Gazzetta n. 275 del 26 novembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 9 ottobre 2001
Riconoscimento al sig. Carlotto Mario di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
degli affari civili delle libere professioni

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza del sig. Carlotto Mario, nato il 6 settembre 1964 a Milano, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo di "Ingeniero tecnico industrial" conseguito in Spagna, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della
professioni di ingegnere;
Preso atto che e' in possesso del diploma universitario in ingegneria meccanica conseguito presso il Politecnico di Milano nel 1994 e riconosciuto in Spagna con decreto del Ministerio de Educacion
y Cultura del 21 maggio 1998;
Preso atto che il sig. Carlotto e' iscritto nell'albo professionale del "Colegio oficial de peritos e ingegnieros tecnicos industriales"
di Cadiz del 3 settembre 1998;
Considerata la vasta esperienza professionale maturata dal
richiedente, come documentata in atti;
Viste le determinazioni della conferenza di sevizi nelle sedute del
15 giugno 2001 e del 17 luglio 2001;
Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria
nelle sedute sopra indicate;
Vista la nota del Consiglio nazionale degli ingegneri del 30 luglio
2001;
Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della
professione di ingegnere e quella di cui e' in possesso l'istante;
Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Carlotto Mario, nato il 6 settembre 1964 a Milano, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di due anni; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, vertera' sulle seguenti materie: scienza delle costruzioni, tecnica delle costruzioni, scienza e tecnologia dei materiali.
Roma, 9 ottobre 2001
p. Il direttore generale: Rettura
 
Allegato A

A) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3.
L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, ad altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo quello scritto.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.
B) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegner tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istanza tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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