Gazzetta n. 296 del 21 dicembre 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 3 dicembre 2001
Revoca della somma di L. 16.445.410 di cui al decreto ministeriale n. 462 del 30 marzo 1988, recante misure per la ristrutturazione dell'acquedotto Carniccio e relativa rete di distribuzione in comune di Campo di Giove, danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984. (Ordinanza n. 3167).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento della protezione civile
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, con il quale al Ministro dell'interno e' stata attribuita la delega per la protezione civile;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;
Visto il decreto ministeriale n. 462 del 30 marzo 1988, con il quale e' stato disposto il finanziamento di lire 1 miliardo e 150 milioni, per la ristrutturazione dell'acquedotto Carniccio e relativa rete di distribuzione in comune di Campo di Giove (L'Aquila), danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984;
Vista la nota n. 2288 del 6 giugno 2001, con la quale il comune di Campo di Giove ha trasmesso la documentazione e la determinazione n. 14 del 1 giugno 2001 da cui risulta una economia di bilancio di L. 16.445.392;
Considerato che la suddetta economia risulta tuttora disponibile sul capitolo 9337 del centro di responsabilita' amministrativa n. 20 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1.
1. Per le motivazioni indicate in premessa, e' revocata la somma di L. 16.445.410 assegnata al comune di Campo di Giove con decreto ministeriale n. 462 del 30 marzo 1988.
2. La somma di cui al comma precedente sara' utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 dicembre 2001
Il Ministro: Scajola
 
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