Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 6 novembre 2001
Modifica al decreto ministeriale 31 maggio 2001, recante i criteri per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e modificato dall'art. 9 della legge 5 marzo 2001, n. 57, al consorzio obbligatorio per la realizzazione e gestione del sistema informatico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto l'art. 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, ai commi 15 e seguenti, che prevede la concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi alle societa' promotrici di centri commerciali all'ingrosso, nonche' alle societa' consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agroalimentari all'ingrosso;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 421, con il quale viene istituito il consorzio obbligatorio per la realizzazione e gestione del sistema informatico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso.
Visto in particolare, il comma 6 del suddetto art. 2, che prevede la concessione al consorzio obbligatorio, per la realizzazione di un programma di investimenti finalizzato al raggiungimento dei compiti individuati al comma 1 dello stesso art. 2, le agevolazioni di cui all'art. 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nella misura prevista per le iniziative ubicate nei territori meridionali e nel limite massimo di 6 miliardi;
Preso atto che il consorzio obbligatorio si e' costituito in data 10 luglio 1997, con la denominazione Consorzio infomercati, e che con decreto ministeriale del 22 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 1997, e' stato approvato il relativo statuto;
Visto l'art. 9 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati, che modifica il comma 6 dell'art. 2 disponendo che le agevolazioni vengano riconosciute nella forma di un contributo in conto capitale pari all'80 per cento delle spese ammesse per la realizzazione del predetto programma di investimenti;
Visto l'art. 5 del decreto 31 maggio 2001 registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2001, registro n. 1, foglio n. 304, che prevede al comma 2 la presentazione di fidejussione bancaria rilasciata a favore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attivita' produttive, per ottenere l'erogazione della prevista anticipazione del contributo in conto capitale concesso al Consorzio obbligatorio infomercati;
Considerato che a garanzia delle anticipazioni puo' essere ritenuta valida anche la presentazione di una garanzia assicurativa;
Decreta:
Art. 1.
1. A parziale modifica dell'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 31 maggio 2001 citato nelle premesse l'erogazione della prima quota del Contributo in conto capitale al Consorzio infomercati, pari al 25%, e' effettuata come anticipazione del contributo concesso, previa presentazione di fidejussione bancaria ovvero polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a garanzia delle somme erogate, rilasciata a favore del Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale del coordinamento per gli incentivi alle imprese, di importo pari all'anticipazione richiesta. Tale garanzia che dovra' essere predisposta sulla base del modello allegato al presente decreto, potra' essere svincolata con l'erogazione a saldo del contributo.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 novembre 2001
Il Ministro: Marzano Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2001 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1 Attivita' produttive, foglio n. 57
 
Allegato
SCHEMA DI GARANZIA FIDEJUSSORIA
Spett.le Ministero delle attivita'
produttive - D.G.C.I.I. - Uff. D 1
- Via Molise, 2 - Roma
Premesso che:
a) la presentazione della domanda, la concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie previste al Consorzio infomercati dall'art. 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 421, e modificato dall'art. 9 della legge 5 marzo 2001, n. 57, sono disciplinate dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 maggio 2001;
b) l'art. 5, comma 1, del predetto decreto ministeriale prevede che l'erogazione del contributo in conto capitale avvenga in tre quote, pari rispettivamente al 25%, al 50% ed al saldo del contributo concesso;
c) il successivo comma 2 dello stesso art. 5 stabilisce che l'erogazione della prima quota, pari al 25%, e' effettuata come anticipazione del contributo concesso, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a garanzia delle somme erogate, rilasciata a favore del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato - direzione generale del coordinamento per gli incentivi alle imprese, di importo pari all'anticipazione richiesta, da rilasciare conformemente allo schema tipo predisposto dal Ministero ed allegato al decreto ministeriale del 31 maggio 2001;
d) la garanzia dovra' coprire, entro i limiti dell'importo garantito i casi di revoca previsti dal comma 2 dell'art. 6 del decreto ministeriale 31 maggio 2001, ovvero i casi in cui:
1. per il medesimo programma di investimenti, siano state concesse agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
2. il soggetto beneficiario si trovi in stato di liquidazione volontaria, si trovi sottoposto a procedure concorsuali o cessi l'attivita' istituzionale prevista dall'art. 2, comma 1 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 421;
3. l'iniziativa non venga ultimata entro i tre anni dalla data di comunicazione del decreto di ammissione alle agevolazioni o gli ulteriori due anni di proroga concessi in caso di effettiva e motivata necessita';
e) al momento della presentazione di ciascuna domanda di pagamento, ivi inclusa quella a saldo, la garanzia fidejussoria deve essere estesa anche agli importi di cui e' richiesta l'erogazione. La garanzia dovra' avere una durata di anni tre, con obbligo di rinnovo di anno in anno fino al primo anno successivo al pagamento a saldo. Tale garanzia sara' svincolata solo sulla base di comunicazione del Ministero in tal senso, in seguito ad esito positivo dell'accertamento finale di spesa e dei successivi controlli.
Tutto cio' premesso che forma parte integrante del presente atto
Il/La sottoscritto/a ....(1) (in seguito indicata per brevita' "banca" o "societa'") con sede legale in.... iscritto/a nel registro delle imprese di ....al n. ......... iscritto/a all'albo/elenco.... (2), a mezzo dei sottoscritti signori:
....nato a .... il ...................
....nato a .... il ................... nella loro rispettiva qualita' di ...., dichiara di costituirsi con il presente atto fidejussore nell'interesse del contraente Consorzio infomercati ed a favore del Ministero - Direzione generale coordinamento incentivi alle imprese, per la restituzione dell'anticipazione/pagamento di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di lire/euro .... (diconsi lire/euro ....), oltre alla rivalutazione ed alla maggiorazione specificate al seguente punto, alle seguenti condizioni:
1. la sottoscritta banca/societa' si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare al Ministero l'importo garantito con il presente atto, qualora il contraente Consorzio infomercati non abbia provveduto a restituire, in tutto od in parte, l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposita richiesta a restituire formulata dal Ministero con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata, sulla base delle disposizioni che disciplinano la concessione e la revoca delle agevolazioni previste dal decreto ministeriale 31 maggio 2001 tali da far risultare il contraente Consorzio infomercati debitore, in tutto o in parte, per quanto erogato a titolo di anticipazione/pagamento intermedio/pagamento a saldo. L'ammontare del rimborso sara' automaticamente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e maggiorato degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione e quella del rimborso;
2. la banca/societa' si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre i quindici giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potra' opporre alcuna eccezione anche sull'eventualita' di opposizione proposta dal contraente Consorzio infomercati o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Consorzio infomercati stesso sia nel frattempo in stato di liquidazione volontaria, o sottoposto a procedure concorsuali;
3. la garanzia copre, entro i limiti dell'importo garantito, i casi di revoca previsti dal comma 2 dell'art. 6 del decreto ministeriale 31 maggio 2001, ovvero i casi in cui:
a) per il medesimo programma di investimenti, siano state concesse agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
b) il soggetto beneficiario si trovi in stato di liquidazione volontaria, si trovi sottoposto a procedure concorsuali o cessi l'attivita' istituzionale prevista dall'art. 2, comma 1 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 421;
c) l'iniziativa non venga ultimata entro i tre anni dalla data di comunicazione del decreto di ammissione alle agevolazioni o gli ulteriori due anni di proroga concessi in caso di effettiva e motivata necessita';
4. il presente atto ha durata di anni tre, dall'erogazione dell'anticipazione del contributo, con obbligo di rinnovo di anno in anno fino al primo anno successivo al pagamento a saldo, fermo restando che decorso un anno dal pagamento a saldo la fidejussione, se non escussa, si riterra' priva di ogni effetto;
5. la garanzia dovra' essere estesa, al momento della presentazione di ciascuna domanda di pagamento, ivi inclusa quella a saldo, anche agli importi di cui si chiede l'erogazione. Tali garanzie potranno essere svincolate solo sulla base di comunicazione del Ministero in tal senso, in seguito ad esito positivo dell'accertamento finale di spesa e dei successivi controlli;
6. l'ammontare della fidejussione potra' essere periodicamente ridotto in relazione al valore degli interventi ritenuti ammissibili al contributo, a seguito di verifica e controllo dei medesimi da parte del Ministero che provvedera' a darne comunicazione al Consorzio infomercati ed alla banca;
7. la sottoscritta banca/societa' rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il contraente Consorzio infomercati e rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile;
8. rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fidejussoria si intendera' tacitamente accettata qualora, nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione da parte del Ministero, non sia comunicato al contraente consorzio infomercati che la garanzia fidejussoria stessa non e' ritenuta valida.
Il fidejussore ....
Il contraente .... ---- (1) Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: banca, societa' di assicurazione o societa' finanziaria. (2) Indicare gli estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia; per le societa' di assicurazione gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP; per le societa' finanziarie gli estremi di iscrizione all'elenco speciale, ex art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 presso la Banca d'Italia.
 
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