Gazzetta n. 297 del 22 dicembre 2001 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 5 dicembre 2001
Modificazioni allo statuto della Maeci - Societa' mutua di assicurazioni e riassicurazioni, in Milano. (Provvedimento n. 1989).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale del settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalita' e onorabilita' dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;
Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa gia' rilasciate alla Maeci - Societa' mutua di assicurazioni e di riassicurazioni, con sede in Milano, via Spalato n. 11/2, ed i successivi provvedimenti autorizzativi nonche' quelli di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni;
Viste le delibere assunte in data 18 aprile e 17 ottobre 2001 dalle assemblee straordinarie dei soci della Maeci - Societa' mutua di assicurazioni e di riassicurazioni, che hanno approvato le modifiche apportate agli articoli 4, 11, 12, 23, 27, 28, 30, 31, 36, 37, 38 e 42 dello statuto sociale;
Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;
Dispone:
E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Maeci - Societa' mutua di assicurazioni e di riassicurazioni, con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli:
 
Art. 4.
Denominazione - Sede - Durata - Scopo
Introduzione dell'impossibilita' di effettuare determinate operazioni nei confronti del pubblico, quali l'assunzione di partecipazioni ed il compimento di operazioni finanziarie.
 
Art. 11.
Soci sovventori e fondo di garanzia
Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina: "Ciascuna quota di conferimento al fondo di garanzia non potra' essere inferiore a 258,23 euro" (in luogo della precedente previsione statutaria: "Il conferimento volontario di ciascun socio sovventore al fondo di garanzia non potra' essere inferiore a L. 500.000").
Soppressione dell'inciso "a ciascun socio sovventore" in materia di attribuzione di titoli rappresentativi delle quote sottoscritte e versate.
Sostituzione dell'espressione "Euro 258,23" (in luogo della precedente "L. 500.000").
Riformulazione dell'articolo in materia di titolarita' e cedibilita' delle quote: "I titoli sono nominativi" (in luogo della precedente previsione statutaria: "I titoli sono nominativi e non sono cedibili con effetto verso la Societa', salvo quanto disposto dal successivo art. 13").
 
Art. 12.
Soci sovventori e fondo di garanzia
Sostituzione dell'espressione "di riferimento" (in luogo della precedente "di sconto") con riferimento al tasso ufficiale rappresentativo della percentuale massima di interesse fruttifero dei titoli.
 
Art. 23.
Assemblee
Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina: "Le votazioni dei soci presenti in assemblea avvengono per alzata di mano. In caso di parita' di voti, la proposta si ritiene respinta. Salvo che non avvengano per approvazione unanime, le nomine alle cariche sociali devono essere fatte con la maggioranza prevista dall'art. 2368 del codice civile" (in luogo della precedente previsione statutaria: "Le votazioni dei soci presenti all'assemblea avvengono per alzata di mano, salvo che il presidente non disponga per la votazione segreta. Salvo che avvengano per acclamazione unanime, le elezioni alle cariche sociali si faranno a voti segreti ed a maggioranza").
 
Art. 27.
Consiglio di amministrazione
Soppressione dell'espressione "in giudizio" con riferimento alla rappresentanza legale della societa' spettante al presidente.
 
Art. 28.
Consiglio di amministrazione
Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte degli amministratori a cui siano state conferite cariche o poteri, sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla societa' o dalle societa' controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalita'.
 
Art. 30.
Consiglio di amministrazione
Soppressione dell'espressione "dal collegio sindacale" in relazione sia alla possibilita' di attivare la convocazione del consiglio di amministrazione da parte del medesimo organo a seguito di motivata richiesta, sia di effettuare direttamente la convocazione medesima nei casi di inottemperanza da parte dei soggetti all'uopo preposti.
Nuova disciplina in materia di:
a) possibilita', per almeno due sindaci, di convocare il consiglio di amministrazione;
b) modalita' di convocazione del consiglio di amministrazione.
 
Art. 31.
Consiglio di amministrazione
Soppressione della preesistente disciplina in materia di modalita' delle votazioni e di validita' delle stesse in caso di parita' di voti.
 
Art. 36.
Collegio sindacale
Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di nomina, composizione e funzioni del collegio sindacale: "L'assemblea ordinaria nomina, ogni triennio, il collegio sindacale, ... , composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, le cui attribuzioni e doveri sono stabiliti dalla legge" (in luogo della precedente previsione statutaria: "La societa' ha un collegio sindacale, di tre sindaci effettivi e due supplenti, eletto e funzionante ai sensi di legge").
Nuova disciplina in materia di:
a) nomina del presidente: modalita' e criteri;
b) requisiti dei sindaci: rinvio alle norme di legge;
c) individuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, delle materie e dei settori di attivita' strettamente attinenti a quello dell'impresa;
d) cause di ineleggibilita' e decadenza e limiti al cumulo degli incarichi: conseguenze;
e) remunerazione dei sindaci.
 
Art. 37.
Esercizio sociale - Bilancio
Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di redazione del bilancio: "Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ciascun anno. Il consiglio di amministrazione procede alla redazione del bilancio di esercizio secondo le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali per le imprese di assicurazione" (in luogo della precedente previsione statutaria: "L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ciascun anno... Alla fine di ogni anno il consiglio di amministrazione provvede in conformita' alle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio, con i conti dei profitti e delle perdite, previo un esatto inventario delle attivita' e passivita' sociali").
Soppressione della preesistente disciplina in materia di gestione separata di ciascun ramo, di costituzione di riserve premi, di preventivi di risarcimento e di deposito del bilancio presso la sede sociale.
 
Art. 38.
Esercizio sociale - Bilancio
Introduzione dell'espressione "salva diversa delibera assembleare" con riferimento all'attribuzione di una percentuale degli utili di esercizio agli amministratori.
 
Art. 42.
Scioglimento
Introduzione dell'espressione "ovvero la cessione a norma di legge dell'azienda assicurativa ad altra compagnia di assicurazione" in materia di ripartizione del patrimonio sociale, tra i soci assicurati, in caso di scioglimento dell'impresa.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 dicembre 2001
Il presidente: Manghetti
 
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