Gazzetta n. 290 del 14 dicembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 11 ottobre 2001
Procedure di erogazione dei contributi destinati a soggetti singoli ed associati che si attivano per la difesa delle produzioni agricole dalle avversita' atmosferiche.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva de, Fondo di solidarieta' nazionale e le modifiche introdotte dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590;
Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, sulla disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, sull'assicurazione agricola agevolata;
Visto l'art. 127, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede la individuazione, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, delle modalita' di erogazione del contributo dello Stato nel pagamento del premio sulle polizze stipulate singolarmente dal produttore agricolo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Ritenuto di disciplinare con il presente provvedimento anche l'erogazione del contributo sulla spesa per le iniziative di difesa collettiva attuata dai consorzi di difesa, dalle cooperative e dai consorzi di cooperative, per i propri associati;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 27 settembre 2001;
Decreta:
Art. 1.
1) Il contributo dello Stato sulla spesa per il pagamento del premio assicurativo delle polizze agevolate stipulate singolarmente dal produttore agricolo e' calcolato ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324 e dell'art. 127, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La richiesta del contributo deve essere presentata dall'assicurato alle regioni ed alle province autonome territorialmente competenti, entro trenta giorni dalla stipula della polizza, corredata da una copia della polizza stessa e dalla quietanza di pagamento del premio. La quietanza puo' essere prodotta anche successivamente, allegata ai dati definitivi, quando il pagamento del premio, in base agli accordi contrattuali, e' posticipato rispetto alla data di stipula del contratto assicurativo.
2) Le regioni e le province autonome, avvalendosi anche di organismi a livello territoriale provinciale, informatizzano i dati attraverso specifica procedura SIAN (sistema informativo agricolo nazionale) ed esprimono il parere di ammissibilita' a contributo. I dati di polizza provvisori, acquisiti nella banca dati assicurativi del SIAN, a conclusione della campagna assicurativa, attraverso la medesima procedura, sono aggiornati con i dati definitivi comprensivi dei premi pagati e degli eventuali risarcimenti. Al ricevimento dei dati definitivi il Ministero delle politiche agricole e forestali dispone la liquidazione del contributo a favore del produttore assicurato.
3) Per la fornitura dei dati assicurativi informatizzati da parte delle regioni, delle province autonome o degli enti territorialmente competenti, sono fissati i termini di seguito indicati:
a) Dati provvisori:
1. entro il 30 giugno di ogni anno per i prodotti a ciclo primaverile-estivo;
2. entro il 30 gennaio di ogni anno per i prodotti a ciclo autunno-inverno.
b) Dati definitivi comprensivi dei risarcimenti:
1. entro il 30 ottobre di ogni anno per i prodotti a ciclo primaverile-estivo;
2. entro il 30 aprile di ogni anno per i prodotti a ciclo autunno-inverno.
4) Eventuali polizze stipulate successivamente ai termini di cui al comma 3), lettera a), sono presentate unitamente ai dati definitivi.
5) La liquidazione del contributo dello Stato a favore dell'assicurato sulla spesa per il pagamento del premio delle polizze agevolate e' disposta entro il 30 novembre per la copertura dei prodotti primaverili-estivi ed entro il 30 maggio per la copertura assicurativa dei prodotti autunno-inverno.
6) In presenza di ritardi nella fornitura regionale dei dati definitivi delle polizze agevolate rispetto alle predette date, puo' essere erogato l'anticipo contributivo del 70% dell'importo calcolato sui dati provvisori di polizza, salvo conguaglio dopo l'acquisizione dei dati definitivi.
7) A conclusione della campagna assicurativa 2001, la procedura indicata ai precedenti commi e' sottoposta a verifica per eventuali modifiche ed integrazioni. Art. 2. 1) I consorzi di difesa, le cooperative agricole ed i consorzi di cooperative agricole devono comunicare annualmente alle regioni ed alle province autonome territorialmente competenti ed al Ministero delle politiche agricole e forestali, prima dell'insorgenza dei rischi, di aver deliberato iniziative di difesa collettiva delle produzioni e delle strutture dei propri associati.
2) A conclusione della sottoscrizione delle polizze gli enti di cui al comma 1, devono fornire i dati informatizzati, secondo le specifiche tecniche indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali, da inoltrare alla regione territorialmente competente ed al SIAN, per l'acquisizione nella banca dati assicurativi, entro i seguenti termini:
a) Dati provvisori:
1. entro il 30 giugno di ogni anno per i prodotti a ciclo primaverile-estivo;
2. entro il 30 gennaio di ogni anno per i prodotti a ciclo autunno-inverno.
b) Dati definitivi comprensivi dei risarcimenti:
1. entro il 30 ottobre di ogni anno per i prodotti a ciclo primaverile-estivo;
2. entro il 30 aprile di ogni anno per i prodotti a ciclo autunno-inverno.
3) Eventuali polizze stipulate successivamente ai termini di cui al comma 2), lett. a), sono presentate unitamente ai dati definitivi.
4) Il contributo dello Stato sulla spesa per i premi delle polizze collettive agevolate, calcolato sulla base dei dati acquisiti nella banca dati assicurativi del SIAN, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324 e dell'art. 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche per le azioni di mutualita', e' erogato dal Ministero delle politiche agricole e forestali secondo le modalita' di seguito indicate:
a) concessione dell'anticipo del 70%, ai sensi dell'art. 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda presentata tramite le regioni e le province autonome che esprimono il parere di ammissibilita' a contributo, corredata del riassunto dei ruoli esattoriali o di altra documentazione comprovante la spesa e le modalita' di riscossione della quota di premio a carico dei soci assicurati;
b) liquidazione del saldo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda tramite le regioni e le province autonome che esprimono il parere di ammissibilita' a contributo, corredata dei dati di consuntivo della contabilita' separata per le azioni di difesa, delle quietanze di pagamento dei premi, e della relazione del collegio sindacale sulle verifiche effettuate. Art. 3. 1) I termini per la erogazione del contributo, di cui agli articoli 1 e 2, sono indicativi e condizionati alle effettive disponibilita' di stanziamento e di cassa nel pertinente capitolo di bilancio.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 ottobre 2001
Il Ministro: Alemanno Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2001 Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 213
 
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