Gazzetta n. 298 del 24 dicembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 23 novembre 2001
Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici giudiziari di Genova. Proroga dei termini.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della Corte d'appello di Genova in data 31 agosto 2001, protocollo n. 1934/23/01, dalla quale risulta che le attivita' di tutti gli uffici giudiziari della citta' di Genova, con esclusione degli atti urgenti di natura penale e di quelli relative alle materie indicate negli articoli 91 e 92 dell'ordinamento giudiziario, sono state sospese dal 16 al 22 luglio 2001 a causa dei problemi di ordine pubblico e di viabilita' connessi alla riunione dei Capi di Stato e di Governo conosciuta come "G8";
Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;
Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;
Decreta:
In conseguenza del mancato funzionamento dal 16 al 22 luglio 2001 delle attivita' di tutti gli uffici giudiziari della citta' di Genova, con esclusione degli atti urgenti di natura penale e di quelli relativi alle materie indicate negli articoli 91 e 92 dell'ordinamento giudiziario, i termini di decadenza per il compimento di atti riguardanti le attivita' anzidette presso i detti uffici o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 23 novembre 2001
Il Ministro: Castelli
 
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