Gazzetta n. 20 del 24 gennaio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 11 gennaio 2002
Determinazione del contenuto degli oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea da e per la Sicilia e da/per le isole minori della Sicilia.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che, al fine di realizzare la continuita' territoriale per la Sicilia, prevede che il Ministro delle infrastrutture e deitrasporti disponga con proprio decreto, in conformita' alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92 ed alle conclusioni della Conferenza dei servizi prevista dal comma 2 della citata legge, gli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi di linea effettuati fra gli scali aeroportuali della Sicilia e i principali aeroporti nazionali e fra gli scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle isole minori;
Vista la delega conferita al presidente della Regione siciliana con nota n. 3424 del 15 marzo 2001 AC;
Vista la nota n. 3089 in data 2 luglio 2001, con cui e' stato trasmesso il verbale della Conferenza dei servizi tenutasi a Palermo il 22 giugno 2001, nella quale e' stato concordato all'unanimita' di estrapolare la definizione degli oneri di servizio pubblico per le tratte che interessano gli aeroporti di Trapani, Pantelleria e Lampedusa subordinatamente alla verifica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'E.N.A.C., circa la compatibilita' complessiva con lo studio predisposto dal Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni;
Vista la lettera con la quale l'E.N.A.C., dando conto di tale verifica, ha formulato la proposta di imposizione di oneri di servizio pubblico;
Visto l'art. 4 del regolamento n. 2408/92 del Consiglio;
Visto che in attuazione del comma 6 dell'art. 135 della citata legge n. 388/2000, e' stato disposto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2001, lo stanziamento di lire 100 miliardi;
Visto l'art. 52, comma 34 della legge finanziaria 2002;
Visto che in attuazione del comma 7 dell'art. 135 della citata legge n. 388/2000, e' stato disposto il coofinanziamento regionale di lire 75 miliardi iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno 2001 dell'assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, cap. n. 478109;
Vista la comunicazione alla Commissione europea n. 9773 in data 20 settembre 2001;
Considerato che l'E.N.A.C. ha dato atto di aver informato, ai sensi dell'art. 4.1.a) del regolamento (CEE) 2408/92, i vettori aerei, operanti sulle rotte interessate dell'intenzione dello Stato di imporre oneri di servizio pubblico;
Ritenuto che sussistano le condizioni previste dalla legge per la istituzione di oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea al fine di conseguire l'obiettivo della continuita' territoriale per la Sicilia, previsto dall'art. 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Considerato che, al fine di evitare pregiudizi alla continuita' dei servizi di trasporto aereo da e per la Sicilia e dalla Sicilia per/dalle isole minori, la data della quale gli oneri di servizio pubblico divengono obbligatori deve essere subordinata all'accertamento che non si renda necessario l'espletamento della gara di appalto di cui al citato art. 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Considerato altresi', tale accertamento e' condizionato all'esercizio della facolta' dei vettori di pronunziarsi in ordine all'accettazione dei medesimi oneri e che, pertanto occorre rinviare la determinazione della predetta data ad un provvedimento successivo;

Decreta:

Articolo unico

Al fine di assicurare la continuita' territoriale per la Sicilia e le isole minori siciliane i servizi aerei di linea tra gli aereoporti di Pantelleria, Lampedusa con Trapani, Palermo e Catania e tra Trapani con Catania e Roma, Milano, Bari e Venezia sono sottoposti agli oneri di servizio pubblico secondo le modalita' indicate nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Qualora, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee della cominicazione della Commissione relativa alla imposizione dei citati oneri di servizio pubblico, nessun vettore accetti l'imposizione di detti oneri, l'Ente nazionale per l'aviazione civile procedera' ad esperire le gare secondo le modalita' previste dall'art. 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92, nel rispetto di quanto precisato nell'art. 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
La data dalla quale gli oneri suddetti divengono obbligatori verra' stabilita con successivo decreto.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 11 gennaio 2002
Il Ministro: Lunardi
 
Allegato

IMPOSIZIONE DI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO
SUI SERVIZI AEREI REGOLARI ALL'INTERNO DELL'ITALIA

A norma delle disposizioni dell'art. 4, par.1, lettera a) del Regolamento n. 2408/92/CEE del Consiglio delle Comunita' europee del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunita' alle rotte intracomunitarie, il Governo italiano, conformemente alle determinazioni adottate nelle Conferenze dei servizi tenutesi presso la Regione siciliana, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulle rotte seguenti:
1. Rotte interessate:
Pantelleria-Trapani e vv.;
Lampedusa-Trapani e vv.;
Pantelleria-Palermo e vv:,
Lampedusa-Palermo e vv.;
Lampedusa-Catania e vv.;
Trapani-Roma-Milano e vv.;
Trapani-Bari-Venezia e vv.;
Trapani-Catania e vv.;
1.1. Conformemente all'art. 9 del regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunita' europee del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunita', gli organi competenti potranno riservare alcune bande orarie sugli aeroporti interessati sottoposti al regime di pieno coordinamento.
2. Articolazione degli oneri di servizio pubblico.
Gli oneri di servizio pubblico, sono i seguenti:
2.1 In termini di numero di frequenze minime:
a) tra Pantelleria-Trapani e vv.;
le frequenze sono le seguenti: almeno 2 voli in andata e 2 in ritorno dal 10 ottobre al 31 maggio e 3 voli in andata e 3 in ritorno dal 1 giugno al 30 settembre e durante le festivita' pasquali e natalizie;
b) tra Lampedusa-Trapani e vv.;
le frequenze sono le seguenti: almeno 1 volo in andata e 1 in ritorno dal 1 ottobre al 31 maggio e 2 voli in andata e 2 in ritorno dal 1 giugno al 30 settembre;
c) tra Pantelleria-Palermo e vv.;
le frequenze sono le seguenti: almeno 2 voli in andata e 2 in ritorno per tutto l'anno;
d) tra Lampedusa-Palermo e vv.;
le frequenze sono le seguenti: almeno 2 voli in andata e 2 in ritorno dal 1 ottobre al 31 maggio e 3 voli in andata e 3 in ritorno dal 1 giugno al 30 settembre;
e) tra Lampedusa-Catania e vv.;
le frequenze sono le seguenti: almeno 1 volo in andata e 1 in ritorno per tutto l'anno;
f) tra Trapani-Roma-Milano e vv.;
le frequenze sono le seguenti: almeno 2 voli in andata e 2 in ritorno dal 16 settembre al 14 giugno e 3 voli in andata e 3 in ritorno dal 15 giugno al 15 settembre;
g) Trapani-Bari-Venezia e vv.;
le frequenze sono le seguenti: almeno 1 volo in andata e 1 in ritorno per tutto l'anno;
h) Trapani-Catania e vv.;
le frequenze sono le seguenti: almeno 1 volo in andata e 1 in ritorno per tutto l'anno.
2.2. In termini di orari.
Per le rotte Pantelleria-Trapani e vv., Pantelleria-Palermo e vv., Lampedusa-Palermo e vv., Trapani-Lampedusa e vv., Trapani-Roma-Milano e vv., Trapani-Bari-Venezia e vv:, gli orari devono prevedere un volo di andata in prima mattinata (6 - 9) e un volo di ritorno in tarda serata (18 - 21) in modo da consentire ai passeggeri che viaggiano per affari, di effettuare un viaggio di andata e ritorno nell'ambito della giornata, fatte salve eventuali limitazioni operative aeroportuali.
Per le restanti rotte Trapani-Catania e vv. e Lampedusa-Catania e vv. dovranno essere previsti orari che consentano coincidenze con la rete dei servizi aerei nazionali ed internazionali schedulati sullo scalo di Catania.
2.3. In termini di aeromobili utilizzabili o di capacita' offerta.
Gli aeromobili impiegati nelle fasce orarie garantite dovranno fornire una capacita' minima, sulle rotte Trapani-Roma-Milano e Trapani-Bari-Venezia di 100 posti ciascuno e di 40 posti per le altre rotte. In alternativa potranno essere utilizzati aeromobili di capacita' diversa a condizione che nelle fasce garantite sia assicurata anche attraverso un' implementazione delle frequenze, una capacita' equivalente su base annua.
In termini di tariffe.
Le tariffe massime da applicare su ciascuna rotta al netto di IVA e tasse aeroportuali sono le seguenti:
Pantelleria-Trapani e vv. L. 30.000 - Euro 15,49;
Lampedusa-Trapani e vv. L. 35.000 - Euro 18,08;
Pantelleria-Palermo e vv. L. 35.000 - Euro 18,08;
Lampedusa-Palermo e vv. L. 40.000 - Euro 20,66;
Lampedusa-Catania e vv. L. 35.000 - Euro 18,08;
Trapani-Milano e vv. (via Roma) L. 110.000 - Euro 56,81;
Trapani-Venezia e vv. (via Bari) L. 110.000 - Euro 56,81;
Trapani-Roma e vv. L. 75.000 - Euro 38,73;
Trapani-Bari e vv. L. 70.000 - Euro 36,15;
Trapani-Catania e vv. L. 35.000 - Euro 18,08.
Nessun vincolo tariffario si applica per la vendita dei posti eventualmente disponibili sulle tratte Roma-Milano e vv. e Bari-Venezia e vv.
Ogni anno gli organi competenti adeguano le tariffe massime in misura corrispondente al tasso di inflazione dell'anno precedente calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo. La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano sulle rotte in questione, e viene portata a conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.
Nel caso in cui, nella media rilevata in ciascun semestre, si registri una variazione del rapporto di cambio fra lira italiana/dollaro USA e/o del costo del carburante in misura superiore al 5%, le tariffe dovranno essere modificate proporzionalmente alla variazione registrata.
All'eventuale adeguamento delle tariffe procede semestralmente il Ministro delle infuastrutture e dei trasporti, d'intesa con il presidente della Regione siciliana, sulla base di una istruttoria effettuata da un comitato tecnico paritetico, costituito da un rappresentante nominato dall'E.N.A.C. e da un rappresentante nominato dalla Regione siciliana, il quale sente i vettori operanti sulle linee onerate.
L'eventuale adeguamento decorrera' dal semestre successivo.
La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano sulle rotte e viene portata a conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.
2.4 In termini di continuita' dei servizi.
Fatta eccezione per i casi di forza maggiore, il numero dei voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare, per ciascuna stagione aeronautica IATA l'1% del numero dei voli previsti;
Il vettore deve garantire i servizi per almeno 12 mesi consecutivi e non puo' sospenderli senza un preavviso di sei mesi.
3. Si comunica ai vettori comunitari che il mancato rispetto degli oneri di servizio di cui sopra nella gestione delle rotte in questione puo' comportare sanzioni amministrative e/o di carattere giurisdizionale.
 
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