Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 27 dicembre 2001
Proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4 del decreto 29 maggio 2001, concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini e, in particolare gli articoli 19 e 21 concernenti i consorzi volontari di tutela che demandano particolari funzioni di vigilanza nei confronti degli associati e funzioni di tutela generali sulle denominazioni interessate;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 agosto 1997, n. 181, recante norme sulle condizioni per consentire l'attivita' dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999;
Vista la sentenza della Corte di giustizia del 16 maggio 2000 che, nel pronunciarsi sull'obbligo dell'imbottigliamento in zona del V.Q.P.R.D. "Rioja", ha sancito per tale categoria di vini l'opportunita' di un sistema di controllo che coinvolga direttamente i soggetti del processo produttivo;
Visto il proprio decreto 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2001, e in particolare l'art. 4, comma 4, che stabilisce il termine di sei mesi a far data dall'entrata in vigore del decreto stesso entro cui i consorzi di tutela devono presentare la domanda per ottenere l'incarico di controllo;
Considerato che sono tuttora in corso di istruttoria numerose istanze presentate dai consorzi di tutela per ottenere l'incarico di vigilanza di cui all'art. 19 della legge n. 164/1992, condizione fondamentale preliminare per poter presentare la richiesta dell'incarico ad esercitare l'attivita' di controllo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001 e che numerosi consorzi a livello nazionale si stanno attivando per richiedere sia il predetto incarico di vigilanza che il citato incarico all'attivita' di controllo e che, pertanto, si rendera' necessario un certo lasso di tempo, oltre la predetta scadenza del termine di presentazione delle istanze che si verifichera' il 5 gennaio 2002, per consentire l'istruttoria e la presentazione delle citate istanze;
Ritenuto pertanto opportuno prevedere una proroga di un anno alla citata scadenza del 5 gennaio 2002;
Sentito il parere delle regioni e province autonome nella specifica riunione del 3 dicembre 2001;
Decreta:
Articolo unico
1. Il termine previsto dall'art. 4, comma 4, del decreto 29 maggio 2001 richiamato nelle premesse, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte del consorzio di tutela, e' prorogato di un anno.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 dicembre 2001
Il Ministro: Alemanno
 
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