Gazzetta n. 17 del 21 gennaio 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2001
Determinazione della misura delle spese e degli oneri, anche per il controllo, di cui all'art. 181-bis, comma 4, ultimo periodo della legge 22 aprile 1941, n. 633.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, concernente la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio ed in particolare l'art. 181-bis, comma 4, ultimo periodo, che dispone che "Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie interessate, e' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore";
Constatata l'assenza di accordo tra la SIAE e le categorie interessate, fatta eccezione per le associazioni UNIVIDEO e USPI, secondo quanto rilevato dalla stessa SIAE in data 19 marzo 2001;
Vista la documentazione predisposta dalla SIAE ai fini della sopracitata determinazione della misura delle spese e degli oneri, anche per il controllo, a carico del richiedente il servizio di contrassegnatura;
Sentito il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, che si e' espresso nelle riunioni svoltesi il 16 maggio 2001 ed il 7 giugno 2001;
Rilevata l'esigenza di determinare la misura delle spese e degli oneri, anche per il controllo, a carico del richiedente del servizio di contrassegnatura, al fine di assicurare il normale svolgimento dell'apposizione dei contrassegni, conformemente a quanto proposto dalla SIAE nella predetta documentazione, e alle osservazioni formulate dal Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore;
Decreta:
Art. 1.
1. La misura delle spese e degli oneri, anche per il controllo, a carico del richiedente il servizio di contrassegnatura svolto dalla SIAE ai sensi dell'art. 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' fissata in euro 0,0310 per ciascun contrassegno. La misura e' ridotta a euro 0,0181 se il contrassegno e' apposto su supporti distribuiti gratuitamente, ovvero in abbinamento editoriale a pubblicazioni poste in vendita senza maggiorazione del prezzo normalmente praticato. I predetti importi, da corrispondere alla SIAE, si riferiscono a tutta l'attivita' svolta dall'ente medesimo in materia di apposizione del contrassegno, ivi inclusa quella ispettiva e di gestione amministrativa ed informatica dei dati.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 dicembre 2001

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
 
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