Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 5 novembre 2001
Delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Gianpaolo Dozzo.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100, concernente l'attribuzione ai Sottosegretari di Stato di funzioni loro delegate dal Ministro;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 2001, con il quale, l'on. Giovanni Alemanno e' stato nominato Ministro delle politiche agricole e forestali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 giugno 2001, con il quale, l'on. Gianpaolo Dozzo e' stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;
Ritenuta l'opportunita' di delegare al predetto Sottosegretario di Stato l'attribuzione di alcune funzioni istituzionali;
Decreta:
Art. 1.
Sono riservati esclusivamente alla firma del Ministro:
1. gli atti di particolare rilevanza politica, amministrativa ed economica;
2. gli atti normativi e regolamentari;
3. le circolari contenenti direttive generali;
4. le risposte a quesiti su questioni di principio;
5. la controfirma dei decreti del Presidente della Repubblica e dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;
6. i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo;
7. gli atti che devono essere sottoposti alle decisioni del Consiglio dei Ministri, dei comitati interministeriali di programmazione economica generale o settoriale, delle commissioni interregionali;
8. gli atti relativi ai rapporti con le regioni, con l'Unione europea e con gli organismi internazionali e sopranazionali;
9. i provvedimenti interministeriali;
10. i provvedimenti ministeriali con i quali si esprime o si nega il concerto;
11. gli altri atti inerenti la funzione di direzione politica;
12. la dichiarazione di esistenza dei caratteri di eccezionale calamita' o di eccezionale avversita' atmosferica;
13. i provvedimenti di designazione e nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti, istituti, e societa' sottoposti alla vigilanza del Ministero;
14. gli atti relativi a designazioni di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, comitati o commissioni;
15. gli accordi e le partecipazioni interprofessionali;
16. ogni altro atto o provvedimento per il quale un'espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilita' di delega.
Restano in ogni caso salvi gli atti di competenza dei dirigenti, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 
Art. 2.
Fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 1 del presente decreto, al Sottosegretario di Stato on. Gianpaolo Dozzo sono delegate, nel rispetto delle direttive del Ministro le questioni attinenti:
1. il settore ortofrutticolo;
2. la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario;
3. la disciplina generale e il coordinamento delle attivita' venatorie;
4. le infrastrutture per i trasporti e la logistica per l'agricoltura;
5. i mezzi tecnici di produzione;
6. la riduzione dei costi ai fini della competitivita' delle imprese.
 
Art. 3.
Al medesimo Sottosegretario di Stato sono altresi' delegate:
1. la partecipazione ai lavori parlamentari, secondo modalita' indicate dal Ministro e salvo che il Ministro non ritenga di intervenirvi personalmente;
2. la partecipazione su delega di volta in volta in caso di impedimento del Ministro, alle sedute comunitarie e alle riunioni dei Ministri dell'agricoltura dell'Unione europea.
 
Art. 4.
Per le questioni di rilievo politico e di particolare importanza amministrativa ed economica nonche' per quelle relative alle materie concernenti i rapporti internazionali, dovra' essere preventivamente acquisita l'intesa del Ministro.
Il Ministro provvedera' inoltre a delegare, di volta in volta, al Sottosegretario di Stato la presidenza di commissioni e comitati operanti nell'ambito delle attribuzioni del Ministero.
 
Art. 5.
Gli atti destinati alla firma del Sottosegretario di Stato debbono essere inviati al Gabinetto del Ministro che ne curera' l'inoltro al Sottosegretario medesimo.
Il presente decreto sara' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 novembre 2001
Il Ministro: Alemanno Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 265
 
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