Gazzetta n. 297 del 22 dicembre 2001 (vai al sommario)
AGENZIA DEL TERRITORIO
DECRETO 12 dicembre 2001
Attivazione della trasmissione per via telematica del modello unico informatico per la registrazione, trascrizione e voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili.

IL DIRETTORE
dell'Agenzia del territorio
e
IL DIRETTORE
dell'Agenzia delle entrate
di concerto con
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari di giustizia
del Ministero della giustizia

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, che ha aggiunto tra l'altro gli articoli 3-bis, 3-ter e 3-sexies del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, riguardanti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e di voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308, predisposto ai sensi dell'art. 3-sexies del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernenti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari;
Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135, recante disposizioni in materia di dati particolari da parte di soggetti pubblici;
Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, e successive modifiche, recante modifiche al libro VI del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;
Visto il decreto 10 marzo 1995 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante l'approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione, nonche' le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;
Visto il decreto direttoriale 13 dicembre 2000 che approva il modello unico informatico, le modalita' tecniche necessarie per la trasmissione dei dati e per il pagamento telematico dei tributi dovuti in relazione all'esecuzione degli adempimenti in materia di atti immobiliari;
Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1997 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante le nuove modalita' di presentazione su supporto informatico e di trasmissione telematica alle conservatorie dei registri immobiliari e agli uffici del territorio delle note di trascrizione, iscrizione e domande di annotazione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1 gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli 62 e 63, 64 e 65 del decreto legislativo n. 300/1999, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente le disposizioni in materia di statuto di diritti del contribuente;
Considerato che occorre fissare la progressiva attivazione del servizio telematico relativo agli atti immobiliari, anche limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche ed a particolari tipologie di atti, ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463;
Considerato che con circolare n. 33 del 29 marzo 2001 emanata congiuntamente dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia del territorio e dal Dipartimento degli affari civili e delle libere professioni del Ministero della giustizia e' stato attivato in via sperimentale il servizio telematico relativo agli atti di compravendita, ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, ai notai che operano nei distretti notarili riuniti di Avellino e Sant'Angelo deLombardi limitatamente agli immobili siti nell'ambito della competenza territoriale degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio di Avellino, Benevento e S. Maria Capua Vetere;
Considerato che con comunicazione del 2 ottobre 2001, prot. I/53708 della Direzione centrale cartografia, catasto e pubblicita' immobiliare d'intesa con la Direzione centrale organizzazione e sistemi informativi, e' stato attivato, in via sperimentale, il servizio telematico relativo agli atti di compravendita anche ai notai che operano nei distretti notarili di Bergamo, Perugia e Viterbo limitatamente agli immobili siti nell'ambito della competenza territoriale degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio di Bergamo, Perugia e Viterbo;
Ravvisata, altresi', l'opportunita' di apportare modifiche alle specifiche tecniche allegate al decreto direttoriale 13 dicembre 2000;
Decretano:
Art. 1.
1. I notai possono utilizzare le procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, per la registrazione, trascrizione e voltura degli atti di compravendita di immobili a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto per gli atti stipulati dalla medesima data, sempre che siano stati attivati gli uffici locali dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti per i relativi distretti.
2. I notai che operano nei distretti notarili di Avellino e Sant'Angelo de' Lombardi, Bergamo, Perugia, Viterbo e Rieti devono utilizzare le procedure di cui al comma 1, sempre limitatamente agli atti di compravendita di immobili, a partire dal 1 maggio 2002, per gli atti stipulati dalla medesima data.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per gli atti di compravendita di immobili ubicati nei comuni nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.
 
Art. 2.
1. Nel caso di irregolare funzionamento del servizio telematico di cui all'art. 12 del decreto interdirettoriale del 13 dicembre 2000, per l'esecuzione delle formalita' si applicano le modalita' attualmente in uso presso gli uffici competenti. Per la registrazione si utilizza il modello 69-tel allegato alla circolare n. 33 del 29 marzo 2001; per la trascrizione e la voltura automatica si utilizza la nota su supporto informatico; il pagamento dei tributi si effettua con le modalita' di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
 
Art. 3.
1. Le specifiche tecniche allegate al decreto direttoriale 13 dicembre 2000 sono sostituite dalle specifiche tecniche allegate al presente decreto.
 
Art. 4.
1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 dicembre 2001

Il direttore dell'Agenzia delle entrate
Romano
Il direttore dell'Agenzia del territorio
Picardi
Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia
del Ministero della giustizia
Tatozzi
 
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