Gazzetta n. 289 del 13 dicembre 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 2001, n. 430
Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonche' delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli da 39 a 62 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, concernenti la disciplina delle lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza, nonche' dei concorsi e delle operazioni a premio;
Visti gli articoli da 78 a 145 del regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, concernenti il regolamento in materia di lotterie, tombole, concorsi ed operazioni a premio;
Visto l'articolo 15, secondo comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, il quale prevede che l'autorizzazione a svolgere lotterie, tombole, e pesche o banchi di beneficenza possa essere rilasciata anche ai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali;
Visto l'articolo 7, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, il quale stabilisce che non sono soggette alle disposizioni sulle operazioni a premio le manifestazioni i cui premi sono costituiti da sconti di prezzo o da quantita' aggiuntive del prodotto propagandato;
Visto l'articolo 8 della legge 26 marzo 1990, n. 62, recante la disciplina delle tombole e pesche o banchi di beneficenza promosse in occasione di feste o sagre a carattere locale, nonche' delle sottoscrizioni o offerte di denaro con estrazione di premi promosse dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali;
Visto l'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale stabilisce che con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive e con il Ministro dell'interno, si procede alla revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonche' delle manifestazioni di sorte locali;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, resi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 12 aprile 1999 e del 15 gennaio 2001;
Visto il parere espresso dalla Conferenza unificata in data 27 settembre 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2001;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, dell'interno e per la funzione pubblica;

Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito applicativo
1. I concorsi e le operazioni a premio di ogni specie, consistenti in promesse di premi al pubblico dirette a favorire, nel territorio dello Stato, la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne o marchi o la vendita di determinati prodotti o la prestazione di servizi, aventi, comunque, fini anche in parte commerciali, si effettuano alle condizioni e con le modalita' di cui al presente titolo.
2. Per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari si applicano le disposizioni degli articoli 1989, 1990 e 1991 del codice civile.
3. I concorsi e le operazioni a premio hanno durata non superiore, rispettivamente, a uno e a cinque anni dalla data di inizio degli stessi. Nel periodo di durata dei concorsi e delle operazioni a premio sono compresi, rispettivamente, le fasi relative all'individuazione dei vincitori e il termine ultimo per richiedere il premio. I premi messi in palio sono consegnati agli aventi diritto entro il termine di sei mesi dalla conclusione della manifestazione o dalla data di richiesta dei premi stessi. Se il regolamento della manifestazione prevede termini di consegna inferiori a sei mesi, in caso di ritardo e' data comunicazione agli interessati, mediante lettera raccomandata, dei motivi ostativi al sollecito adempimento dell'obbligazione.
4. I concorsi e le operazioni a premio possono essere svolti a favore dei consumatori finali o di altri soggetti quali i rivenditori, gli intermediari, i concessionari, i collaboratori e i lavoratori dipendenti.
5. La partecipazione ai concorsi e alle operazioni a premio e' gratuita, salvo le ordinarie spese di spedizione o telefoniche necessarie ai fini della partecipazione stessa. E' vietata la diretta maggiorazione del prezzo del prodotto o servizio promozionato.
6. Le attivita' relative allo svolgimento delle manifestazioni a premio sono effettuate nel territorio dello Stato ad eccezione delle attivita' connesse al confezionamento dei prodotti realizzate al di fuori del detto territorio.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. l0, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Gli articoli da 39 a 62 ad eccezione dell'art. 40,
del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933,
s'intendono superate o abrogate da successivi provvedimenti
normativi; si riporta il testo dell'art. 40:
"Art. 40. - L'Intendenza di finanza puo' autorizzare
previo nulla osta della Prefettura:
1) le lotterie promosse e dirette da enti morali,
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS),
associazioni e comitati senza fine di lucro, aventi scopi
assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi,
disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice
civile, con vendita di biglietti staccati da registri a
matrice in numero determinato, il cui importo complessivo
per ogni singola operazione non superi la somma di
L. 100.000.000. La vendita di biglietti deve essere
limitata al territorio della provincia;
2) le tombole promosse e dirette da enti morali,
ONLUS, associazioni e comitati senza fine di lucro, aventi
scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi
disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice
civile, purche' il prodotto netto di esse sia destinato a
scopi assistenziali, educativi e culturali e purche' i
premi non superino complessivamente la somma di
L. 25.000.000. La vendita delle cartelle deve essere
limitata al comune in cui la tombola si estrae e nei comuni
limitrofi e deve effettuarsi per il tramite delle
ricevitorie del lotto.
3) Le pesche o banchi di beneficenza promossi e
diretti da enti morali, ONLUS, associazioni e comitati
senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali,
ricreativi e sportivi, disciplinati dagli articoli 14 e
seguenti del codice civile, purche' l'operazione sia
limitata al territorio del comune ed il ricavato non eccede
la somma di L. 100.000.000.
L'autorizzazione di cui al primo comma puo' essere
rilasciata anche ai partiti politici, rappresentati nelle
assemblee nazionali o regionali, entro i limiti di somma
rispettivamente indicati ai numeri 1, 2 e 3. Per tale
autorizzazione non e' richiesto il nulla osta della
prefettura.
I premi delle operazioni, di cui ai numeri 1 e 3,
debbono consistere soltanto in cose mobili, escluso il
danaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le
carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.
(Omissis comma abrogato).
Le operazioni previste al primo comma, n. 2), i cui
premi non superino complessivamente tre milioni di lire, e
n. 3), il cui ricavato non ecceda la somma di quindici
milioni di lire, promosse in occasione di feste o sagre a
carattere locale e che abbiano ambito limitato alle feste o
alle sagre stesse, sono considerate trattenimenti ai sensi
dell'art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e pertanto soggette alla sola autorizzazione
amministrativa rilasciata dai comuni ai sensi dell'art. 19
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997,
n. 616. I titoli di partecipazione alle operazioni predette
devono essere contrassegnati a cura del promotore, senza
obbligo di timbratura o punzonatura da parte
dell'Intendenza di finanza. Non si applicano alle
operazioni di cui al presente comma gli articoli 41 del
presente decreto e 30 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Le disposizioni di cui al presente titolo non si
applicano alle sottoscrizioni ed offerte di denaro con
estrazione di premi, promosse, per l'autofinanziamento o
per il finanziamento dei propri organi di stampa, dai
partiti politici rappresentati nel Parlamento e nei
consigli regionali, purche' svolte nell'ambito di
manifestazioni locali organizzate dai partiti stessi.".
- Si trascrivono i testi delle disposizioni contenute
negli articoli da 78 a 145 del regio decreto 25 luglio
1940, n. 1077 (Regolamento sui servizi del lotto e sul
personale delle ricevitorie):
"Art. 78. - Nessuna lotteria, tombola, pesca di
beneficenza o qualsiasi altra operazione del genere, puo'
aver luogo senza la preventiva autorizzazione nel modi
determinati dalla legge e dal presente regolamento.".
"Art. 79. - Le lotterie e le tombole da effettuarsi in
tutto il territorio dello Stato, od anche soltanto in due o
piu' province, debbono essere autorizzate con legge
speciale su proposta del Capo del Governo.
La organizzazione e lo svolgimento di tali lotterie e
tombole sono affidate all'amministrazione del lotto, salvo
che la legge di concessione non disponga diversamente, nel
qual caso all'amministrazione del lotto spetta il compito
della vigilanza e del controllo sulla esecuzione delle
predette operazioni, su quelle di estrazione ed
assegnazione dei premi.
Ciascuna lotteria o tombola suddetta e' disciplinata da
un regolamento speciale.".
"Art. 80. - Le operazioni che si effettuano nell'ambito
di una Provincia o di un comune, si distinguono in
lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza.
La lotteria si effettua con biglietti staccati da
registri a matrice, distinti con numero progressivo e
concorrenti ad uno o piu' premi, secondo l'ordine di
estrazione.
La tombola si fa con cartelle portanti una data
quantita' di numeri dall'1 al 90 con premi assegnati alle
cartelle nelle quali, alla estrazione dei numeri, siansi
verificate prima le stabilite combinazioni.
Si considerano pesche o banchi di beneficenza le
vendite dei biglietti ristrette ad un solo comune, le quali
per la loro organizzazione non si prestino alla emissione
di biglietti a matrice e neppure alla preventiva
determinazione del numero dei biglietti da emettersi.".
"Art. 81. - La facolta' di autorizzare le operazioni di
cui all'articolo precedente spetta all'Intendenza di
finanza della provincia (1), nei limiti stabiliti dal
Ministro per le finanze, al principio di ogni anno, con suo
decreto nel quale sono specificati per ciascuna Provincia
il numero e la specie delle operazioni che possono essere
autorizzate in ogni anno solare.
E' in facolta' del Ministro di autorizzare altre
operazioni in aggiunta al numero fissato nel decreto di cui
al primo comma.".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 82. - L'autorizzazione per qualsiasi delle
suddette operazioni non puo' essere concessa se la
Prefettura, esaminata la richiesta anche per quanto
riflette le necessita' finanziarie dell'ente e la
opportunita' di ricorrere all'operazione per farvi fronte,
non abbia dato il suo nulla osta. E' necessario, inoltre,
per il rilascio dell'autorizzazione che l'operazione sia
promossa da un ente morale legalmente riconosciuto, che il
medesimo ne assuma la direzione e che il provento
dell'operazione sia destinato a scopi educativi,
assistenziali, culturali.".
"Art. 83. - La vendita dei biglietti delle lotterie
autorizzate deve essere limitata al territorio della
provincia e l'importo complessivo dei biglietti che possono
emettersi, comunque sia frazionato il prezzo dei biglietti
stessi, non puo' superare la somma di L. 3.000.000.
Se nel periodo di tempo stabilito dal decreto di
concessione non sia stata effettuata la vendita di tutti i
biglietti emessi nel limite della somma suddetta,
l'intendente di finanza (1) ha facolta' di concedere una
proroga.
Di eguale facolta' potra' valersi il Ministro delle
finanze qualora l'autorizzazione sia stata concessa con
decreto ministeriale.".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 84. - La vendita delle cartelle delle tombole
autorizzate deve essere limitata al comune in cui la
tombola si estrae e nei comuni limitrofi.
Non e' limitato il numero delle cartelle che si possono
emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non
possono superare nel loro complesso, la somma di L.
500.000.".
"Art. 85. - La vendita dei biglietti delle lotterie e
delle cartelle delle tombole deve essere effettuata per
mezzo dei gestori delle ricevitorie e delle collettorie del
lotto, sia nel locale dell'ufficio e sia con banchi di
vendita nelle strade e nelle piazze tenuti da agenti dei
gestori stessi. I predetti gestori non possono esimersi
dall'incarico della vendita.
Nei comuni in cui non esistono ne' ricevitorie ne'
collettorie del lotto, la vendita potra' essere effettuata
dai gestori del lotto dei comuni limitrofi, e solo nel caso
in cui non sia possibile affidare la vendita al personale
del lotto, l'ente concessionario puo' essere autorizzato
dalla Intendenza (1) a provvedere alla organizzazione della
vendita nel modo che riterra' piu' opportuno.
Il compenso spettante ai ricevitori e collettori del
lotto per la vendita dei biglietti o delle cartelle sara'
fissato con accordi diretti con gli enti interessati, ed in
caso di divergenza sara' stabilito dall'Intendente di
finanza (1).".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 86. - La vendita a mezzo di ruote di fortuna o
con altri sistemi analoghi e' assolutamente vietata per le
operazioni a carattere provinciale e per quelle nazionali
non gestite dall'amministrazione finanziaria.".
"Art. 87. - Per le pesche e banchi di beneficenza la
vendita dei biglietti e' limitata al territorio del comune
in cui l'operazione si effettua ed il ricavato di essa non
puo' eccedere la somma di L. 3 000.000.
Tali operazioni non possono svolgersi nelle piazze o
strade pubbliche e debbono essere effettuate esclusivamente
a cura dell'ente concessionario. I biglietti relativi
debbono essere sottoposti a punzonatura da parte
dell'Intendenza di finanza (1).
Dev'essere presentato il piano disciplinare
dell'operazione.".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 88. - (abrogato dall'art. 2, decreto del
Presidente della Repubblica 28 agosto 1971, n. 1190).".
"Art. 89. - La tassa di lotteria sulle lotterie,
tombole e pesche di beneficenza locali, e' dovuta nella
misura del 10% sull'ammontare lordo della somma ricavata
dalla vendita dei biglietti e delle cartelle e deve
affluire all'apposito capitolo di entrata per i proventi
del lotto. Sono esenti da tale tassa le lotterie e le
pesche il cui importo non superi la somma di L. 100.000.".
(Comma abrogato dall'art. 3, decreto del Presidente
della Repubblica 28 agosto 1971, n. 1190).
"Art. 90. - Le domande per autorizzazione di lotterie,
di tombole e pesche di beneficenza debbono essere stese in
competente carta da bollo, salvo che non sia diversamente
disposto dalle leggi speciali riguardanti gli enti
parificati all'Amministrazione dello Stato, e debbono
essere presentate all'Intendenza di finanza della provincia
(1) unendovi in duplice esemplare:
1) Per le lotterie:
a) il progetto relativo nel quale saranno indicati
la qualita' e la quantita' degli oggetti destinati in
premio, la quantita' ed il prezzo dei biglietti da
emettersi, il luogo in cui rimarranno esposti gli oggetti;
il luogo ed il tempo fissati per la estrazione e per la
consegna dei premi ai vincitori;
b) il modello del registro a matrice dal quale
saranno staccati i biglietti.
2) Per le tombole:
a) il progetto relativo con la specificazione dei
premi e con la indicazione del prezzo di ciascuna cartella;
b) il modello di registro a madre e figlia dal
quale saranno staccate le cartelle.
3) Per le pesche di beneficenza qualora non sia
possibile la preventiva determinazione dei biglietti da
emettersi, l'ente, nella domanda per la concessione, deve
indicare con la maggiore approssimazione il numero dei
biglietti che potranno essere emessi ed il relativo
prezzo.".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 91. - L'aggio lordo non puo' essere inferiore
alla retribuzione iniziale corrispondente alla classe
inferiore della seconda qualifica prevista per il personale
della carriera esecutiva amministrativa degli impiegati
civili dello Stato.
Ottenuto il nulla osta l'intendenza (1) rilascia il
decreto di concessione per l'operazione richiesta, previo
versamento alla sezione di tesoreria provinciale di una
cauzione in denaro o in rendita pubblica al corso di borsa
corrispondente all'ammontare della tassa di lotteria dovuta
sul ricavato presunto dalla vendita dei biglietti e delle
cartelle.".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 92. - Per le lotterie d'importo superiore alla
somma di L. 1.500.000 deve essere costituita una
commissione di vigilanza composta dall'intendente di
finanza (1) o da un suo delegato, da un rappresentante
della prefettura e da un rappresentante dell'ente
concessionario. La presidenza della commissione spetta
all'intendente di finanza (1) o a chi ne fa le veci.
La commissione di vigilanza sorveglia il regolare
svolgimento dell'operazione dalla emissione dei biglietti
alla estrazione, dopo la quale si assicura che i premi
vengano regolarmente e sollecitamente rimessi ai singoli
vincitori.
Per le altre lotterie, nonche' per le tombole e le
pesche di beneficenza, l'intendente di finanza (1) delega
ad un funzionario, anche non appartenente
all'amministrazione finanziaria, la vigilanza
sull'operazione e l'assistenza all'estrazione.
L'intendente (1) deve pero', qualora sia possibile,
affidare l'incarico suddetto ad un funzionario del luogo in
cui si effettua l'operazione a fine di non aggravare le
spese dell'ente concessionario.".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 93. - Il decreto di autorizzazione e' steso di
seguito alla domanda in bollo, o su foglio a parte
contenente il solo decreto, con applicazione in entrambi i
casi dell'imposta di bollo, mediante marche che dovranno
essere annullate dall'intendenza di finanza (1) che
rilascia l'autorizzazione. Il decreto deve determinare il
luogo, il giorno e l'ora dell'estrazione, indicare il
numero, la data e l'importo della ricevuta del deposito
provvisorio cauzionale e provvedere alla costituzione della
commissione di vigilanza per le lotterie superiori a
L. 1.500.000".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 94. - Per le lotterie fatte con biglietti
staccati da registro a matrice, i biglietti stessi debbono
essere numerati e contrassegnati dal concessionario.
Parimenti le cartelle delle tombole debbono essere
numerate e contrassegnate dal concessionario.
L'intendenza (1) appone su ciascun biglietto di
lotteria o cartella di tombola, l'apposito bollo a secco,
sotto la sorveglianza e responsabilita' di un funzionario
delegato dall'intendente (1).
Inoltre l'Intendenza (1), nell'ultima pagina di ciascun
registro di lotteria o tombola, appone la seguente
dichiarazione: "Il presente registro n. ... compone di n.
... (in tutte lettere) biglietti (oppure cartelle) dal
progressivo numero ... al numero ... L'Intendente... (1).".
(1) Ora direzione regionale delle entrate".
"Art. 95. - L'estrazione della lotteria e della tombola
deve essere annunziata al pubblico mediante notificazione a
cura dello stesso concessionario.
L'amministrazione provvede al rimborso delle spese
suddette in modo forfettario nella misura corrispondente al
60 per cento dell'aggio lordo spettante, diminuito di L.
870.000 per le ricevitorie la cui riscossione dell'anno
finanziario non sia superiore a lire 10 milioni e nella
misura del 50 per cento dell'aggio lordo spettante
diminuito di L. 870.000 per le ricevitorie con riscossione
di oltre lire 10 milioni annui. Tale rimborso non puo'
superare comunque, l'ammontare annuo singolo di lire 2
milioni".
"Art. 96. - Per le lotterie con biglietti staccati da
registri a matrice e per le tombole, il concessionario deve
consegnare prima dell'estrazione, tutti i registri, i
biglietti o cartelle all'intendente (1) o al suo delegato.
Questi si accerta che la consegna sia completa e che
tutti i registri siano contrassegnati e bollati e dichiara
nulli agli effetti del giuoco i biglietti o le cartelle
appartenenti a registri non pervenuti in tempo, dandone
avviso al pubblico prima dell'estrazione.
Effettuato il sorteggio, l'Intendenza di finanza (1)
accerta la qualita' delle cartelle o biglietti venduti e
liquida sull'importo di essi la tassa di bollo nella misura
del 10 per cento salvo il caso della esenzione prevista dal
precedente art. 89, nonche' la tassa di lotteria pure nella
misura del 10 per cento. Di tali operazioni e' compilato
processo verbale in tre originali, di cui uno e' rimesso
alla Prefettura, uno al concessionario ed uno e' trattenuto
dall'intendente (1).".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 97. - Per le pesche o banchi di beneficenza fatte
con biglietti non staccati da registri a matrice, e'
vietato d'introdurre nelle urne altri biglietti oltre
quelli previsti nel progetto disciplinare di cui al
precedente art. 91.
L'intendente (1) o il suo delegato accerta il numero
dei biglietti venduti e la somma effettivamente introitata,
anche mediante verifica e riscontro alle casse a chiusura
delle operazioni, e liquida le tasse dovute redigendo il
verbale come al precedente articolo.".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 98. - Per ogni operazione autorizzata,
l'intendente (1) comunica alla Prefettura il prodotto netto
della vendita dei biglietti o delle cartelle, affinche' la
medesima accerti che tale prodotto sia voluto al fine per
il quale l'operazione e' concessa.".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 99. - Entro otto giorni da quello della
estrazione della lotteria, della tombola o della pesca di
beneficenza, l'ente concessionario deve versare la tassa di
bollo presso il competente ufficio del registro e
l'ammontare della tassa di lotteria del 10 per cento alla
sezione di tesoreria provinciale: quest'ultima in conto
proventi del lotto.
La quietanza di versamento e la ricevuta della tassa di
bollo vengono dal concessionario consegnati all'intendente
di finanza (1), il quale in base a tali titoli ed alla
dimostrazione che il concessionario ha rimesso regolarmente
i premi ai vincitori, ordina lo svincolo della prestata
cauzione. Il provvedimento di svincolo non e' soggetto alle
formalita' del registro e bollo.".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 100. - Le spese per l'esecuzione delle lotterie,
delle tombole e delle pesche, comprese le indennita' ai
delegati governativi, sono a carico dei concessionari.".
"Art. 101. - Ai funzionari incaricati
dall'amministrazione finanziaria di esercitare la vigilanza
o di adempiere altre funzioni di loro competenza nello
svolgimento di lotterie, tombole, pesche o banchi di
beneficenza, spettano le indennita' di missione stabilite
dalle norme vigenti in materia.".
"Art. 102. - Per la bollatura da parte dell'Intendenza
di finanza (1) di biglietti delle lotterie e delle cartelle
delle tombole e dei biglietti delle pesche spetta un
compenso di lire 2 per ogni mille biglietti o cartelle.
Il punzone per la bollatura devessere tenuto
dall'intendente di finanza (1).".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 103. - I comuni, le province e gli altri Corpi
morali che intendono valersi della facolta' di aggiungere
premi, da conferirsi in forma di lotteria, agli interessi
dei prestiti da contrarre, debbono chiedere la preventiva
autorizzazione al Ministro per le finanze.
Le operazioni di estrazione dei premi saranno
effettuate sotto il controllo di un'apposita commissione di
vigilanza della quale fara' parte un rappresentante del
Ministero delle finanze - servizi del lotto.".
"Art. 104. - Le concessioni sopradette sono esenti
dalla tassa di lotteria.".
"Art. 105. - Sono proibite le manifestazioni
pubblicitarie indette dai fabbricanti e dai commercianti
nelle quali la corresponsione dei premi sia accompagnata da
una diretta maggiorazione del prezzo dei prodotti la cui
vendita e' collegata alla manifestazione.".
"Art. 106. - Le norme dei concorsi a premi non si
applicano ai concorsi indetti per la produzione di opere
letterarie, artistiche, scientifiche, nei quali il
conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta ha
il carattere di corrispettivo di prestazione d'opera, o
rappresenta il riconoscimento del merito personale o un
titolo di incoraggiamento nell'interesse della
collettivita'.".
"Art. 107. - Non sono soggette alle norme sui concorsi
e sulle operazioni a premio le offerte di premi costituiti
da oggetti di minimo valore (lapis, bandierine, temperini,
calendari e simili), sempre che la corresponsione di essi
non sia fatta in alcun modo dipendere dalla natura o dalla
entita' delle vendite cui le offerte sono accompagnate.
Non sono, inoltre, soggetti alle suddette norme gli
sconti di prezzo e le analoghe facilitazioni concessi
all'atto dell'acquisto o dei successivo pagamento nelle
vendite effettuate da fabbricanti a commercianti o da
commercianti all'ingrosso a commercianti al dettaglio, in
base alle consuetudini commerciali o in base a convenzioni
ed accordi economici collettivi stipulati tra le
organizzazioni sindacali dei fabbricanti e dei
commercianti, o a singole pattuizioni contrattuali. Non
sono infine, soggetti alle suddette norme gli sconti di
prezzo e le analoghe facilitazioni accordati all'atto
dell'acquisto dai commercianti al dettaglio ai consumatori
con carattere puramente occasionale.
Sono peraltro soggetti alle norme sui concorsi e sulle
operazioni a premio gli sconti e le facilitazioni che i
commercianti al dettaglio accordano a tutti o ad alcuni
consumatori in relazione ad un qualsiasi sistema
preventivamente disposto e comunque organizzato (raccolta
di bollini, di tagliandi, di buoni di cassa, di marchette,
ecc.).".
"Art. 108. - Le manifestazioni pubblicitarie in cui i
premi vengono assegnati ai partecipanti per effetto della
sorte e della abilita' sono considerati concorsi a premi
anche quando ai partecipanti stessi non si sia imposta
alcuna condizione di acquisto di prodotti o prestazione di
servizio.".
"Art. 109. - E' richiesta un'unica autorizzazione per i
concorsi e le operazioni a premio indette dai fabbricanti e
dai commercianti a favore dei consumatori dei propri
prodotti e da svolgersi attraverso i rivenditori dei
prodotti stessi.
Ciascun rivenditore e' pero' tenuto a chiedere
separatamente la preventiva autorizzazione per i concorsi e
le operazioni a premio indette eventualmente per gli stessi
prodotti a favore dei propri clienti, sempre quando si
tratti di manifestazioni separate ed indipendenti da quelle
organizzate dai fabbricanti e dai commercianti.".
"Art. 110. - Sono considerati concorsi a sorte quelli
in cui l'attribuzione dei premi promessi si faccia
dipendere:
a) da una estrazione a sorte tanto se tale estrazione
venga fatta appositamente come se si faccia riferimento ad
altra estrazione o ad altra designazione che dipende dalla
sorte;
b) da qualsiasi sistema, congegno, macchina od altro
che siano organizzati in guisa da affidare unicamente
all'alea la designazione dei partecipanti cui i premi
debbono essere assegnati.
Ai concorsi a sorte sono parificati, per l'applicazione
della tassa di lotteria, i concorsi misti, quelli cioe' in
cui, oltre alla consegna di un premio di egual valore a
tutti i partecipanti, altri ne vengano assegnati di eguale
o di diverso valore ad alcuni soltanto di essi, facendone
dipendere il conferimento dalla sorte.".
"Art. 111. - Sono considerati concorsi di abilita'
quelli in cui l'aggiudicazione dei premi promessi si faccia
dipendere dalla abilita' o dalla capacita' dei concorrenti
chiamati ad esprimere giudizi relativi a determinate
manifestazioni sportive, letterarie, culturali in genere,
ed a rispondere a quesiti o ad eseguire lavori su cui e'
riservato a terze persone od a speciali commissioni di
pronunziarsi.
Ai concorsi di abilita' sono parificati, agli effetti
della tassa di lotteria, i concorsi pronostici.".
"Art. 112. - Tanto per i concorsi che per le operazioni
a premio l'autorizzazione e' concessa direttamente a
ciascun ente o ditta promotrice, escluso qualsiasi
intermediario od organizzatore.
E' consentito tuttavia a due o piu' ditte, per economia
di spesa o per maggiore efficacia pubblicitaria, di
associarsi per svolgere la stessa operazione a premio,
consistente nella emissione dello stesso tipo di buoni,
bollini, figurine, etichette, tagliandi od altro che danno
diritto ai raccoglitori di cumularli per ottenere uno
sconto di prezzo o un premio prestabilito, ma ciascuna
ditta deve chiedere separatamente la debita autorizzazione
con obbligo ad ognuna di esse di pagare la tassa fissa ed
eventualmente quella proporzionale previste dall'art. 49
del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933.
Due o piu' ditte possono altresi associarsi per
svolgere il medesimo concorso a premio a sorte o di
abilita', ma ciascuna di esse deve pagare almeno il minimo
della tassa di lotteria prevista dagli articoli 45 e 47 del
suddetto regio decreto-legge.".
"Art. 113. - Nei concorsi a premio la tassa di lotteria
una volta pagata non e' piu' ripetibile, salvo che il
concorso non abbia potuto avere completa esecuzione per un
impedimento legittimo indipendente dalla volonta' o dal
fatto della ditta promotrice, nel quale caso il Ministero
delle finanze determinera' con una decisione definitiva
l'ammontare della tassa da restituirsi.
Se la durata del concorso stabilita dal decreto di
autorizzazione non e' stata sufficiente per il regolare
svolgimento della manifestazione il Ministro per le
finanze, potra', su richiesta della ditta, concedere una
proroga sempre che non vi sia lesione di diritti di
terzi.".
"Art. 114. - Nei concorsi in cui non sia possibile
stabilire fin dalla origine, nel piano della operazione, il
valore dei premi che potranno essere assegnati, in quanto
la corresponsione di essi e' subordinata al verificarsi di
determinate condizioni od avvenimenti, l'ente o la ditta
interessata deve dichiarare il valore approssimativo dei
premi che ritiene di poter distribuire alla fine
dell'operazione e su tale valore, se accettato
dall'amministrazione, viene liquidata in via provvisoria la
tassa di lotteria.
Se la dichiarazione non e' ritenuta congrua
l'Amministrazione puo' concordare il valore dei premi da
assoggettarsi a tassa in via provvisoria.".
"Art. 115. - Nel caso previsto dal precedente articolo
la ditta deve dichiarare, entro il termine di trenta giorni
dalla fine della manifestazione se questa si verifica
nell'anno solare in cui e' stata concessa l'autorizzazione,
il numero ed il valore dei premi effettivamente dovuti in
base agli impegni assunti nel piano del concorso e versare
alla Tesoreria provinciale la maggior tassa dovuta se il
predetto valore risulti superiore a quello dichiarato e
tassato in via provvisoria.
Qualora la ditta non curi di presentare la
dichiarazione finale, l'intendenza di finanza (1)
provvedera' all'accertamento d'ufficio dell'effettivo
ammontare dei premi. A tale fine essa ha facolta' di
disporre di qualsiasi mezzo d'indagine e di ispezione sia
presso le ditte che presso gli assegnatari dei premi.
Accertato il valore definitivo dei premi, l'Intendenza
(1) liquidera' la tassa dovuta in via definitiva,
notificando alla ditta l'ingiunzione di pagamento, il quale
deve effettuarsi non oltre il termine di trenta giorni
dalla notifica. Decorso inutilmente detto termine,
l'Intendenza (1) provvedera' alla riscossione coattiva del
credito erariale.
Allo stesso procedimento d'ingiunzione l'Intendenza (1)
fara' luogo nel caso che la ditta, pur avendo presentato la
dichiarazione finale, non abbia versato entro il termine di
trenta giorni dalla fine della manifestazione la maggior
tassa dovuta.".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 116. - Se il valore effettivo dei premi da
erogare risultera', a chiusura della manifestazione entro
l'anno solare, inferiore a quello tassato in via
provvisoria nel decreto di autorizzazione, l'Intendenza (1)
dovra' provvedere, su richiesta di parte, alla restituzione
della maggiore tassa riscossa in sede di liquidazione
provvisoria.".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 117. - Per i concorsi soggetti a conguaglio per
la liquidazione definitiva della tassa, che abbiano una
durata maggiore di un anno, le ditte non potranno ottenere
la autorizzazione a continuare la manifestazione per il
secondo anno se non provvedano:
a) ad integrare la dichiarazione provvisoria fatta
nella prima domanda di autorizzazione denunciando i premi
assegnati alla fine del primo anno solare e pagando la
eventuale maggiore tassa dovuta;
b) a pagare per il secondo anno in via provvisoria la
tassa liquidata alla fine del primo anno come alla lettera
a).".
"Art. 118. - Nel caso previsto dal precedente art. 114,
per l'esatto accertamento del valore dei premi
effettivamente da corrispondere e per la liquidazione
finale della tassa dovuta, le ditte devono tenere una
precisa ed accurata registrazione delle operazioni relative
all'assegnazione dei premi su apposito registro fornito
dall'amministrazione.
La liquidazione finale della tassa di lotteria deve
essere eseguita sul valore dei premi che debbono essere
corrisposti in base ai risultati del concorso anche se una
parte di tali premi non viene in fatto erogata per mancanza
di richiesta degli aventi diritto o per altre cause.
E' ammesso il concordato per la determinazione del
valore effettivo dei premi da assoggettarsi alla tassazione
di conguaglio. Non raggiungendosi l'accordo, la
liquidazione della tassa e' fatta con decreto del Ministro
per le finanze in base agli elementi acquisiti: contro tale
liquidazione e' ammesso il solo ricorso giudiziario ai
termini dell'art. 60 del regio decreto-legge 19 ottobre
1938, n. 1933.".
"Art. 119. - Per i concorsi soggetti a conguaglio il
diritto al supplemento della tassa di lotteria non
accertato e notificato dalla finanza nel termine di un anno
dalla chiusura della manifestazione decade.
Decade altresi' il diritto al rimborso non richiesto
dalla ditta entro lo stesso termine.".
"Art. 120. - Ai fini dell'applicazione del minimo di
tassa di lotteria i concorsi di cui all'art. 47 del regio
decreto-legge 19 ottobre 1938, si debbono ritenere ultimati
con l'aggiudicazione dei premi deliberata dall'apposita
commissione senza alcun riguardo alla durata della
manifestazione.
Se pero' trattasi di concorso che si svolga nello
stesso anno solare in vari periodi ma sempre con le stesse
modalita' cosi' da costituire un'unica manifestazione, la
tassa di lotteria e' dovuta sul valore complessivo dei
premi anche se questi vengono erogati di volta in volta.".
"Art. 121. - Il reddito di ricchezza mobile da servire
di base per l'applicazione della tassa di licenza di cui
all'art. 49 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n.
1933, e' quello che risulta inscritto nei ruoli dell'anno
per il quale viene concessa l'autorizzazione per
l'operazione a premio, anche se siano in corso
contestazioni per aumenti o diminuzioni. Nel caso in cui la
inscrizione a ruolo per il detto anno sia stata sospesa per
qualsiasi ragione, si terra' conto del reddito inscritto
nei ruoli dell'anno precedente.
Qualora l'accertamento del reddito sia in
contestazione, si terra' conto del reddito dichiarato dalla
ditta od in mancanza dall'ufficio distrettuale delle
imposte dirette, salva la facolta' alla finanza o alla
ditta di chiedere il supplemento o il rimborso parziale
della tassa di licenza entro il termine di un anno dalla
decisione che pone fine alla contestazione.
Qualora, infine, nessun accertamento sia stato
iniziato, l'amministrazione del lotto potra' concordare il
reddito approssimativo da tenersi a base per l'applicazione
della tassa di licenza.".
"Art. 122. - La tassa di licenza di cui all'art. 49 del
regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, si applica
nella misura fissa quando i premi offerti siano tutti di
valore non superiore al limite fissato al principio di ogni
anno solare, con decreto del Ministro per le finanze di
concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale.
Qualora siano offerti anche premi di valore superiore a
tale limite, si applica la tassa fissa per la massa dei
premi di valore non superiore al limite stesso, e la tassa
proporzionale del 6 per cento sull'ammontare complessivo
dei premi di valore superiore.
Nel caso in cui i premi offerti siano tutti di valore
superiore al limite innanzi detto, si applica soltanto la
tassa proporzionale del sei per cento.".
"Art. 123. - Nei casi di cui ai commi secondo e terzo
del precedente articolo, se non e' possibile determinare
fin dall'origine nel piano dell'operazione il numero ed il
valore dei premi che potranno essere corrisposti, si
applicano le stesse norme disposte per la tassa di lotteria
sui concorsi a premi negli articoli 114 e 118 del presente
regolamento.".
"Art. 124. - Le ditte che intendono svolgere
manifestazioni a premio con offerta di premi costituiti da
giuocate del lotto debbono effettuare le giuocate stesse
presso le ricevitorie del lotto e consegnare direttamente
le bollette alla loro clientela.
Solo in via eccezionale e con particolari garanzie da
stabilirsi dall'amministrazione puo' essere consentito il
rilascio di buoni o di altri documenti equipollenti in
luogo delle bollette.
Possono le ditte altresi' offrire in premio alla loro
clientela il rimborso totale o parziale delle giuocate del
lotto gia' effettuate e non risultate vincenti.".
"Art. 125. - Se i premi sono costituiti da biglietti
delle lotterie nazionali gestite dallo Stato, le ditte
debbono offrire i biglietti interi alla propria clientela,
non essendo consentito di frazionare il prezzo dei
biglietti stessi con tagliandi, buoni od altri documenti
equipollenti.
L'assegnazione dei biglietti interi puo' essere
effettuata anche mediante estrazione a sorte o con altri
sistemi analoghi.".
"Art. 126. - Nei concorsi ed operazioni in cui i premi
siano costituiti in parte da giuocate del lotto o da
biglietti delle lotterie nazionali gestite dallo Stato ed
in parte da altri oggetti mobili, sul valore complessivo di
questi ultimi e' dovuta la tassa di lotteria o di
licenza.".
"Art. 127. - I concorsi e le operazioni a premi
effettuati da enti pubblici, istituti di beneficenza ed
associazioni per scopi educativi, culturali, assistenziali,
sono esenti da tasse anche se detti enti od associazioni
abbiano una esistenza solo di fatto a condizione che sia
assolutamente escluso nell'operazione il fine commerciale.
Per la esenzione dalla tassa dei concorsi ed operazioni
a premio effettuati dalle casse di risparmio ed istituti di
credito per incoraggiare e diffondere lo spirito di
previdenza, occorre il preventivo nulla osta
dell'ispettorato per la difesa del risparmio.".
"Art. 128. - Se i premi consistono negli stessi
prodotti fabbricati dall'industriale o venduti dal
commerciante, il valore di essi, sia per l'applicazione
della tassa proporzionale che ai fini della determinazione
del limite di valore di cui all'art. 49 del regio
decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, viene fissato sulla
base del prezzo di vendita ai rivenditori.
Per i premi consistenti in oggetti acquistati, viene
considerato il prezzo risultante dalla fattura di acquisto.
In caso di controversia per la determinazione
dell'effettivo valore dei premi e' ammesso il concordato.
Non raggiungendosi l'accordo, la determinazione del valore
sara' fatta dalla competente Camera di commercio per le
operazioni che si svolgono nell'ambito di una sola
Provincia e dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale negli altri casi.".
"Art. 129. - L'autorizzazione non puo' essere
rilasciata a favore di intermediari o di organizzatori.
Sono considerati intermediari od organizzatori coloro che
non sono ne' fabbricanti ne' commercianti all'ingrosso o al
dettaglio della merce per la quale s'intende effettuare il
concorso o l'operazione a premio.".
"Art. 130. - Nei concorsi i premi promessi debbono
essere tutti conferiti; quelli non richiesti dai vincitori
nel termine stabilito nel piano della manifestazione
debbono essere dalle ditte devoluti a favore dell'Ente
comunale di assistenza (1).
Per le operazioni a premio tale norma si applica
soltanto per i premi che eccedano il limite di valore
fissato annualmente ai sensi dell'art. 49 del regio
decreto-legge n. 1933 del 1938.".
(1) Ora IPAB.
"Art. 131. - I decreti di concessione sono revocati,
nei casi previsti dall'art. 55 del regio decreto-legge
19 ottobre 1938, con decreto del Ministro per le finanze.
Dalla data di notificazione di tale decreto la ditta
interessata deve disporre la immediata cessazione di ogni
attivita' inerente alla manifestazione pubblicitaria
revocata, sotto pena di applicazione delle sanzioni
previste dall'art. 124 del regio decreto-legge n. 1933 del
1938.".
"Art. 132. - L'ammontare della cauzione che fosse
ritenuta necessaria per garantire la corresponsione dei
premi promessi e' stabilita con lo stesso decreto che
concede l'autorizzazione.
La cauzione in danaro o in titoli dello Stato deve
essere versata, a titolo di deposito provvisorio, alla
sezione di tesoreria provinciale prima della consegna del
decreto di autorizzazione.
Lo svincolo sara' disposto dall'Intendenza di finanza
(1) non appena sara' stata offerta la dimostrazione
dell'avvenuto conferimento dei premi. Il provvedimento di
svincolo non e' soggetto alle formalita' del registro e
bollo.".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 133. - Nel decreto di concessione puo' essere
disposto l'intervento di un funzionario
dell'amministrazione delle finanze, sia nell'operazione di
estrazione e sia nelle apposite commissioni costituite per
l'aggiudicazione dei premi nei concorsi di abilita'.
Le indennita' spettanti ai funzionari incaricati
nonche' il compenso per la bollatura sono quegli stessi
fissati nei precedenti articoli 101 e 102 del presente
regolamento per le lotterie e tombole locali.".
"Art. 134. - Per le operazioni a premio limitate ad una
sola Provincia e non esenti da tassa ai termini dell'art.
50 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933,
l'autorizzazione e' concessa dall'Intendenza di finanza
della Provincia (1). La domanda di autorizzazione, redatta
su competente carta da bollo e diretta all'Intendenza di
finanza (1), deve indicare:
a) la denominazione e la sede dell'ente, della
societa' o ditta che promuove l'operazione, l'attivita'
commerciale o industriale esercitata ed in quali comuni
deve effettuarsi l'operazione;
b) il piano dettagliato dell'operazione da cui
risulti la natura e la struttura dell'operazione stessa, la
durata di essa, il numero, la qualita' ed il valore dei
premi promessi e le modalita' di distribuzione agli
assegnatari.
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
Qualora i premi in tutto o in parte, singolarmente
considerati, siano il valore superiore al limite fissato
dal decreto di cui all'art. 49 del regio decreto- legge, e
non sia possibile stabilire fin dall'origine il valore
complessivo di tali premi, ai fini dell'applicazione della
tassa proporzionale del 6 per cento, occorre dichiarare in
via provvisoria il valore dei premi stessi che si presumono
potersi erogare durante l'operazione;
c) il reddito iscritto a ruolo per l'anno in cui si
deve effettuare l'operazione a nome dell'ente, societa' o
ditta che promuove l'operazione.
Alla domanda deve essere allegata la quietanza
comprovante il versamento, a titolo di deposito
provvisorio, della somma di lire cinquanta effettuato alla
tesoreria provinciale di cui all'art. 56 del regio
decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933.".
"Art. 135. - Se l'operazione ha anche in parte fine
commerciale, l'intendente (1) deve sentire il parere della
Camera di commercio e solo nel caso in cui tale parere sia
favorevole puo' rilasciare il decreto di autorizzazione nel
quale determinera' anche la tassa dovuta.
La Camera di commercio deve esprimere sollecitamente il
proprio parere sui singoli casi sottoposti al suo esame
riferendosi alle concrete disposizioni del decreto
regolanti la materia e non a motivazioni generiche od
astratte.".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 136. - Contro la decisione dell'intendente (1)
che nega l'autorizzazione e' ammesso ricorso al Ministro
per le finanze entro il termine di trenta giorni dalla
notificazione del provvedimento che puo' essere effettuata
con lettera raccomandata oppure con avviso in duplice
esemplare nelle stesse forme previste per la notificazione
degli atti relativi alle imposte dirette.
Il ricorso deve essere presentato all'Intendenza (1)
che lo rimette sollecitamente al Ministero debitamente
istruito.
Anche per la liquidazione della tassa fatta
dall'intendente (1) e per qualsiasi altra questione
riguardante la richiesta di autorizzazione e' ammesso
ricorso al Ministro per le finanze con lo stesso
procedimento indicato nel comma precedente.
Su tali ricorsi il Ministro per le finanze decide con
la procedura stabilita negli articoli seguenti.".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 137. - Il Ministro per le finanze e' competente
ad autorizzare tutte le altre operazioni a premio e i
concorsi a premio.
Le domande di autorizzazione, redatte su competente
carta da bollo debbono essere rivolte al Ministero delle
finanze - servizi del lotto - e debbono contenere le
indicazioni specificate nelle lettere a), b) e c) del
precedente art. 136.
Le domande possono essere inviate direttamente al
Ministro per le finanze oppure presentate all'Intendenza di
finanza della provincia (1), la quale le rimette
sollecitamente al Ministero debitamente istruite.".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 138. - Quando trattasi di concorsi e di
operazioni a premio di cui all'articolo precedente aventi
scopi commerciali, le domande di autorizzazione debbono
essere sottoposte all'esame dell'apposita commissione
interministeriale prevista dall'art. 58 del decreto-legge
19 ottobre 1938, n. 1933, la quale esprime il proprio
parere motivato.
Il Ministro per le finanze, previa approvazione delle
deliberazioni della commissione da parte del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale emette il decreto
relativo. In quello di autorizzazione viene liquidata la
tassa di lotteria o di licenza.".
"Art. 139. - Per le operazioni a premio soggette a
tassa di licenza nella misura fissa, l'autorizzazione non
ha validita' oltre l'anno solare nel quale viene
rilasciata.
La tassa e' dovuta per intero se l'autorizzazione e'
rilasciata nel primo semestre dell'anno, e per meta' se
viene rilasciata nel secondo semestre.
Per le operazioni a premio soggette a tassa in misura
proporzionale al valore dei premi e che abbiano una durata
oltre l'anno solare, si provvede nei modi stabiliti dagli
articoli 114 e 115 del presente regolamento.
Per i concorsi a premi, a sorte o di abilita', la
autorizzazione ha validita' per tutta la durata della
manifestazione anche se questa si protragga oltre l'anno
solare quando l'ammontare dei premi offerti sia noto fin
dalla origine, altrimenti si provvede nei modi stabiliti
dai citati articoli 114 e 115 del presente regolamento.".
"Art. 140. - Una copia autentica del decreto del
Ministro per le finanze e' rimessa all'Intendenza di
finanza della provincia (1) la quale provvede a consegnarla
alla ditta interessata qualora la richiesta sia stata
respinta.
Nel caso invece che sia stata concessa l'autorizzazione
l'Intendenza (1) consegnera' la copia del decreto su
esibizione della quietanza comprovante l'avvenuto
versamento alla Tesoreria provinciale della tassa di
lotteria o di licenza dovuta.
All'Intendenza (1) e' fatto obbligo altresi' di
vigilare sulla esatta esecuzione del decreto e sugli
adempimenti relativi.".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 141. - L'opposizione di cui all'ultimo comma
dell'art. 58 del decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933,
non e' ammessa contro la liquidazione della tassa fatta dal
Ministro per le finanze a seguito del ricorso prodotto
contro il provvedimento dell'intendente di finanza (1).".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 142. - Non e' ammesso il ricorso giudiziario
contro la liquidazione della tassa fatta dall'intendente di
finanza (1) se non si sia previamente sperimentato in via
amministrativa il ricorso al Ministro per le finanze.
Contro la liquidazione della tassa fatta dal Ministro
per le finanze la ditta interessata puo' adire direttamente
l'autorita' giudiziaria, essendo facoltativa l'opposizione
prevista dall'ultimo comma dell'art. 58 del decreto-legge
19 ottobre 1938, n. 1933.".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 143. - Il procedimento coattivo per la
riscossione della tassa di lotteria o di licenza liquidata
nel decreto del Ministro per le finanze o dell'intendente
di finanza (1) ed eventualmente non pagata dalla ditta o
dalle ditte interessate, e' quello stabilito dal regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Quando l'obbligo del pagamento della tassa incombe a
due o piu' ditte, l'amministrazione del lotto ha facolta'
di agire in via coattiva, per la riscossione integrale
della tassa dovuta, verso una qualsiasi delle ditte
coobbligate salvo a questa il diritto, ove abbia
soddisfatto l'intero debito, di rivalersi verso le altre
della quota da ciascuna di esse dovuta.".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 144. - Gli editori dei giornali, riviste e
periodici e pubblicazioni in genere, la RAI e le
organizzazioni dipendenti non possono effettuare la
pubblicita' dei concorsi e delle operazioni a premio se
tali manifestazioni non risultino essere state autorizzate.
Le ditte debbono esibire il decreto di autorizzazione, o
copia fotografica o notarile di esso, e gli estremi del
provvedimento debbono essere citati nella pubblicita'.".
"Art. 145. - Le autorita' di pubblica sicurezza non
possono autorizzare se non venga previamente esibito il
decreto di autorizzazione, o copia fotografica o notarile
di esso, la stampa dei manifesti, cartelli, od altro
contenenti la pubblicita' di concorsi ed operazioni a
premio nei quali debbono essere citati gli estremi del
decreto stesso.".
- Si trascrive il testo dell'art. 15, secondo comma,
della legge 2 agosto 1982, n. 528 (modifiche al regio
decreto 19 ottobre 1938, n. 1933):
"L'autorizzazione di cui al primo comma puo' essere
rilasciata anche ai partiti politici, rappresentati nelle
assemblee nazionali e regionali, entro i limiti di somma
rispettivamente indicati ai numeri 1, 2 e 3. Per tale
autorizzazione non e' richiesto il nulla osta della
prefettura". All'art. 41, ultimo comma, le parole:" di
L. 100.000 sono sostituite dalle parole: "di L. 500.000 .".
- Si trascrive il testo dell'art. 7, comma 4 del
decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384:
"4. Non sono soggette alle disposizioni sulle
operazioni a premi le manifestazioni i cui premi sono
costituiti da sconti di prezzo o da quantita' aggiuntive
del prodotto propagandato.".
- Si trascrive il testo dell'art. 8 della legge
26 marzo 1990, n. 62, recante norme in materia di lotterie,
tombole e pesche:
"Art. 8. - All'art. 40 del regio decreto-legge
19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come da ultimo
modificato dall'art. 7 del decreto-legge 30 settembre 1989,
n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 novembre 1989, n. 384, sono aggiunti i seguenti commi:
le operazioni previste al primo comma, n. 2), i cui premi
non superino complessivamente 3 milioni di lire, e n. 3),
il cui ricavato non ecceda la somma di 15 milioni di lire,
promosse in occasione di feste o sagre a carattere locale e
che abbiano ambito limitato alle feste o sagre stesse, sono
considerate trattenimenti ai sensi dell'art. 69 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e pertanto soggette alla
sola autorizzazione amministrativa rilasciata dai comuni ai
sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. I titoli di
partecipazione alle operazioni predette devono essere
contrassegnati a cura del promotore, senza obbligo di
timbratura o punzonatura da parte dell'intendenza di
finanza. Entro quindici giorni dalla chiusura della vendita
delle cartelle della tombola e dei biglietti della pesca di
beneficenza, il promotore dovra' presentare all'intendenza
di finanza una dichiarazione sui risultati dell'operazione,
allegando la quietanza di versamento della tassa di
lotteria dovuta nella misura del 10 per cento
sull'ammontare lordo della somma ricavata. Non si applicano
alle operazioni di cui al presente comma gli articoli 41
del presente decreto e 30 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le disposizioni di
cui al presente titolo non si applicano alle sottoscrizioni
ed offerte di denaro con estrazione di premi, promosse, per
l'autofinanziamento o per il finanziamento dei propri
organi di stampa, dai partiti politici rappresentati nel
Parlamento o nei consigli regionali purche' svolte
nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dai
partiti stessi.".
- Si trascrive il testo dell'art. 19, comma 4, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica):
"4. Con regolamento da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e
dall'artigianato e con il Ministro dell'interno, si procede
alla revisione organica della disciplina dei concorsi e
delle operazioni a premio nonche' delle manifestazioni di
sorte locali di cui agli articoli 39 e 62 del regio
decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 1933, n. 973, con
contestuale abrogazione delle citate norme e di ogni altra
che risulti in contrasto con la nuova disciplina, secondo i
seguenti principi:
a) revisione dei requisiti, delle condizioni e delle
modalita' per lo svolgimento dei concorsi, delle operazioni
a premio, nonche' delle manifestazioni di sorte locali, con
particolare riguardo all'individuazione dei soggetti
promotori, alla durata delle sole operazioni a premio, alla
natura dei premi, ai meccanismi e alle modalita' di
effettuazione, alle forme di controllo delle singole
iniziative;
b) previsione della possibilita' di effettuare le
operazioni di cui all'art. 44, secondo comma, lettera a)
del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938, anche da
piu' ditte in associazione tra loro; abolizione
dell'autorizzazione allo svolgimento dei concorsi, delle
operazioni a premio e delle manifestazioni di sorte locali
e definizione di eventuali modalita' di comunicazione
preventiva dei concorsi e delle operazioni a premio e delle
manifestazioni di sorte locali, da parte dei promotori;
previsione, per i concorsi a premio, della devoluzione alle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale dei premi
non assegnati e non richiesti;
c) attribuzione al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato dei poteri di controllo sui
concorsi e sulle operazioni a premio e di divieto dello
svolgimento dei medesimi, nei casi di fondato pericolo di
lesione della pubblica fede e della parita' di trattamento
e di opportunita' per tutti i partecipanti, di turbamento
della concorrenza e del mercato, di elusione del monopolio
statale dei giochi e delle scommesse per la mancanza di
reali scopi promozionali, con contestuale adeguamento delle
relative strutture amministrative e dotazioni organiche
anche a valere sul personale gia' assegnato temporaneamente
al Ministero senza ulteriori gravami per i soggetti
promotori;
d) attribuzione ai comuni del potere di vigilanza
sullo svolgimento delle manifestazioni di sorte locali e
alle prefetture del potere di vietarne lo svolgimento nei
casi di mancanza dei requisiti e delle condizioni di cui
alla lettera a).".
- Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 2 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.".
- Si trascrive il testo dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed altri enti locali,
per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa):
"Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti
a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri,
nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento
autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
settori diversi dalla assistenza e previdenza, le
istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni,
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che
operano anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli
strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
a promuovere e sostenere il settore di ricerca scientifica
e tecnologica nonche' gli organismi operanti nel settore
stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere
della Commissione di cui all'articolo, da rendere entro
trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi.
Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere
comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti
legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli
stessi principi e criteri direttivi e con le medesime
procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in
vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, alle disposizioni della presente legge
recanti principi e criteri direttivi per i decreti
legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo,
ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre
1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei
decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi
di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a
partire dal principio della separazione tra compiti e
responsabilita' di direzione politica e compiti e
responsabilita' di direzione delle amministrazioni,
nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli
stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del
lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la
conseguente estensione al lavoro pubblico delle
disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti
di lavoro privato nell'impresa; estender il regime di
diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche,
mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui
alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico
interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria
specificita' tecnica;
c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure
di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la rappresentanza
negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della
sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche
consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai
fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva
all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la
contrattazione possano distinguere la disciplina relativa
ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e successive modificazioni, e stabiliscano
altresi' una distinta disciplina per gli altri dipendenti
pubblici che svolgano qualificate attivita' professionali,
implicanti l'iscrizione ad albi, oppure
tecnico-scientifiche e di ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche
autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa
nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna
amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di
contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni,
attraverso loro istanze associative o rappresentative,
possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva
sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta,
limitatamente alla certificazione delle compatibilita' con
gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui
all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, alla Corte dei conti, che puo'
richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un
nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna
certificazione contrattuale, con provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si
pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il
quale la certificazione si intende effettuata; prevedere
che il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di
settore e), nel caso di amministrazioni statali, al
Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla
trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio
direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il
contratto collettivo il quale produce effetti dalla
sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso,
tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la
sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro
il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione
iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice
ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera
a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorche'
concernenti in via incidentale atti amministrativi
presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo:
misure organizzative e processuali anche di carattere
generale atte a prevenire disfunzioni dovute al
sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di
conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale
estensione della giurisdizione del giudice amministrativo
alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali
consequenziali, ivi comprese quelle relative al
risarcimento del danno, in regime processuale transitorio
per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure facoltative di consultazione
delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli
atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con la
disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari,
nonche' l'adozione di codici di comportamento da parte
delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la
costituzione da parte delle singole amministrazioni di
organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei
codici e le modalita' di raccordo degli organismi stessi
con il Dipartimento della funzione pubblica.
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono
emanati previo parere delle Commissioni parlamentari
permanenti competenti per materia, che si esprimono entro
trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi
schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati.
5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, e' riaperto fino al 31 luglio
1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le
disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma
1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le
parole: "ai dirigenti generali ed equiparati sono
soppresse; alla lettera i) le parole: "prevedere che nei
limiti di cui alla lettera b) la contrattazione sia
nazionale e decentrata sono sostituite dalle seguenti:
"prevedere che la struttura della contrattazione, le aree
di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
definiti in coerenza con quelli del settore privato , la
lettera q) e' abrogata; alla lettera t) dopo le parole
"concorsi unici per profilo professionale sono inserite le
seguenti: "da espletarsi a livello regionale .
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i
procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia'
pubblicato il bando di concorso.".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1989, 1990, 1991
del codice civile:
"Art. 1989 (Promessa al pubblico). - Colui che,
rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore
ai cui si trovi in una determinata situazione o compia una
determinata azione, e' vincolato dalla promessa non appena
questa e' resa pubblica.
Se alla promessa non e' apposto un termine, o questo
non risulta dalla natura o dallo scopo della medesima, il
vincolo del promittente cessa, qualora entro l'anno dalla
promessa non gli sia stato comunicato l'avveramento della
situazione o il compimento dell'azione prevista nella
promessa.".
"Art. 1990 (Revoca della promessa). - La promessa puo'
essere revocata prima della scadenza del termine indicato
dall'articolo precedente solo per giusta causa, purche' la
revoca sia resa pubblica nella stessa forma della promessa
o in forma equivalente.
In nessun caso la revoca puo' avere effetto se la
situazione prevista nella promessa si e' gia' verificata o
se l'azione e' gia' stata compiuta.".
"Art. 1991 (Cooperazione di piu persone). - Se l'azione
e' stata compiuta da piu' persone separatamente oppure se
la situazione e' comune a piu' persone, la prestazione
promessa, quando e' unica, spetta a colui che per primo ne
ha dato notizia al promittente.".



 
Art. 2.
Concorsi a premio
1. Sono considerati concorsi a premio le manifestazioni pubblicitarie in cui l'attribuzione dei premi offerti, ad uno o piu' partecipanti ovvero a terzi, anche senza alcuna condizione di acquisto o vendita di prodotti o servizi, dipende:
a) dalla sorte, sia che l'estrazione dei vincitori sia organizzata appositamente, sia che si faccia riferimento ad altra estrazione o ad altra designazione che dipende comunque dalla sorte;
b) da qualsiasi congegno, macchina od altro, le cui caratteristiche consentano di affidare unicamente all'alea la designazione del vincitore o dei vincitori dei premi promessi;
c) dall'abilita' o dalla capacita' dei concorrenti chiamati ad esprimere giudizi o pronostici relativi a determinate manifestazioni sportive, letterarie, culturali in genere o a rispondere a quesiti o ad eseguire lavori la cui valutazione e' riservata a terze persone o a speciali commissioni;
d) dall'abilita' o dalla capacita' dei concorrenti di adempiere per primi alle condizioni stabilite dal regolamento, purche' le modalita' dell'assegnazione dei premi siano oggettivamente riscontrabili e i concorrenti che non risultino vincitori possano partecipare all'assegnazione di ulteriori premi.
 
Art. 3.
Operazioni a premio
1. Sono considerate operazioni a premio, anche se il destinatario del premio e' un soggetto diverso dall'acquirente il prodotto o servizio promozionato, le manifestazioni pubblicitarie che prevedono:
a) le offerte di premi a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato quantitativo di prodotti o di servizi e ne offrono la documentazione raccogliendo e consegnando un certo numero di prove documentali di acquisto, anche su supporto magnetico;
b) le offerte di un regalo a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato prodotto o servizio.
2. Sono considerate operazioni a premio anche quelle nelle quali, all'acquirente di uno o piu' prodotti o servizi promozionati, viene offerta in premio la possibilita' di ottenere, dietro presentazione di un numero predeterminato di prove di acquisto e mediante un contributo di spesa, un diverso prodotto o servizio a prezzo scontato. Il contributo richiesto non deve essere superiore al 75 per cento del costo del prodotto o servizio, sostenuto dalla ditta promotrice, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il premio consiste nello sconto di prezzo rappresentato dalla differenza tra il valore normale del bene offerto e il contributo richiesto.
 
Art. 4.
P r e m i
1. I premi messi in palio consistono in beni, servizi, sconti di prezzo e documenti di legittimazione di cui all'articolo 2002 del codice civile, suscettibili di valutazione economica, assoggettati all'imposta sul valore aggiunto o alla relativa imposta sostitutiva, escluso il denaro, i titoli dei prestiti pubblici e privati, i titoli azionari, le quote di capitale societario e dei fondi comuni di investimento e le polizze di assicurazione sulla vita. I premi, inoltre, sono costituiti anche da giocate del lotto o da biglietti delle lotterie nazionali.
2. I soggetti promotori di manifestazioni i cui premi sono costituiti da giocate del lotto effettuano le giocate stesse presso le ricevitorie del lotto e consegnano direttamente le bollette ai promissari. I soggetti stessi possono, altresi', offrire in premio il rimborso, totale o parziale, delle giocate del lotto gia' effettuate e non risultate vincenti.
3. Se i premi sono costituiti da biglietti delle lotterie nazionali gestite dallo Stato, i soggetti promotori offrono i biglietti interi ai promissari, non essendo consentito di frazionare il prezzo dei biglietti stessi. L'assegnazione dei biglietti interi puo' essere effettuata anche mediante estrazione a sorte o con altri sistemi analoghi.



Nota all'art. 4:
- Si trascrive il testo dell'art. 2002 del codice
civile:
"Art. 2002 (Documenti di legittimazione e titoli
impropri). - Le norme di questo titolo non si applicano ai
documenti che servono solo a identificare l'avente diritto
alla prestazione, o a consentire il trasferimento del
diritto senza l'osservanza delle forme proprie della
cessione".



 
Art. 5.
Soggetti promotori delle manifestazioni a premio
1. I concorsi e le operazioni a premio sono effettuati soltanto da imprese produttrici o commerciali fornitrici o distributrici dei beni o dei servizi promozionati e dalle organizzazioni rappresentative dell'associazionismo economico tra imprese costituite sotto forma di consorzi e di societa' anche cooperative.
2. I concorsi e le operazioni a premio sono effettuati anche da imprese non residenti nel territorio nazionale, per il tramite di un rappresentante residente nel territorio dello Stato, nominato con le modalita' e gli effetti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. I soggetti promotori possono delegare agenzie di promozione od operatori professionali a rappresentarli in tutti gli adempimenti relativi alle manifestazioni, compresa la domiciliazione e la conservazione di tutta la documentazione nel territorio dello Stato, nonche' a prestare la cauzione di cui all'articolo 7.
4. In caso di manifestazione effettuata da due o piu' soggetti, gli stessi sono responsabili in solido per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari e per il pagamento delle sanzioni dovute. La responsabilita' solidale non si estende ai rivenditori dei prodotti o dei servizi promozionati che non hanno concorso all'organizzazione della manifestazione.



Nota all'art. 5:
- Si trascrive il testo dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
"Art. 17. - L'imposta e' dovuta dai soggetti che
effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
imponibili, i quali devono versarla all'erario,
cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al
netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e
nei termini stabiliti nel titolo secondo.
Gli obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione
del presente decreto relativamente ad operazioni effettuate
nel territorio dello Stato da o nei confronti di soggetti
non residenti e senza stabile organizzazione in Italia,
possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari,
da un rappresentante residente nel territorio dello Stato e
nominato nelle forme di cui al terzo comma dell'art. 53, il
quale riponde in solido con il rappresentato degli obblighi
derivanti dall'applicazione del presente decreto. La nomina
del rappresentante deve essere comunicata all'altro
contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione.
La disposizione si applica anche relativamente alle
operazioni, imponibili ai sensi dell'art. 7, quarto comma,
lettera f), effettuate da soggetti domiciliati, residenti o
con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a
norma del primo comma, lettera a), dello stesso art. 7.
In mancanza di un rappresentante nominato ai sensi del
comma precedente, gli obblighi relativi alle cessioni di
beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel
territorio dello Stato da soggetti residenti all'estero,
nonche' gli obblighi relativi alle prestazioni di servizi
di cui al n. 2) dell'art. 3, rese da soggetti residenti
nello Stato, devono essere adempiuti dai cessionari o
committenti che acquistino beni o utilizzino i servizi
nell'esercizio di imprese, arti o professioni. La
disposizione non si applica relativamente alle operazioni
imponibili ai sensi dell'art. 7, quarto comma, lettera f),
fatte da soggetti domiciliati o residenti o con stabili
organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del
primo comma dello stesso articolo.
Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si
applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti
di stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti
all'estero.
In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di
oro da investimento di cui all'art. 10, n. 11), nonche' per
le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti
semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi,
al pagamento dell'imposta e' tenuto il cessionario, se
soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La
fattura emessa dal cedente senza addebito di imposta, con
l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 21 e
seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente
comma, deve essere integrata dal cessionario con
l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve
essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24
entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente,
ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con
riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini
della detrazione, e' annotato anche nel registro di cui
all'art. 25.".



 
Art. 6
Esclusioni

1. Non si considerano concorsi e operazioni a premio: a) i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie,
artistiche o scientifiche, nonche' per la presentazione di
progetti o studi in ambito commerciale o industriale, nei quali il
conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta ha
carattere di corrispettivo di prestazione d'opera o rappresenta il
riconoscimento del merito personale o un titolo d'incoraggiamento
nell'interesse della collettivita'; b) le manifestazioni nelle quali e' prevista l'assegnazione di premi
da parte di emittenti radiotelevisive a spettatori presenti
esclusivamente nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni
stesse, sempreche' l'iniziativa non sia svolta per promozionare
prodotti o servizi di altre imprese; c) le operazioni a premio con offerta di premi o regali costituiti da
sconti sul prezzo dei prodotti e dei servizi dello stesso genere
di quelli acquistati o da sconti su un prodotto o servizio di
genere diverso rispetto a quello acquistato, a condizione che gli
sconti non siano offerti al fine di promozionare quest'ultimo, o
da quantita' aggiuntive di prodotti dello stesso genere; d) le manifestazioni nelle quali i premi sono costituiti da oggetti
di minimo valore, sempreche' la corresponsione di essi non dipenda
in alcun modo dalla natura o dall'entita' delle vendite alle quali
le offerte stesse sono collegate; e) le manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di
enti od istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalita'
eminentemente sociali o benefiche.
 
Art. 7.
Cauzione
1. Al fine di garantire l'effettiva corresponsione dei premi promessi, i soggetti che intendono svolgere una manifestazione a premio prestano cauzione in misura pari:
a) in caso di concorsi, al valore complessivo dei premi promessi determinato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o della relativa imposta sostitutiva o sulla base del prezzo dei biglietti delle lotterie nazionali e delle giocate del lotto;
b) in caso di operazioni, al 20 per cento del valore complessivo dei premi di cui alla lettera a); la cauzione non e' dovuta qualora il premio sia corrisposto all'atto dell'acquisto del prodotto o del servizio promozionato.
2. Nei casi in cui non sia possibile stabilire sin dall'origine il valore complessivo dei premi da assegnare, lo stesso e' determinato in via presuntiva sulla base dei risultati di analoghe manifestazioni effettuate in precedenza e della stima delle vendite attese dei beni o dei servizi promozionati e delle adesioni dei promissari calcolate in base a criteri statistici. La cauzione prestata va adeguata qualora, in base all'andamento della manifestazione, l'importo originario si riveli non sufficiente a garantire la corresponsione dei premi.
3. La cauzione e' prestata a favore del Ministero delle attivita' produttive ed ha scadenza non inferiore ad un anno dalla conclusione della manifestazione. La cauzione e' prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la tesoreria provinciale ovvero mediante fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fidejussore. Se entro il detto termine di scadenza non e' richiesto dal Ministero delle attivita' produttive l'incameramento della cauzione, la stessa si intende svincolata. Per i concorsi a premio la cauzione si intende svincolata, anche prima del termine di scadenza, trascorsi centottanta giorni dalla data di trasmissione al Ministero delle attivita' produttive del processo verbale di chiusura della manifestazione, di cui all'articolo 9.
4. Il Ministero delle attivita' produttive dispone l'incameramento della cauzione qualora:
a) in caso di concorsi, dal verbale redatto dal notaio o dal funzionario di cui all'articolo 9, risultino commesse violazioni relative alla consegna dei premi;
b) in caso di operazioni, accerti, d'ufficio o a seguito di denuncia presentata dai partecipanti, la mancata corresponsione dei premi promessi.
 
Art. 8.
Manifestazioni vietate
1. Non e' consentito lo svolgimento di manifestazioni a premio, quando:
a) il congegno dei concorsi e delle operazioni a premio non garantisce la pubblica fede e la parita' di trattamento e di opportunita' per tutti i partecipanti, in quanto consente al soggetto promotore o a terzi di influenzare l'individuazione dei vincitori oppure rende illusoria la partecipazione alla manifestazione stessa;
b) vi e' elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse per la mancanza di reali scopi promozionali, in quanto il prezzo richiesto e' superiore al valore commerciale del bene il cui acquisto costituisce il presupposto per la partecipazione alla manifestazione a premio;
c) vi e' turbamento della concorrenza e del mercato in relazione ai principi comunitari;
d) vi e' lo scopo di favorire la conoscenza o la vendita di prodotti per i quali sono previsti, da disposizioni legislative, divieti alla pubblicita' o altre forme di comunicazione commerciale. Per i beni e servizi la cui pubblicita' e' vincolata, da disposizioni legislative, ad autorizzazioni o comunicazioni preventive, le manifestazioni a premio sono svolte solo dopo aver ottenuto il provvedimento di autorizzazione ovvero sono state effettuate le comunicazioni preventive;
e) vi sono violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, tranne quelle di cui all'articolo 10, comma 1.
2. In caso di svolgimento di manifestazioni a premio vietate ai sensi del comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 124, comma 1, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come sostituito dall'articolo 19, comma 5, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 124, commi 2 e 3, del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938.



Nota all'art. 8:
- Si trascrive il testo dell'art. 124, commi 1, 2 e 3
del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933:
"In caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a
premio di cui e' vietato lo svolgimento si applica la
sanzione amministrativa da uno a tre volte l'ammontare
dell'imposta sul valore aggiunto dovuta e comunque non
inferiore a cinque milioni di lire. La sanzione e'
raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a
premio siano continuati quando ne e' stato vietato lo
svolgimento. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato dispone che sia data notizia al pubblico,
a spese del soggetto promotore e attraverso i mezzi di
informazione individuati dal Ministero stesso,
dell'avvenuto svolgimento della manifestazione vietata.
In caso di effettuazione di concorsi a premio senza
invio della comunicazione si applica la sanzione da quattro
a venti milioni di lire. La sanzione e' ridotta del
cinquanta per cento nel caso in cui la comunicazione sia
stata inviata successivamente all'inizio del concorso, ma
prima che siano state constatate eventuali violazioni.
In caso di effettuazione del concorso con modalita'
difformi da quelle indicate nella comunicazione si applica
la sanzione amministrativa da due a dieci milioni di
lire.".



 
Art. 9.
Individuazione dei vincitori dei concorsi a premio
1. Nei concorsi a premio ogni fase dell'assegnazione dei premi e' effettuata, con relativo onere a carico dei soggetti promotori, alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, o di un suo delegato; se il congegno utilizzato per l'assegnazione dei premi richiede particolari conoscenze tecniche, il notaio o il pubblico ufficiale e' affiancato da un esperto che rende apposita perizia.
2. In caso di inserimento di tagliandi o altri elementi vincenti tra quelli non vincenti, i soggetti promotori rendono una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestando che la detta operazione e' effettuata in conformita' a quanto previsto nel regolamento del concorso.
3. Il notaio o il funzionario verifica la prestazione della cauzione e attesta l'autenticita' delle firme apposte sulle dichiarazioni dei soggetti delegati a rappresentare le ditte promotrici, relative all'effettiva consegna dei premi ai vincitori e alla eventuale devoluzione degli stessi alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
4. Il notaio o il responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica redige processo verbale delle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3; detto processo verbale, compilato secondo lo schema tipo predisposto dal Ministero delle attivita' produttive, e' trasmesso allo stesso Ministero.



Note all'art. 9:
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa" e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.
- Il testo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed altri enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del
21 aprile 1998.
- Si trascrive il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460:
"Art. 10. - Sono organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS) le associazioni i comitati, le
fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti di
carattere privato, con o senza personalita' giuridica, i
cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma di atto
pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata, prevedano espressamente:
a) lo svolgimento di uno o piu' dei seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno
1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente, con esclusione dell'attivita' esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani
speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidata ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che svolgono direttamente, in ambiti e secondo
modalita' da definire con apposito regolamento governativo
emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di
solidarieta' sociale;
c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte
della medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio
dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito
l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto
annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle modalita' associative volte a garantire
l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneita' della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori di eta' il diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
locuzione "organizzazione non lucrativa di utilita'
sociale" o dell'acronimo "ONLUS .
2. Si intende che vengono perseguite finalita' di
solidarieta' sociale quando le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi relative alle attivita' statuarie
nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione,
della formazione, dello sport dilettantistico, della
promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei
diritti civili non sono rese nei confronti di soci,
associati o partecipanti o degli altri soggetti indicati
alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare
benefici a:
perone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche,
psichiche, economiche, sociali o familiari;
componenti collettivita' estere, limitatamente agli
aiuti umanitari.
3. Le finalita' di solidarieta' sociale s'intendono
realizzate anche quando tra i beneficiari delle attivita'
statuarie vi siano i propri soci, associati o partecipanti
o degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma
6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di
cui alla lettera a) del comma 2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e
3, si considerano comunque inerenti a finalita' di
solidarieta' sociale le attivita' statuarie istituzionali
svolte nei settori della assistenza sociale e
sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le
biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e
valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione
delle attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di
cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, della ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidate ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, nonche' le attivita' di promozione
della cultura e dell'arte per i quali sono riconosciuti
apporti economici da parte dell'amministrazione centrale
dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle
istituzionali le attivita' statuarie di assistenza
sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico,
promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti
civili, di cui ai numeri 2, 4), 5), 6), 9) e 10) del comma
1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste
ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie per natura
a quelle statuarie istituzionali, in quanto integrative
delle stesse. L'esercizio delle attivita' connesse e'
consentito a condizione che, in ciascun esercizio e
nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera
a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a
quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino
il 66 per cento delle spese complessive
dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta
di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a
soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a
qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a
favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo
grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche'
alle societa' da questi direttamente o indirettamente
controllate o collegate, effettuate a condizioni piu'
favorevoli in ragione della loro qualita'. Sono fatti
salvi, nel caso delle attivita' svolte nei settori di cui
ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi
accordati ai soci, associati o partecipanti ed ai soggetti
che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari,
aventi significato puramente onorifico e valore economico
modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi
che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al
loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo di emolumenti individuali
annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e
dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla
legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e
integrazioni, per il presidente del collegio sindacale
delle societa' per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche
e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi
passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie,
superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di
salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a
quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le
medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1
non si applicano alle fondazioni, e quelle delle lettere h)
ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti
riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo
Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerate ONLUS, nel rispetto
della loro struttura e delle loro finalita', gli organismi
di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
non governative riconosciute idonee ai sensi della legge
26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che abbiano la base
sociale formata per il cento per cento da cooperative
sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266
del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
e le associazioni di promozione sociale ricompresse tra gli
enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge
25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali
siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono
considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle
attivita' elencate alla lettera a) del comma 1; fatta
eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del
comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le
disposizioni anche agevolative del presente decreto, a
condizione che per tali attivita' siano tenute
separatamente le scritture contabili previste all'art.
20-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 25, comma
1.
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti
pubblici, le societa' commerciali diverse da quelle
cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge
30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici,
le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di
lavoro e le associazioni di categoria.".



 
Art. 10.
Adempimenti dei promotori
1. I soggetti che intendono svolgere un concorso a premio ne danno comunicazione, prima dell'inizio, al Ministero delle attivita' produttive mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo, dallo stesso predisposto, fornendo altresi' il regolamento del concorso nonche' la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione. Se il concorso e' effettuato da due o piu' soggetti, la comunicazione e' presentata da uno solo di essi o da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 3.
2. Eventuali modifiche al regolamento dei concorsi sono notificate al Ministero delle attivita' produttive con le stesse modalita' della comunicazione del regolamento medesimo. E' vietato pubblicizzare e svolgere concorsi a premio in difformita' dal regolamento, e sue eventuali modifiche, depositato presso il Ministero delle attivita' produttive.
3. I soggetti che intendono svolgere una operazione a premio redigono un apposito regolamento, autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal rappresentante legale della ditta promotrice, che e' conservato presso la sede di quest'ultima per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione. Le stesse modalita' sono osservate in caso di eventuali modifiche al regolamento.
4. In caso di concorsi e operazioni a premio, la promessa resa nota al pubblico puo' essere modificata se le modifiche non ledono i diritti acquisiti dai promissari e sono portate a conoscenza degli interessati con le stesse modalita' della promessa originaria o in forme equivalenti.
5. Nei concorsi a premio, i premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, sono devoluti a organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
 
Art. 11.
Regolamento delle manifestazioni a premio e materiale pubblicitario
1. Il regolamento delle operazioni e dei concorsi a premio e' messo a disposizione del consumatore per una corretta informazione. Esso contiene l'indicazione del soggetto o dei soggetti promotori, della durata, dell'ambito territoriale, delle modalita' di svolgimento della manifestazione, della natura e del valore indicativo dei singoli premi messi in palio, del termine della consegna degli stessi, nonche' delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10, comma 5, alle quali devolvere i premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati.
2. Il materiale promozionale o informativo della manifestazione, se non contiene o non e' accompagnato dal regolamento della manifestazione, riporta almeno le condizioni di partecipazione, la durata della manifestazione nonche', per i concorsi a premio, il valore complessivo dei premi messi in palio.
3. Sono consentiti messaggi pubblicitari che, in relazione alle diverse caratteristiche dei mezzi audiovisivi e degli spazi utilizzati, non contengono tutte le indicazioni richieste, fatto salvo l'obbligo di rinvio specifico al regolamento, con indicazione delle modalita' di acquisizione o di consultazione dello stesso da parte dei promissari.
 
Art. 12.
Controllo delle manifestazioni a premio
1. Il Ministero delle attivita' produttive esercita l'attivita' di controllo sui concorsi e sulle operazioni a premio. Tale attivita' e' svolta d'ufficio a campione, ovvero su segnalazione di soggetti interessati.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di sanzioni dall'articolo 124 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e modificato dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, se vengono segnalate o individuate manifestazioni in corso che si presumono in sede istruttoria vietate ai sensi dell'articolo 8, il Ministero delle attivita' produttive assegna al soggetto promotore quindici giorni di tempo per presentare le proprie controdeduzioni. Entro sessanta giorni dalla predetta richiesta il Ministero, se ravvisa la sussistenza di una o piu' violazioni, adotta, con decreto motivato, un provvedimento di immediata cessazione della manifestazione.



Nota all'art. 12:
- Il testo dell'art. 124 del regio decreto-legge
19 ottobre 1938, n. 1933, e' stato gia' riportato nelle
note all'art. 8.



 
Art. 13.
Ambito applicativo
1. E' vietata ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza, nonche' ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche. Ferma restando la vigente disciplina in materia di lotterie nazionali, sono, tuttavia, consentite:
a) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;
b) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, purche' svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla lettera a);
c) le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici.
2. Ai fini della disposizione di cui alla lettera a) del comma 1:
a) per lotterie s'intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o piu' premi secondo l'ordine di estrazione. La lotteria e' consentita se la vendita dei biglietti e' limitata al territorio della provincia, l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69, e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive;
b) per tombola s'intende la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantita' di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola e' consentita se la vendita delle cartelle e' limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non e' limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di lire 25.000.000, pari ad euro 12.911,42;
c) per pesche o banchi di beneficenza s'intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali e' abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti e' limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69.
3. E' vietata la vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi. I premi delle manifestazioni di cui alle lettere a) e c) del comma 2, consistono solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.



Nota all'art. 13:
- Il testo della legge 2 gennaio 1997, n. 2, norme per
la regolamentazione della contribuzione volontaria ai
movimenti o partiti politici e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997.



 
Art. 14.
Adempimenti dei promotori e controlli
1. I rappresentanti legali degli enti organizzatori delle manifestazioni ne danno comunicazione, almeno trenta giorni prima, al Prefetto competente e al Sindaco del comune in cui e' effettuata l'estrazione. Eventuali variazioni delle modalita' di svolgimento della manifestazione sono comunicate ai predetti organi in tempo utile per consentire l'effettuazione dei controlli.
2. Alla comunicazione di cui al comma 1, va allegata la seguente documentazione:
a) per le lotterie, il regolamento nel quale sono indicati la quantita' e la natura dei premi, la quantita' ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;
b) per le tombole:
1) il regolamento con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella;
2) la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi. La cauzione e' prestata a favore del comune nel cui territorio la tombola si estrae ed ha scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. La cauzione e' prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale o mediante fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fidejussore.
3. Per le pesche o banchi di beneficenza l'ente organizzatore indica nella comunicazione di cui al comma 1 il numero dei biglietti che intende emettere ed il relativo prezzo.
4. Il Prefetto vieta lo svolgimento delle manifestazioni in mancanza:
a) delle condizioni previste dal presente regolamento;
b) della necessita' di ricorrere allo svolgimento della manifestazione per far fronte alle esigenze finanziarie dell'ente promotore, diverso dai partiti e movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2.
5. I comuni effettuano il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni di sorte locali e sono l'autorita' competente a ricevere il rapporto e a cui pervengono i proventi delle sanzioni. Alle manifestazioni di sorte locali si applicano le sanzioni di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, da ultimo modificato dall'articolo 19, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
6. La serie e la numerazione progressiva dei biglietti e delle cartelle e' indicata nella fattura di acquisto rilasciata dallo stampatore.
7. L'estrazione della lotteria e della tombola e' pubblica; le modalita' della stessa sono portate a conoscenza del pubblico presso tutti i comuni interessati alla manifestazione. Nell'avviso sono indicati gli estremi della comunicazione fatta ai predetti organi, il programma della lotteria e della tombola, le finalita' che ne motivano lo svolgimento nonche' la serie e la numerazione dei biglietti e delle cartelle messe in vendita.
8. Per le lotterie e per le tombole un rappresentante dell'ente organizzatore provvede prima dell'estrazione a ritirare tutti i registri, nonche' i biglietti o le cartelle rimaste invendute e verifica che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d'acquisto. I biglietti e le cartelle non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del gioco; di tale circostanza si da' atto al pubblico prima dell'estrazione. L'estrazione e' effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco. Di dette operazioni e' redatto processo verbale del quale una copia e' inviata al Prefetto ed un'altra consegnata all'incaricato del Sindaco.
9. Per le pesche o banchi di beneficenza un responsabile dell'ente promotore controlla il numero dei biglietti venduti e procede, alla presenza di un incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni redigendo il relativo processo verbale del quale una copia e' inviata al Prefetto e un'altra consegnata all'incaricato del Sindaco.
10. Per le tombole, entro trenta giorni dall'estrazione, l'ente organizzatore presenta all'incaricato del sindaco la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori. Detto incaricato, verificata la regolarita' della documentazione prodotta, dispone l'immediato svincolo della cauzione. Il comune dispone l'incameramento della cauzione in caso di mancata consegna dei premi ai vincitori nel termine di cui al presente comma.
11. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle di cui ai commi 4 e 5, si applicano con riferimento alle manifestazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a).



Note all'art. 14:
- Per la legge 2 gennaio 1997, n. 2, si veda in nota
all'art. 13.
- Per il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939,
si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 15. Adeguamento delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche
del Ministero delle attivita' produttive
1. Per l'esercizio delle funzioni attribuite dal presente regolamento al Ministero delle attivita' produttive, le dotazioni organiche dello stesso sono adeguate in sede di rideterminazione periodica ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, a valere sulle risorse finanziarie utilizzate dall'Agenzia delle entrate per l'esercizio delle funzioni trasferite. Alla copertura delle vacanze derivanti da tale aumento di dotazione organica si provvede prioritariamente attraverso mobilita' volontaria del personale che svolge presso l'Agenzia delle entrate le funzioni oggetto di trasferimento.
2. Fino alla completa attuazione del comma 1, la Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato del Ministero delle attivita' produttive, si avvale di un contingente fino a quaranta unita' di personale in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, da individuare, con precedenza assoluta, tra quello gia' utilizzato dall'Agenzia delle entrate per l'esercizio della funzione trasferita.
3. Ai medesimi fini di cui al comma 1 ed anche in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero delle attivita' produttive puo' concludere accordi con l'Unioncamere per stabilire un rapporto di collaborazione con le Camere di commercio.



Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400:
"4-bis. L'organizzazione la disciplina degli uffici dei
Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.".
- Il testo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed altri enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del
21 aprile 1998.



 
Art. 16.
Abrogazioni
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono abrogati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
a) l'articolo 39 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 122; gli articoli 40, 42, 43, 44, 46, 50, primo comma, 51, 54, 56, primo comma, 57, 58, 59 e 61 del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938; l'articolo 42-bis del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938, introdotto dalla legge 15 luglio 1950, n. 585; gli articoli 53, 55, 60 e 62 del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938;
b) l'articolo 7, commi 1 e 4, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384;
c) l'articolo 15 della legge 2 agosto 1982, n. 528;
d) l'articolo 8 della legge 26 marzo 1990, n. 62;
e) gli articoli da 78 a 145 del regolamento dei servizi del lotto, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077;
f) ogni altra disposizione incompatibile con quelle recate dal presente regolamento.
2. I riferimenti alle disposizioni indicate nel comma 1, contenuti in ogni altro atto normativo, si intendono fatti agli articoli da 1 a 14 del presente regolamento.
 
Art. 17.
Regime transitorio
1. Le disposizioni del presente regolamento, non si applicano ai concorsi e alle operazioni a premio, nonche' alle manifestazioni di sorte locali la cui domanda di autorizzazione e' presentata entro la data di entrata in vigore del presente regolamento.
 
Art. 18.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento, escluse le disposizioni di cui all'articolo 15, entra in vigore il centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del presente regolamento entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto munito dei sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 ottobre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Scajola, Ministro dell'interno
Frattini, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 205
 
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