi di interruzioni dell'operativita' connesse con eventi esterni (incendi, mancanza di energia elettrica ecc.);
- in presenza di eventi che compromettono la funzionalita' del sistema, un piano di emergenza assicura la continuita' delle operazioni vitali e il ritorno in tempi ragionevoli all'operativita' normale.
L'attribuzione a soggetti terzi di attivita' connesse con il funzionamento dei sistemi informativi non esonera le banche dalle responsabilita' di controllo.

5. Controlli sulle succursali estere

Le succursali estere di banche italiane presentano peculiari esigenze di controllo.
Vengono di seguito formulate alcune indicazioni di carattere minimale cui le banche devono attenersi nell'orientare le proprie scelte in materia di controlli interni.
In particolare, le banche devono:
- verificare la coerenza dell'attivita' di ciascuna succursale o gruppo di succursali estere con gli obiettivi e le strategie aziendali;
- adottare procedure informative e contabili uniformi e comunque, ove cio' non sia possibile, agevolmente raccordabili con il sistema centrale, in modo da assicurare flussi informativi adeguati e tempestivi nei confronti dell'alta direzione;
- conferire poteri decisionali secondo criteri rapportati alle potenzialita' delle succursali e attribuire le competenze tra le diverse unita' operative di ciascuna succursale in modo da assicurare la necessaria dialettica nell'esercizio dell'attivita';
- prevedere l'esercizio dei poteri di firma in forma congiunta; qualora le caratteristiche e la rischiosita' delle operazioni lo richiedano, dovra' essere previsto l'intervento di dirigenti della succursale capo-area, ove esistente, o dell'alta direzione. Eventuali deroghe per operazioni di importo e rischiosita' limitati devono essere disciplinate con apposito regolamento;
- assoggettare le succursali estere ai controlli dell'internal audit, che devono essere effettuati da personale in possesso della necessaria specializzazione;
- istituire presso le succursali con una operativita' significativa un'unita' avente funzioni di internal audit. Gli addetti a tale unita', di norma gerarchicamente dipendenti dalla funzione di audit centrale, riferiscono attraverso specifiche relazioni direttamente al dirigente preposto alla succursale capo-area, ove esistente, e all'alta direzione;
- effettuare il controllo documentale su tutti gli aspetti dell'operativita' ed estenderlo anche al merito della gestione in modo da condurre ad una valutazione complessiva dell'andamento delle succursali estere, sotto il profilo del reddito prodotto e dei rischi assunti; l'esito delle verifiche dovra' essere sottoposto all'alta direzione, la quale curera', almeno una volta all'anno, uno specifico riferimento all'organo amministrativo collegiale competente.
L'alta direzione deve avere cura di intensificare, a fini di controllo sulla propria struttura periferica, i rapporti con le parallele strutture centrali delle principali banche corrispondenti, concordando tra l'altro idonee procedure per la verifica delle posizioni reciproche.
Nella selezione dei dirigenti da preporre alla guida delle citate dipendenze, l'alta direzione deve tenere conto della capacita' degli interessati di adeguarsi alla logica dell'organizzazione aziendale e alle regole di comportamento applicabili in generale alle banche italiane.
Vanno previste verifiche, la cui frequenza deve essere coerente con la tipologia di rischi assunti dalla succursale estera, da parte del collegio sindacale, dell'internal audit e delle societa' di revisione esterne. Le verifiche in loco condotte dall'internal audit devono essere estese e riguardare almeno l'affidabilita' delle strutture operative, i rischi assunti, i sistemi informativi, il funzionamento dei controlli interni, l'inserimento sul mercato. La periodicita' minima delle verifiche, fissata dal consiglio di amministrazione, e' graduata in relazione all'operativita' svolta e ai mercati di insediamento. I risultati delle verifiche sono portati tempestivamente a conoscenza dell'alta direzione, del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.
Fermi restando per il collegio sindacale gli obblighi previsti dall'art. 52 del T.U. (cfr. Sez. IV del presente Capitolo), le banche trasmettono alla Banca d'Italia, entro il 31 dicembre, una informativa generale sulle verifiche ispettive condotte nell'anno. Tale informativa deve riguardare i risultati delle ispezioni effettuate, le irregolarita' emerse, le misure correttive intraprese e il loro stato di realizzazione, la programmazione della futura attivita' ispettiva. L'informativa e' corredata dalle valutazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

SEZIONE III
SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
DEL GRUPPO BANCARIO

1. Principi generali sui controlli interni del gruppo

1.1 Ruolo della capogruppo

La capogruppo, nel quadro dell'attivita' di direzione e coordinamento del gruppo, deve esercitare:
a) un controllo strategico sull'evoluzione delle diverse aree di attivita' in cui il gruppo opera e dei rischi incombenti sul portafoglio di attivita' esercitate. Si tratta di un controllo sia sull'espansione delle attivita' svolte dalle societa' appartenenti al gruppo (crescita o riduzione per via endogena) sia sulle politiche di acquisizione e dismissione da parte delle societa' del gruppo (crescita o riduzione per via esogena);
b) un controllo gestionale volto ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale sia delle singole societa' sia del gruppo nel suo insieme. Queste esigenze di controllo vanno soddisfatte preferibilmente attraverso la predisposizione di piani, programmi e budget (aziendali e di gruppo), e mediante l'analisi delle situazioni periodiche, dei conti infrannuali, dei bilanci di esercizio delle singole societa' e di quelli consolidati; cio' sia per settori omogenei di attivita' sia con riferimento all'intero gruppo;
c) un controllo tecnico-operativo finalizzato alla valutazione dei vari profili di rischio apportati al gruppo dalle singole controllate.
L'attivita' di direzione e coordinamento delle capogruppo deve essere improntata a criteri di equita' e ragionevolezza.

1.2 Controlli interni di gruppo

La capogruppo dota il gruppo di un sistema dei controlli interni che consenta l'effettivo controllo sia sulle scelte strategiche del gruppo nel suo complesso sia sull'equilibrio gestionale delle singole componenti.
Per definire il sistema dei controlli interni del gruppo bancario, la capogruppo si ispira ai principi indicati nella Sez. II del presente Capitolo.
In particolare, a livello di gruppo - tenendo conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia con riferimento all'assetto organizzativo e ai controlli interni dei soggetti non bancari sottoposti a vigilanza individuale - vanno previsti:
- procedure formalizzate di coordinamento e collegamento fra le societa' appartenenti al gruppo e la capogruppo per tutte le aree di attivita';
- meccanismi di integrazione dei sistemi contabili (specie per le societa' appartenenti al gruppo aventi sede in paesi che adottano diversi schemi contabili), anche al fine di garantire l'affidabilita' delle rilevazioni su base consolidata;
- flussi informativi periodici che consentano di verificare il perseguimento degli obiettivi strategici nonche' il rispetto delle normative;
- i compiti e le responsabilita' delle diverse unita' deputate al controllo dei rischi all'interno del gruppo e i meccanismi di coordinamento;
- procedure che garantiscano in modo accentrato la misurazione, la gestione e il controllo di tutti i rischi del gruppo a livello consolidato;
- sistemi informativi che consentano di monitorare i flussi finanziari e le relazioni di credito (in particolare le prestazioni di garanzie) fra i soggetti componenti il gruppo.
La capogruppo formalizza e rende noti a tutte le societa' del gruppo i criteri di misurazione, gestione e controllo di tutti i rischi. Essa, inoltre, valida i sistemi e le procedure di controllo dei rischi all'interno del gruppo.
Per quanto riguarda in particolare il rischio di credito, la capogruppo fissa i criteri di valutazione delle posizioni e crea una base informativa comune che consenta a tutte le societa' appartenenti al gruppo di conoscere l'esposizione dei clienti nei confronti del gruppo nonche' le valutazioni inerenti alle posizioni dei soggetti affidati.
Resta fermo che ciascuna banca appartenente al gruppo e' tenuta a dotarsi di un sistema dei controlli interni che rispetti le indicazioni contenute nella precedente sezione.
Nell'ambito delle strategie di gruppo e' possibile accentrare, in tutto o in parte, lo svolgimento della funzione di internal audit presso una delle societa' del gruppo stesso. In tal caso, la capogruppo e' tenuta a informare preventivamente la Banca d'Italia.
Per verificare la rispondenza dei comportamenti delle societa' appartenenti al gruppo agli indirizzi della capogruppo, nonche' l'efficacia dei sistemi dei controlli interni, la capogruppo si attiva affinche', nei limiti che l'ordinamento consente, possano essere effettuati accertamenti periodici alle componenti il gruppo stesso. In tali casi, la capogruppo invia annualmente alla Banca d'Italia una relazione riguardante gli accertamenti effettuati sulle societa' controllate, contenenti anche le considerazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

SEZIONE IV
COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE E
COMUNICAZIONI DELLA SOCIETA' DI REVISIONE

1. Compiti del collegio sindacale

La definizione dell'attivita' dei sindaci e' in generale rimandata al diritto delle societa' e agli statuti; il ruolo ad essi affidato nelle banche ha, tuttavia, caratteristiche particolari.
Il collegio sindacale, nel rispetto delle attribuzioni degli altri organi della banca e collaborando con essi, assolve alle proprie responsabilita' istituzionali di controllo, contribuendo ad assicurare la regolarita' e la legittimita' della gestione - senza fermarsi agli aspetti meramente formali - il rispetto delle norme che disciplinano l'attivita' della banca, nonche' a preservare l'autonomia dell'impresa bancaria (cfr. par. 1.1 della presente Sezione).
Per lo svolgimento delle proprie funzioni il collegio sindacale si avvale di tutte le unita' delle strutture organizzative che assolvono funzioni di controllo, prima fra tutte l'internal audit.
Sussiste un raccordo funzionale tra il controllo esercitato dalla Banca d'Italia e l'attivita' dei sindaci. La percezione della situazione aziendale che deriva ai sindaci sia dallo svolgimento della funzione di controllo ad essi demandata dalla legge, sia dalla loro prossimita' ai responsabili della gestione, fa del collegio sindacale un interlocutore privilegiato per la Banca d'Italia; quest'ultima puo' richiedere informazioni sui controlli svolti e sul funzionamento dei controlli interni. Inoltre, specifici obblighi informativi sono previsti dalla legge (cfr. par. 1.2 della presente Sezione).

1.1 Attivita' di controllo

Il collegio sindacale verifica il regolare funzionamento complessivo di ciascuna principale area organizzativa; in particolare, svolge i compiti di controllo che la legge gli affida, verificando la correttezza delle procedure contabili. Esso, inoltre, valuta il grado di efficienza e di adeguatezza del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, al funzionamento dell'internal audit (cfr. Sez. II del presente Capitolo) e al sistema informativo-contabile.
Nell'effettuare il controllo sull'amministrazione e sulla direzione il collegio sindacale deve soffermarsi sulle eventuali anomalie che siano sintomatiche di disfunzioni degli organi responsabili.
La verifica delle procedure operative e di riscontro interno deve concludersi con osservazioni e proposte agli organi competenti, qualora si rilevi che i relativi assetti richiedano modifiche non marginali.
Il collegio sindacale mantiene il collegamento con l'internal audit e le altre strutture che svolgono funzioni di controllo interno al fine di elevare il grado di conoscenza sulla regolarita' della gestione aziendale. L'informativa sulle risultanze degli accertamenti effettuati dall'ispettorato e quella sui resoconti periodici resi dall'esecutivo al competente organo amministrativo arricchisce gli strumenti utili affinche' l'azione del collegio sindacale possa esplicarsi in modo continuo ed efficace.
Il collegio sindacale richiede, inoltre, alla societa' di revisione tutti i dati e le informazioni utili per il controllo di propria competenza, con particolare riferimento a quelli relativi all'adeguatezza e all'affidabilita' del sistema amministrativo-contabile.
Il collegio sindacale della societa' capogruppo verifica il corretto esercizio dell'attivita' di controllo strategico e gestionale svolto dalla capogruppo sulle societa' del gruppo (cfr. Sez. III del presente Capitolo).
Le irregolarita' accertate vanno valutate tenendo presente la loro incidenza sul corretto funzionamento degli organi e dei vari settori operativi della banca, le cause che le hanno determinate nonche' la significativita' delle perdite che abbiano comportato, o che possano comportare.

1.2 Comunicazioni del collegio sindacale

Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarita' nella gestione delle banche o una violazione delle norme che ne disciplinano l'attivita' (art. 52, comma 1, del T.U.). La medesima previsione si applica anche nei confronti dei soggetti che esercitano gli stessi compiti presso le societa' che controllano le banche o che sono da queste controllate ai sensi dell'art. 23 del T.U. (art. 52, comma 3, del T.U.) (1).

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(1) Limitatamente alla prestazione dei servizi di
investimento, l'art. 8 del T.U.F. impone al collegio
sindacale i medesimi obblighi informativi nei confronti
anche della CONSOB.

L'art. 61, comma 5, del T.U. prevede l'applicazione delle disposizioni in materia di comunicazioni del collegio sindacale alle societa' finanziarie capogruppo. In tal caso l'attivita' di controllo dei sindaci e i relativi obblighi di comunicazione riguardano le materie sulle quali la capogruppo esercita la propria attivita' di direzione e di coordinamento nei confronti delle societa' del gruppo.
Si rammenta che, ai sensi dell'art. 10 della legge 5 luglio 1991, n. 197, il collegio sindacale e' inoltre tenuto a trasmettere entro 10 giorni al Ministro del tesoro copia dei propri accertamenti e contestazioni qualora riguardino violazioni delle norme in materia di antiriciclaggio, sulla cui osservanza i sindaci sono tenuti a vigilare.
2. Comunicazioni della societa' di revisione
Le societa' che esercitano attivita' di revisione contabile presso le banche comunicano senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attivita' bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuita' dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio e consolidato (art. 52, comma 2, del T.U.). La medesima previsione si applica anche nei confronti dei soggetti che esercitano gli stessi compiti presso le societa' che controllano le banche o che sono da queste controllate ai sensi dell'art. 23 del T.U. (art. 52, comma 3, del T.U.) (1).
La Banca d'Italia puo' richiedere a tali societa' dati o documenti utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.

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(1) Limitatamente alla prestazione dei servizi di
investimento, l'art. 8 del T.U.F. impone alle societa' di
revisione i medesimi obblighi informativi nei confronti
anche della CONSOB.

SEZIONE V
EMISSIONE E GESTIONE DI ASSEGNI BANCARI

1. Assegni bancari

Le banche adottano ogni cautela per evitare i pericoli insiti in un uso non corretto dell'assegno bancario. Esse si astengono dal trattenere in sospeso, per un tempo superiore a quello strettamente necessario per la lavorazione dei titoli, assegni tratti dai clienti oltre le disponibilita' di conto e dal riconoscere, prima dell'incasso, a non affidati o oltre i limiti dell'affidamento il corrispettivo di assegni tratti su un'altra banca. Le banche rilevano i passaggi a debito dei conti non affidati nonche' gli sconfinamenti rispetto al credito accordato; in ogni caso, l'assunzione di rischi deve essere contenuta negli importi e nella frequenza. Le banche pongono attenzione al disposto dell'art. 5 della legge 5 luglio 1991, n. 197, circa l'obbligo di segnalare al Ministro del tesoro gli assegni pervenuti di importo superiore a euro 10.329,14, privi della clausola di non trasferibilita'.

1.1 Assegni tratti sulla banca

Le banche adottano opportune cautele in occasione dell'apertura di c/c; in particolare, devono astenersi dal consegnare carnets di assegni a persone che non siano gia' note o per le quali non siano state acquisite idonee informazioni (1); il rilascio dei carnets deve essere effettuato con prudenza, valutando la frequenza delle richieste da parte del cliente, la disponibilita' e l'andamento del relativo conto, la natura dell'attivita' svolta, nonche' l'esistenza di rapporti con altre banche.

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(1) Si rammentano in proposito anche gli obblighi di
identificazione e registrazione previsti dalla legge 5
luglio 1991, n. 197.

Gli assegni tratti sulla banca possono essere pagati soltanto se emessi nei limiti delle disponibilita' di conto ovvero nell'ambito del fido accordato al cliente o del margine di sconfinamento concedibile in base alle disposizioni interne.
Gli assegni bancari privi di copertura non devono essere tenuti in sospeso. Le banche inviano tali assegni al protesto senza indugio.
I titoli che vengono onorati devono essere addebitati senza indugio nei rispettivi conti di modo che i saldi evidenzino le eventuali nuove facilitazioni di credito concesse. La contabilita' deve rappresentare esattamente nella natura e nell'entita' l'effettivo stato dei rapporti tra banca e cliente, rendendo anche possibili i successivi controlli degli organi aziendali.

1.2 Assegni tratti su altre banche

La presentazione di un titolo tratto su altra banca non conferisce disponibilita' di tesoreria se non dopo l'avvenuto incasso (1). Nella prassi, le banche tengono conto di cio' attribuendo all'operazione valute convenzionali, successive rispetto alla presentazione del titolo.

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(1) Le semplici conferme telefoniche dell'esistenza delle
disponibilita' - ovviamente rese nel rispetto dei canoni di
correttezza e diligenza professionale - non comportano il
blocco delle disponibilita' stesse.

Il pagamento per cassa del titolo ovvero il suo accreditamento in conto seguito da prelievo (ovviamente nei casi in cui il conto non presenti altre disponibilita) rappresentano forme di facilitazioni che comunque comportano un rischio per la banca e pertanto vanno effettuate nel rispetto della normativa interna che conferisce ai singoli organi aziendali specifici poteri in materia. Va comunque evitato il pagamento per cassa di assegni di importo significativo, ovvero a soggetti che li presentino con frequenza.
Nei conti dei beneficiari devono essere effettuate le conseguenti registrazioni in modo che si evidenzi l'effettiva situazione con riferimento al saldo liquido e al margine disponibile del conto (quest'ultimo determinato sulla base dei versamenti di contante e di altri valori assimilabili al contante nonche' sulla base delle conferme dell'avvenuto incasso delle rimesse).

1.3 Assegni "interni"

L'art. 6, ultimo comma, del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 e successive modifiche e integrazioni, consente che l'assegno bancario - in deroga al principio generale per cui tale titolo non puo' essere emesso sul traente - sia tratto tra diversi stabilimenti di uno stesso traente (c.d. assegno "interno"), purche' non al portatore.
Le banche non devono ricorrere ad espedienti che, pur rispettando la lettera della legge, trasformino l'assegno "interno" in un titolo di fatto al portatore.
Inoltre l'emissione di assegni "interni", pur essendo consentita dalla legge, deve rivestire carattere eccezionale, per evitare che l'assegno bancario venga a surrogare l'assegno circolare (titolo assoggettato a particolari norme restrittive e cautelative).
Ai fini del rispetto sostanziale della legge, gli assegni bancari "interni" devono essere pagati esclusivamente dallo sportello trassato. Le succursali dell'istituto traente e le altre banche possono pertanto ricevere gli assegni in parola soltanto per l'incasso.

1.4 Assegni post-datati

Le banche devono astenersi dall'acquisire assegni "post-datati" a garanzia di operazioni di affidamento o comunque dal negoziare titoli della specie, salvo che per l'immediato incasso ai sensi dell'art. 31 del R.D. n. 1736/1933.
La post-datazione non e' coerente con la funzione di mezzo di pagamento che l'ordinamento attribuisce all'assegno bancario; essa, infatti, da' luogo a un improprio assolvimento da parte dell'assegno della funzione tipica della cambiale di differimento del pagamento.
L'utilizzo di assegni "post-datati", infine, puo' riconnettersi a fatti illeciti. Particolare attenzione va quindi rivolta al contesto in cui e' richiesta l'operazione (situazione economica del cliente, frequenza delle operazioni), al fine di cogliere eventuali fatti rilevanti per le segnalazioni richieste dall'art. 3 della legge 5 luglio 1991, n. 197 (cfr. in proposito le "Indicazioni operative per la segnalazione di operazioni sospette" emanate dalla Banca d'Italia).

1.5 Pagamento di assegni "non trasferibili" a persona diversa dal beneficiario

L'art. 43 della legge sull'assegno, dopo aver prescritto che l'assegno bancario non trasferibile "non puo' essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato sul suo conto corrente", stabilisce al secondo comma che "colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento" (1).
La banca negoziatrice di un assegno non trasferibile che effettua il pagamento a persona diversa dal beneficiario si assume il rischio - rilevante sul piano della responsabilita' patrimoniale - di una eventuale contestazione del pagamento da parte dell'effettivo prenditore.
Le banche, di norma, assumono tale rischio per esigenze di correntezza operativa nei casi in cui l'intestatario sia impossibilitato ad incassare personalmente il titolo e sia eccessivamente oneroso ricorrere al conferimento formale di apposita procura. Tenuto conto delle connesse responsabilita' patrimoniali, si raccomanda alle banche negoziatrici di adottare le opportune cautele, in particolare attuando la prassi agevolativa nei confronti di clientela nota e in presenza di situazioni nelle quali risulti fuori di dubbio la sottostante legittimita' delle operazioni.

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(1) La legge 5 luglio 1991, n. 197 stabilisce peraltro
limitazioni al trasferimento, tra l'altro, di assegni
superiori a euro 10.329,14.

TITOLO V - Capitolo 3
RACCOLTA IN TITOLI DELLE BANCHE

SEZIONE I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Le presenti disposizioni disciplinano le diverse forme di raccolta bancaria che comportano l'emissione di titoli, favorendo altresi' la trasparenza nei rapporti tra gli intermediari e la clientela.
Per le obbligazioni, i certificati di deposito e i buoni fruttiferi vengono indicate caratteristiche tipiche minimali: il pubblico deve essere posto in grado di associare a tali forme negoziali posizioni giuridiche certe e determinate nei loro contenuti essenziali. La "tipizzazione" dei menzionati strumenti non preclude, ovviamente, l'emissione di altri titoli di raccolta.
L'opportunita' di raccogliere risparmio mediante lo strumento obbligazionario viene offerta a tutti gli intermediari. Sono agevolate, sul piano delle modalita', le emissioni di importo rilevante ovvero quelle effettuate da banche in possesso di determinati requisiti patrimoniali e reddituali.
La disciplina dei certificati di deposito e dei buoni fruttiferi e' volta a individuare caratteristiche tipiche minime che consentano di distinguere tali strumenti di raccolta da altri potenzialmente fungibili.
Per quel che concerne la raccolta mediante titoli diversi dalle obbligazioni, dai certificati e dai buoni, sussistono esigenze informative della Banca d'Italia con riferimento alle emissioni di importo rilevante o che rappresentino comunque una quota significativa delle passivita' della banca.
Il d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e la deliberazione Consob del 23 dicembre 1998 hanno introdotto nuove disposizioni in materia di dematerializzazione degli strumenti finanziari, applicabili anche agli strumenti di raccolta emessi dalle banche. In particolare, e' previsto che gli strumenti finanziari "negoziati" o "destinati alla negoziazione" ovvero che abbiano caratteristiche di "diffusione tra il pubblico" non possono essere rappresentati da titoli, ai sensi e per gli effetti della disciplina civilistica, e che gli stessi - a decorrere dal 1 gennaio 1999 - devono essere immessi nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.
La Banca d'Italia puo' prevedere limiti specifici alla raccolta in titoli della banche nel caso in cui le relative caratteristiche contrastino con la sana e prudente gestione delle banche stesse.
Si rammenta inoltre che, ai sensi dell'art. 129 del T.U., la Banca d'Italia puo' differire o vietare l'emissione e il collocamento di titoli che possano compromettere la stabilita' e l'efficienza del mercato dei valori mobiliari.

2. Fonti normative

La materia e' disciplinata dai seguenti articoli del T.U.:
- art. 10, comma 1, in base al quale la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attivita' bancaria;
- art. 11, comma 1, ove la raccolta del risparmio e' definita come l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi, sia sotto altra forma;
- art. 10, comma 2, e art. 11, comma 2, i quali prevedono che l'esercizio dell'attivita' bancaria, con particolare riferimento alla raccolta del risparmio tra il pubblico, e' riservata alle banche;
- art. 12, che tra l'altro riconosce a tutte le banche, in qualunque forma costituite, la possibilita' di emettere obbligazioni rimettendo alla Banca d'Italia, in conformita' delle determinazioni del CICR, il compito di disciplinare l'emissione delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre societa';
- art. 53, comma 3, lett. d), ove e' prevista la facolta' per la Banca d'Italia di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche anche in materia di contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
- articoli di cui al titolo VI, capo I, in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e in particolare art. 117, comma 8, che riconosce alla Banca d'Italia il potere di prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato;
e inoltre
- dal decreto n. 436659 emanato dal Ministro del tesoro il 28 dicembre 1992, che disciplina, tra l'altro, i controlli esercitabili dalla Banca d'Italia sulle succursali di enti creditizi comunitari insediate in Italia;
- dal decreto n. 242631 emanato dal Ministro del tesoro il 22 giugno 1993, che detta direttive riguardanti l'emissione di obbligazioni, di certificati di deposito e le altre forme di raccolta delle banche;
- dal decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, che, nell'ambito delle disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, disciplina la ridenominazione e la dematerializzazione degli strumenti di debito privati;
- dal regolamento della Consob adottato con deliberazione del 23 dicembre 1998 e successive modifiche, che disciplina la gestione accentrata e la dematerializzazione degli strumenti finanziari, i tempi e i modi della ridenominazione in euro degli strumenti finanziari privati.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:
- "altri titoli", strumenti di raccolta che comportano l'emissione da parte delle banche di titoli di credito diversi dalle obbligazioni, dai certificati di deposito e dai buoni fruttiferi;
- "banche autorizzate in Italia", le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie;
- "banche comunitarie", le banche aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato dell'Unione Europea diverso dall'Italia;
- "certificati di deposito" e "buoni fruttiferi", titoli di credito emessi per la raccolta di risparmio a breve e medio termine. Essi costituiscono "titoli individuali" in quanto ogni titolo, rappresentando una specifica operazione di prestito, puo' essere emesso su richiesta del singolo cliente delle cui specifiche esigenze puo' quindi tener conto (1); sono emessi generalmente "a flusso continuo";
- "durata media delle obbligazioni", la media ponderata delle scadenze delle quote capitale di ciascun titolo con pesi pari alle quote capitale medesime;
- "obbligazioni", titoli di credito con le caratteristiche di cui all'art. 2413 del codice civile, emessi per la raccolta di risparmio a medio e lungo termine. Essi sono tipicamente "titoli di massa": i titoli di una stessa emissione sono frazioni uguali di un prestito unitario, fungibili tra loro. Possono essere offerti in tranches e il relativo periodo di collocamento puo' essere anche protratto nel tempo. Vengono rimborsati a scadenza ovvero secondo un piano di ammortamento; possono anche essere irredimibili (2);
- "patrimonio di vigilanza", l'aggregato definito al Tit. IV, Cap. 1, delle presenti Istruzioni;
- "prestiti irredimibili ovvero rimborsabili previa autorizzazione della Banca d'Italia", passivita' il cui contratto prevede le seguenti condizioni:
a) in caso di perdite di bilancio, le somme rivenienti dalle suddette passivita' e dagli interessi maturati possono essere utilizzate per far fronte alle perdite, al fine di consentire all'ente emittente di continuare l'attivita';
b) in caso di andamenti negativi della gestione, puo' essere sospeso il diritto alla remunerazione nella misura necessaria a evitare o a limitare il piu' possibile l'insorgere di perdite;
c) in caso di liquidazione dell'ente emittente, il debito puo' essere rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non egualmente subordinati;
- "raccolta complessiva", il totale dei depositi a risparmio, c/c passivi, buoni fruttiferi, certificati di deposito, obbligazioni e pronti contro termine passivi con clientela;
- "strumenti ibridi di patrimonializzazione e passivita' subordinate", le passivita' di cui al Tit. IV, Cap. 1, Sez. II, par. 3, delle presenti Istruzioni;
- titoli con "caratteristiche di diffusione tra il pubblico", titoli per i quali ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'emittente abbia altri strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani; b) limitatamente alle obbligazioni e agli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, l'importo dell'emissione sia superiore a 150 milioni di euro.

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(1) Cio' non toglie, ovviamente, che la banca possa
offrire, in blocco, certificati (o buoni) tra loro
identici.
(2) Ai fini della presente disciplina il termine
"obbligazioni" indica le obbligazioni non convertibili e
quelle convertibili in titoli di altre societa'.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni sono indirizzate alle banche autorizzate in Italia e alle banche comunitarie. Le disposizioni di cui alle Sezioni IV e V del presente Capitolo si applicano esclusivamente alle banche autorizzate in Italia.

SEZIONE II
OBBLIGAZIONI

1. Banche emittenti

L'emissione di obbligazioni e' consentita a tutte le banche.
Il taglio minimo delle emissioni non deve essere inferiore a 10.000 euro (1). E' consentito l'utilizzo di un taglio minimo pari o superiore a 1.000 euro (1) per le emissioni di importo non inferiore a 150 milioni di euro ovvero per quelle effettuate da banche in possesso dei seguenti requisiti:
- un patrimonio di vigilanza non inferiore a 25 milioni di euro;
- i bilanci degli ultimi 3 esercizi in utile;
- l'ultimo bilancio certificato.
Nell'All. A del presente Capitolo si riporta il quadro riepilogativo delle diverse possibilita' concernenti le modalita' di emissione.

2. Caratteristiche dei titoli

Le obbligazioni devono indicare, se non dematerializzate (2) (3):
- la denominazione, l'oggetto e la sede della banca, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale essa e' iscritta;
- il capitale sociale della banca versato ed esistente al momento dell'emissione;
- l'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse, il valore nominale di ciascuna, il saggio di interesse e il modo di pagamento e di rimborso;
- le eventuali garanzie da cui sono assistite.
Le obbligazioni bancarie devono avere durata originaria minima pari ad almeno 36 mesi ovvero inferiore a 36 mesi purche' la durata media non risulti inferiore a 24 mesi. In nessun caso la durata media puo' scendere al di sotto dei 24 mesi.
In caso di riapertura delle emissioni o in caso di periodo di collocamento prolungato, la durata media dell'emissione nel suo complesso non puo' scendere al di sotto del limite minimo di 24 mesi; i titoli emessi non possono avere una durata residua inferiore a 18 mesi.
Il rimborso anticipato delle obbligazioni su iniziativa della banca non puo' avvenire prima che siano trascorsi 18 mesi dalla data di chiusura del periodo di offerta dell'ultima tranche ovvero del collocamento. Il rimborso anticipato delle obbligazioni su richiesta del sottoscrittore non puo' avvenire prima che siano trascorsi almeno 24 mesi dalla chiusura del periodo di offerta dell'ultima tranche.
Resta ferma la possibilita' per le banche di procedere al riacquisto, sul mercato, delle obbligazioni emesse.
Non e' consentita l'emissione di titoli denominati "obbligazioni" che possiedano caratteristiche diverse da quelle indicate nelle presenti Istruzioni. E' del pari vietata l'emissione di titoli dotati delle caratteristiche indicate per le obbligazioni ma diversamente denominati (4).

3. Dematerializzazione e cartolarizzazione dei titoli

A decorrere dal 1 gennaio 1999, le obbligazioni negoziate o destinate alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani ovvero che abbiano "caratteristiche di diffusione tra il pubblico" non possono essere rappresentate da titoli, ai sensi e per gli effetti della disciplina civilistica, e devono essere immesse nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, scegliendo una delle societa' previste dagli artt. 80 e segg. del T.U.F. (5).
Per le obbligazioni che non abbiano tali caratteristiche, le banche emittenti possono assoggettarsi volontariamente al sistema predetto (6). In alternativa, le banche possono procedere alla cartolarizzazione dei singoli titoli ovvero di un titolo unico rappresentativo dell'intero prestito. In tale ultima ipotesi, il titolo unico va accentrato presso una delle societa' previste dagli artt. 80 e segg. del T.U.F. e le eventuali successive operazioni di mercato vanno effettuate tramite l'emissione di un fissato bollato sul quale sono riportati gli estremi del deposito a custodia.

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(1) Tagli piu' elevati, anche nell'ambito di una stessa
emissione, sono consentiti per importi comunque multipli di
1.000 euro.
(2) Secondo quanto previsto dall'art. 2413, comma 1, del
codice civile.
(3) Nel caso di banche extracomunitarie, le indicazioni da
riportare sui titoli devono riferirsi alla succursale; nel
caso di banche comunitarie, le informazioni possono
riferirsi alla casa madre.
(4) Tale divieto non si applica nel caso in cui il titolo
sia altrimenti "tipizzato" dall'ordinamento ovvero qualora
l'emissione sia destinata a mercati diversi da quello
italiano. In tali casi, trovano applicazione le
disposizioni di cui alla Sez. IV del presente Capitolo.
(5) Cfr. artt. 28 e segg. del d.lgs. 213/98 e il
regolamento Consob del 23 dicembre 1998.
(6) Cfr. art. 4, comma 3, del regolamento Consob del 23
dicembre 1998.

SEZIONE III
CERTIFICATI DI DEPOSITO E BUONI FRUTTIFERI

1. Banche emittenti

L'emissione di certificati di deposito e buoni fruttiferi e' consentita a tutte le banche.

2. Caratteristiche dei titoli

I certificati e i buoni sono titoli destinati alla circolazione e come tali devono possedere caratteristiche che ne agevolino l'individuazione da parte del pubblico.
I certificati e i buoni devono indicare (1):
- la denominazione, l'oggetto e la sede della banca, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale essa e' iscritta;
- il capitale sociale della banca versato ed esistente al momento dell'emissione;
- il valore nominale, gli elementi necessari per la determinazione della remunerazione del prestito, le modalita' di rimborso, le eventuali garanzie.
I certificati e i buoni hanno durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 5 anni.
Per le emissioni a tasso variabile e' consentito esclusivamente l'utilizzo di parametri finanziari. Gli emittenti possono adottare sia parametri a breve termine, sia a medio e lungo termine, sia una combinazione di piu' indicatori. I parametri devono essere calcolati con criteri di oggettivita' e rilevati su mercati ampi e trasparenti. Deve trattarsi di indicatori del mercato monetario (ad es., rendimento dei BOT, EURIBOR, LIBOR), di indicatori a medio-lungo termine (ad es., RENDISTATO) e di indici di borsa (2).
Non e' consentita l'emissione di titoli denominati "certificati di deposito" (o "buoni fruttiferi") che possiedano caratteristiche diverse da quelle indicate nelle presenti Istruzioni. E' del pari vietata l'emissione di titoli dotati delle caratteristiche indicate per i certificati (o i buoni) ma diversamente denominati (3).
Nel caso in cui l'emissione di certificati di deposito e di buoni fruttiferi avvenga senza la consegna materiale dei titoli, va rilasciata al cliente una ricevuta non cedibile a terzi e deve essere garantita la possibilita' di ottenere il titolo senza oneri aggiuntivi (4).

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(1) Le indicazioni da riportare sui titoli devono riferirsi
alla succursale nel caso di banche extracomunitarie; nel
caso di banche comunitarie, le informazioni possono
riferirsi alla casa madre.
(2) Si rammenta che per i certificati di deposito non
aventi le caratteristiche standard sussiste l'obbligo di
comunicazione ai sensi dell'art. 129 T.U. (cfr. Tit. IX,
Cap. 1, delle presenti Istruzioni).
(3) Tale divieto non si applica nel caso in cui il titolo
sia altrimenti "tipizzato" dall'ordinamento ovvero
l'emissione sia destinata a mercati diversi da quello
italiano. In tali casi, trovano applicazione le
disposizioni di cui alla Sez. IV del presente Capitolo.
(4) Alla circostanza che il titolo non venga cartolarizzato
non conseguono ulteriori obblighi ne' l'automatico
instaurarsi di un contratto di deposito titoli, salva
diversa espressa volonta' delle parti. Inoltre, alla mera
sottoscrizione di titoli non cartolarizzati non si
applicano gli obblighi di comunicazione periodica alla
clientela previsti dalla normativa in materia di
trasparenza delle condizioni contrattuali.

SEZIONE IV
ALTRI TITOLI

1. Premessa

Le banche raccolgono risparmio anche attraverso l'emissione di titoli aventi caratteristiche diverse da quelle fissate per le obbligazioni e per i certificati di deposito e i buoni fruttiferi. Sussistono esigenze conoscitive della Banca d'Italia nei casi in cui tali emissioni rappresentino una quota significativa delle passivita' della banca. In tali ipotesi le banche si attengono alla procedura di segnalazione indicata nel par. 3 della presente Sezione (1).

2. Caratteristiche

Gli "altri titoli" devono indicare, se non dematerializzati (2): - la denominazione, l'oggetto e la sede della banca, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale essa e' iscritta; - il capitale sociale della banca versato ed esistente al momento dell'emissione; - il valore nominale, gli elementi necessari per la determinazione della remunerazione del prestito, le modalita' di rimborso, le eventuali garanzie.

3. Dematerializzazione e cartolarizzazione

A decorrere dal 1 gennaio 1999, i titoli di debito negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani ovvero che abbiano "caratteristiche di diffusione tra il pubblico" non possono essere rappresentati da titoli, ai sensi e per gli effetti della disciplina civilistica, e devono essere immessi nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, scegliendo una delle societa' previste dagli artt. 80 e segg. del T.U.F. (3). Per gli "altri titoli" che non abbiano tali caratteristiche, le banche emittenti possono assoggettarsi volontariamente al sistema predetto (4). In alternativa, le banche possono procedere alla cartolarizzazione dei singoli titoli ovvero di un titolo unico rappresentativo dell'intero prestito. In tale ultima ipotesi, il titolo unico va accentrato presso una delle societa' previste dagli artt. 80 e segg del T.U.F.e le eventuali successive operazioni di mercato vanno effettuate tramite l'emissione di un fissato bollato sul quale sono riportati gli estremi del deposito a custodia.

4. Procedura di segnalazione

Le banche provvedono a segnalare alla Filiale della Banca d'Italia competente per territorio le emissioni gia' effettuate (che non siano state oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 129 del T.U.; cfr. Tit. IX, Cap. 1, delle presenti Istruzioni) il cui ammontare rappresenti almeno l'1 per cento della raccolta complessiva.

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(1) I libretti di deposito, in quanto non qualificabili
come titoli, sono ovviamente esclusi dall'applicazione
della presente disciplina.
(2) Le indicazioni da riportare sui titoli devono riferirsi
alla succursale nel caso di banche extracomunitarie.
(3) Cfr. artt. 28 e segg. del d.lgs. 213/98 e il
regolamento Consob del 23 dicembre 1998.
(4) Cfr. art. 4, comma 3, del regolamento Consob del 23
dicembre 1998.

SEZIONE V
STRUMENTI IBRIDI DI PATRIMONIALIZZAZIONE
E
PASSIVITA' SUBORDINATE

Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passivita'' subordinate (1) possono essere emessi sotto forma di obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi o altri titoli.
Le clausole che regolano il rimborso di tali prestiti devono essere richiamate con chiarezza sui titoli e approvate per iscritto dal cliente.
La computabilita' dei prestiti subordinati o irredimibili ai fini della determinazione del patrimonio di vigilanza e' disciplinata nel Tit. IV, Cap. 1, delle presenti Istruzioni.

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(1) Resta fermo, per le passivita' subordinate emesse sotto
forma di obbligazioni, quanto previsto nella Sez. II del
presente Capitolo; per i prestiti subordinati emessi sotto
forma di certificati di deposito, buoni fruttiferi o altri
titoli, quanto previsto nelle Sezioni III e IV del presente
Capitolo.

SEZIONE VI
TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Per tutte le operazioni di raccolta le banche si attengono, ovviamente, a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali (cfr. Tit. X, Cap. 1, delle presenti Istruzioni).
Esse adottano altresi' tutte le misure idonee ad agevolare l'individuazione da parte del pubblico dei diversi strumenti di raccolta. Inoltre:
- informano la clientela della circostanza che lo strumento di raccolta utilizzato sia o meno coperto (ed eventualmente in quale misura) dalla garanzia, a favore della banca emittente, del Fondo interbancario di tutela dei depositi ovvero del Fondo centrale di garanzia delle banche di credito cooperativo. La non esistenza di tale garanzia va evidenziata per iscritto nel contratto e stampata sui titoli, ove questi ultimi non siano dematerializzati;
- provvedono a riportare sul regolamento l'eventuale esistenza della facolta', su iniziativa della banca emittente ovvero su richiesta del sottoscrittore, di rimborso anticipato e le relative condizioni;
- ove necessario, provvedono a riportare sul regolamento che l'emissione avviene senza la consegna materiale dei titoli;
- copia del regolamento deve essere consegnata all'acquirente dei titoli.

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Allegato A
DISCIPLINA DELLE OBBLIGAZIONI
----> Vedere tabella a pag. 41 del S.O. <----
TITOLO V - Capitolo 5
ASSUNZIONE DELL'INCARICO
DI BANCA DEPOSITARIA DEGLI ORGANISMI
DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO

SEZIONE I
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il T.U.F. conferma il principio, gia' introdotto dall'art. 2-bis della legge 77/83, secondo il quale la custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilita' liquide di un fondo comune di investimento e di una SICAV debba essere affidata ad una banca depositaria (art. 36, comma 2 e art. 50).
Al contempo, la disciplina sulla materia viene delegificata: gli artt. 38, comma 3, e 50 del T.U.F. attribuiscono alla Banca d'Italia, sentita la Consob, il compito di determinare le condizioni per l'assunzione dell'incarico di banca depositaria e le modalita' di sub-deposito dei beni del fondo.
E' comunque previsto che le disposizioni di legge abrogate e le connesse disposizioni secondarie emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano ad essere applicate fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione del T.U.F. medesimo.
In attesa del completamento del quadro normativo, nella Sez. II del presente Capitolo si riporta, in via transitoria, il testo delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia nell'ottobre 1992 in materia di banca depositaria.
Anche per l'assunzione dell'incarico di banca depositaria di fondi pensione, trovano applicazione le disposizioni sopra richiamate. In particolare, per quel che concerne il requisito di adeguatezza organizzativa, vanno illustrate l'idoneita' dell'organizzazione esistente ovvero le modifiche alla medesima, e i relativi tempi di attuazione, che si intendono apportare. La Banca d'Italia puo' vietare l'assunzione dell'incarico qualora verifichi la mancanza dei requisiti richiesti.

SEZIONE II
ASSUNZIONE DELL'INCARICO DI BANCA DEPOSITARIA
DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO
IN VALORI MOBILIARI - OICVM
(FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE E SOCIETA'
DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE - SICAV)

Fonti normative

L'attivita' di banca depositaria di fondi comuni di investimento e di SICAV e' disciplinata, rispettivamente, dall'art. 2-bis della legge del 23 marzo 1983, n. 77, introdotto dal d.lgs. 25 gennaio 1992, n. 83, e dell'art. 6 del d.lgs. 25 gennaio 1992, n. 84 (1).

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(1) Cfr. G.U. n. 27 del 14 febbraio 1992.

Funzioni

La banca depositaria ha il compito di:
a) custodire il patrimonio dell'OICVM (valori mobiliari e disponibilita' liquide). Esigenze di certezza e garanzia richiedono che la custodia del patrimonio dell'OICVM sia affidata ad un'unica banca depositaria.
Ferma restando la responsabilita' di quest'ultima per la custodia di tali beni, la stessa ha la facolta' di subdepositare la totalita' o una parte dei valori mobiliari di pertinenza dell'OICVM presso la Monte Titoli S.p.A. e presso la gestione centralizzata della Banca d'Italia nonche', previo assenso dell'OICVM, presso:
- enti creditizi nazionali ed esteri;
- societa' di intermediazione mobiliare ex L. 1/91 autorizzate alla custodia e amministrazione di valori mobiliari;
- organismi esteri abilitati sulla base della disciplina del Paese di insediamento all'attivita' di deposito centralizzato di valori mobiliari ovvero a quella di custodia di valori mobiliari.
Le banche depositarie, nell'affidamento di incarichi di subdepositario, valutano attentamente l'idoneita' del medesimo all'efficiente espletamento dell'incarico.
Presso la banca depositaria i beni di pertinenza dell'OICVM sono rilevati in conti individuali intestati alla societa' di gestione rubrica fondo ovvero alle SICAV, con indicazione, in caso di subdeposito, del subdepositario. Presso quest'ultimo, i valori mobiliari di pertinenza di ciascun OICVM sono rubricati in conti intestati alla banca depositaria (con indicazione che si tratta di beni di terzi), separati da quelli relativi a valori mobiliari di proprieta' della banca medesima;
b) accertare che siano conformi alla legge, al regolamento ed alle prescrizioni dell'Organo di Vigilanza l'emissione e il rimborso delle parti di OICVM, il calcolo del valore delle parti stesse, la destinazione dei redditi del fondo. Presso la banca depositaria sono accentrate le operazioni di emissione e di estinzione dei certificati nonche' svolte le operazioni connesse con la distribuzione dei proventi dell'OICVM ai partecipanti;
c) procedere alle operazioni di conversione, frazionamento o raggruppamento dei certificati rappresentativi di parti dell'OICVM;
d) accertare che nelle operazioni relative all'OICVM la controprestazione le sia rimessa nei termini d'uso. La banca depositaria controlla in particolare che le negoziazioni di pertinenza dell'OICVM siano regolate secondo le previsioni vigenti nei mercati in cui le negoziazioni hanno luogo;
e) eseguire le istruzioni dell'OICVM, se non siano contrarie alla legge, al regolamento dell'OICVM ed alle prescrizioni dell'Organo di Vigilanza. Tale verifica ha per oggetto la totalita' delle operazioni e riguarda la legittimita' di ciascuna di esse anche in relazione alla struttura del portafoglio dell'OICVM, come si determina, man mano, sulla base delle diverse operazioni disposte dall'OICVM.

Responsabilita'

La banca depositaria e' responsabile nei confronti dell'OICVM e dei partecipanti di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento degli obblighi derivanti dallo svolgimento della sua funzione.
In relazione a cio', avuto altresi' presente l'obbligo di riferire all'Organo di Vigilanza sulle irregolarita' riscontrate, la banca depositaria provvede ad attivare procedure idonee all'efficiente espletamento delle funzioni di controllo.

Requisiti

Ferme restando le valutazioni di carattere generale riguardanti la situazione tecnica dell'ente creditizio istante nonche' le piu' restrittive norme di legge o statutarie, l'assunzione dell'incarico di banca depositaria e' subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
a) l'ammontare del patrimonio non sia inferiore a 37,5 milioni di euro;
b) l'assetto organizzativo sia adeguato all'efficiente svolgimento dei compiti, tenuto conto anche delle specifiche responsabilita' rivenienti dall'incarico. In tale contesto viene valutata dall'Organo di Vigilanza anche l'esperienza eventualmente maturata dalla banca nell'attivita' di intermediazione in valori mobiliari.
Inoltre, una banca che partecipi in misura superiore al 20% al capitale della societa' di gestione ovvero con un numero di 200.000 azioni nominative al capitale della SICAV puo' assumere l'incarico di depositaria, a condizione che la maggioranza degli amministratori della societa' di gestione o della SICAV, l'amministratore delegato, il direttore generale o i dirigenti muniti di rappresentanza della societa' medesima non svolgano funzioni di amministratore, sindaco o dirigente della banca stessa.

* * *

Data la complessita' e la delicatezza dei compiti di banca depositaria, si richiama l'attenzione degli enti creditizi sulla necessita' di un'attenta e ponderata valutazione della decisione di assumere l'incarico.
Il compiuto assolvimento delle funzioni postula il ricorso, anche attraverso il perfezionamento di strutture esistenti, ad idonee soluzioni organizzative che vanno individuate tenendo conto, tra l'altro, sia del numero dei fondi o dei patrimoni di SICAV per i quali viene assunto l'incarico sia, nel caso di fondi comuni, della circostanza che essi facciano o meno capo alla stessa societa' di gestione.
In via generale, vanno realizzati con l'OICVM i flussi informativi necessari all'efficace ed efficiente espletamento delle funzioni attribuite dalla legge alla banca depositaria.
In presenza di situazioni in cui l'incarico di banca depositaria sia svolto, per ciascun fondo facente capo alla medesima societa' di gestione, da differenti aziende di credito, si pone l'esigenza che vengano creati flussi informativi tra le banche depositarie allo scopo di conferire affidabilita' all'attivita' di controllo demandata a ciascuna di esse. A tal fine, le banche depositarie interessate provvedono, d'intesa con la societa' di gestione, a stipulare appositi accordi volti ad attivare un periodico e reciproco scambio di informazioni in ordine alla composizione del portafoglio dei rispettivi fondi custoditi.

* * *

La Banca d'Italia, nell'approvare i regolamenti dei fondi ovvero gli statuti delle SICAV, e' chiamata implicitamente a valutare se la scelta della banca depositaria corrisponda alle prescrizioni di legge e regolamentari.
A tal fine, le banche interessate ad assumere l'incarico di depositaria provvedono ad inoltrare apposita comunicazione alla Banca d'Italia, corredando la medesima della documentazione necessaria alla verifica dei requisiti richiesti secondo la normativa vigente.
In particolare, per quel che concerne il requisito di adeguata organizzazione, vanno illustrate l'idoneita' dell'organizzazione esistente ovvero le modifiche che si intendono apportare alla medesima.
Ove trattasi di banca avente sede statutaria nella CEE, la comunicazione va corredata da un'attestazione dell'Organo di Vigilanza del Paese di provenienza, unitamente alla sua traduzione in lingua italiana, in ordine alla misura del patrimonio ed alla sussistenza dei requisiti di idonea organizzazione aziendale.

TITOLO IX - Capitolo 1
EMISSIONE DI VALORI MOBILIARI E
OFFERTA IN ITALIA DI VALORI MOBILIARI ESTERI

SEZIONE I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

La possibilita' che si formi e si sviluppi un mercato spesso ed ordinato di titoli di debito privati e' direttamente collegata all'efficacia dei controlli volti a garantire la stabilita' e l'efficienza del mercato stesso.
Controlli che impediscano fenomeni di grave turbativa nell'afflusso dei titoli sul mercato favoriscono il corretto operare dei meccanismi concorrenziali, la trasparenza nella formazione dei prezzi, la tutela del risparmiatore-investitore.
In relazione a cio' l'art. 129 del T.U., cosi' come modificato dall'art. 64 del d.lgs. n. 415 del luglio 1996, prevede a carico dei soggetti che offrono valori mobiliari in Italia obblighi informativi nei confronti della Banca d'Italia, quando l'entita' dell'operazione risulti superiore al limite ivi indicato, o al maggior importo determinato dalla Banca d'Italia ovvero qualora i valori non presentino caratteristiche individuate dalla Banca d'Italia in conformita' delle deliberazioni del CICR (c.d. caratteristiche "standard").
La Banca d'Italia puo' differire o vietare le operazioni che possono compromettere la stabilita' e l'efficienza del mercato dei valori mobiliari. L'esercizio di tale potere, sulla base dei criteri fissati dal CICR con delibera del 12.1.1994, e' finalizzato ad evitare emissioni ed offerte di titoli che, per le quantita' rilevanti concentrate in un determinato periodo ovvero per le particolari caratteristiche e condizioni finanziarie, possono ostacolare il buon funzionamento del mercato.
La Banca d'Italia, in conformita' della citata delibera del CICR, puo' definire le caratteristiche "standard" dei valori mobiliari, nonche' individuare tipologie di operazioni sottratte all'obbligo di comunicazione ovvero assoggettate a procedure semplificate di comunicazione.
E' anche previsto un sistema di segnalazioni consuntive, finalizzato ad una rilevazione sistematica dei collocamenti di valori mobiliari effettuati, nel quale sono ricomresi anche i dati relativi ad operazioni escluse ovvero sottratte a comunicazione preventiva (quali il collocamento di azioni); le segnalazioni sono effettuate con cadenza mensile.

2. Fonti normative

La materia e' disciplinata dai seguenti articoli del T.U., come modificato dal d.lgs. n. 415 del 23 luglio 1996:
- art. 129, che prevede la comunicazione preventiva alla Banca d'Italia delle emissioni e delle offerte in Italia di valori mobiliari aventi determinate caratteristiche. Attribuisce, inoltre, alla Banca d'Italia il potere di differire o vietare le operazioni comunicate sulla base dei criteri stabiliti dal CICR;
- art. 11, che individua i casi nei quali soggetti diversi dalle banche possono effettuare raccolta di risparmio presso il pubblico nei limiti e secondo criteri stabiliti dal CICR;
- art. 12, che tra l'altro riconosce a tutte le banche, in qualunque forma costituite, la possibilita' di emettere obbligazioni e titoli di deposito, rimettendo alla Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, il compito di disciplinarne l'emissione nei casi diversi dalle obbligazioni convertibili in azioni proprie;
nonche'
- dalla legge n. 43 del 13 gennaio 1994 che ha disciplinato lo strumento delle cambiali finanziarie;
- dal decreto n. 436659 emanato dal Ministro del tesoro il 28 dicembre 1992, che stabilisce che le succursali di banche comunitarie insediate in Italia sono tenute a rispettare le disposizioni di generale applicazione individuate dalla Banca d'Italia;
- dal decreto n. 242631 emanato dal Ministro del tesoro il 22 giugno 1993 in materia di emissione di obbligazioni, certificati di deposito e altri strumenti di raccolta da parte delle banche;
- dalla delibera del CICR del 12 gennaio 1994, che fissa i criteri cui la Banca d'Italia si attiene nell'esercizio dei poteri di differimento o di divieto delle operazioni comunicate ai sensi dell'art. 129 del T.U., nonche' nella definizione di procedure semplificate e nella individuazione di ipotesi sottratte all'obbligo di comunicazione;
- dalla delibera del CICR del 3 marzo 1994, che fissa i limiti e i criteri per la raccolta di risparmio presso il pubblico da parte dei soggetti diversi dalle banche.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:
- "cambiali finanziarie" e "certificati di investimento", gli strumenti di cui alla delibera CICR del 3 marzo 1994 e relative disposizioni di attuazione;
- "commercial papers", i titoli a breve termine per la raccolta sui mercati internazionali di fondi rimborsabili;
- "intermediari del mercato mobiliare", le banche italiane, le societa' di intermediazione mobiliare, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del T.U., sempreche' autorizzati all'esercizio dell'attivita' di collocamento di strumenti finanziari ai sensi dell'art. 19, comma 4, del T.U.F, e gli intermediari esteri abilitati allo svolgimento in Italia dell'attivita' di collocamento di strumenti finanziari per il tramite di una succursale ovvero in regime di libera prestazione di servizi;
- "prodotti derivati", i contratti che insistono su elementi di altri schemi negoziali, quali titoli, valute, tassi di interesse, tassi di cambio, indici di borsa ecc. Il loro valore deriva da quello degli elementi sottostanti. Costituiscono prodotti derivati ad esempio i futures, le options, gli swaps, i forward rate agreements. Rientrano tra i titoli rappresentativi di prodotti derivati i prodotti derivati emessi in unita' aventi tutte le medesime caratteristiche;
- "soggetti qualificati", stati qualificati, organismi internazionali ai quali l'Italia partecipi in qualita' di Stato membro, banche e intermediari del mercato mobiliare residenti in stati qualificati, societa' quotate in mercati regolamentati di stati qualificati, banche e societa' finanziarie controllate da intermediari del mercato mobiliare residenti in stati qualificati;
- "stati qualificati", stati UE e stati della Zona A con rating investment grade, ovvero il rating di qualita' investment grade rilasciato da almeno due societa' di rating riconosciute (cfr. All. C del Tit. IV, Cap. 3, delle presenti Istruzioni) oppure da almeno una societa' di rating riconosciuta a condizione che nessuna altra societa' di rating riconosciuta abbia attribuito un rating inferiore;
- "strumenti del mercato monetario", strumenti normalmente negoziati sul mercato monetario, quali, ad esempio, i certificati di deposito e le cambiali finanziarie;
- "titoli 'credit linked' ", i valori mobiliari per i quali il pagamento degli interessi e/o del capitale risulta - in tutto o in parte - condizionato al verificarsi o meno di uno o piu' eventi economici connessi con la solvibilita' di un soggetto diverso da quello emittente i titoli;
- "titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione o di repackaging di attivita'", i valori mobiliari per i quali il pagamento degli interessi e/o del capitale risulta - nella sostanza - condizionato alla disponibilita' dei fondi derivanti da un portafoglio di attivita' sottostanti non cartolari (cartolarizzazione) ovvero cartolari (repackaging);
- "valori mobiliari", gli strumenti di raccolta di fondi, negoziati o negoziabili in un mercato, destinati ad una pluralita' di investitori anche appartenenti a categorie predeterminate. Rientrano nella definizione, tra l'altro, gli strumenti del mercato monetario, i titoli rappresentativi di prodotti derivati ed i valori mobiliari atipici;
- "valori mobiliari atipici", valori mobiliari non previsti dall'ordinamento italiano. Rientrano tra i valori mobiliari atipici le polizze di credito commerciale; trattasi di strumenti di mercato monetario emessi da imprese, rappresentati da una lettera di riconoscimento del debito rilasciata dal soggetto debitore al creditore, eventualmente accompagnata da una fideiussione bancaria.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni sono indirizzate ai soggetti che intendano emettere od offrire valori mobiliari in Italia.

5. Operazioni non assoggettate alla disciplina

Sono escluse dalla disciplina del presente capitolo, oltre ai valori mobiliari da collocare sui mercati esteri, le emissioni e le offerte in Italia di:
- titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- titoli azionari, sempreche' non rappresentativi della partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio di tipo chiuso o aperto;
- quote o titoli rappresentativi della partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio nazionali;
- quote o titoli rappresentativi della partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio situati in altri stati dell'UE e conformi alle disposizioni dell'Unione.

6. Operazioni esentate dall'obbligo di comunicazione

Sono esentate dall'obbligo di comunicazione le emissioni e le offerte in Italia di:
- titoli di stati appartenenti all'UE;
- titoli garantiti da stati appartenenti all'UE, aventi caratteristiche "standard" (cfr. Riquadro II);
- certificati di deposito e buoni fruttiferi, a tasso fisso e a tasso variabile, aventi caratteristiche "standard";
- valori mobiliari di cui al Riquadro I, punto 1, i cui importi risultano non superiori ai limiti ivi indicati. Tali limiti si intendono riferiti all'ammontare complessivo delle operazioni effettuate nell'arco di un anno (1);
- warrants su valori mobiliari esclusi o esentati dall'obbligo di comunicazione preventiva, che comportino la consegna materiale dei titoli;
- quote o titoli rappresentativi della partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio non conformi alle disposizioni dell'Unione per i quali siano state espletate le formalita' previste dall'art. 42, comma 5 e seguenti, del T.U.F.

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(1) Vanno cumulate tutte le emissioni ovvero le offerte in
Italia di valori mobiliari esteri di uno stesso emittente,
effettuate nel corso degli ultimi dodici mesi, comprese
quelle preventivamente comunicate secondo le modalita'
previste dalla Sez. II del presente Capitolo.

7. Responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:
- silenzio-assenso nel caso di comunicazione ordinaria (Sez. II, par. 3.2, e Sez. III): Capo del Servizio Vigilanza sugli Intermediari Finanziari;
- silenzio-assenso nel caso di comunicazione abbreviata (Sez. II, par. 5.2, e Sez. III): Capo del Servizio Vigilanza sugli Intermediari Finanziari.

SEZIONE II
COMUNICAZIONI

1. Soggetti che effettuano la comunicazione
Le emissioni e le offerte in Italia di valori mobiliari vengono comunicate alla Banca d'Italia dall'emittente o dall'offerente ovvero da un soggetto da essi incaricato.
Nel caso di comunicazione effettuata da un soggetto diverso dall'emittente o dall'offerente, questi chiarisce a quale titolo e' interessato all'operazione.
Le comunicazioni sono inoltrate alla Banca d'Italia - Amministrazione Centrale - Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria - Divisione Controlli sul Mercato Finanziario. La comunicazione puo' essere anticipata a mezzo telex o fax, ferma restando la necessita' dell'inoltro della stessa tramite supporto cartaceo.
In caso di emittente o offerente residente, il soggetto che effettua la comunicazione ne inoltra copia alla Filiale della Banca d'Italia competente per territorio.

2. Modalita' di comunicazione

Sono previste tre modalita' di comunicazione:
- "cumulativa": gli operatori italiani ed esteri possono comunicare semestralmente - entro la fine dei mesi di maggio e di novembre - le emissioni di valori mobiliari o le offerte in Italia di valori mobiliari italiani di nuova emissione (1) e di valori mobiliari esteri da collocare nel semestre solare successivo. Al ricorrere delle condizioni indicate al par. 3 della presente Sezione - concernenti le caratteristiche dei valori mobiliari e l'importo delle operazioni - le emissioni o le offerte comunicate in via cumulativa possono essere attuate;
- "ordinaria": la comunicazione ordinaria si riferisce a singole operazioni: in particolare, contiene tutte le informazioni rilevanti che riguardano singole emissioni o offerte di valori mobiliari (quali le caratteristiche, il controvalore e il periodo di offerta dei titoli). Deve essere effettuta almeno 20 giorni prima dell'attuazione di ogni operazione da parte dei soggetti che non hanno effettuato una comunicazione cumulativa ovvero con riferimento ad operazioni per l'attuazione delle quali una comunicazione cumulativa non risulta sufficiente in relazione alle caratteristiche dei valori mobiliari e/o all'importo dei titoli da collocare in unica soluzione (cfr. parr. 3 e 4 della presente Sezione);
- "abbreviata": la comunicazione abbreviata sostituisce la comunicazione ordinaria nei casi individuati nel par. 5 della presente Sezione (valori mobiliari emessi o garantiti da soggetti qualificati ed aventi caratteristiche uguali ad altre comunicate in via ordinaria relativamente ad una operazione gia' effettuata dal medesimo soggetto o, in alternativa, le cui caratteristiche essenziali siano state comunicate in via ordinaria). La comunicazione abbreviata consente, ove nulla osti, l'effettuazione dell'operazione decorso un termine inferiore (5 giorni lavorativi) rispetto a quello previsto per le comunicazioni ordinarie.
Nell'All. A del presente Capitolo si riporta il quadro riepilogativo delle diverse modalita' di comunicazione.

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(1) Trattasi di valori mobiliari italiani per i quali non
sia stata ancora effettuata una comunicazione preventiva ai
sensi della presente Sezione.

3. Comunicazioni di tipo cumulativo

3.1 Contenuto

I soggetti che raccolgono abitualmente risparmio tramite emissione o offerta in Italia di valori mobiliari possono avvalersi di una comunicazione cumulativa, comprensiva di tutte le operazioni da realizzare nell'arco di un semestre solare (cfr. All. C, Sezioni A e B, del presente Capitolo).
A tale comunicazione possono far ricorso:
a) con riferimento a valori mobiliari di propria emissione e a valori mobiliari emessi da soggetti terzi (italiani e esteri) da collocare sul mercato interno:
- gli intermediari del mercato mobiliare;
b) con riferimento a valori mobiliari di propria emissione destinati al collocamento sul mercato interno:
- gli stati qualificati (1);
- gli organismi internazionali cui l'Italia partecipi in qualita' di Stato membro;
- le societa' quotate in mercati regolamentati di stati qualificati.
I soggetti di cui sopra possono effettuare operazioni entro gli importi comunicati senza ulteriori formalita', fatto salvo quanto previsto nella Sez. III del presente Capitolo, purche' ricorrano congiuntamente le condizioni di cui ai seguenti punti 1), 2) e 3):

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(1) Si ricorda che i titoli emessi da stati appartenenti
all'UE sono esentati dall'obbligo di comunicazione (cfr.
Sez. I, par. 6, del presente Capitolo).

1) valori mobiliari aventi caratteristiche "standard" (cfr. Riquadro II)
- italiani: si tratti di obbligazioni, cambiali finanziarie, certificati di investimento e polizze di credito commerciale;
- esteri: si tratti di obbligazioni, notes o commercial papers emesse o garantite da soggetti qualificati;
valori mobiliari (italiani ed esteri) non aventi caratteristiche "standard"
Si tratti di obbligazioni, cambiali finanziarie, certificati di investimento, polizze di credito commerciale, notes, commercial papers, warrants.
Va allegato alla comunicazione cumulativa un prospetto che indichi, per ciascuna tipologia di operazioni, l'ammontare e le caratteristiche finanziarie di massima, nonche', ove necessario, le informazioni di cui al par. 4.1 della presente Sezione. Deve comunque trattarsi di titoli aventi rendimento legato alla variabilita' ovvero alla stabilita' (1) di indici di mercati azionari esteri o nazionali, quotazioni di titoli azionari o obbligazionari, tassi di interesse o di cambio, panieri costituiti dagli strumenti finanziari o dagli indicatori di cui sopra, nonche' warrants sugli strumenti finanziari e sugli indicatori di cui sopra. I valori dei parametri di indicizzazione devono essere periodicamente pubblicati su quotidiani economici a larga diffusione nazionale.
Sono esclusi altri valori mobiliari atipici e quelli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione o di repackaging, nonche' i valori mobiliari aventi strutture similari, quali ad esempio i titoli credit linked;
2) l'importo o il controvalore delle operazioni da effettuarsi in unica soluzione non ecceda i 250 milioni di euro;
3) le caratteristiche essenziali delle emissioni e delle offerte in Italia di titoli non aventi caratteristiche "standard" siano gia' state comunicate in via preventiva e accettate dalla Banca d'Italia. In tal caso, il segnalante avra' cura di indicare gli estremi della comunicazione alla quale viene fatto riferimento.

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(1) Ad esempio, sono legati alla stabilita' del parametro
di riferimento i titoli di tipo "corridor", ai quali e'
associato un rendimento tanto piu' elevato quanto piu' il
parametro di riferimento rimane all'interno di un corridoio
prefissato.

* * *

Qualora i valori mobiliari inseriti in una comunicazione cumulativa non siano in linea con le condizioni sub 1) e 2), e' necessario effettuare una comunicazione ordinaria ovvero abbreviata ove ne ricorrano i presupposti.
Qualora non sia verificata la condizione sub 3), e' necessario attendere l'approvazione della Banca d'Italia; nelle more, puo' essere effettuata una comunicazione ordinaria.

3.2 Modalita' e termini di comunicazione

Le comunicazioni cumulative hanno validita' semestrale e devono essere inviate alla Banca d'Italia entro il 30 novembre ed il 31 maggio con riferimento alle previsioni di emissione ovvero di offerta da realizzare nel primo e nel secondo semestre dell'anno solare.

4. Comunicazione ordinaria

La comunicazione ordinaria deve essere effettuata:
- da parte dei soggetti che non hanno effettuato una comunicazione cumulativa;
- con riferimento ad operazioni ricomprese entro una comunicazione cumulativa ma con importo da collocare in unica soluzione eccedente i limiti quantitativi di cui al par. 3 della presente Sezione e/o con caratteristiche non coerenti con quanto previsto allo stesso par. 3.
Ove ne ricorrano i presupposti, la comunicazione ordinaria puo' essere sostituita da una comunicazione abbreviata (cfr. par. 5 della presente Sezione).

4.1 Contenuto

Con la comunicazione ordinaria sono fornite informazioni su:
- quantita' e importo complessivo dei valori mobiliari;
- caratteristiche finanziarie, allegando il regolamento dell'operazione;
- modalita' e tempi di attuazione dell'operazione.
Inoltre:
a) nel caso di valori mobiliari (obbligazioni, cambiali finanziarie, certificati di investimento, polizze di credito commerciale) emessi da soggetti non bancari, viene indicato:
- l'ammontare dei valori mobiliari ancora in circolazione, partitamente per ciascun tipo;
- l'ammontare del capitale e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
- la sussistenza delle condizioni eventualmente richieste dalla disciplina (in particolare in materia di garanzie, natura del garante, bilanci in utile negli ultimi tre esercizi);
b) nel caso di valori mobiliari esteri, emessi da soggetti residenti in stati non appartenenti all'OCSE, sono fornite informazioni in ordine alla disciplina e ai controlli cui l'operazione e l'emittente sono soggetti;
c) nel caso di titoli rappresentativi di prodotti derivati, viene indicato il soggetto che sopporta il rischio e, ove di diritto estero, se lo stesso e' sottoposto nel paese d'origine a vigilanza di tipo prudenziale;
d) nel caso di titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione o di repackaging di attivita', vengono fornite le seguenti informazioni (1):
- con riferimento ai soggetti che, a vario titolo, partecipano all'operazione, denominazione, natura economico-giuridica, attivita' esercitate e ruolo specifico ad essi attribuito nel contesto dell'operazione in discorso (es.: cedenti o acquirenti o depositari delle attivita' sottostanti, soggetti incaricati di assicurare linee di credito o di liquidita' ovvero di tutelare gli interessi dei portatori dei titoli, controparti in operazioni di copertura);
- con riferimento alle attivita' sottostanti, tipologia, ammontare nominale, valore di mercato, criteri di valutazione utilizzati e perdite medie registrate negli ultimi tre anni (nel caso di attivita' non quotate presso un mercato ufficiale), mercato di quotazione e media dei prezzi e dei volumi scambiati nell'ultimo trimestre (nel caso di attivita' quotate presso un mercato ufficiale), durata, rendimento, modalita' di corresponsione dei proventi, altre caratteristiche finanziarie, eventuale rating;
- dettaglio dei rischi connessi all'operazione e degli strumenti previsti per la copertura degli stessi, specificando in particolare le circostanze al verificarsi delle quali le operazioni di copertura vengono meno nonche' i casi e le condizioni di rimborso anticipato dei titoli;
- tutti gli ulteriori elementi informativi atti a meglio qualificare le operazioni.
Le informazioni di cui ai precedenti alinea devono inoltre essere fornite:
- nel caso di operazioni di cartolarizzazione o di repackaging di attivita' finanziarie a loro volta emesse a fronte di operazioni di cartolarizzazione o repackaging, con riferimento a tutte le fasi delle operazioni;
- nel caso di strutture similari a quelle sopra indicate - quali ad esempio i titoli credit linked - in quanto applicabili.

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(1) Alle operazioni della specie che riguardano banche si
applicano le disposizioni di cui al Tit. IV, Cap. 2, delle
presenti Istruzioni.

4.2 Modalita' e termini di comunicazione
La comunicazione viene effettuata utilizzando lo schema di cui all'All. B del presente Capitolo integrato da ogni altra notizia utile all'esame secondo le indicazioni sopra riportate. Gli elementi informativi integrativi dell'All. B del presente Capitolo sono forniti tramite una nota sintetica redatta in lingua italiana.
Le comunicazioni pervengono alla Banca d'Italia nel periodo intercorrente tra il 30o ed il 20o giorno precedenti la data iniziale dell'operazione.
L'operazione puo' essere effettuata decorsi 20 giorni dal ricevimento da parte della Banca d'Italia della comunicazione, salvo quanto previsto nella Sez. III del presente Capitolo.

5. Comunicazione abbreviata

5.1 Contenuto

I soggetti di seguito indicati possono beneficiare di un termine di comunicazione abbreviato:
- gli intermediari del mercato mobiliare;
- gli stati qualificati (1);
- gli organismi internazionali cui l'Italia partecipi in qualita' di Stato membro.
I suindicati soggetti possono avvalersi della comunicazione abbreviata purche' ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
1) si tratti di valori mobiliari emessi o garantiti da soggetti qualificati aventi caratteristiche uguali ad altre comunicate in via ordinaria relativamente ad una operazione gia' effettuata dal medesimo soggetto o, in alternativa, le cui caratteristiche essenziali siano state comunicate in via preventiva e accettate dalla Banca d'Italia;
2) l'importo o il controvalore delle operazioni da effettuarsi in unica soluzione non ecceda i 250 milioni di euro.
5.2 Modalita' e termini di comunicazione
La comunicazione e' effettuata utilizzando lo schema di cui all'All. B del presente Capitolo. Dal ricevimento della comunicazione da parte della Banca d'Italia decorre un termine di 5 giorni lavorativi. Trascorso tale termine, fatto salvo quanto previsto nella Sez. III del presente Capitolo, l'operazione puo' essere effettuata.

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(1) Si ricorda che i titoli emessi da stati appartenenti
all'UE sono esentati dall'obbligo di comunicazione (cfr.
Sez. I, par. 6, del presente Capitolo).

SEZIONE III
INTERVENTI DELLA BANCA D'ITALIA

1. Termini per l'intervento e la richiesta di informazioni integrative

Quando ricorrono le condizioni specificate nel seguito (cfr. parr. 2 e 3 della presente Sezione), la Banca d'Italia puo' differire o vietare le offerte nei termini di:
- 20 giorni dal ricevimento della comunicazione ordinaria;
- 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione con termine abbreviato.
La Banca d'Italia puo' differire o vietare le emissioni o le offerte inserite in una comunicazione cumulativa, anche durante il semestre oggetto della comunicazione, quando - in relazione ad eventi successivamente manifestatisi - ricorrano le condizioni specificate nel par. 2 della presente Sezione.
La Banca d'Italia puo' chiedere, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione ordinaria o cumulativa ed entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione con termine abbreviato notizie e dati aggiuntivi. In tale ipotesi il termine e' interrotto: dal ricevimento delle informazioni richieste decorre, in entrambi i casi, un nuovo termine di 20 giorni.

2. Interventi connessi all'ammontare delle operazioni

2.1 Differimento

Nel caso in cui l'ammontare delle emissioni e delle offerte da effettuare nello stesso periodo di tempo, considerato congiuntamente a quello di operazioni gia' comunicate (anche da altri soggetti), risulti incompatibile con le dimensioni e con le condizioni del mercato, primario o secondario, la Banca d'Italia, al fine di evitare la concentrazione delle operazioni, puo' concordare con gli emittenti un diverso calendario delle operazioni ovvero la riduzione dell'ammontare delle stesse.
In caso di mancato accordo la Banca d'Italia differisce le emissioni e le offerte per un periodo massimo di tre mesi, tenendo conto della sequenza temporale delle comunicazioni.

2.2 Divieto

La Banca d'Italia vieta l'emissione o l'offerta di valori mobiliari quando l'entita' dell'operazione sia incompatibile con le dimensioni del mercato, salvo che l'operazione venga frazionata nel tempo.

3. Interventi connessi con le caratteristiche dei titoli

L'art. 129 del T.U., cosi' come modificato dall'art. 64 del d.lgs. 415/96, riconosce alla Banca d'Italia, al fine di assicurare la stabilita' e l'efficienza del mercato, il potere di vietare l'emissione o l'offerta di valori mobiliari, in conformita' della deliberazione del CICR del 12 gennaio1994, e cioe' quando:
- la raccolta tramite valori mobiliari rappresentativi di fondi rimborsabili non venga effettuata in conformita' degli artt. 11 e 12 del T.U. e di altre leggi in materia nonche' di provvedimenti amministrativi emanati in forza di legge e la durata dei titoli sia inferiore a tre anni, salvo che l'ordinamento consenta limiti temporali piu' brevi;
- nel caso di valori mobiliari tipici, il contenuto contrattuale incorporato nell'emittendo titolo sia difforme da quello assegnato allo stesso dall'ordinamento;
- nel caso di valori mobiliari non previsti dall'ordinamento ne' gia' dotati di un sufficiente grado di diffusione, non siano riconducibili a uno schema di generale applicazione promosso o curato da intermediari del mercato mobiliare sottoposti a forme di vigilanza prudenziale, e concordato con la Banca d'Italia;
- nel caso di valori mobiliari rappresentativi di quote di patrimoni in gestione collettiva, l'attivita' di gestione sia esercitata in forme diverse da quelle consentite dalla legge;
- le condizioni finanziarie delle operazioni alterino il corretto e ordinato funzionamento del mercato o non siano improntate a criteri di semplicita' e trasparenza;
- le formule di indicizzazione non facciano riferimento a indicatori calcolati con criteri di oggettivita' e rilevati su mercati ampi e trasparenti. La determinazione dei suddetti indicatori deve avvenire sulla base di grandezze espresse dal mercato per le quali deve essere assicurata la continuita' nella misurazione e la certezza nella cadenza delle rilevazioni;
- nel caso che oggetto dell'emissione od offerta siano valori mobiliari che attribuiscono il diritto a sottoscrivere, acquistare o scambiare altri valori mobiliari, essi non soddisfino i medesimi requisiti richiesti per il valore mobiliare principale;
- nel caso di valori mobiliari esteri, non possa essere accertata, oltre alle condizioni di cui ai precedenti alinea in quanto applicabili, l'esistenza nel paese dell'emittente o dell'obbligato principale di discipline e controlli omologhi a quelli previsti dall'ordinamento nazionale. Qualora si tratti di prodotti derivati, non negoziati in mercati organizzati per tali prodotti, l'emittente o obbligato principale non sia un intermediario del mercato mobiliare sottoposto nel paese d'origine ad adeguate forme di vigilanza prudenziale.

SEZIONE IV
SEGNALAZIONI CONSUNTIVE

La rilevazione sistematica dei dati consuntivi in ordine al collocamento sul mercato interno di valori mobiliari risponde al duplice scopo di consentire alla Banca d'Italia di:
a) verificare la rispondenza tra le operazioni comunicate e quelle effettuate;
b) disporre di elementi informativi in ordine alle dimensioni ed all'articolazione del mercato dei valori mobiliari.
In relazione a tali finalita', si rende necessario procedere ad una rilevazione non solo dei dati relativi alle operazioni per le quali e' prevista una comunicazione preventiva, ma anche di quelli concernenti operazioni non soggette a tale adempimento.
In particolare, sono assoggettati a segnalazione consuntiva alla Banca d'Italia, tramite il mod. 83 Vig. (cfr. All. D del presente Capitolo), i collocamenti in Italia di:
a) valori mobiliari la cui emissione od offerta e' assoggettata a comunicazione preventiva;
b) valori mobiliari la cui emissione od offerta e', ai sensi della Sez. I, par. 6, quarto alinea, del presente Capitolo, esentata dall'obbligo di comunicazione preventiva, qualora l'importo delle operazioni effettuate nell'arco di 12 mesi da uno stesso emittente risulti superiore a 5 milioni di euro;
c) azioni, qualora l'importo delle operazioni effettuate nell'arco di 12 mesi da uno stesso emittente risulti superiore a 500.000 euro.
Le segnalazioni sono effettuate:
- nel caso di titoli emessi da intermediari del mercato mobiliare residenti: direttamente dall'emittente qualunque siano la natura dei titoli e le modalita' di collocamento (Sezione A del mod. 83 Vig.);
- nel caso di titoli, compresi quelli azionari, emessi da soggetti diversi dagli intermediari del mercato mobiliare residenti: direttamente dall'emittente (Sezione C del mod. 83 Vig).
Qualora il collocamento avvenga per il tramite di intermediari, la segnalazione verra' effettuata anche da ciascun intermediario partecipante al collocamento per la singola quota intermediata (Sezione B del mod. 83 Vig.).
La segnalazione ha cadenza mensile. Essa deve essere inviata in duplice copia alla Filiale della Banca d'Italia competente per territorio entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento.
I soggetti non residenti che offrono titoli in Italia effettuano le segnalazione di collocamento con lettera indirizzata all'A.C. - Servizio VIF - Divisione Controlli sul Mercato Finanziario.
----> Vedere allegati da pag. 59 a pag. 71 del S.O. <----
TITOLO IX - Capitolo 2
RACCOLTA DEL RISPARMIO DEI SOGGETTI
DIVERSI DALLE BANCHE

SEZIONE I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

L'art. 11 del T.U., nel ribadire il principio in virtu' del quale la raccolta del risparmio presso il pubblico e' vietata - in generale - ai soggetti diversi dalle banche, riconosce a tali soggetti talune possibilita' di raccolta.
Le presenti istruzioni sono emanate in attuazione della delibera C.I.C.R. del 3 marzo 1994 e del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995.
L'intervento del Comitato persegue il duplice obiettivo di prevenire i fenomeni di abusivismo bancario e di promuovere la nascita di nuovi canali di accesso al risparmio per le imprese, nel rispetto dell'esigenza primaria di prevedere adeguate cautele in favore dei risparmiatori.
La raccolta di risparmio tra il pubblico viene consentita entro il limite del capitale versato e delle riserve. Essa puo' essere effettuata sia dalle societa' ed enti quotati sia dalle altre imprese. Per queste ultime si richiede un risultato di bilancio positivo negli ultimi tre esercizi e la sussistenza, per ciascuna emissione di titoli, di garanzia rilasciata da un intermediario "vigilato".
Oltre che con lo strumento obbligazionario la raccolta puo' essere effettuata mediante "cambiali finanziarie", ex lege 43/94, con durata compresa fra tre e dodici mesi e "certificati di investimento" con durata superiore a dodici mesi. Il taglio minimo di entrambi i titoli viene fissato in misura (euro 51.645,69) idonea per selezionare, dal lato della domanda, gli investitori in grado di valutare il rischio di impresa.
Per quanto concerne la raccolta del risparmio presso soci, essa puo' essere effettuata dalle societa' diverse dalle cooperative senza alcun limite, purche' tale facolta' sia prevista nello statuto e la raccolta sia effettuata presso soci che detengano da almeno tre mesi una partecipazione almeno pari al 2 per cento del capitale sociale.
Per le cooperative non finanziarie con piu' di 50 soci, e' previsto un limite quantitativo rapportato al patrimonio, riferito al complesso della raccolta sociale. Tale limite viene elevato in caso di prestiti garantiti, in misura almeno pari al 30 per cento, da soggetti vigilati ovvero quando la cooperativa aderisca ad uno schema di garanzia dei prestiti sociali che fornisca una adeguata tutela agli investitori.
Il Comitato ha confermato il divieto alle societa' finanziarie cooperative di raccogliere risparmio presso soci ed, in generale, alle altre finanziarie di raccogliere risparmio tra il pubblico mediante cambiali finanziarie e certificati di investimento. In deroga a tale ultimo principio, alle societa' finanziarie "vigilate" viene consentita la raccolta con i nuovi strumenti di debito.
La raccolta del risparmio presso dipendenti, infine, conformemente a quanto stabilito dal Ministro del tesoro, viene consentita alle societa' di capitali e a quelle cooperative nel rispetto di alcuni vincoli posti a tutela del dipendente-risparmiatore.

2. Fonti normative

La materia e' regolata dai seguenti articoli del T.U.:
- art. 11, commi 1, 2, 3, 4 (lett. c, d, e) e 5, che, nel sancire il divieto di raccogliere risparmio tra il pubblico ai soggetti diversi dalle banche, definisce le deroghe al divieto stesso e individua le fattispecie che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico;
- art. 115, comma 2, secondo il quale il Ministro del tesoro puo' individuare, in considerazione dell'attivita' svolta, altri soggetti - diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari - da sottoporre alle norme sulla trasparenza delle condizioni contrattuali;
- art. 117, comma 8, che riconosce alla Banca d'Italia il potere di prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato;
- artt. 130 e 131, che assoggettano a sanzione penale l'attivita' di raccolta del risparmio tra il pubblico effettuata in violazione dell'art. 11 sopra citato;
e inoltre:
- dalla legge 13 gennaio 1994, n. 43, che disciplina le cambiali finanziarie;
- dalla delibera CICR del 3 marzo 1994, attuativa dell'art. 11 del T.U.;
- dal decreto del Ministro del tesoro del 7 ottobre 1994 che individua le caratteristiche delle cambiali finanziarie e dei certificati di investimento;
- dal decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995 che disciplina la raccolta del risparmio presso dipendenti.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:
- "amministrazione pubblica", le amministrazioni centrali dello Stato, gli altri enti territoriali nonche' gli enti strumentali a questi ultimi;
- "attivita' finanziaria", le attivita' di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi, cosi' come specificate nel decreto del Ministro del tesoro del 6 luglio 1994;
- "emissione e gestione di mezzi di pagamento", l'attivita' di intermediazione finanziaria esercitata mediante:
a) incasso e trasferimento di fondi;
b) trasmissione o esecuzione di ordini di pagamento, anche tramite addebiti o accrediti, effettuati con qualunque modalita';
c) compensazione di debiti e crediti;
d) emissione o gestione di carte di credito, di debito o di altri mezzi di pagamento.
Non rientrano nella prestazione di servizi di pagamento l'attivita' di recupero crediti, di trasporto e consegna valori, di emissione e gestione - da parte di un fornitore di beni e servizi - di carte prepagate utilizzabili esclusivamente presso lo stesso;
- "raccolta a vista", la raccolta che puo' essere ritirata da parte del depositante in qualsiasi momento senza preavviso o con un preavviso di 24 ore, fatte salve ulteriori clausole piu' restrittive;
- "raccolta del risparmio tra il pubblico", l'attivita' di acquisizione di fondi con obbligo di rimborso.
Ai fini della presente disciplina non e' "raccolta di risparmio tra il pubblico":
a) il reperimento di risorse effettuato sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, per i quali tale operazione si inserisce, di norma, in una gamma piu' ampia di rapporti di natura economica con il soggetto finanziato. Nel contratto deve comunque risultare con chiarezza la natura di "finanziamento" del rapporto stesso. In ogni caso, il reperimento di risorse in tal modo effettuato non deve presentare connotazioni tali (ad esempio, numerosita' e frequenza delle operazioni) da configurare, di fatto, una forma di raccolta;
b) l'acquisizione di fondi connessa con l'emissione e la gestione, da parte di un fornitore di beni o servizi, di carte prepagate utilizzabili esclusivamente presso lo stesso;
c) l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso presso i seguenti soggetti:
- banche autorizzate in Italia e banche comunitarie;
- societa' finanziarie iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U.;
- societa' finanziarie capogruppo dei gruppi bancari di cui all'art. 61 del T.U.;
- imprese di assicurazione;
- societa' di intermediazione mobiliare (SIM) (1);
- organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento e SICAV);
- fondi pensione iscritti all'albo di cui all'art. 4, comma 6 del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124.
Nei confronti di tali soggetti resta ferma, ovviamente, l'applicazione di norme specifiche che ne regolino l'attivita';
- "raccolta di risparmio presso soci", l'attivita' di acquisizione di fondi con obbligo di rimborso effettuata presso i soci. L'offerta degli strumenti nei quali tale forma di raccolta si sostanzia, prevista nel disegno imprenditoriale della societa', deve essere rivolta indiscriminatamente a tutti i soci.
Ai fini della presente disciplina non costituiscono "raccolta di risparmio presso soci" le singole operazioni di finanziamento a favore della societa' che uno o piu' soci decidano di effettuare, sempreche' tali operazioni non si configurino, di fatto, come forme di raccolta;
- "societa' finanziarie", gli intermediari finanziari esercenti le attivita' indicate dall'art. 106, comma 1, e i soggetti indicati dall'art. 113, comma 1, del T.U., ad eccezione delle "societa' di partecipazione" che detengono partecipazioni prevalentemente nel settore industriale, con lo scopo di coordinare l'attivita' delle imprese partecipate;
- "societa' finanziarie vigilate", le societa' finanziarie iscritte nell'elenco speciale dell'art. 107 del T.U.;
- "soggetti vigilati", le banche autorizzate in Italia e le banche comunitarie, le societa' finanziarie iscritte nell'elenco speciale dell'art. 107 del T.U. e le imprese di assicurazione.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano ai soggetti residenti in Italia (2).

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(1) In tale ambito rientrano anche le societa' fiduciarie
iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'art.
20 del T.U.F.
(2) Sia ai soggetti residenti in Italia sia a quelli non
residenti si applicano le disposizioni di cui al Tit. IX,
Cap. 1, delle presenti Istruzioni.

SEZIONE II
RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO

1. Premessa

I soggetti diversi dalle banche raccolgono risparmio tra il pubblico mediante l'emissione di obbligazioni, di certificati di investimento e di cambiali finanziarie (1).
Di seguito vengono definite le caratteristiche dei titoli e i limiti previsti per tali forme di indebitamento.

2. Obbligazioni

Raccolgono risparmio mediante l'emissione di obbligazioni le societa' per azioni e in accomandita per azioni, nel rispetto del limite previsto dall'art. 2410 del codice civile.
Tale limite e' elevato sino all'ammontare del capitale versato ed esistente e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato per le seguenti societa' con titoli negoziati in un mercato regolamentato (2):
- societa' per azioni e in accomandita per azioni non finanziarie;
- societa' finanziarie vigilate.
Nell'All. A del presente Capitolo si riporta il quadro riepilogativo delle possibilita' di raccolta mediante lo strumento obbligazionario.

3. Cambiali finanziarie e certificati di investimento

3.1 Emittenti

Raccolgono risparmio mediante cambiali finanziarie e certificati di investimento (3):
- le societa' e gli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato (4);
- le altre societa' purche' i bilanci degli ultimi tre esercizi siano in utile. I titoli devono inoltre essere assistiti da garanzia, in misura non inferiore al 50 per cento del loro valore di sottoscrizione, rilasciata dai soggetti vigilati.

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(1) Si rammenta che per la raccolta effettuata con tali
strumenti si applica la disciplina di cui all'art. 129 T.U.
(cfr. Tit. IX, Cap. 1, delle presenti Istruzioni).
(2) La quotazione deve riferirsi alle azioni della societa'
ovvero ad altri titoli purche' la scadenza degli stessi sia
successiva alla scadenza delle obbligazioni che si
intendono emettere.
(3) Si rammenta che il Comitato Interministeriale per il
Credito ed il Risparmio, con la delibera del 3 marzo 1994,
ha stabilito che, in relazione alle proposte di revisione
del trattamento fiscale delle rendite finanziarie,
l'emissione di cambiali finanziarie e' temporaneamente
preclusa alle banche.
(4) La quotazione deve riferirsi alle azioni della
societa', ovvero ad altri titoli purche' la scadenza degli
stessi sia successiva alla scadenza delle cambiali
finanziarie e dei certificati di investimento che si
intendono emettere.

L'identita' del garante e l'ammontare della garanzia prestata devono essere chiaramente indicati sui titoli (1).
La raccolta mediante cambiali finanziarie e certificati di investimento e' preclusa alle societa' finanziarie non vigilate.

3.2 Cambiali finanziarie

Le cambiali finanziarie presentano le seguenti caratteristiche:
- sono titoli di credito all'ordine emessi in serie;
- hanno durata compresa fra 3 e 12 mesi;
- hanno un valore nominale unitario non inferiore a euro 51.645,69.
Sulla cambiale finanziaria, oltre agli elementi di cui all'art. 100 del R.D. n. 1669/33 (2) devono essere indicati:
- la denominazione, l'oggetto e la sede dell'impresa emittente, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale essa e' iscritta;
- il capitale sociale dell'impresa versato ed esistente al momento dell'emissione (3);
- l'ammontare complessivo dell'emissione di cui la cambiale fa parte;
- in caso di garanzia, l'identita' del garante e l'ammontare della garanzia.

3.3 Certificati di investimento

I certificati di investimento presentano le seguenti caratteristiche:
- hanno durata minima superiore a 12 mesi;
- hanno un valore nominale unitario non inferiore a euro 51.645,69.
I certificati di investimento offerti in serie sono tra loro fungibili. In tal caso essi devono avere uguali caratteristiche di durata, di rendimento, di valute, di denominazione e, se a tasso variabile, di indicizzazione.
Sui certificati di investimento devono essere chiaramente indicati:
- la denominazione, l'oggetto e la sede dell'impresa emittente, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale essa e' iscritta;
- il capitale sociale dell'impresa versato ed esistente al momento dell'emissione (3);
- il valore nominale di ciascun certificato, gli elementi necessari per la determinazione della remunerazione del prestito, le modalita' di rimborso;
- ove emessi in serie, l'ammontare complessivo dell'emissione di cui il certificato fa parte;
- in caso di garanzia, l'identita' del garante e l'ammontare della garanzia.

----------
(1) Le garanzie devono essere esplicite e non sottoposte a
condizione.
(2) La denominazione "cambiale finanziaria"; la promessa
incondizionata a pagare una somma determinata;
l'indicazione della scadenza; l'indicazione del luogo di
pagamento; il nome di colui al quale o all'ordine del quale
deve farsi il pagamento; l'indicazione della data e del
luogo in cui il vaglia cambiario e' emesso; la
sottoscrizione di colui che emette il titolo (emittente).
(3) Le societa' cooperative possono indicare il capitale
sociale versato come risultante dall'ultimo bilancio
approvato.

3.4 Limiti all'emissione

Le imprese emettono cambiali finanziarie e certificati di investimento per un importo che, unitamente a quello delle obbligazioni emesse, non eccede il capitale versato ed esistente e le riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
Nell'All. B del presente Capitolo si riporta il quadro riepilogativo delle possibilita' di raccolta mediante cambiali finanziarie e certificati di investimento.

4. Obblighi di trasparenza

I soggetti che raccolgono direttamente (1) risparmio tra il pubblico mettono a disposizione della clientela - nei locali in cui svolgono tale attivita' - i fogli informativi analitici di cui al par. 4.1 della presente Sezione.
Gli annunci pubblicitari e le offerte effettuati con qualsiasi mezzo da tali soggetti contengono, anche mediante il rinvio ai fogli analitici, le informazioni sui tassi e sulle altre condizioni precedentemente indicate.

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(1) La disciplina indicata al presente paragrafo si applica
ai soggetti diversi dalle banche e dalle societa'
finanziarie che nelle operazioni di collocamento di
obbligazioni, certificati di investimento e cambiali
finanziarie non si avvalgono di intermediari specializzati.

4.1 Fogli informativi analitici

I fogli informativi analitici contengono dettagliate informazioni sul tasso annuo nominale di interesse e sul tasso annuo di rendimento effettivo al lordo e al netto della ritenuta fiscale, sul prezzo e su ogni altro onere o condizione economica relativi alle emissioni offerte.
Per tutte le operazioni e' specificato se per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile ovvero a quello commerciale.
Per le emissioni a tasso variabile, i rendimenti sono calcolati secondo il criterio di indicizzazione previsto applicando gli ultimi valori assunti dai parametri di riferimento e ipotizzando la costanza dei parametri medesimi.
Tali fogli possono essere prodotti avvalendosi di procedure elettroniche e una loro copia e' conservata per cinque anni agli atti; essi non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile.

SEZIONE III
RACCOLTA DEL RISPARMIO PRESSO SOCI

1. Societa' diverse dalle cooperative (1)

Le societa' diverse dalle cooperative possono effettuare senza alcun limite raccolta di risparmio presso i propri soci a condizione che (2):
- tale facolta' sia prevista nello statuto;
- la raccolta sia rivolta a soggetti, iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi, che detengano una partecipazione di almeno il 2 per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.
Nelle societa' di persone (soc. semplice, soc. in nome collettivo e soc. in accomandita semplice, con riferimento ai soli soci accomandatari) tali condizioni non sono richieste.
La raccolta presso soci non puo' avvenire con strumenti "a vista" o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.
Nell'All. C del presente Capitolo si riporta un riepilogo delle possibilita' di raccogliere risparmio presso soci per le societa' diverse dalle cooperative.

2. Societa' cooperative (1)

Le societa' cooperative che non svolgono attivita' finanziaria possono effettuare raccolta di risparmio presso i propri soci purche' tale facolta' sia prevista nello statuto.
L'ammontare complessivo dei prestiti sociali non deve eccedere il limite del triplo del patrimonio (capitale versato e riserve) risultante dall'ultimo bilancio approvato (3).

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(1) La raccolta di risparmio mediante obbligazioni,
certificati di investimento e cambiali finanziarie, anche
se effettuata presso soci, e' sottoposta alla disciplina di
cui alla Sez. II del presente Capitolo.
(2) In assenza di tali condizioni, le societa' diverse
dalle cooperative possono, ovviamente, raccogliere
risparmio tra il pubblico con le modalita' e nei limiti
previsti nella Sez. II del presente Capitolo.
(3) Nel patrimonio puo' essere computato un ammontare pari
al 50% della differenza tra il valore degli immobili di
proprieta' ad uso strumentale (uffici, magazzini, negozi,
ecc.) e/o residenziale considerato ai fini della
determinazione dell'imposta comunale sugli immobili e il
valore di carico in bilancio degli stessi. Del valore degli
immobili considerato ai fini della determinazione
dell'imposta comunale deve essere data notizia nella
documentazione di bilancio delle cooperative.

Tale limite viene elevato fino al quintuplo del patrimonio qualora:
a) il complesso dei prestiti sociali sia assistito, in misura almeno pari al 30 per cento, da garanzia rilasciata da soggetti vigilati;
ovvero
b) la societa' cooperativa aderisca a uno schema di garanzia dei prestiti sociali con le caratteristiche di cui al par. 2.1 della presente Sezione.
I limiti patrimoniali sopra indicati non si applicano alle societa' cooperative non finanziarie con non piu' di 50 soci.
Le modalita' di raccolta presso i soci e l'eventuale adesione ad uno schema di garanzia devono essere indicate nei regolamenti delle cooperative. Inoltre, la rilevanza che l'attivita' di raccolta presso soci assume nell'ambito della complessiva operativita' delle cooperative, comporta che l'ammontare dei prestiti sociali e delle eventuali garanzie nonche' l'entita' del rapporto tra prestiti e patrimonio siano evidenziati nella nota integrativa al bilancio delle stesse.
In ogni caso la raccolta presso soci non puo' avvenire con strumenti "a vista" o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento (1).
La raccolta presso soci non e' consentita alle societa' finanziarie cooperative (2).
Nell'All. C del presente Capitolo si riporta un riepilogo delle possibilita' di raccogliere risparmio presso soci per le societa' cooperative.

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(1) Il vincolo non riguarda l'ipotesi in cui i fondi sono
utilizzati dai soci esclusivamente per acquistare beni e
servizi della cooperativa. Alle cooperative non finanziarie
e' quindi consentito collegare, alla raccolta di fondi,
l'emissione e la gestione di carte di credito utilizzabili
dai soci esclusivamente per l'acquisto di beni e servizi
offerti dalle medesime.
(2) Ai sensi del decreto del Ministro del tesoro del 29
marzo 1995 (art. 2), gli enti e le societa' cooperative
svolgenti attivita' finanziaria, costituiti tra i
dipendenti di una medesima amministrazione pubblica,
possono, in via transitoria, raccogliere risparmio tra i
propri soci purche', entro il 31.12.1995, abbiano adeguato
lo statuto alle previsioni contenute nel decreto medesimo e
ne abbiano dato notizia all'UIC.

2.1 Schemi di garanzia dei prestiti sociali

Gli schemi di garanzia dei prestiti sociali devono essere promossi dalle associazioni di categoria ovvero direttamente dalle cooperative interessate, eventualmente nell'ambito di iniziative di tipo consortile, a condizione che il progetto risulti condiviso, nel suo complesso, dalle rispettive associazioni di categoria. In tali casi, in particolare, e' opportuno che le cooperative sottopongano all'approvazione dei propri organismi associativi i regolamenti contenenti la disciplina del funzionamento degli schemi di cui le medesime si sono rese promotrici.
In ogni caso, gli schemi sopra indicati prevedono, per le ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo della societa' cooperativa, il rimborso dei prestiti effettuati dai soci in una misura almeno pari al 30 per cento.
Nell'ambito di ciascuno schema di garanzia e' necessario che l'ammontare complessivo dei prestiti sociali delle cooperative aderenti (non garantiti da soggetti vigilati) non superi un limite pari a tre volte la somma dei patrimoni delle cooperative medesime.

3. Obblighi di trasparenza

Gli obblighi di trasparenza di cui al presente capitolo sono riferiti esclusivamente alla raccolta presso soci effettuata dalle cooperative con piu' di 50 soci.
Tali societa' mettono a disposizione - nei locali in cui svolgono la propria attivita' - i fogli informativi analitici di cui al par. 3.1 della presente Sezione.
Al socio e' fornita alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto, contenente ogni elemento necessario per la comprensione del rapporto medesimo.
Il socio ha diritto di ottenere a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
Gli interessi sui versamenti di denaro sono conteggiati con la valuta del giorno in cui e' effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento.

3.1 Fogli informativi analitici

I fogli informativi analitici contengono dettagliate informazioni sui tassi di interesse, sui prezzi, sulle spese per le comunicazioni e su ogni altra condizione economica relativa alle operazioni effettuate.
Per tutte le operazioni e' specificato se per il calcolo degli interessi si faccia riferimento all'anno civile ovvero a quello commerciale.
Tali fogli possono essere prodotti avvalendosi di procedure elettroniche e una loro copia e' conservata per cinque anni agli atti; essi non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile.

3.2 Contratti

I contratti utilizzati per la raccolta del risparmio sono redatti, a pena di nullita', per iscritto e un loro esemplare e' consegnato al socio.
I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati.
La possibilita' di variare in senso sfavorevole al socio il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal socio.
Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonche' quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni piu' sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
In caso di inosservanza del contenuto o di nullita' delle predette clausole si applicano:
a) il tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto;
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni; in mancanza di pubblicita' nulla e' dovuto.
Le variazioni contrattuali sfavorevoli al socio riguardanti tassi di interesse, prezzi e altre condizioni devono essere comunicate, a pena di inefficacia, presso l'ultimo domicilio reso noto. Non sono soggette ad alcun obbligo di comunicazione le variazioni di tasso conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti dalle parti e la cui determinazione e' sottratta alla volonta' delle medesime.
Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione il socio ha diritto di recedere dal contratto senza penalita' e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

SEZIONE IV
RACCOLTA NELL'AMBITO DEI GRUPPI DI IMPRESE

Non e' sottoposta ad alcun vincolo, in quanto non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico, la raccolta effettuata presso societa' controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e presso controllate da una stessa controllante.
Nel caso in cui piu' soggetti di natura cooperativa partecipino congiuntamente al capitale di una societa' esercente attivita' finanziaria, la raccolta di risparmio effettuata da tale societa' presso le cooperative e/o le societa' da queste ultime controllate non e' sottoposta ad alcun vincolo purche' i finanziamenti della partecipata siano rivolti, in via esclusiva, alle cooperative partecipanti e/o alle loro controllate e la complessiva operativita' della societa' medesima sia riservata, in via prevalente, ai rapporti con le cooperative (1).

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(1) Tali limitazioni dell'oggetto sociale devono risultare
dallo statuto della societa' partecipata.

SEZIONE V
RACCOLTA DEL RISPARMIO PRESSO DIPENDENTI

Le societa' di capitali e le societa' cooperative possono raccogliere risparmio presso i propri dipendenti purche':
- tale facolta' sia prevista nello statuto della societa';
- l'ammontare della raccolta sia contenuta entro il limite complessivo del capitale versato e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Per le societa' cooperative l'ammontare della raccolta presso dipendenti, unitamente a quello della raccolta presso soci, deve essere ricompreso nei limiti di cui alla Sez. III, par. 2, del presente Capitolo.
La raccolta presso dipendenti non puo' comunque avvenire con strumenti "a vista" o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.

SEZIONE VI
DISCIPLINA TRANSITORIA

Il 31 dicembre 1997 e' scaduto il termine generale per l'adeguamento alle disposizioni di cui alla presente disciplina.
Le societa' cooperative, svolgenti attivita' finanziaria, che - entro il 31 dicembre 1998 - abbiano presentato la domanda di autorizzazione all'attivita' bancaria, possono proseguire la propria attivita' fino al 31 dicembre 1999. Resta fermo che le cooperative in questione continuano ad astenersi dall'instaurare nuovi rapporti di deposito.
Le altre cooperative finanziarie che, alla data del 31 dicembre 1998, non abbiano presentato la suddetta domanda, completano la dismissione dei rapporti di deposito entro il 31 dicembre 1999. Resta fermo che le cooperative in questione continuano ad astenersi dall'instaurare nuovi rapporti di deposito.
Le societa' cooperative, svolgenti attivita' diversa da quella finanziaria, che abbiano aderito ad uno schema di garanzia di cui alla Sez. III, par. 2.1, del presente Capitolo, devono adeguarsi alla presente disciplina entro il termine del 31 dicembre 1999.
Si rammenta che il mancato rispetto della normativa emanata ai sensi dell'art. 11 del T.U., compresa la disciplina transitoria, e' sanzionato dagli artt. 130 (1) e 131 (2) del T.U. medesimo.

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(1) "Chiunque svolge l'attivita' di raccolta del risparmio
tra il pubblico in violazione dell'art. 11 e' punito con
l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire
venticinque milioni a lire cento milioni".
A partire dall'1.1.1999 l'importo dell'ammenda si intende
espresso anche in euro secondo il tasso ufficiale di
conversione, in applicazione del disposto dell'art. 51 del
d.lgs. 213/98.
(2) "Chiunque svolge l'attivita' di raccolta del risparmio
tra il pubblico in violazione dell'art. 11 ed esercita il
credito e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro
anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti
milioni".
A partire dall'1.1.1999 l'importo della multa si intende
espresso anche in euro secondo il tasso ufficiale di
conversione, in applicazione del disposto dell'art. 51 del
d.lgs. 213/98.
 
----> Vedere allegati da pag. 86 a pag. 88 del S.O. <----
TITOLO X - Capitolo 1
TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI
E DEI SERVIZI BANCARI

SEZIONE I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

La disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari persegue l'obiettivo di rendere noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni, quale mezzo di promozione e salvaguardia del regolare esplicarsi della concorrenza nei mercati bancari e finanziari nonche' di tutela dei "contraenti deboli", senza limitare sostanzialmente l'autonomia negoziale delle parti del rapporto. Per garantire alla clientela una chiara e corretta informazione, la disciplina prevede: - forme di pubblicita' in materia di tassi, di prezzi e di altre condizioni contrattuali praticate per le operazioni e i servizi; - requisiti inerenti la forma, il contenuto minimo e l'integrazione automatica dei contratti; - particolari forme di tutela nei casi di modifica delle condizioni contrattuali sfavorevoli al cliente; - comunicazioni periodiche idonee a fornire alla clientela un'esaustiva informazione sull'andamento del rapporto. In caso di inosservanza degli obblighi di pubblicita', sono previste sanzioni amministrative pecuniarie; l'art. 128 del T.U., inoltre, attribuisce alla Banca d'Italia poteri informativi e ispettivi per la verifica del rispetto delle disposizioni sulla trasparenza. La disciplina sulla trasparenza stabilisce principi e regole minimali. Essa diviene strumento efficace di concorrenza e di tutela della clientela col concorso di un comportamento degli operatori informato al corretto svolgimento dei rapporti con la clientela. A tal fine non e' sufficiente, soprattutto nei confronti della clientela meno consapevole, la formale adesione alle prescrizioni normative, ma occorre il rispetto di regole deontologiche fondate su criteri di buona fede e correttezza nelle relazioni di affari. Questo comportamento, connaturato al carattere fiduciario del rapporto banca-cliente, consente nel lungo termine alla banca di fronteggiare le sollecitazioni provenienti dalla concorrenza e di rafforzare il grado di fidelizzazione della clientela, con benefici per la banca in termini di reputazione sul mercato.

2. Fonti normative

La materia e' regolata dalle seguenti disposizioni del T.U.: - Titolo VI, capo I, concernente la trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, per le norme suscettibili di immediata applicazione; - art. 161, comma 2, in base al quale la legge 17 gennaio 1992, n. 154, recante "Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" (ad eccezione dell'art. 10), continua a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti che verranno emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del Titolo VI del T.U.; - art. 161, comma 5, in base al quale il decreto del Ministro del tesoro del 24 aprile 1992, recante "Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari", continua a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti che verranno emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del Titolo VI del T.U. Si richiama inoltre l'art. 128, comma 1, del T.U., che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza; il medesimo articolo, al comma 2, prevede che, in caso di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicita', il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, puo' disporre la sospensione dell'attivita' anche di singole sedi secondarie.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definisce: - "locale aperto al pubblico", il locale nel quale il pubblico abbia accesso non discriminato: la succursale e in ogni caso il locale adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso e' sottoposto a forme di controllo.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche autorizzate in Italia (1).

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(1) Trattandosi di norme rilevanti ai fini del regolare
funzionamento del mercato nazionale, la disciplina si
applica anche alle banche comunitarie che operano in Italia
in regime di mutuo riconoscimento. La disciplina,
ovviamente, non si applica ai rapporti tra intermediari; si
considerano tali i rapporti tipici intercorrenti tra i
soggetti tenuti all'osservanza della disciplina in materia
di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e
finanziari.

SEZIONE II
PUBBLICITA'

1. Forma, contenuto e modalita' della pubblicita'

Le banche pubblicizzano, per le operazioni e i servizi indicati nell'All. A del presente Capitolo, le seguenti informazioni:
- la denominazione della banca;
- il tasso massimo per le operazioni attive e quello minimo per le passive;
- la misura degli interessi di mora per le operazioni attive; se per ciascuna tipologia di operazioni sono applicabili interessi diversi, l'obbligo di pubblicita' si intende assolto anche con la indicazione della sola misura massima;
- la decorrenza delle valute applicate per la contabilizzazione degli interessi a debito e a credito dei clienti;
- i piani di ammortamento delle operazioni attive che prevedono tale forma di rimborso;
- il prezzo e le altre condizioni praticate;
- l'importo delle spese per le comunicazioni alla clientela;
- il tasso annuo nominale d'interesse ed il tasso annuo di rendimento effettivo, al lordo e al netto della ritenuta fiscale, dei titoli per le operazioni di raccolta in forma cartolare; per quanto concerne le emissioni a tasso variabile: il rendimento al momento della sottoscrizione (1), il criterio di indicizzazione con l'indicazione anche degli ultimi valori assunti dai parametri di riferimento, la periodicita' della revisione del rendimento;
- ogni altro onere o condizione di natura economica, comunque denominati, gravanti sulla clientela.

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(1) Il rendimento al momento della sottoscrizione viene
calcolato secondo il criterio di indicizzazione previsto,
applicando gli ultimi valori assunti dai paramenti di
riferimento e ipotizzando la costanza dei parametri
medesimi.

I tassi d'interesse sono indicati al valore nominale e sono riportati su base annua, con indicazione della periodicita' di capitalizzazione.
L'obbligo di pubblicita' relativo alle informazioni sopra elencate non puo' essere assolto mediante rinvio agli usi.
Conseguentemente le banche, in ciascun locale aperto al pubblico:
a) affiggono un avviso sintetico relativo alle condizioni praticate per le principali operazioni e per i servizi prestati ricompresi tra quelli dell'All. A del presente Capitolo;
b) mettono a disposizione fogli informativi analitici contenenti dettagliate informazioni sulle operazioni e servizi offerti fra quelli inclusi nell'All. A del presente Capitolo.
Le banche mettono altresi' a disposizione della clientela i fogli informativi analitici relativi ai prodotti eventualmente offerti per conto di altri soggetti tenuti all'osservanza della disciplina in materia di trasparenza. Qualora tali prodotti rientrino tra quelli principali offerti dalla banca, le condizioni praticate sono riportate anche negli avvisi sintetici.
Le banche che si avvalgono della rete distributiva di altri soggetti forniscono tempestivamente a questi ultimi i dati da pubblicizzare attraverso gli avvisi sintetici e i fogli informativi analitici.
Gli obblighi di pubblicita' possono essere assolti mediante l'esposizione dei soli avvisi sintetici - purche' contengano tutte le informazioni utili alla comprensione degli elementi di costo - per le operazioni di:
- acquisto e vendita di valuta estera nelle sue diverse forme, ivi compreso il rilascio di travellers cheques in divisa estera e il pagamento o la negoziazione di assegni turistici in divisa estera;
- negoziazione di titoli (di Stato, obbligazionari, azionari);
- raccolta di ordini;
- collocamento di titoli pubblici;
- ordini di pagamento a favore di terzi (bonifici).
Gli avvisi sintetici e i fogli informativi analitici sono datati e costantemente aggiornati con le modifiche apportate ai tassi, ai prezzi, alle condizioni e alle spese sopra indicati.
Copia degli avvisi sintetici e dei fogli informativi analitici e' conservata per cinque anni agli atti presso la sede legale e le succursali delle banche, anche mediante procedure informatiche (1).
Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile.
Gli annunci pubblicitari e le offerte effettuati con qualsiasi mezzo dalle banche, se riferiti a specifiche operazioni e servizi inclusi nell'All. A del presente Capitolo, contengono, anche mediante rinvio ai fogli informativi analitici, le informazioni sui tassi di interesse, sul prezzo e sulle altre condizioni praticate (2).

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(1) Obiettivo della norma e' quello di assicurare la
disponibilita', presso la sede legale e le succursali,
della documentazione inerente l'assolvimento degli obblighi
di pubblicita'. Si ritiene pertanto possibile la
conservazione accentrata purche' il vincolo della
tempestiva disponibilita' sia assicurato, anche attraverso
l'utilizzo di procedure informatiche.
(2) Sono ricompresi gli annunci pubblicitari e le offerte
affissi o distribuiti nei locali di soggetti con i quali
esiste una convenzione per la promozione di propri prodotti
(ad es.: credito al consumo).

1.1 Avvisi sintetici

Gli avvisi sintetici forniscono a coloro che entrano in relazione diretta con le banche una prima essenziale informativa sulle condizioni praticate per le principali operazioni e i servizi indicati nell'All. A del presente Capitolo, in modo da favorire il confronto tra gli intermediari.
Gli avvisi sintetici, pertanto:
- hanno formato non inferiore a cm. 70 x 100;
- sono collocati in modo tale da facilitare la consultazione da parte del pubblico;
- hanno veste grafica di facile identificazione e lettura e sono redatti in modo chiaro e comprensibile;
- riportano la denominazione della banca e la data dell'ultimo aggiornamento;
- rinviano ai fogli informativi analitici sia per quanto riguarda il maggior dettaglio delle medesime operazioni e servizi in essi indicati, sia per quanto riguarda analoghi prodotti eventualmente commercializzati per conto di altri soggetti tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di trasparenza.
Il contenuto minimale degli avvisi sintetici va conformato allo schema divulgato dall'Associazione Bancaria Italiana in data 25 ottobre 1988, allegato b) (1).
Per le operazioni di acquisto di crediti d'impresa e leasing finanziario nonche' per i servizi di rilascio di carte di credito, le banche predispongono i medesimi avvisi previsti per gli intermediari finanziari specializzati (2) qualora rientrino tra le principali operazioni e servizi offerti. In tal caso, gli avvisi sintetici vengono esposti nei locali aperti al pubblico presso i quali detti prodotti sono offerti.
Le banche che pongono in essere operazioni di negoziazione in cambi predispongono un apposito avviso sintetico (cartello dei cambi), anche a caratteri mobili o di tipo elettronico, che indichi i tassi di cambio praticati per l'acquisto e la vendita a pronti delle valute nonche' le eventuali commissioni o voci di costo comunque denominate. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di conservazione, sono mantenute, anche attraverso l'utilizzo di procedure informatiche, apposite evidenze riportanti per ogni giorno le informazioni del relativo avviso.

1.2 Fogli informativi analitici

I fogli informativi analitici riportano, per le operazioni e servizi offerti fra quelli inclusi nell'All. A del presente Capitolo, tutte le informazioni da pubblicizzare, dettagliate secondo le modalita' di esecuzione dei rapporti (ad esempio: forma tecnica e durata).
Le informazioni possono essere rese disponibili anche mediante l'utilizzo di apparecchiature elettroniche, ovvero tramite altre soluzioni organizzative purche' venga garantita facilita' di accesso alle informazioni da parte della clientela e possibilita' di asporto dei fogli informativi analitici.
Per tutte le operazioni e' precisato se per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile ovvero a quello commerciale (3).

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(1) All'occorrenza possono essere utilizzati gli schemi
divulgati dall'ABI per gli ex istituti di credito speciale.
(2) Cfr. G.U. n. 124 del 29.5.1996.
(3) L'anno civile e' di 365 giorni; l'anno commerciale e'
di 360 giorni.

Per le operazioni attive da rimborsare secondo un piano di ammortamento, negli stessi fogli e' riportato anche tale piano, riferito convenzionalmente a un capitale di euro 1.000. Per quanto concerne le operazioni a tasso variabile, i fogli informativi analitici pubblicizzano l'eventuale tasso d'interesse d'ingresso, il criterio di indicizzazione con l'indicazione anche degli ultimi valori assunti dai parametri di riferimento, la periodicita' di revisione. Il piano di ammortamento, riferito convenzionalmente a un capitale di euro 1.000, va pubblicizzato applicando gli ultimi valori assunti dai parametri di riferimento e ipotizzando la costanza dei medesimi.
Piu' in generale, si richiama l'attenzione sull'esigenza di informare la clientela, anche attraverso i fogli informativi analitici, sui rischi connessi ai meccanismi di indicizzazione nelle operazioni a tasso variabile e sui rischi di oscillazione delle ragioni di cambio nelle operazioni in valuta.
Le banche indicano il numero massimo dei giorni valuta eventualmente applicati per l'imputazione degli interessi a debito e a credito dei clienti, e quantificano il relativo onere calcolato convenzionalmente sulla base dei tassi pubblicizzati e con riferimento ad un capitale di euro 1.000.
2. Metodologia di calcolo degli interessi
Nelle operazioni attive e passive a breve termine in lire interne, il calcolo degli interessi e' eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile.

SEZIONE III
CONTRATTI

1. Forma e contenuto dei contratti

I contratti relativi alle operazioni e ai servizi sono redatti per iscritto ed un loro esemplare deve essere consegnato ai clienti.
La forma scritta non e' tuttavia obbligatoria:
a) per i contratti riguardanti la prestazione di servizi che formano oggetto della pubblicita' e il cui prezzo unitario non eccede euro 25. Per prezzo unitario si intende il costo sostenuto dal cliente per il servizio reso e non l'ammontare della sottostante transazione;
b) per operazioni e servizi gia' previsti in contratti redatti per iscritto (ad esempio: conto corrente di corrispondenza).
La prestazione occasionale di operazioni e servizi non specificamente previsti nel contratto redatto per iscritto - quali, in principio, ordini di pagamento a favore di terzi, acquisto e vendita di valuta estera nelle sue diverse forme - puo' essere effettuata senza previo ricorso alla forma scritta a condizione che la banca:
1) mantenga evidenza dell'operazione compiuta;
2) consegni o invii tempestivamente al cliente conferma dell'operazione, indicando il prezzo praticato, le commissioni e le spese addebitate ed eventualmente il mercato su cui l'operazione e' stata eseguita;
3) non pratichi condizioni piu' sfavorevoli di quelle oggetto di pubblicita' per le operazioni della specie.
Con riferimento al contenuto, i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali oneri di mora. Sono indicate, oltre alle commissioni spettanti alla banca, le voci di spesa a carico del cliente, ivi comprese le spese relative alle comunicazioni di cui al par. 2 della presente Sezione (Modifica delle condizioni contrattuali) e alla Sez. IV, par. 1, del presente Capitolo (Comunicazioni periodiche alla clientela).
Nel caso in cui alcuni degli elementi che concorrono alla determinazione del costo complessivo dell'operazione dipendano dalla quotazione di titoli o valute ad una data futura ovvero non siano comunque individuabili al momento della redazione del contratto scritto, nello stesso devono essere in ogni caso indicati gli elementi per la determinazione delle suddette componenti di costo.
Per quanto attiene ai requisiti di forma e contenuto dei contratti relativi ai servizi di investimento si applicano le disposizioni del Regolamento Consob che ne disciplina l'esercizio.

2. Modifica delle condizioni contrattuali

Nei contratti di durata, la possibilita' di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente. In questo caso, le comunicazioni delle variazioni sfavorevoli al cliente riguardanti tassi d'interesse, prezzi e altre condizioni sono inoltrate presso l'ultimo domicilio da questi comunicato.
Le variazioni generalizzate della struttura dei tassi e quelle, sfavorevoli alla clientela, di tassi d'interesse, prezzi e altre condizioni previste nei contratti di durata, attuate da una banca, possono essere comunicate alla clientela in modo impersonale, mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (1). In tali casi, e' opportuno che le banche espongano nei propri locali aperti al pubblico appositi avvisi riportanti le variazioni annunciate.
Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero delle comunicazioni nelle altre forme previste, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalita' e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Fermo restando quanto previsto nella Sez. IV del presente Capitolo, non sono soggette ad alcun obbligo di comunicazione le variazioni di tasso conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti dalle parti e la cui determinazione e' sottratta alla volonta' delle medesime.
Per i rapporti in cui non sia possibile l'individuazione del cliente, le banche adempiono all'obbligo di comunicazione mediante affissione di un avviso nei propri locali aperti al pubblico. Non rientrano in tale fattispecie i libretti di risparmio al portatore, per i quali quindi nessuna comunicazione e' dovuta ad eccezione di quelle inerenti le variazioni generalizzate da pubblicizzare mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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(1) Per variazioni generalizzate si intendono anche quelle
relative a determinate tipologie di operazioni (ad es.
depositi vincolati).

SEZIONE IV
COMUNICAZIONI PERIODICHE ALLA CLIENTELA
E DECORRENZA DELLE VALUTE

1. Comunicazioni periodiche alla clientela

Nei contratti di durata le banche forniscono per iscritto alla clientela, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno (entro il termine del 30 gennaio di ciascun anno), una comunicazione che dia una completa e chiara informazione sui tassi di interesse applicati nel corso del rapporto, sulla decorrenza delle valute, sulla capitalizzazione degli interessi e sulle ritenute di legge su di essi operate, sulle altre somme a qualsiasi titolo accreditate o addebitate al cliente. Tale comunicazione contiene inoltre ogni altro evento ed elemento necessario per la comprensione dell'andamento del rapporto nell'anno solare precedente ovvero nel periodo di riferimento.
Per i libretti di risparmio al portatore, le banche mettono a disposizione della clientela l'estratto conto annuale presso la succursale in cui e' intrattenuto il rapporto per trenta giorni a decorrere dal 1 gennaio di ciascun anno.
Per i rapporti regolati in conto corrente, l'estratto conto e' inviato al cliente con periodicita' annuale o, a scelta del cliente, con periodicita' semestrale, trimestrale o mensile. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.
Per i contratti di mutuo la comunicazione puo' essere omessa quando le informazioni richieste siano state gia' fornite in corso d'anno, in particolare attraverso gli avvisi di pagamento.
Le parti possono convenire che le comunicazioni periodiche alla clientela siano omesse nei casi di rapporti che non registrano movimenti da oltre un anno e presentano un saldo creditore non superiore a euro 2.000.
Per i contratti di deposito titoli a custodia e amministrazione, le parti possono convenire che la comunicazione sia omessa quando il valore nominale dei titoli non supera euro 20.000 e non si registrano movimenti da oltre un anno. Entro il medesimo limite di euro 20.000, le parti possono convenire di omettere le comunicazioni periodiche, anche in presenza di movimenti, quando le informazioni richieste sono gia' contenute nelle comunicazioni riepilogative concernenti altri rapporti di durata (ad esempio, nell'estratto conto per l'accredito degli interessi).
I rendiconti periodici alla clientela inerenti i servizi di investimento vanno effettuati secondo le disposizioni dei Regolamenti Consob.

2. Richiesta di documentazione su singole operazioni

Il cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
Le banche indicano al cliente, al momento della richiesta, una stima del presumibile importo delle relative spese.
Per i servizi di investimento si applicano le disposizioni del Regolamento Consob che ne disciplina l'esercizio.

3. Decorrenza delle valute

Gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui e' effettuato il versamento.

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Allegato A
OPERAZIONI DI RACCOLTA - conti correnti liberi - conti correnti vincolati (per classi di durata del vincolo) - libretti di deposito a risparmio liberi - libretti di deposito a risparmio vincolati (per classi di durata del vincolo) - buoni fruttiferi (per classi di durata) - certificati di deposito (per classi di durata) - obbligazioni

OPERAZIONI DI PRESTITO
E FINANZIAMENTO A TASSO ORDINARIO

- crediti personali - crediti ipotecari - mutui e finanziamenti a tasso fisso - mutui e finanziamenti indicizzati - anticipazioni fondiarie ed edilizie - somministrazioni in conto mutuo - crediti agrari - affidamenti in conto corrente - finanziamenti su portafoglio commerciale - sconto di portafoglio - anticipi all'esportazione - leasing finanziario - acquisto di crediti d'impresa

SERVIZI

- ordini di pagamento a favore di terzi (bonifici) - depositi di titoli a semplice custodia - depositi di titoli a custodia ed amministrazione - gestione di patrimoni mobiliari - negoziazione di titoli (di Stato, obbligazionari, azionari), inclusa la raccolta di ordini - servizio titoli (pagamento dividendi o cedole, rimborso titoli scaduti o estratti) - servizi di incasso effetti, documenti, assegni - pagamento utenze, contributi e tributi - acquisto e vendita di valuta estera nelle sue diverse forme, ivi compreso il rilascio di travellers cheques in divisa estera e il pagamento o la negoziazione di assegni turistici in divisa estera - locazione cassette di sicurezza e depositi chiusi - carte di credito - versamento e prelievo di contante presso sportelli automatici - consulenza in valori mobiliari - operazioni di collocamento di titoli pubblici
 
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