Gazzetta n. 296 del 21 dicembre 2001 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
COMUNICATO
Approvazione delle modificazioni allo statuto della Augusta Vita S.p.a., in Torino

Con provvedimento n. 1981 del 4 dicembre 2001 l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 e dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Augusta Vita S.p.a., con le modifiche deliberate in data 19 luglio 2001 dell'assemblea straordinaria degli azionisti, relative ai seguenti articoli:
abrogazione ex art. 8 (trasferimento delle azioni da parte dei soci a societa' controllate, direttamente o indirettamente, a societa' controllanti a societa' controllate da queste ultime: condizioni. Disciplina del diritto di prelazione a favore dei soci in qualsiasi altro caso di trasferimento delle azioni, dei diritti di opzione e di assegnazione e di eventuali obbligazioni convertibili e warrant);
ex art. 9, rinumerato art. 8 (riformulazione dell'articolo in materia di: a) luoghi di convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria; b) termini di convocazione dell'assemblea in via ordinaria, ai fini dell'approvazione del bilancio. Nuova disciplina in materia di: a) proroga del termine di convocazione dell'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del bilancio: anche qualora "l'attivita' riassicurativa sia esercitata in misura rilevante"; b) ulteriori casi di convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria. Trasposizione, con modifiche, della disciplina di cui all'ex art. 17 in tema di possibilita' di convocazione dell'assemblea da parte del collegio sindacale o da almeno due suoi membri. Soppressione, dal testo dell'ex art. 9, della disciplina in materia di intervento degli azionisti nelle assemblee e di quorum deliberativi e costitutivi, in quanto trasposta nell'attuale art. 10. Soppressione, dal testo di cui all'ex art. 9, di alcune previsioni statutarie in tema di ulteriori soggetti preposti alla convocazione dell'assemblea, in assenza di formale convocazione, rappresentanza degli azionisti nelle assemblee e casi particolari di quorum costitutivi e deliberativi in sede di assemblea straordinaria);
ex art. 10, rinumerato art. 9 (riformulazione dell'articolo in materia di presidenza dell'assemblea e nomina del segretario: "l'assemblea e' presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal vice presidente o, in mancanza, da persona designata dell'assemblea stessa. Il segretario e' nominato dall'assemblea, su designazione del presidente" - in luogo della precedente previsione statutaria: "l'assemblea e' presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, o da chi ne fa le veci. In mancanza il presidente e' eletto dall'assemblea. L'assemblea su proposta del presidente nomina il segretario, scelto anche tra non azionisti".Sostituzione della parola "nomina" - in luogo di "intervento" - in relazione ai casi di redazione del verbale a cura del notaio. Sostituzione dell'espressione "nei modi di legge" - in luogo di "dal presidente e dal segretario o dal notaio" - in materia di redazione e sottoscrizione del verbale assembleare);
inserimento nuovo art. 10 (possibilita' di tenere le adunanze dell'assemblea, ordinaria e straordinaria, con sistemi di collegamento audio/video: condizioni ed effetti. Trasposizione della previsione statutaria di cui all'ex art. 9 in tema di intervento degli azionisti nelle assemblee e quorum deliberativi e costitutivi);
art. 11 (in relazione alla composizione del Consiglio di amministrazione, sostituzione dell'espressione "...formato da un numero di componenti variabili da tre a undici secondo la determinazione fatta dall'assemblea" - in luogo della precedente previsione statutaria "...formato da cinque componenti.". Invariato il resto dell'articolo);
art. 12 (con riferimento alla possibilita' per il consiglio di amministrazione di nominare un amministratore delegato, introduzione, ex novo, dell'espressione "...conferendogli, nei limiti di legge, proprie attribuzioni". Invariato il resto dell'articolo);
art. 13 (riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di: a) convocazione del consiglio di amministrazione a cura del presidente; b) soggetto preposto alla presidenza del consiglio di amministrazione in luogo del vice presidente o dell'amministratore delegato, se nominati; c) modalita' e tempi di convocazione del consiglio, anche in caso di urgenza; d) possibilita' di tenere le adunanze del consiglio di amministrazione per video-teleconferenza: condizioni ed effetti. Nuova disciplina in materia di: a) luoghi di riunione del consiglio di amministrazione: "presso la sede sociale o altrove, purche' in Europa"; b) soggetti preposti alla convocazione del consiglio di amministrazione in luogo del presidente. Trasposizione, con modifiche, della disciplina di cui all'ex art. 17 in tema di possibilita' di convocazione del consiglio di amministrazione da parte del collegio sindacale o almeno due suoi membri. Soppressione della preesistente disciplina in tema di quorum costitutivi e deliberativi del consiglio, nonche' di redazione del verbale consiliare, in quanto trasposta, con modifiche, nell'art. 14);
inserimento nuovo art. 14 (trasferimento, con modifiche, dell'attuale previsioni statutarie di cui all'ex art. 13 in materia di quorum costitutivi e deliberativi del consiglio di amministrazione, nonche' di verbalizzazione delle deliberazioni consiliari);
ex art. 14, rinumerato art. 15 (riformulazione dell'articolo, con modifiche, in materia di poteri del consiglio di amministrazione. Nuova disciplina in tema di possibilita', per il consiglio di amministrazione, di delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo. Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di nomina di uno o piu' direttori. Trasposizione, con modifiche, dell'intero testo di cui all'ex art. 16, pertanto abrogato, in materia di obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte degli amministratori con delega di poteri, sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla societa' o dalle societa' controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi: modalita'. Soppressione, dal testo dell'ex art. 14, della disciplina relativa all'individuazione delle attribuzioni che non possono formare oggetto di delega da parte del consiglio di amministrazione);
ex art. 15, rinumerato art. 16 (riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di rappresentanza legale della societa': soggetti preposti e poteri conferiti. Soppressione, dal testo dell'ex art. 15, della disciplina relativa all'individuazione dei poteri di rappresentanza conferiti all'amministratore delegato, se nominato, anche in assenza di specifiche deliberazioni autorizzative in merito);
abrogazione ex art. 16 (articolo abrogato in quanto trasposto, con modifiche, nell'attuale art. 15 "poteri del consiglio");
art. 17 (riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di composizione e durata in carica del collegio sindacale: "il collegio sindacale e' composto di tre sindaci effettivi e due supplenti. Essi restano in carica per tre esercizi" - in luogo della precedente previsione statutaria: "il collegio sindacale e' formato da tre sindaci effettivi e due supplenti, le cui attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla legge". Nuova disciplina in materia di: a) definizione del requisito di professionalita' di cui all'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale n. 162/2000 per almeno uno dei sindaci effettivi ed almeno uno dei sindaci supplenti; b) definizione del requisito di professionalita' di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del citato decreto ministeriale n. 162/2000 in capo ai sindaci non in possesso del requisito di cui alla precedente lett. a); c) individuazione delle materie e dei settori di attivita' strettamente attinenti all'attivita' dell'impresa, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato decreto ministeriale. Soppressione, dal testo, della preesistente disciplina in materia di limiti al cumulo degli incarichi per i sindaci, nomina del presidente del collegio sindacale e organo preposto alla determinazione del compenso annuo, in quanto trasposta, con modifiche, nell'attuale art. 18. Soppressione, dal testo, della preesistente disciplina in tema di possibilita', per il collegio sindacale o almeno due suoi membri, di convocare l'assemblea e il consiglio di amministrazione, in quanto trasposta, con modifiche, negli attuali articoli 8 e 13. Soppressione, dal testo, delle previsioni statutarie relative alla rieleggibilita' dei sindaci ed alle cause di incompatibilita' e decadenza dall'incarico per i medesimi soggetti);
inserimento nuovo art. 18 (trasposizione, con riformulazione e modifiche, delle previsioni statutarie di cui all'ex art. 17 in materia di: a) nomina e compenso dei sindaci: organo preposto; b) nomina del presidente del collegio sindacale: modalita' e nuovi criteri; c) limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale);
ex art. 18, rinumerato art. 19 (invariato nel testo);
ex art. 19, rinumerato art. 20 (invariato nel testo);
ex art. 20, rinumerato art. 21 (invariato nel testo);
ex art. 21, rinumerato art. 22 (invariato nel testo).
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone