Gazzetta n. 4 del 5 gennaio 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 2001, n. 460
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525, concernente norme per la concessione dei contributi e delle provvidenze all'editoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525;
Visto l'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Considerata la necessita' di adeguare il citato regolamento n. 525 del 1997 alle innovazioni introdotte dal predetto articolo 153 della citata legge n. 388 del 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525
1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525, e' sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Contributi ad imprese editrici di giornali organi di forze politiche). - 1. Per le imprese editrici che editino quotidiani o periodici, anche telematici, organi di partiti o forze politiche, le quali intendono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, la certificazione rilasciata dai Presidenti di Camera e Senato ha per oggetto l'esistenza di un gruppo parlamentare della forza politica di riferimento ovvero l'appartenenza del parlamentare ad una forza politica espressione di minoranze linguistiche riconosciute ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.
2. Le rappresentanze della forza politica nel Parlamento europeo, consistenti in almeno due deputati eletti nelle liste del movimento stesso, sono comprovate tramite presentazione di un'attestazione rilasciata dagli organi competenti del Parlamento europeo medesimo.
3. L'impresa richiedente e' tenuta altresi' a presentare un attestato della forza politica comprovante che la testata, comprese quelle telematiche, per la quale si richiedono i contributi e' organo del movimento stesso.
4. Possono percepire i contributi anche i giornali telematici registrati autonomamente presso il competente Tribunale, che siano organi di movimento politico ai sensi dell'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che riportino in testata l'indicazione del movimento politico di cui sono organi. Nel caso in cui siano presentate due domande di contributi in riferimento ad un giornale diffuso anche per via telematica, e' ammesso al contributo solo il giornale telematico.".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse.
- Il testo dell'art. 87 della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei
disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nel casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge".
- La legge 7 agosto 1990, n. 250, reca: "Provvidenze
per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle
imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli
utili di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio
1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11
della legge stessa".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre
1997, n. 525, reca: "Regolamento recante norme per la
concessione dei contributi e delle provvidenze
all'editoria, in attuazione della legge 7 agosto 1990, n.
250, e successive modificazioni".
- L'art. 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)), e' il
seguente:
"Art. 153 (Imprese editrici di quotidiani e periodici).
- 1. Gli stanziamenti relativi ai contributi di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni,
sono, per l'anno 2001, incrementati di lire 40 miliardi.
2. La normativa di cui all'art. 3, comma 10, della
legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si
applica esclusivamente alle imprese editrici di quotidiani
e periodici, anche telematici, che, oltre che attraverso
esplicita menzione riportata in testata, risultino essere
organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio
gruppo parlamentare in una delle Camere o rappresentanze
nel Parlamento europeo o siano espressione di minoranze
linguistiche riconosciute, avendo almeno un rappresentante
in un ramo del Parlamento italiano nell'anno di riferimento
dei contributi.
3. I quotidiani e i periodici telematici organi di
movimenti politici di cui al comma 2 debbono essere
comunque registrati presso i tribunali. Le richieste di
contributi, ai sensi del presente articolo, per tali
testate non sono cumulabili con nessuna altra richiesta
analoga, che viene automaticamente annullata. Il contributo
e' pari al 60 per cento dei costi del bilancio d'esercizio
dell'impresa editrice, certificati ai sensi di legge e
riferiti alla testata.
4. Entro e non oltre il 10 dicembre 2001, le imprese
editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti
politici, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3,
comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, possono costituirsi in societa' cooperative,
il cui oggetto sociale sia costituito esclusivamente dalla
edizione di quotidiani o periodici organi di movimenti
politici. A tali cooperative sono attribuiti i contributi
di cui all'art. 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.
250, e successive modificazioni.
5. Le imprese di cui al comma 4, per accedere ai
contributi debbono, fermi restando i requisiti di cui alla
vigente normativa:
a) aver sottoposto l'intero bilancio di esercizio al
quale si riferiscono i contributi alla certificazione di
una societa' di revisione scelta tra quelle di cui
all'elenco apposito previsto dalla CONSOB;
b) editare testate con una diffusione formalmente
certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura
complessiva se nazionali, ovvero almeno al 40 per cento se
locali. Ai fini del presente articolo, si intende per
diffusione l'insieme delle vendite e degli abbonamenti e
per testata locale quella la cui diffusione complessiva e'
concentrata per almeno l'80 per cento in una sola regione;
c) adottare una norma statutaria che introduca il
divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di
riscossione dei contributi e nei cinque successivi.".
Note all'art. 1:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
2 dicembre 1997, n. 525, vedi le note alla premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 10, della
citata legge 7 agosto 1990, n. 250:
"10. Fatta salva l'applicazione a regime della
normativa in vigore al 31 dicembre 1997, a favore delle
imprese editrici di quotidiani o periodici a quella data
organi di movimenti politici i quali organi siano in
possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi
previsti, nonche' a favore delle imprese editrici d
quotidiani e periodici pubblicati per la prima volta in
data successiva al 31 dicembre 1997, e fino al 30 giugno
1998 quali organi di partiti o movimenti ammessi al
finanziamento pubblico, a decorrere dal 1 gennaio 1998,
alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre
che attraverso esplicita menzione riportata in testata,
risultino essere organi o giornali di forze politiche che
abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere
o nel Parlamento europeo avendo almeno un rappresentante in
un ramo del Parlamento italiano, nell'anno di riferimento
dei contributi nei limiti delle disponibilita' dello
stanziamento di bilancio, e' corrisposto:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40
per cento della media dei costi risultanti dai bilanci
degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e
comunque non superiore a lire 2 miliardi e 500 milioni per
i quotidiani e lire 600 milioni per i periodici;
b) un contributo variabile, calcolato secondo i
parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto
ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo
rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o
mensili; per i suddetti periodici viene comunque
corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel
caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie".
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 15
dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle
minoranze linguistiche storiche):
"Art. 2. - 1. In attuazione dell'art. 6 della
Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti
dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica
tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi,
catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle
parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il
ladino, l'occitano e il sardo".
- Il testo dell'art. 153, comma 2, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e' riportato nelle note alle
premesse.



 
Art. 2.
Integrazioni al decreto del Presidente
della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525
1. Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525, sono inseriti i seguenti:
"Art. 3-bis (Domande e modalita' di accesso ai contributi delle imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici). - 1. Qualora, ai sensi del comma 4 dell'articolo 153 della legge n. 388 del 2000 le imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici, che risultino gia' in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, si costituiscano in societa' cooperative per la pubblicazione di un giornale organo di movimento politico, i contributi relativi all'anno 2001 sono percepiti dalle Societa' editrici in proporzione al rispettivo periodo di svolgimento dell'attivita' editoriale della testata. In tale caso le domande sono presentate da ciascuna impresa che abbia svolto attivita' editoriale per la medesima testata nel corso dell'anno 2001, in relazione al rispettivo periodo di esercizio dell'attivita' editoriale stessa, corredate dalla documentazione di cui all'articolo 3.
2. Le imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici, gia' in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, che non si costituiscono in societa' cooperative ai sensi del citato comma 4 dell'articolo 153, della predetta legge n. 388 del 2000, continuano a percepire i contributi ai sensi del comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, non oltre la data del 30 novembre 2001.
Art. 3-ter (Documentazione degli ulteriori requisiti per le imprese editrici di quotidiani e periodici che si costituiscano in cooperative). - 1. Le imprese editrici di quotidiani e periodici che si costituiscano in cooperative ai sensi del comma 4 dell'articolo 153 della legge n. 388 del 2000, sono tenute altresi' a presentare:
a) una certificazione della diffusione, anche in rapporto alla percentuale della tiratura complessiva dei quotidiani e periodici editi da cooperative costituite ai sensi del comma 4 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, rilasciata da una societa' di revisione, scelta tra quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB.
b) una certificazione dell'intero bilancio di esercizio dell'anno al quale si riferiscono i contributi e' effettuata da una societa' di revisione, scelta tra quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB.
c) copia autentica dello statuto.
Art. 3-quater (Richiamo). - 1. Alle societa' cooperative costituite ai sensi del comma 4 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano le disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 novembre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 14, foglio n. 171



Note all'art. 2:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
2 dicembre 1997, n. 525, vedi le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 153, comma 4, della legge n. 388
del 2000, e' riportato nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 3, comma 10, della legge 7 agosto
1990, n. 250, e' riportato nelle note all'art. 1.



 
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