Gazzetta n. 296 del 21 dicembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 15 novembre 2001
Nomina del Comitato tecnico-scientifico per la ricerca.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 con il quale e' stato istituito il Ministero delle politiche agricole e forestali e il decreto del Presidente della Repubblica n. 450 datato 28 marzo 2000, concernente il regolamento di organizzazione dello stesso Ministero;
Visto il decreto legislativo del 5 giugno 1998, n. 204, recante "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma della art. 11, comma 1, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto in particolare, l'art. 5 del predetto decreto legislativo del 5 giugno 1998, n. 204, recante l'istituzione del "Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca" ed i suoi adeguamenti apportati con il decreto legislativo del 29 settembre 1999, n. 381;
Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante il "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori";
Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successivi adeguamenti e modifiche, recante la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1999, n. 421;
Visto il decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 454, recante la "Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Vista la legge 27 ottobre 1966, n. 910, che delega il Governo della Repubblica ad emanare decreti aventi valore di legge ordinaria per la riorganizzazione ed il potenziamento della ricerca e sperimentazione in agricoltura e che prevede, fra l'altro, all'art. 3, paragrafo 6, la istituzione di un Comitato nazionale della sperimentazione agraria (C.N.S.A.);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1967, n. 1318, recante norme per il riordinamento della sperimentazione agraria, emanato in esecuzione della delega predetta che regola l'attivita' del citato Comitato nazionale per la sperimentazione agraria e ne stabilisce la composizione nonche' i criteri sia per l'individuazione dei componenti elettivi sia per quelli di nomina;
Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1994, n. 610, con il quale e' stata determinata l'ultima composizione del Comitato nazionale della sperimentazione agraria, da mantenersi fino al momento in cui sarebbe intervenuto il riordino degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, come previsto dalla legge n. 491/1993;
Vista la nota della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni del 29 maggio 2001, prot. n. 513, con la quale il dott. Emilio Bongiovanni viene designato in rappresentanza delle regioni;
Preso atto dell'impossibilita' di procedere alla convocazione del C.N.S.A., per il reiterato, mancato raggiungimento del numero legale, in quanto i suoi componenti sono sempre piu' gravemente ammalati o collocati a riposo o fuori ruolo;
Considerata altresi' l'impossibilita' di procedere alla nomina di un nuovo C.N.S.A. secondo le procedure dettate dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1318/1967;
Ravvisata la necessita' di avvalersi di un Comitato tecnico-scientifico per la valutazione della ricerca e la sperimentazione, formato da esperti in materia di sistema agricolo, quale organo consultivo di questa e di altre amministrazioni;
Ritenuto necessario definire le finalita' e le modalita' di funzionamento di tale nuovo Comitato, al fine di consentire l'avvio urgente dei suoi lavori attinenti la valutazione delle attivita' di ricerca e sperimentazione sul sistema agricolo, con particolare riferimento ai programmi ed ai progetti di ricerca e sperimentazione promossi da questa amministrazione;
Decreta:
Art. 1.
Finalita' e istituzione
del Comitato tecnico-scientifico
Il Comitato tecnico-scientifico, di seguito indicato Comitato, e' istituito ai fini della valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca attivati da questo Ministero, come e' nello spirito dell'art. 5 del decreto legislativo n. 204/1998 oltreche' mezzo per qualificare, in base a criteri di perfettibilita', il trasferimento dell'informazione e dell'innovazione che e' attuato dalle regioni.
In particolare il Comitato, per realizzare queste finalita', ha il compito di fornire pareri su:
riorientamento e valutazione dei progetti di ricerca e sperimentazione;
valutazione dell'operosita' scientifica di singoli dirigenti di ricerca e ricercatori;
valutazione dell'efficienza ed efficacia delle attivita' connesse al trasferimento e valorizzazione dell'innovazione.
 
Art. 2.
Criteri sulla composizione del Comitato
Il Comitato e' cosi' composto:
a) dal direttore generale della direzione generale per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale che lo presiede;
b) da ricercatori del sistema afferente a questo Ministero;
c) da ricercatori di altri organismi pubblici e privati;
d) da un rappresentante delle regioni;
e) il dirigente dell'ufficio ricerca e sperimentazione agraria di questo Ministero prende parte alle riunioni del Comitato, con diritto di voto.
La segreteria del Comitato, il cui coordinamento e' affidato a un dirigente di ricerca, e' costituita presso l'ufficio ricerca e sperimentazione di questo Ministero.
I componenti di cui alle lettere b) e c) sono nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali. Quello di cui al punto d) e' nominato dallo stesso Ministro, su designazione della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni.
Il Comitato dura in carica fino all'entrata in funzione a regime del Consiglio per la ricerca in agricoltura di cui al decreto legislativo n. 454/1999 anzidetto.
 
Art. 3.
Componenti del Comitato tecnico-scientifico
Il Comitato tecnico-scientifico e' cosi' composto:
direttore generale per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale;
dott.ssa Anna Benedetti - Istituto per la nutrizione delle piante - Roma;
prof. Massimo Bianchi - Istituto assestamento forestale - Trento;
dott. Emilio Bongiovanni - designato: Conferenza Stato-regioni;
prof. Raimondo Cubadda - Facolta' di agraria, Istituto tec. agroalimentari - Campobasso;
dott. Gian Franco Dall'Aglio - Stazione sperimentale conserve alimentari - Parma;
prof. Carlo Fideghelli - Istituto per la frutticoltura - Roma;
dott. Roberto Giangiacomo - Istituto lattiero caseario - Lodi;
prof. Alessandro Nardone - Universita' della Tuscia, istituto di zootecnia - Viterbo;
prof. Norberto Pogna - Istituto per la cerealicoltura - Roma;
prof. Antonio Quacquarelli - Istituto per la patologia vegetale - Roma;
prof. Francesco Salamini - Max Planck Institut - Colonia;
prof. Giulio Zucchi - Facolta' di agraria, dipartimento di economia - Reggio Emilia;
dirigente dell'ufficio ricerca e sperimentazione agraria.
Il dott. Natale Di Fonzo coordina la segreteria del Comitato di cui all'art. 2 del presente decreto.
 
Art. 4.
Pubblicita' e pubblicazione
dei pareri del Comitato
I pareri resi dal Comitato sono pubblici e vengono esposti nel sito Internet del Ministero delle politiche agricole e forestali.
 
Art. 5.
Consultazione di esperti
Il presidente del Comitato, per acquisire pareri su particolari aspetti, di volta in volta, puo' invitare a partecipare alle riunioni esperti in discipline specifiche.
 
Art. 6.
Validita' delle riunioni e regole di partecipazione
Le regole di partecipazione alle riunioni sono le seguenti:
1) in caso di assenza o impedimento del presidente, il Comitato e' presieduto da un suo componente effettivo o dal dirigente dell'ufficio ricerca e sperimentazione, all'uopo delegato dal presidente;
2) il Comitato e' validamente costituito con la presenza della meta' piu' uno dei suoi componenti;
3) il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parita' dei voti prevale il voto del presidente;
4) in caso di assenza o di impedimento a partecipare alle riunioni, i componenti debbono darne preventiva e motivata giustificazione al presidente per il tramite della segreteria del Comitato. Assenze ingiustificate per due sedute consecutive comportano l'automatica decadenza dalla nomina; assenze anche giustificate a quattro sedute consecutive, ovvero, a piu' della meta' delle sedute convocate in ciascun anno solare, comportano parimenti l'automatica decadenza dalla nomina;
5) per il miglior espletamento delle proprie funzioni il Comitato definisce, nel rispetto delle presenti disposizioni, la migliore organizzazione dei lavori. A tal fine il presidente puo' richiedere la partecipazione alle riunioni dei funzionari del Ministero, afferenti agli uffici competenti per le materie in discussione.
 
Art. 7.
Modalita' di svolgimento dei lavori
Il Comitato e' convocato dal presidente, con avviso che deve pervenire ai singoli componenti, unitamente all'ordine del giorno e alla documentazione, almeno sette giorni prima di quello fissato per la seduta. Ove ne ricorra l'urgenza, il termine del preavviso puo' essere ridotto a tre giorni. Esso sviluppa i propri lavori e assume le relative determinazioni sulla base di un regolamento di funzionamento varato dal Ministero.
Il verbale e' predisposto a cura della segreteria, nella forma di resoconto sintetico ed e' ratificato dal Comitato stesso nella sua riunione immediatamente successiva. Il verbale e' firmato del presidente e dal dirigente di ricerca responsabile della segreteria del Comitato.
Al termine di ogni anno solare il Comitato fornisce al Ministro una relazione di dettaglio sull'attivita' svolta.
 
Art. 8.
Rispetto della riservatezza e regole di compatibilita'
I componenti del Comitato sono tenuti al rispetto dell'obbligo della riservatezza sull'istruttoria e sulle decisioni, ferma restando la pubblicita' delle determinazioni assunte.
In apertura di ogni riunione i componenti dichiarano, sotto la propria responsabilita', di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse diretto o indiretto con le materie trattate dal Comitato in quella specifica riunione. In caso di sussistenza di situazioni di conflitto, per lo specifico caso, il componente che si trova in questa situazione si astiene dal partecipare alla formazione e formalizzazione del parere del Comitato.
 
Art. 9.
Compensi ai componenti del Comitato
Per la copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del Comitato e' autorizzato il ricorso alle disponibilita' recate sul capitolo n. 1938, afferente al bilancio di questo Ministero.
Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 15 novembre 2001
Il Ministro: Alemanno
 
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