Gazzetta n. 301 del 29 dicembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 2 agosto 2001
Proroga dei termini previsti dall'art. 3 del decreto ministeriale 11 giugno 1999, relativo alle barriere di sicurezza stradali.

Il MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1992, n. 223, con il quale e' stato approvato il regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza;
Visto l'art. 8 dello stesso decreto che prevede l'aggiornamento periodico delle suddette istruzioni a cura del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in rapporto all'esperienza maturata ed allo stato dell'arte;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 ottobre 1996, con il quale sono state aggiornate le istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 3 giugno 1998, che aggiorna ulteriormente le istruzioni tecniche dei sopracitati decreti;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 giugno 1999, che integra e modifica alcune disposizioni di carattere amministrativo del decreto ministeriale 3 giugno 1998 ed apporta alcuni aggiornamenti tecnici a talune disposizioni delle allegate istruzioni;
Visto l'art. 3, comma 3, punto secondo del decreto 3 giugno 1998, che prevede comunque l'acquisto di efficacia operativa delle disposizioni di cui al decreto 18 febbraio 1992 decorsi diciotto mesi dalla pubblicazione del medesimo decreto 3 giugno 1998, a prescindere dall'avvenuta o meno pubblicazione delle circolari con le quali viene resa nota l'avvenuta omologazione di almeno due tipi di barriera per ciascuna destinazione e classe di cui al precedente art. 2;
Considerato che l'art. 4 del decreto 3 giugno 1998 prevede che, in via transitoria, in attesa che le disposizioni del decreto 18 febbraio 1992, n. 223, acquistino efficacia operativa secondo i termini di cui al citato art. 3, punto 3 del decreto 3 giugno 1998 medesimo, gli enti appaltanti possono richiedere, per la partecipazione alle gare, le certificazioni delle prove eseguite in conformita' alle istruzioni tecniche allegate al suddetto decreto ed ai relativi aggiornamenti;
Visto l'art. 3 del decreto 11 giugno 1999, che sostituisce il suddetto termine di operativita' di diciotto mesi previsto dall'art. 3, comma 3, punto secondo del decreto 3 giugno 1998, con quello di due anni dalla pubblicazione dello stesso decreto 11 giugno 1999;
Considerato che permangono ancora esigenze di differimento del termine di operativita' delle disposizioni di cui al decreto 18 febbraio 1992, in ragione delle difficolta' tecniche con cui si procede al rilascio di omologazioni;
Considerato che pertanto si rende necessario prorogare ulteriormente il suddetto termine, al fine di consentire agli enti appaltanti di continuare ad avvalersi della facolta' prevista dal regime transitorio di cui al citato art. 4 del decreto 3 giugno 1998;
Decreta:
Art. 1.
Il termine di due anni previsto dall'art. 3 del decreto 11 giugno 1999 e' sostituito con quello di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.
 
Art. 2.
Resta invariata ogni altra disposizione contenuta nel decreto del Ministro dei lavori pubblici del 18 febbraio 1992, n. 223, nel decreto del Ministro dei lavori pubblici del 3 giugno 1998 e nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 giugno 1999.
 
Art. 3.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 agosto 2001
Il Ministro: Lunardi Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2001 Ufficio di controllo degli atti sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 336
 
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