Gazzetta n. 299 del 27 dicembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 12 novembre 2001
Conversione dei pedaggi autostradali da lire in euro.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 24 luglio 1961, n. 729;
Vista la legge 28 aprile 1971, n. 287;
Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143;
Visto l'art. 132, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto il decreto interministeriale 12 marzo 1987, n. 649 del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro con il quale e' stato disposto, tra l'altro, che sull'intera rete autostradale a pedaggio, con esclusione dell'autostrada tangenziale di Napoli, a partire dal 20 marzo 1987 gli arrotondamenti debbano essere effettuati alle 100 lire per importi fino a lire 2000, ed alle 500 lire per importi superiori alle 2000 lire;
Visto il decreto interministeriale 31 dicembre 1996, n. 578/Segreteria/Dicoter, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale e' stato disposto, tra l'altro, che sull'autostrada tangenziale di Napoli, a partire dal 1997 gli arrotondamenti debbano essere effettuati alle 50 lire;
Viste le delibere del CIPE 21 settembre 1993, 7 dicembre 1994, 21 dicembre 1995, 24 aprile 1996, 26 giugno 1996, 20 dicembre 1996 e 3 dicembre 1997;
Vista la direttiva interministeriale n. 283 del 20 ottobre 1998;
Visto il Regolamento (CE) 1103/97 del 17 giugno 1997;
Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante delega al Governo per l'introduzione dell'euro;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 1999, n. 206, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;
Considerato che i pedaggi autostradali risultano dall'applicazione alle estese di ciascun percorso delle tariffe unitarie chilometriche, comprensive della maggiorazione dei sovrapprezzi di legge e dell'IVA, con un arrotondamento finale in eccesso o in difetto;
Considerato che, a seguito del passaggio, dal 1 gennaio 2002, all'euro, occorre procedere alla tempestiva conversione delle tariffe unitarie chilometriche e dei conseguenti pedaggi espressi in lire nella moneta unica, in considerazione delle necessita' connesse sia alla puntuale informazione all'utenza, sia agli interventi indispensabili all'adeguamento dei sistemi di gestione degli impianti di esazione del pedaggio e alla formazione del personale addetto;
Considerato che, per quanto riguarda in particolare la conversione delle tariffe unitarie in euro, l'ANAS ha verificato che l'utilizzo di cinque cifre decimali garantisce una corretta conversione dei valori originariamente stabiliti in lire, ottemperando a quanto previsto dalle relative norme;
Considerato che, per quanto concerne i pedaggi finali, occorre predisporre un nuovo sistema di arrotondamento degli stessi, in quanto i meccanismi attuali, calibrati sulle lire, non risultano riproponibili con una mera conversione di valuta;
Considerata la necessita', per ragioni di semplificazione e velocizzazione delle operazioni di esazione, in particolare nel caso del pagamento in contanti, di individuare l'arrotondamento dei pedaggi finali nei 10 centesimi di euro;
Considerato che l'arrotondamento di tale entita' appare contemperare sia l'esigenza di mantenere un efficiente livello di servizio all'utente, evitando con lo snellimento delle operazioni di esazione dannose code alle barriere ed ai caselli, sia la necessita' di assicurare un valore del pedaggio prossimo a quello di calcolo;
Considerato che il valore di 10 centesimi di euro (pari a 193,63 lire), in eccesso od in difetto, si pone prossimo alla soglia inferiore attualmente praticata (L. 100), restringendo a meno della meta' il valore dell'arrotondamento oggi applicato nella maggioranza dei casi (L. 500);
Considerato che l'unica eccezione a tale criterio generale e' rappresentata dalla tangenziale di Napoli, per la quale si ritiene di adottare l'arrotondamento del pedaggio finale ai 5 centesimi di euro, stante il ridotto importo del pedaggio applicato sulla stessa autostrada, interamente urbana, non interconnessa con il resto del sistema;
Considerato che, sulla base delle verifiche effettuate dall'ANAS, gli arrotondamenti come sopra individuati, essendo applicati, cosi' come nell'attuale sistema, per eccesso o per difetto, conducono ad un risultato di neutralita';

Decreta:
Art. 1.

Sull'intera rete autostradale a pedaggio, a partire dal 1 gennaio 2002, le tariffe unitarie chilometriche espresse in lire, debbono essere convertite in euro utilizzando cinque cifre decimali.
 
Art. 2.

Sull'intera rete autostradale a pedaggio, con esclusione dell'autostrada tangenziale di Napoli, a partire dal 1 gennaio 2002, gli arrotondamenti sul pedaggio finale debbono essere effettuati, in eccesso od in difetto, ai 10 centesimi di euro.
 
Art. 3.

Sull'autostrada tangenziale di Napoli, sempre a partire dal 1 gennaio 2002, gli arrotondamenti debbono essere effettuati, in eccesso od in difetto, ai 5 centesimi di euro.
Roma, 12 novembre 2001
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lunardi

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2001 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 362
 
CONVERSIONE DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI DA LIRE IN EURO

Relazione

Il passaggio alla moneta unica europea per quanto riguarda le tariffe delle autostrade a pedaggio, richiede la soluzione di vari problemi, sia di carattere amministrativo, sia di carattere tecnicooperativo.
Le analisi condotte dall'Ente nazionale per le strade hanno evidenziato due aspetti essenziali connessi a tale questione: il primo, relativo al problema della conversione della tariffa unitaria chilometrica da lire in euro, il secondo, inerente alla necessita' di predisporre un nuovo sistema di arrotondamento dei pedaggi finali, in quanto i meccanismi attuali, calibrati sulle lire, non risultano riproponibili con una mera conversione di valuta.
In merito al primo dei due aspetti, e' stato verificato che l'utilizzo di cinque cifre decimali nel calcolo delle tariffe unitarie chilometriche in euro garantisce una corretta conversione dei valori originariamente stabiliti in lire, ottemperando a quanto previsto dalle norme vigenti in materia (decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213). Si ritiene, quindi, di poter correttamente applicare tale procedura di conversione.
Per quanto attiene al secondo aspetto, relativo all'arrotondamento dei pedaggi finali, si ricorda che ad oggi il pedaggio all'utente e' dato dalla tariffa unitaria chilometrica, maggiorata dei sovrapprezzi di legge (3 e 9 lire) applicata all'estesa di ciascun percorso, con l'incremento dell'IVA (20%) e con l'aggiunta degli arrotondamenti consentiti (100 lire per i pedaggi fino alle 2.000 lire, e 500 lire per i pedaggi superiori alle 2.000 lire, vedi al riguardo il decreto interministeriale 12 marzo 1987, n. 649 del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro).
Gli arrotondamenti del pedaggio, da sempre applicati sulla rete italiana, nascono dalla necessita' di evitare il formarsi di pericolose code alle barriere ed ai caschi a causa di elaborate operazioni di esazione per carenza di monete di limitato valore. Gli arrotondamenti, in quanto applicati in difetto o in eccesso, risultano neutri ai fini degli introiti dei concessionari.
Per ovvie ragioni di semplificazione e velocizzazione delle operazioni di esazione, il sistema di arrotondamento dei pedaggi dovra' continuare ad applicarsi, tenuto anche conto delle complicazioni che si verificheranno nel pagamento a seguito dell'introduzione dell'euro. Al riguardo, sono stati esaminati gli orientamenti emergenti nei maggiori Paesi europei dotati di rilevanti reti autostradali a pedaggio - in particolare Francia, Spagna e Grecia - che risultano concordare per un arrotondamento dei pedaggi a 10 centesimi di euro, valore che appare applicabile immediatamente sulla rete italiana.
L'arrotondamento di tale entita' risulta, infatti, contemperare sia le esigenze di mantenere un efficiente livello di servizio all'utente, evitando attraverso lo snellimento delle operazioni di esazione dannose code alle barriere ed ai caselli, sia la necessita' di assicurare un valore del pedaggio ragionevolmente prossimo a quello di calcolo.
Le modalita' di arrotondamento attualmente vigenti prevedono infatti, come gia' sopra precisato, che per pedaggi di importo superiore alle 2.000 lire, venga effettuato un arrotondamento alle 500 lire mentre, per pedaggi di importo fino a 2.000 lire, l'arrotondamento sia limitato alle 100 lire. Unica eccezione e' rappresentata dalla tangenziale di Napoli per la quale e' applicato un arrotondamento alle 50 lire. Le disposizioni per detti arrotondamenti sono state inserite per quanto riguarda le 100 e le 500 lire nel decreto interministeriale 12 marzo 1987, n. 649, e per le 50 lire della tangenziale di Napoli nel decreto interministeriale 31 dicembre 1996, n. 578/Segr./Dicoter.
Il valore di 10 centesimi di euro (pari a 193,63 lire), in eccesso o in difetto, si pone vicino alla soglia inferiore attualmente praticata (100 lire), restringendo a meno della meta' il valore dell'arrotondamento oggi applicato nella stragrande maggioranza dei casi.
Si sottolinea, a tale proposito, che le percorrenze con pedaggio di importo inferiore a 2.000 lire, che prevedono oggi, come detto, un arrotondamento a 100 lire, rappresentano, sul totale delle possibili percorrenze della rete autostradale interconnessa, circa lo 0,5%, percentuale tanto esigua da non giustificare in termini operativi il mantenimento di due diversi valori di arrotondamento.
In termini numerici, attualmente, le possibili transazioni con arrotondamento del pedaggio alle 100 lire risultano pari a n. 3163 sul numero totale delle possibili transazioni, pari al numero di 650.080.
Si e' ritenuto, pertanto, opportuno, anche al fine di assicurare una ragionevole continuita' con le reti autostradali confinanti, procedere alla revisione dell'attuale sistema con un sistema unico che preveda l'arrotondamento a 10 centesimi di euro.
Unica eccezione a tale criterio generale e' rappresentata, come verificato in sede di approfondimenti, dalla tangenziale di Napoli, per la quale si e' proposto di poter applicare l'arrotondamento del pedaggio applicato su detta autostrada, non interconnessa con il resto del sistema e con un alto numero di operazioni di esazione.
A conclusione dell'analisi effettuata, nei termini sopra esposti, l'ANAS ha verificato che il nuovo sistema di arrotondamento, cosi' come quello in vigore, essendo applicato in difetto o in eccesso, condurra' a risultati di sostanziale neutralita' per quanto riguarda gli introiti di ciascun concessionario.
 
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