Gazzetta n. 288 del 12 dicembre 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 3 dicembre 2001
Revoca della somma di L. 459.197 di cui all'ordinanza n. 2666 del 23 settembre 1997 per interventi infrastrutturali diretti ad eliminare situazioni di rischio idrogeologico connesse alle condizioni del suolo in alcuni comuni delle province di Firenze, Grosseto e Siena. (Ordinanza n. 3163).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento della protezione civile

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, con il quale al Ministro dell'interno e' stata attribuita la delega per la protezione civile;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;
Vista l'ordinanza n. 2666 del 23 settembre 1997, con la quale, all'art. 1, e' stato disposto il finanziamento di lire 1 miliardo e 500 milioni, per interventi urgenti diretti a sistemazione dissesti idrogeologici nel territorio comunale di Roccalbegna (Grosseto);
Vista la nota n. 1878 del 9 aprile 2001, con la quale il comune di Roccalbegna ha trasmesso la relazione relativa allo stato di attuazione del piano degli interventi, da cui risulta una economia di bilancio di L. 459.197;
Considerato che tale somma risulta completamente erogata al comune di Roccalbegna;
Dispone:
Art. 1.
1. Per le motivazioni indicate in premessa e' revocata la somma di L. 459.197 assegnata al comune di Roccalbegna con ordinanza n. 2666 del 23 settembre 1997.
2. La somma di cui al comma 1 e' versata dall'Ente attuatore al capo X, capitolo 3694/5 dell'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al capitolo 9353 del centro di responsabilita' n. 20 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. La somma di cui al comma 1 sara' utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 dicembre 2001
Il Ministro: Scajola
 
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