Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2002 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
CIRCOLARE 28 dicembre 2001
Art. 13, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 - Monitoraggio dei contratti di grande rilievo per la progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa dei sistemi informativi automatizzati.

Ai responsabili dei sistemi
informativi automatizzati delle
amministrazioni destinatarie del
decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39
e, per concoscenza:
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica - Dipartimento
per l'innovazione e le tecnologie
Al Consiglio di Stato
All'Avvocatura generale dello Stato
Alla Ragioneria generale dello
Stato
Alla Corte dei conti 1. Premessa.
L'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, prevede il monitoraggio dei contratti per la progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa di sistemi informativi automatizzati, determinati come "contratti di grande rilievo", e la possibilita' da parte delle amministrazioni di affidarne l'esecuzione a societa' specializzate, fra le quali quelle incluse in un apposito elenco predisposto dall'autorita', a condizione che non risultino collegate con le imprese parte dei contratti, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
I risultati dei monitoraggi fin qui effettuati hanno messo in luce un generale sottodimensionamento delle strutture di governo delle amministrazioni e la forte carenza di risorse umane con specifica competenza.
Con la circolare presente, che sostituisce quella 5 agosto 1994, n. AIPA/CR/5, l'Autorita' intende:
precisare i compiti e le responsabilita' riferiti all'azione di monitoraggio e alla verifica dei contratti informatici, dando evidenza alla funzione di direzione dei lavori;
consentire il monitoraggio riguardo all'intero ciclo di vita della fornitura;
ridefinire i contratti di grande rilievo;
ridefinire le cause di incompatibilita' per i monitori.
L'Autorita' provvedera' ad integrare in un testo unico sul monitoraggio e la verifica dei contratti informatici i contenuti di questa circolare e di quelle 12 febbraio 1998, n. AIPA/CR/16, e 13 marzo 1998, n. AIPA/CR/17. In attesa del testo unico le ultime due circolari rimangono in vigore per le parti non superate o emendate. 2. Definizioni.
Ai fini dell'applicazione della presente circolare, si intende per:
amministrazioni, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici nazionali destinatari del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (art. 1, comma 1);
servizi ict, i servizi di information and communication technology, basati su tecnologie informatiche, non destinati alla produzione di beni materiali o immateriali, che vengono forniti per risolvere le esigenze di un committente relativamente alla progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa di sistemi informativi automatizzati;
contratti di grande rilievo, i contratti che:
abbiano un valore, al netto di IVA, superiore a 25 milioni di euro, ovvero, in caso di contratti con validita' pluriennale, superiore a 5 milioni di euro in media ogni anno e che, in entrambi i casi, prevedano una percentuale del valore uguale o superiore al 60% a copertura dell'erogazione di servizi ict e/o di attivita' di sviluppo software;
si riferiscano a servizi che interessino la sicurezza dello Stato, la difesa nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblica, lo svolgimento di consultazioni elettorali nazionali ed europee, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, indipendentemente dalle dimensioni economiche sopra indicate;
abbiano un rilevante impatto sotto il profilo organizzativo o dei benefici che si prefiggono di conseguire, indipendentemente dalle dimensioni economiche sopra indicate. A questo fine, l'Autorita' si riserva una valutazione di merito del progetto, in sede di richiesta di parere sullo schema di contratto, ex art. 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
monitori interni all'amministrazione, i gruppi di monitoraggio interni alle amministrazioni, qualificati dall'Autorita' ad operare sui contratti informatici di pertinenza, sulla base dei criteri indicati nella circolare 13 marzo 1998, n. AIPA/CR/17, come modificati dalla presente;
monitori esterni all'amministrazione, le societa' specializzate, fra le quali quelle qualificate dall'Autorita' sulla base dei criteri indicati nella circolare 12 febbraio 1998, n. AIPA/CR/16, come modificati dalla presente, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
contratti di monitoraggio, i contratti che affidano ad un monitore esterno un insieme di attivita' a sostegno dell'azione dell'amministrazione relativamente ad un contratto per la progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa di sistemi informativi automatizzati. 3. Attivita' di monitoraggio dei contratti informatici.
Il monitoraggio dei contratti informatici si articola in diverse azioni, specifiche di ogni fase del ciclo di vita della fornitura. Esse sostengono il responsabile dei sistemi informativi automatizzati, e in generale l'amministrazione, nella valutazione dell'impatto economico ed organizzativo, nel controllo dell'avanzamento dei progetti e nell'accertamento dei livelli di servizio e comprendono i seguenti cinque gruppi di attivita':
1) realizzazione dello studio di fattibilita', per i cui obiettivi, contenuti e modalita' si rimanda inoltre alle "Linee guida per la realizzazione di studi di fattibilita'", pubblicate dall'Autorita' sul supplemento al n. 3 del 1997 del bollettino "Informazioni", disponibile sul sito www.aipa.it. Questa attivita' comprende:
1.a) analisi del contesto normativo, organizzativo e tecnologico nel quale il contratto si inserisce;
1.b) progetto di massima della soluzione, articolato in:
analisi organizzativa dei processi dell'amministrazione sottoposti ad automazione o reingegnerizzazione, volta a valutare in particolare l'impatto sulle componenti non informatiche (normativa, flussi, organizzazione, personale, logistica);
individuazione dei servizi ict e dei loro obiettivi, specifiche generali e requisiti;
individuazione delle acquisizioni e realizzazioni di beni hardware e software da effettuare;
piano di massima del progetto che individua:
struttura organizzativa, compiti e responsabilita'; quantita' e tipologia delle risorse da predisporre;
programmazione temporale delle attivita' di realizzazione, piano dei rilasci e dei controlli che dovranno essere svolti nel corso del contratto;
modalita' di gestione e controllo delle variazioni in corso d'opera;
piano di massima della qualita' che identifica i contenuti e le attivita' di controllo della qualita' dei prodotti e servizi da richiedere al fornitore in fase di predisposizione dell'offerta, ai sensi dell'art. 7 della deliberazione dell'autorita' 9 novembre 2000, n. 49;
1.c) analisi del rischio dell'iniziativa, conseguente a:
dimensioni del contratto e complessita' gestionale;
incertezza o variabilita' dei requisiti, con specifica attenzione alle esigenze di sicurezza;
contenuto innovativo delle tecnologie;
1.d) analisi costi/benefici, effettuata ex-ante e in particolare:
individuazione e descrizione delle metriche e dei valori attesi per i benefici;
stima delle principali voci di costo per quanto concerne sviluppo, esercizio, manutenzione, dismissione dei sistemi;
correlazione tra obiettivi contrattuali, benefici attesi e investimenti necessari;
1.e) analisi economico-finanziaria, orientata alla predisposizione dei documenti per l'accesso a possibili fonti di finanziamento o cofinanziamento, costituite da programmi e fondi nazionali o comunitari;
1.f) strategia di acquisizione piu' conveniente in relazione a:
oggetto della fornitura (concernente soltanto servizi ict o anche altri servizi inerenti la missione dell'amministrazione);
ampiezza del mandato che si intende conferire al fornitore, caratterizzato sia dalla scelta tra fare e acquistare, sia dal livello di competitivita' del mercato al quale ci si rivolge;
1.g) criteri per il governo del contratto relativamente a piano di progetto, direzione lavori, varianti in corso d'opera, livelli di servizio e piano di qualita';
2) redazione degli atti di gara, o dello schema di contratto nel caso di ricorso alla trattativa privata, propedeutici alla richiesta di parere obbligatorio ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. Gli atti comprendono l'identificazione dei requisiti tecnici essenziali, dei criteri per la selezione del fornitore, dei criteri per la valutazione delle offerte;
3) direzione dei lavori, che comprende le funzioni di:
3.a) gestione delle attivita' da parte del fornitore e dell'amministrazione e in particolare:
verifica della disponibilita' della documentazione necessaria e della pianificazione di dettaglio;
consuntivazione delle attivita', verifica dell'effettiva erogazione di servizi e della consegna di prodotti e della corrispondente documentazione riferita a pianificazione, progettazione, installazione, gestione, utilizzo;
valutazione dello stato di avanzamento dei lavori e analisi degli scostamenti tra pianificato e consuntivato relativamente a obiettivi, tempi, costi e utilizzazione di risorse;
3.b) gestione delle eventuali varianti in corso d'opera che comprende:
identificazione delle cause, endogene ed esogene al contratto, che rendano le varianti necessarie;
valutazione tecnica ed economica delle varianti;
revisione dei documenti contrattuali a seguito dell'accettazione delle varianti da parte dell'amministrazione;
3.c) monitoraggio degli adempimenti e dei livelli di qualita' contrattualmente previsti, effettuato mediante:
verifica dell'accuratezza e della validita' delle misure prodotte dal fornitore, mediante esame dei processi di misura messi in atto e/o attraverso l'esecuzione, a campione, di parte delle misure gia' effettuate dal fornitore stesso;
verifica del rispetto dei valori di soglia dei livelli di servizio, operata accedendo al sistema di misura predisposto dal fornitore. Rimangono esclusi i sistemi software di supporto alle misure di esclusiva competenza del fornitore;
rappresentazione ed interpretazione delle misurazioni effettuate, per seguire l'evoluzione dei fenomeni;
valutazione della soddisfazione degli utenti finali interni all'amministrazione relativamente a beni e servizi contrattualmente dovuti. Rimangono escluse le attivita' di rilevazione rivolte a cittadini, imprese e altri soggetti finali per la valutazione dei servizi ricevuti dalle amministrazioni;
3.d) gestione delle eventuali non conformita' rispetto alle prestazioni previste nel contratto (costi, tempi, quantita' e qualita' di prodotti e servizi) attraverso:
identificazione delle cause della non conformita', che puo' richiedere l'accesso ai processi produttivi messi in atto dal fornitore e l'esame delle registrazioni di qualita' che documentano la loro esecuzione;
identificazione degli interventi, da parte dell'amministrazione e/o del fornitore, ritenuti opportuni per sanare la non conformita', controllo della loro attuazione e verifica degli esiti;
4) assistenza al collaudo di beni e servizi ict, effettuata sostenendo la commissione di collaudo nella scelta dei campioni da sottoporre a verifica, nella misurazione e nella verifica della conformita' delle caratteristiche e dei risultati ai requisiti contrattuali;
5) realizzazione del piano di continuita' ed emergenza il quale, a partire dall'analisi del rischio, identifichi le azioni di carattere normativo, organizzativo e tecnologico volte a contenerne gli effetti, assicurando l'erogazione dei servizi dell'amministrazione in caso di indisponibilita' o malfunzionamento dei sistemi informativi automatizzati. 4. Attivita' di verifica ex post dei contratti informatici.
La verifica dei contratti informatici va effettuata dopo che la fornitura sia stata eseguita; eventualmente al termine di sue fasi significative. L'attivita' di verifica e' effettuata con particolare riguardo ai costi ed ai benefici dei sistemi informativi automatizzati, mediante l'adozione di metriche di valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e della qualita'. Essa sostiene il responsabile dei sistemi informativi automatizzati nella valutazione dei risultati ottenuti mediante:
1) comparazione tra l'analisi costi/benefici effettuata ex ante ed ex post, da condurre la prima con riferimento ai contenuti dello studio di fattibilita', la seconda utilizzando lo stesso modello relativamente ai dati di consuntivo derivanti dalle attivita' di direzione dei lavori e di accertamento dei livelli di servizio e da indagini sulla soddisfazione dell'utenza interna;
2) analisi della relazione tra beni e servizi ict ricevuti dal fornitore, altre risorse impiegate e risultati ottenuti in termini di effetti su cittadini, imprese, dipendenti, altre amministrazioni;
3) analisi delle cause che abbiano eventualmente limitato o impedito il raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione e/o la corretta esecuzione del contratto. 5. Ambito di applicazione delle attivita' di monitoraggio e verifica dei contratti informatici.
Per i contratti di grande rilievo le amministrazioni sono tenute ad affidare ad un monitore, nel rispetto delle disposizioni della presente circolare e di quelle richiamate in precedenza, per le parti non superate o emendate, le attivita' di monitoraggio relative a realizzazione dello studio di fattibilita', redazione degli atti di gara, direzione dei lavori. Anche i contratti non di grande rilievo possono essere sottoposti a monitoraggio; in tal caso le amministrazioni sono tenute al rispetto delle stesse disposizioni, per le parti applicabili.
Alle attivita' di monitoraggio indicate in precedenza possono aggiungersi quelle relative all'assistenza al collaudo e alla realizzazione del piano di continuita' ed emergenza. Anche esse possono essere affidate ad un monitore nel rispetto delle disposizioni della presente circolare e di quelle richiamate in precedenza, per le parti non superate o emendate.
E' preferibile affidare allo stesso monitore il maggior numero di attivita' di monitoraggio; e' comunque auspicabile che almeno le prime tre (studio di fattibilita', redazione degli atti di gara, direzione dei lavori) siano affidate allo stesso monitore.
Dopo il completamento dei contratti di grande rilievo e comunque prima dell'eventuale rinnovo del contratto alla medesima impresa contraente, le amministrazioni sono tenute ad affidare a un monitore, nel rispetto delle disposizioni della presente circolare e di quelle richiamate in precedenza, per le parti non superate o emendate, la verifica ex post dei risultati conseguiti. Possono essere sottoposti a verifica ex post anche i contratti non di grande rilievo; in tal caso le amministrazioni sono tenute al rispetto delle stesse disposizioni, per le parti applicabili.
Le attivita' di monitoraggio e quelle di verifica ex post devono, in ogni caso, essere affidate a soggetti diversi, come piu' specificamente e' detto ai punti 6 e 7. 6. Cause di incompatibilita' per i monitori esterni.
Rimangono invariate le disposizioni relative alla prima e terza fase del procedimento di qualificazione dei monitori esterni, dettate con la circolare 12 febbraio 1998, n. AIPA/CR/16. Vengono modificate, invece, le disposizioni relative alla seconda fase del procedimento relative alla verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilita'. Esse riguardano:
1) dichiarazione non veritiera: le dichiarazioni rese dalla societa' aspirante alla qualificazione sono contraddette, in tutto o in parte, da atti o fatti ufficialmente noti all'Autorita' o all'amministrazione attraverso convenzioni di concessione, documentazione per la partecipazione a gare, richieste di parere, contratti, atti esecutivi, documenti tecnici progettuali, eccetera;
2) legami di dipendenza non marginale con societa' operanti nel settore ict:
la societa' aspirante alla qualificazione partecipa a societa' o consorzi interessati alla vendita di attivita' di sviluppo di sistemi informativi e/o all'erogazione di servizi ict e/o alla fornitura di prodotti hardware e/o software in misura superiore al 10% del capitale di ciascun soggetto partecipato;
la societa' aspirante alla qualificazione e' partecipata da societa' o consorzi interessati alla vendita di attivita' di sviluppo di sistemi informativi e/o all'erogazione di servizi ict e/o alla fornitura di prodotti hardware e/o software in misura superiore al 10% del proprio capitale;
la societa' aspirante alla qualificazione e' temporaneamente raggruppata (RTI o GEIE) o ha espresso la volonta' di raggrupparsi con societa' interessate alla vendita di attivita' di sviluppo di sistemi informativi e/o all'erogazione di servizi ict e/o alla fornitura di prodotti hardware e/o software;
3) erogazione di servizi ict di ampia dimensione: la societa' aspirante alla qualificazione ha stipulato negli ultimi tre anni uno o piu' contratti per lo sviluppo di sistemi informativi e/o l'erogazione di servizi ict e/o la fornitura di prodotti hardware e/o software di importo complessivo, ovvero, in caso di contratti con validita' pluriennale, di importo medio annuo, superiore al 5% dei corrispondenti valori soglia dei contratti di grande rilievo;
4) erogazione di servizi ict non marginale: la societa' aspirante alla qualificazione ha venduto negli ultimi tre anni attivita' di sviluppo di sistemi informativi e/o di erogazione di servizi ict per un importo, in uno qualsiasi dei tre anni, superiore al 15% di quello del corrispondente fatturato annuo, ambedue al netto di IVA;
5) vendita di prodotti ict non marginale: la societa' aspirante alla qualificazione ha venduto negli ultimi tre anni, direttamente o indirettamente, prodotti hardware e/o software per un importo, in uno qualsiasi dei tre anni, superiore al 15% di quello del corrispondente fatturato annuo, ambedue al netto di IVA.
La verifica della sussistenza di cause di incompatibilita' si effettua sulla base del formato QSM/II riprodotto nell'appendice I.
Nel caso di societa' gia' iscritta nell'elenco dei monitori, la revoca della qualificazione per una qualsiasi delle cause indicate e' effettuata con provvedimento motivato dell'Autorita'.
La societa' non potra' presentare nuova domanda di ammissione o riammissione se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla comunicazione della delibera dell'Autorita' relativa alla mancata qualificazione o revoca della stessa.
La qualificazione abilita il monitore all'esecuzione di attivita' sia di monitoraggio, sia di verifica ex post. Tuttavia, queste ultime devono essere affidate a un monitore diverso da quello al quale siano state affidate le attivita' di monitoraggio. 7. Cause di incompatibilita' per i monitori interni.
In considerazione del contenuto dell'attivita' di monitoraggio illustrato al precedente punto 3, i monitori, nel caso di soluzione interna all'amministrazione, dovrebbero essere preferibilmente collocati nell'ambito dell'ufficio del responsabile dei servizi informativi automatizzati. Di conseguenza, questa collocazione non rappresenta causa di incompatibilita'.
I monitori interni che svolgono attivita' di verifica ex post devono operare in condizioni di indipendenza dal responsabile dei sistemi informativi automatizzati. 8. Elenco dei monitori.
L'elenco pubblico delle societa' specializzate alle quali affidare le attivita' di monitoraggio o verifica ex post dei contratti per la progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa di sistemi informativi automatizzati viene predisposto dall'Autorita' secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
L'elenco contiene, per ogni monitore esterno qualificato, le seguenti informazioni:
ragione o denominazione sociale;
sede legale;
nominativo del rappresentante legale;
data di scadenza della qualificazione;
indirizzo internet (se disponibile).
L'elenco pubblico delle strutture interne preposte alle attivita' di monitoraggio o verifica ex post costituite in seno alle amministrazioni contiene, per ciascuna di esse, le seguenti informazioni:
denominazione dell'amministrazione;
data di scadenza della qualificazione;
indirizzo internet (se disponibile).
Gli elenchi vengono resi disponibili in due separate unita' informative sottoscritte digitalmente dall'Autorita', rispettivamente per i monitori interni e esterni. Ciascuno degli elenchi e' strutturato in un file in formato rich text format, non compresso. La verifica della firma dell'Autorita' e l'estrazione degli elenchi firmati possono essere effettuate con qualsiasi software in grado di elaborare file firmati in modo conforme alla circolare 19 giugno 2000, n. AIPA/CR/24. In ogni caso, viene reso disponibile sul sito dell'Autorita' un apposito software denominato "verifica e salva". 9. Affidamento delle attivita' di monitoraggio e verifica ex post ad un monitore.
Per le attivita' di monitoraggio e verifica ex post l'amministrazione puo' utilizzare un monitore interno, qualificato ai sensi della circolare 13 marzo 1998, n. AIPA/CR/17, cosi' come modificata dalla presente. Il monitore interno puo' operare esclusivamente su contratti afferenti all'amministrazione di appartenenza.
Un monitore interno al quale sia stata negata o revocata la qualificazione da parte dell'Autorita' non puo' essere impegnato in attivita' di monitoraggio o verifica.
L'aggiudicazione di un contratto di monitoraggio ad un monitore esterno avviene, di regola, in base ad una procedura concorsuale, salvo i casi in cui sia possibile ricorrere alla trattativa privata. In considerazione della dimensione economica dei contratti di grande rilievo, il valore economico supera generalmente la soglia di rilievo comunitario. Il meccanismo di aggiudicazione da applicare e' quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, conformemente al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni. E' utile che la procedura concorsuale preveda che:
siano effettuati due incontri con le societa' concorrenti:
il primo per fornire collettivamente le informazioni eventualmente richieste sul contratto oggetto dell'azione di monitoraggio;
il secondo per comunicare la valutazione espressa relativamente alle capacita' tecniche e, successivamente, procedere all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche;
la durata del contratto di monitoraggio sia collegata alla durata del contratto informatico per il quale e' prevista l'attivita' di direzione dei lavori o, nel caso di realizzazione di studi di fattibilita' o di verifiche ex post, al tempo necessario per lo svolgimento delle prestazioni richieste;
la societa' concorrente abbia realizzato un fatturato complessivo nell'ultimo triennio uguale o superiore al doppio dell'importo a base d'asta;
la societa' concorrente abbia realizzato un fatturato annuo medio, riferito all'ultimo triennio e attribuibile ad attivita' di monitoraggio, maggiore dell'importo a base d'asta diviso per la durata in anni del contratto da appaltare;
la societa' mandataria, nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa, soddisfi da sola il 40% dei limiti previsti per il fatturato;
la societa' concorrente non possa ricorrere al subappalto;
la societa' concorrente possa ricorrere a consulenti esterni per una percentuale dell'impegno complessivamente previsto inferiore ad un limite fissato;
la societa' concorrente impieghi meno di due persone fisiche per ogni anno-persona di impegno complessivamente previsto;
la societa' concorrente pratichi una tariffa media per giorno-persona non inferiore ad un valore minimo, fissato in relazione alla competenza richiesta;
la societa' concorrente indichi nell'offerta in maniera dettagliata:
i criteri e le metodologie che intende applicare, con particolare riferimento alla documentazione;
le risorse professionali che intende utilizzare, con riferimento ad anzianita' lavorativa, formazione, ruoli ricoperti, progetti e clienti per i quali esse abbiano operato, allegando eventualmente, se richiesto, i curricula;
un piano di progetto che definisca e pianifichi la quantita' e la qualita' delle risorse professionali da impiegare per le diverse attivita' previste.
Il possesso della certificazione EN ISO 9000 da parte della societa' concorrente non deve essere considerato requisito necessario.
Alla procedura concorsuale possono chiedere di partecipare societa' gia' iscritte nell'elenco e societa' non ancora qualificate. L'eventuale aggiudicazione di un contratto di monitoraggio ad una societa' non qualificata non comporta l'iscrizione nell'elenco delle societa' qualificate.
Gli atti di gara devono conformarsi alla metodologia di qualificazione di cui alla circolare 12 febbraio 1998, n. AIPA/CR/16, come modificata dalla presente, in modo da consentire, nei confronti delle societa' non qualificate, analisi equivalenti a quelle svolte dall'Autorita' per i monitori esterni qualificati.
Le societa' qualificate sono esonerate dal produrre, tra i documenti di gara richiesti, quelli volti a dimostrare il soddisfacimento dei criteri di qualificazione. Conseguentemente, non si deve procedere alla loro valutazione. Il bando di gara e/o la lettera di invito devono:
richiedere l'iscrizione nell'elenco delle societa' qualificate o, in alternativa, la presentazione dei documenti I.A, I.B, I.C, I.D, I.E, I.F di cui all'art. 2.1 della circolare 12 febbraio 1998, n. AIPA/CR/16. La mancanza anche di un solo documento tra quelli richiesti comporta l'esclusione dalla gara;
prevedere l'esclusione dalla gara per le societa' alle quali l'Autorita' abbia rifiutato o revocato la qualificazione, salvo che nel frattempo siano venute a cessare le cause che avevano determinato il rifiuto o la revoca della qualificazione o siano trascorsi almeno sei mesi dal provvedimento dell'Autorita', prevedendo altresi', in quest'ultimo caso, la verifica da parte dell'amministrazione dell'adeguatezza della capacita' tecnica e dell'insussistenza di cause di incompatibilita';
prevedere l'esclusione dalla gara per le societa' che non dichiarino la insussistenza nei loro confronti delle cause di incompatibilita' descritte al punto 6. Il requisito della compatibilita' e' ritenuto soddisfatto per le societa' qualificate;
prevedere l'esclusione dalla gara per le societa' che non dimostrino di possedere capacita' tecnica adeguata ai sensi dell'art. 2.3 della circolare 12 febbraio 1998, n. AIPA/CR/16. Le societa' qualificate si ritengono dotate di capacita' tecnica adeguata. 10. Disposizioni da inserire nel contratto di fornitura rispetto al quale viene effettuata l'attivita' di monitoraggio ed in particolare di direzione dei lavori.
Nel capitolato tecnico o nello schema di contratto deve essere esplicitamente prevista l'azione di monitoraggio e direzione dei lavori del contratto stesso ed in particolare devono essere indicati per il fornitore i seguenti obblighi:
designazione di un responsabile del contratto per la gestione dei rapporti con il direttore dei lavori;
tempestiva trasmissione al direttore dei lavori, in formato elettronico se disponibile, della documentazione di riscontro prevista dal contratto e della documentazione aggiuntiva per eventuali chiarimenti richiesti;
garanzia del reperimento e consultazione da parte del direttore dei lavori, o di un suo incaricato, della documentazione contrattualmente prevista, mediante l'accesso ai sistemi di gestione della documentazione e della configurazione e al sistema della qualita', predisposti dal fornitore;
disponibilita' a sottoporre l'esecuzione della fornitura a verifiche mirate, o verifiche di seconda parte, volte a controllare l'applicazione e il rispetto dei requisiti contrattuali, nonche' l'effettiva applicazione e l'utilizzo dell'impianto produttivo richiesto, cosi' come previsto dall'art. 8 della deliberazione dell'Autorita' 9 novembre 2000, n. 49;
partecipazione con proprio personale a riunioni periodiche per l'esame congiunto dell'andamento delle attivita';
accesso del direttore dei lavori, o di un suo incaricato, agli uffici e impianti in cui vengono svolte le attivita' regolate dal contratto, per lo svolgimento delle verifiche necessarie.
La verifica ex post si avvale della documentazione prodotta ai fini dell'attivita' di monitoraggio. 11. Responsabilita' dell'amministrazione relativamente alle attivita' di monitoraggio e verifica.
L'amministrazione rimane responsabile in ogni caso delle seguenti attivita':
approvazione dei documenti redatti dal fornitore e dal monitore in materia di pianificazione, consuntivazione, avvenuta consegna e collaudo di beni e servizi ict;
liquidazione e pagamento delle fatture e applicazione di eventuali penali al fornitore;
approvazione di eventuali varianti in corso d'opera;
raggiungimento degli obiettivi contrattualmente previsti e azioni conseguenti in caso di mancata attuazione;
risultati conseguiti riguardo al funzionamento dell'amministrazione e all'erogazione dei servizi previsti a cittadini, imprese, propri dipendenti e altre amministrazioni. 12. Rapporti del monitore con l'amministrazione.
Il monitore stabilisce con l'amministrazione i rapporti necessari all'attivita' di monitoraggio o verifica ex post, in particolare con il responsabile dei sistemi informativi automatizzati, il responsabile degli acquisti, gli utenti finali, eventualmente attraverso loro referenti, il referente indicato dal fornitore.
Egli riceve:
rendicontazioni periodiche, con cadenza stabilita, sullo stato di avanzamento dei lavori, sui livelli di servizio, sul rispetto dei vincoli contrattuali, sull'autorizzazione al pagamento di fatture al fornitore, sull'applicazione di eventuali penali;
comunicazioni in merito all'esecuzione di specifiche attivita';
segnalazioni riguardo a eventuali problemi e proposte di soluzione.
Il monitore trasmette al dirigente responsabile per i sistemi informativi automatizzati, per le valutazioni di competenza e l'avvio delle azioni ritenute necessarie, la documentazione relativa alle attivita' di monitoraggio o verifica ex post dei contratti informatici. 13. Rapporti dovuti all'Autorita'.
Il dirigente responsabile per i sistemi informativi automatizzati e' tenuto a informare l'Autorita' sullo stato di avanzamento delle attivita' concernenti i contratti di grande rilievo e sull'andamento dei relativi contratti di monitoraggio.
Per ciascun contratto di grande rilievo fornisce:
con cadenza semestrale, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto o di avvio dell'attivita', un rapporto periodico sull'andamento, redatto dal monitore incaricato dell'attivita' di direzione dei lavori, unitamente ad una propria valutazione sull'attivita' stessa;
entro sei mesi dal completamento del contratto o di suoi rilevanti obiettivi, un rapporto sui risultati ottenuti, redatto dal monitore incaricato dell'attivita' di verifica ex-post del contratto, unitamente ad una propria valutazione sull'attivita' stessa.
Il rapporto sull'andamento del contratto ha l'obiettivo di:
consuntivare lo stato ad una certa data;
dare conto dell'azione di Governo svolta, sulla base di indicatori pertinenti di efficienza ed efficacia;
fornire informazioni di sintesi idonee a comparare il contratto con altri confrontabili.
Il rapporto sui risultati ottenuti ha l'obiettivo di:
esporre i costi sopportati e i benefici ottenuti;
mostrare eventuali criticita' e rischi;
suggerire idonee azioni di contenimento dei rischi e interventi orientati alla riduzione dei costi e/o all'aumento dei benefici.
Nel sito dell'Autorita' sono suggeriti la struttura, i contenuti e le dimensioni dei rapporti sull'andamento del contratto e rispettivamente sui risultati ottenuti. I rapporti devono conformarsi quanto piu' possibile a tali formati. I documenti devono essere trasmessi entro 20 giorni dalla fine del semestre di riferimento ovvero rispettivamente entro 30 giorni dalla conclusione del contratto o di sue fasi significative all'indirizzo di posta elettronica: monitoraggio contratti@aipa.it. Se l'invio per posta elettronica non e' possibile, i rapporti, memorizzati su dischetto o cd-rom, devono essere recapitati all'Autorita' al seguente indirizzo: via Isonzo, 21b - 00198 Roma. I rapporti devono comunque essere elaborabili nei formati elettronici supportati dalle piu' comuni piattaforme di produttivita' individuale su personal computer. 14. Monitoraggio dei contratti di grande rilievo effettuato dall'Autorita'.
Sulla base dei rapporti periodici di cui al punto 13, l'Autorita' supervisiona il monitoraggio dei contratti di grande rilievo. Sono previste due modalita' di intervento:
l'espressione di una valutazione sull'esecuzione del contratto, da produrre entro 30 giorni dalla ricezione del rapporto sul suo andamento, che si traduca eventualmente in raccomandazioni per l'amministrazione, aventi lo scopo di agevolare il raggiungimento degli obiettivi contrattuali;
l'attuazione estemporanea, d'intesa con l'amministrazione interessata, di una verifica sull'esecuzione del contratto con particolare riguardo ai costi sostenuti e ai risultati e benefici conseguiti.
L'Autorita' si riserva di effettuare verifiche sull'esecuzione del contratto nel caso in cui proprie valutazioni, o segnalazioni dell'amministrazione, del monitore, del fornitore o di terze parti, mettessero in luce:
l'esistenza di un contenzioso tra le parti interessate, amministrazione, fornitore, monitore;
l'inadeguata esecuzione del contratto e una situazione di rischio per il conseguimento degli obiettivi contrattuali;
l'inadeguata direzione dei lavori;
l'esistenza di problemi derivanti dalla fornitura dei servizi ict riguardo al funzionamento dell'amministrazione o all'erogazione dei servizi automatizzati.
Per effettuare le verifiche l'Autorita' puo':
utilizzare, ad integrazione delle proprie risorse professionali, uno o piu' monitori esterni, diversi da quello incaricato dell'attivita' di direzione dei lavori o di verifica ex post del contratto;
richiedere all'amministrazione, al monitore e al fornitore documentazione di dettaglio ad integrazione di quella gia' in suo possesso;
utilizzare lo strumento delle verifiche mirate, o verifiche di seconda parte, volte a controllare l'applicazione e il rispetto dei requisiti contrattuali, nonche' l'effettiva applicazione ed utilizzo dell'impianto produttivo richiesto per l'attuazione del contratto, come previsto dall'art. 8 della deliberazione dell'Autorita' 9 novembre 2000, n. 49. 15. Norme transitorie.
Le disposizioni della presente circolare non si applicano ai contratti e alle gare per l'appalto di contratti di monitoraggio rispettivamente stipulati e bandite prima della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
16. Appendici.
L'appendice I e' parte integrante della presente circolare.
Roma, 28 dicembre 2001
Il presidente: Zuliani
 
Allegato

APPENDICE I - MODULO QSM/II
VERIFICA DELLA COMPATIBILITA' CON ATTIVITA' DI MONITORAGGIO

Il seguente modulo sostituisce quello con la stessa denominazione riportato nell'appendice I della circolare 12 febbario 1998, n. AIPA/CR/16.

MOD. QSM/II - VERIFICA DELLA COMPATIBILITA' CON ATTIVITA' DI
MONITORAGGIO ===================================================================== Criteri di esclusione | ===================================================================== 1 Dichiarazione non veritiera. Le dichiarazioni rese dalla | societa' aspirante alla qualificazione sono contraddette, in | tutto o in parte, da atti o fatti ufficialmente noti | all'Autorita' o all'Amministrazione? |SI NO --------------------------------------------------------------------- 2 Legami di dipendenza non marginali con societa' operanti nel | settore ict. La societa' aspirante alla qualificazione | partecipa a societa' o consorzi interessati alla vendita di | attivita' di sviluppo di sistemi informativi e/o all'erogazione| di servizi ict e(o alla fornitura di prodotti hardware e/o | software in misura superiore al 10% del capitale di ciascun | soggetto partecipato? |SI NO --------------------------------------------------------------------- La societa' aspirante alla qualificazione e' partecipata da | societa' o consorzi interessati alla vendita di attivita' di | sviluppo di sistemi informativi e/o alla fornitura di prodotti | hardware e/o software in misura superiore al 10% del proprio | capitale? |SI NO --------------------------------------------------------------------- La societa' aspirante alla qualificazione e' temporaneamente | raggruppata (RTI o GEIE), o ha espresso la volonta' di | raggrupparsi con societa' interessate alla vendita di attivita'| di sviluppo di sistemi informativi e/o all'erogazione di | servizi ict e/o alla fornitura di prodotti hardware e/o | software? |SI NO --------------------------------------------------------------------- 3 Erogazione di servizi ict di ampia dimensione. La societa' | aspirante alla qualificazione ha stipulato negli ultimi tre | anni uno o piu' contratti per lo sviluppo di sistemi | informativi e/o l'erogazione di servizi ict e/o la fornitura di| prodotti di hardware e/o software di importo complessivo, | ovvero, in caso di contratti con validita' pluriennale, di | importo medio, superiore al 5% dei corrispondenti valori soglia| dei contratti di grande rilievo? |SI NO --------------------------------------------------------------------- 4 Erogazione di servizi ict non marginale. La societa' | aspirante alla qualificazione ha venduto negli ultimi tre anni | attivita' di sviluppo di sistemi informativi e/o di erogazione | di servizi ict per un importo, in uno qualsiasi dei tre anni, | superiore al 15% di quello del corrispondente fatturato annuo, | ambedue al netto di IVA? |SI NO --------------------------------------------------------------------- 5 Vendita di prodotti ict non marginale. La societa' aspirante | alla qualificazione ha venduto negli ultimi tre anni, | direttamente o indirettamente, prodotti hardware e/o software | per un importo, in uno qualsiasi dei tre anni, superiore al | 15%, di quello del corrispondente fatturato annuo, ambedue al | netto di IVA? |SI NO --------------------------------------------------------------------- NOTE |
 
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