Gazzetta n. 1 del 2 gennaio 2002 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 19 dicembre 2001
Modificazioni allo statuto di UMS Generali Marine S.p.a., in Genova. (Provvedimento n. 1998).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
Visto il decreto lagislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo e, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalita' e onorabilita' dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;
Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa gia' rilasciate a UMS Generali Marine S.p.a., con sede in Genova, via San Bartolomeo degli Armeni n. 17, ed i successivi provvedimenti autorizzativi nonche' quello di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e/o riassicurativa in alcuni rami danni;
Vista la delibera assunta in data 7 novembre 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di UMS Generali Marine S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 6, 8, 13, 15, 19, 20, 21, 24 e 25 dello statuto sociale;
Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;
Dispone:
E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale di UMS Generali Marine S.p.a., con sede in Genova, con le modifiche apportate agli articoli:
"Art. 6.
Capitale sociale e azioni
a) Nuova determinazione del capitale sociale, sottoscritto e versato: euro 15.993.180,00 (in luogo del precedente ammontare di L. 31.986.360.000) suddiviso in n. 31.986.360 azioni nominative, ciascuna da euro 0,50 [con imputazione della differenza contabile di L. 1.019.245.361 alla Riserva legale ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo n. 213/1998].
b) Ritiro della delega rilasciata in data 30 giugno 1997 al consiglio di amministrazione di aumentare, nel termine massimo di cinque anni dal 30 giugno 1997, in una o piu' volte il capitale sociale da L. 15.231.600.000 sino ad un massimo di L. 45.231.600.000, con un aumento massimo di L. 30.000.000.000.
c) Rilascio contestuale di una nuova delega per aumentare, entro il 30 giugno 2002, il capitale sociale per l'importo residuo pari ad euro 1.370.649 [al fine di consentire il completamento dell'operazione di aumento del capitale, considerato che alla data del 7 novembre 2001 il consiglio di amministrazione aveva provveduto, in base alla delega revocata, ad effettuare un aumento complessivo di L. 27.346.053.060]".
"Art. 8.
Organi della societa' - A - Assemblea
In tema di rilascio da parte dei soci di deleghe ad altri soggetti per farsi rappresentare in assemblea, sostituzione delle parole "altro socio con la parola "soggetto .
Invariato il resto dell'articolo.".
"Art. 13.
Organi della societa' - B - Consiglio di amministrazione
Riformulazione dell'articolo in materia di composizione del consiglio di amministrazione e di nomina, durata in carica e rieleggibilita' dei suoi membri: "La societa' e' amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque a quindici membri, nominati dall'assemblea, dopo averne stabilito il numero, per la durata massima di un triennio e rieleggibili. Qualora uno o piu' amministratori vengano a mancare per qualsiasi ragione nel corso del triennio, si procede alla loro sostituzione a norma di legge . (in luogo della precedente previsione statutaria: "La societa' e' amministrata da un consiglio di amministrazione composto da non meno di cinque e non piu' di quindici amministratori nominati dall'assemblea dopo averne stabilito il numero. Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Qualora uno o piu' amministratori vengano a mancare per qualsiasi ragione nel corso del triennio, si procede alla loro sostituzione a norma di legge )".
"Art. 15.
Organi della societa' - B - Consiglio di amministrazione
In tema di informativa trimestrale al collegio sindacale da parte del consiglio di amministrazione: introduzione delle parole "... e dalle societa' controllate ... , in relazione alle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla societa' e delle societa' controllate.
Invariato il resto dell'articolo.".
"Art. 19.
Organi della societa' - B - Consiglio di amministrazione
a) In tema di convocazione dei consiglieri il termine per la stessa e' stato ridotto da quindici a sette giorni.
b) In caso di convocazione d'urgenza la stessa deve essere fatta con telegramma, telefax o altro mezzo scritto idoneo (in luogo del precedente testo statutario che prevedeva che la convocazione doveva essere fatta telegraficamente).
Invariato il resto dell'articolo.".
"Art. 20.
Organi della societa' - B - Consiglio di amministrazione
In tema di compensi degli amministratori investiti di particolari cariche, detti compensi "vengono fissati dal consiglio di amministrazione al momento della loro nomina, previo parere del collegio sindacale (nel precedente testo statutario era previsto il "previo accordo del collegio sindacale ).
Invariato il resto dell'articolo.".
"Art. 21.
Organi della societa' - C - Collegio sindacale
Nuova disciplina in materia di definizione del requisito di professionalita' di cui all'art. 1, comma 2, lettere b) e c), del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162: individuazione delle materie e dei settori di attivita' strettamente attinenti all'attivita' dell'impresa.
Invariato il resto dell'articolo.".
"Art. 24.
Bilancio, dividendo e fondo di riserva
Riformulazione del secondo periodo dell'articolo che attualmente recita: "La contabilita' ed il bilancio di esercizio sono compilati a norma delle vigenti disposizioni di legge (in luogo della precedente previsione statutaria: "La contabilita' ed il bilancio di esercizio, con il conto dei profitti e delle perdite, sono compilati, a norma delle vigenti disposizioni di legge, dal consiglio di amministrazione ).
Invariato il resto dell'articolo.".
"Art. 25.
Bilancio, dividendo e fondo di riserva
In tema di destinazione degli utili di bilancio, e' stata introdotta la facolta', per il consiglio di amministrazione, di distribuire agli azionisti, durante il corso dell'esercizio, acconti sui dividendi.
Invariato il resto dell'articolo.".
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 dicembre 2001
Il presidente: Manghetti
 
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