Gazzetta n. 275 del 26 novembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 8 ottobre 2001, n. 412
Regolamento recante disposizioni in materia di ricompense al valore ed al merito dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, recante norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri a norma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e, in particolare, l'articolo 31, che, nell'istituire le ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri, prevede che i requisiti, le modalita' di attribuzione, le caratteristiche delle decorazioni, le autorita' competenti a formulare le proposte di conferimento, la composizione della Commissione per l'espressione del parere siano determinati con regolamento del Ministro della difesa, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 26 luglio 1974, n. 330, concernente istituzione di ricompense al valore e al merito dell'Esercito;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 luglio 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota 8/41584/D.VIII.55 del 20 luglio 2001;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Le medaglie d'oro e d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri sono concesse a coloro che, in attivita' militari non belliche ed in condizioni di estrema difficolta', hanno dimostrato spiccato coraggio e singolare perizia, esponendo la propria vita a manifesto rischio per:
a) salvare persone esposte ad imminente e grave pericolo oppure per impedire o diminuire il danno di un grave disastro;
b) garantire l'applicazione della legge, anche internazionale, con particolare riferimento alla tutela dei diritti umani;
c) tenere alti il nome ed il prestigio dell'Arma dei carabinieri, anche all'estero.
2. Per l'attribuzione della medaglia d'oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere l'atto compiuto meritorio e degno di massima lode nonche' la condizione essenziale che ne sia derivato grande onore all'Arma dei carabinieri.
3. La medaglia di bronzo e' concessa per atti ed imprese compiuti senza manifesto pericolo di vita.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dellart. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, il solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alla quale e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (G.U.C.E.).

Note alle premesse:
- L'art. 31 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
297 (Norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri
a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2000, n.
173/L), nell'istituire le ricompense al valore e al merito
dell'Arma dei carabinieri prevede, al comma 3, che i
requisiti, le modalita' di attribuzione, le caratteristiche
delle decorazioni, le autorita' competenti a formulare le
proposte di conferimento, la composizione della commissione
presieduta dal Comandante generale dell'Arma per
l'espressione del parere sulla concessione, siano
determinati con regolamento del Ministro della difesa,
emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400.
- La legge 26 luglio 1974, n. 330, recante istituzione
di ricompense al valore e al merito dell'Esercito, e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 1974, n. 211.



 
Art. 2.
1. La medaglia al valore dell'Arma dei carabinieri puo' essere concessa alla memoria di colui che sia rimasto vittima della propria azione generosa o che sia deceduto in conseguenza di essa. Nei predetti casi, l'insegna e il brevetto sono attribuiti in proprieta' al coniuge superstite.
2. In mancanza del coniuge l'insegna ed il brevetto sono attribuiti al maggiore dei figli viventi; in mancanza di figli, al padre e, qualora manchi anche quest'ultimo, alla madre; in mancanza di tutti i predetti congiunti, al maggiore dei fratelli. In mancanza anche di fratelli, l'insegna ed il brevetto del deceduto sono attribuiti in proprieta' al Museo storico dell'Arma dei carabinieri, se militare, ovvero al comune di nascita se egli era estraneo alle Forze armate dello Stato.
3. E' data facolta' di fregiarsi dell'insegna della medaglia al valore dell'Arma dei carabinieri, concessa alla memoria del deceduto, al coniuge superstite di cui al primo comma oppure al padre ovvero alla madre del decorato.
4. Per ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle medaglie al valore dell'Arma dei carabinieri concessi alla memoria e l'autorizzazione a fregiarsene e' necessario aver tenuto un comportamento valutato come consono ai valori morali e civili.
 
Art. 3.
1. La croce al merito dell'Arma dei carabinieri e' destinata a ricompensare il concorso particolarmente intelligente, ardito ed efficace ad imprese e studi di segnalata importanza, volti allo sviluppo ed al progresso dell'Arma dei carabinieri, da cui siano derivati a quest'ultima spiccato lustro e decoro.
2. Il grado della ricompensa e' commisurato all'importanza degli effetti conseguiti ed alle difficolta' superate nel corso dell'attivita' svolta.
3. La croce al merito dell'Arma dei carabinieri puo' essere concessa "alla memoria"; in tal caso si applicano le norme previste dall'articolo 2.
 
Art. 4.
1. Le medaglie al valore e le croci al merito dell'Arma dei carabinieri possono essere concesse a cittadini italiani e stranieri nonche' a comandi, corpi o enti che, partecipando collettivamente ad imprese particolarmente difficili, abbiano contribuito ad aumentare il prestigio dell'Arma dei carabinieri.
 
Art. 5.
1. Le proposte di concessione delle ricompense sono formulate dalle autorita' le quali, per le loro attribuzioni, vengono a cognizione dei fatti e precisamente:
a) dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, quando il fatto sia di rilevanza nazionale;
b) dai comandanti di corpo per il tramite gerarchico in caso di atti ed attivita' compiuti dal militare in servizio nelle unita' alle proprie dipendenze o appartenenti ad unita' di altra Forza armata dislocate nei territori di giurisdizione, ovvero da civili;
c) dai comandanti di corpo o dall'autorita' militare in grado piu' elevato presente, ovvero, nel caso non esista, dall'autorita' consolare, per gli atti e le attivita' compiute all'estero.
2. I documenti relativi, corredati dei dati necessari a comprovare il fatto ed a porre in evidenza tutti gli aspetti, devono essere trasmessi al Ministero della difesa entro quattro mesi a partire dalla data dell'evento che ha dato luogo alla proposta.
3. Per i fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il termine suindicato e' di un anno mentre per i fatti avvenuti all'estero non e' prescritto termine alcuno.
 
Art. 6.
1. Il parere sulla concessione delle ricompense al valore o al merito dell'Arma dei carabinieri e' espresso da una commissione presieduta dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e composta da:
a) due ufficiali generali dell'Arma dei carabinieri;
b) un ufficiale generale di altra Forza armata o della Guardia di finanza, quando sia da premiare un militare che non appartiene all'Arma dei carabinieri;
c) un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente superiore dell'amministrazione di appartenenza, quando si tratti di premiare un dipendente civile dello Stato.
2. Esercita funzioni di segretario un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri.
3. Qualora la commissione non riscontri nell'azione compiuta gli estremi di cui ai precedenti articoli 2 e 4, sempreche' si tratti di atti di coraggio, puo' proporre che i documenti relativi siano inviati al Ministero dell'interno per l'eventuale concessione di ricompense al valore o al merito civile.
 
Art. 7.
1. E' ammessa opposizione da parte degli interessati avverso le decisioni relative a proposte di ricompense previste dal presente decreto.
2. L'opposizione deve essere presentata al Ministro della difesa entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della concessione o, in caso di diniego, della comunicazione fatta all'interessato.
3. L'opposizione e' sottoposta all'esame della commissione di cui al successivo articolo 10 per il suo parere, in base al quale il Ministro della difesa decide in via definitiva.
 
Art. 8.
1. In materia di inidoneita' al conseguimento o di privazione delle medaglie di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge 26 luglio 1974, n. 330.



Nota all'art. 8:
- Il testo degli articoli 8 e 9 della legge 26 luglio
1974, n. 330, e' il seguente:
"Art. 8. - Non possono conseguire le ricompense di cui
alla presente legge e, avendole conseguite, le perdono di
diritto coloro che siano incorsi nell'interdizione perpetua
dai pubblici uffici, salvo il caso di riabilitazione.
Coloro che siano incorsi nell'interdizione temporanea
dai pubblici uffici, non possono, durante il tempo
dell'interdizione conseguire le ricompense predette ne',
avendole conseguite, possono fregiarsene.
Le sentenze di condanne che comportino l'interdizione
perpetua o temporanea dal pubblici uffici, emanate a carico
di coloro che hanno ottenuto le ricompense al valore o al
merito dell'Esercito, vengono dalle cancellerie delle
autorita' giudiziarie competenti inviate in copia al
Ministero della difesa (Gabinetto) entro il termine di
trenta giorni dopo che sono divenute definitive:
circostanza che deve risultare da espressa dichiarazione
della competente cancelleria, apposta sulla detta copia.
La riabilitazione del condannato ripristina a tutti gli
effetti, dal giorno in cui e' decretata, le perdute
concessioni di ricompense di cui ai primo comma del
presente articolo.
Qualora la privazione di dette ricompense derivi dalla
perdita della cittadinanza o del grado militare, il
riacquisto della cittadinanza e la reintegrazione del grado
producono, a riguardo di esse, i medesimi effetti della
riabilitazione".
"Art. 9. - Le disposizioni sulla riabilitazione
militare contenute nella legge 13 giugno 1935, n. 116, e le
norme speciali per la riabilitazione dei condannati che
hanno compiuto atti di valore militare o civile di cui al
regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 879, si applicano
anche a coloro che abbiano conseguito, in conformita' delle
disposizioni vigenti, una ricompensa al valore o al merito
dell'Esercito.
Sono esclusi da ogni beneficio coloro che si trovino
nelle condizioni di cui all'art. 8 del regio decreto-legge
4 maggio 1936, n. 879, convertito nella legge 23 dicembre
1936, n. 2284.
Il Ministero della difesa, su istanza dell'interessato,
o a richiesta dell'autorita' competente, attesta, mediante
apposito certificato, il concorso delle condizioni
prescritte per ottenere i benefici previsti dalle
disposizioni di cui al primo comma del presente articolo".



 
Art. 9.
1. Le ricompense al valore ed al merito dell'Arma dei carabinieri sono consegnate al titolare o a coloro cui vengono attribuite in proprieta' ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4 del regolamento, in forma solenne, nella ricorrenza della festa dell'Arma o di feste nazionali, dal Comandante generale, da Generali di corpo d'armata o da altra autorita' designata dal Ministro della difesa.
 
Art. 10.
1. Delle singole concessioni di decorazioni previste nel presente decreto viene data pubblicazione, con inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2. Il Ministero della difesa partecipa di volta in volta ai comuni di nascita dei premiati la concessione delle ricompense dando comunicazione integrale delle motivazioni. Fa fede del conferimento delle ricompense il brevetto rilasciato dal Ministro per la difesa indicante il nome del premiato, la motivazione, la data ed il luogo del fatto che ha determinato il provvedimento.
3. Il comune di nascita del decorato porta a conoscenza della popolazione ogni concessione con apposita affissione nell'albo pretorio ed anche con l'inserzione nelle pubblicazioni eventualmente emanate dall'amministrazione comunale, e con ogni altro mezzo ritenuto opportuno.
 
Art. 11.
1. La medaglia al valore dell'Arma dei carabinieri, riportata in effige nel quadro A annesso al presente decreto:
a) ha un diametro di 33 millimetri;
b) riporta, sul recto, la granata tradizionale dell'Arma, con al centro il monogramma della Repubblica italiana, sormontata dalla fiamma, con intorno, nella parte inferiore, la legenda "Al valore dell'Arma dei carabinieri" e, sul verso, in mezzo a due rami, uno di quercia ed uno di alloro, fra loro decussati nella parte inferiore, vengono incisi il nome ed il cognome del decorato e l'indicazione del luogo e della data dell'evento. Tra le estremita' superiori dei serti, e' posta una stelletta a cinque punte;
c) e' sostenuta da un nastro di colore azzurro, con al centro tre filetti. Quelli esterni, di colore bianco, sono larghi tre millimetri, mentre quello interno di colore rosso e' largo nove millimetri;
d) si porta sulla sinistra del petto, se concessa a singole persone;
e) si applica alla bandiera o allo stendardo, se concessa a comandi e corpi che ne siano dotati.
 
Art. 12.
1. La croce al merito dell'Arma dei carabinieri, riportata in effige nel quadro B annesso al presente decreto:
a) ha forma di croce patente ritondata piena, delle dimensioni orizzontali e verticali pari a 40 millimetri;
b) riporta, sul recto, al centro, inserita in una circonferenza del diametro di 18 millimetri, la granata tradizionale dell'Arma, con al centro il monogramma della Repubblica italiana, sormontata dalla fiamma e, sul verso, in corrispondenza dei bracci orizzontali, la legenda "Al merito dell'Arma dei carabinieri"; sul braccio verticale superiore viene riportata una corona turrita, mentre sul braccio verticale inferiore vengono incisi il nome ed il cognome del decorato e l'indicazione del luogo e della data dell'evento;
c) e' sostenuta da un nastro di colore rosso, con al centro tre filetti. Quelli esterni, di colore azzurro, sono larghi sei millimetri, mentre quello interno, di colore bianco, e' largo tre millimetri;
d) si porta sulla sinistra del petto, se concessa a singole persone;
e) si applica alla bandiera o allo stendardo, se concessa a comandi e corpi che ne siano dotati.
 
Art. 13.
1. Le disposizioni interne relative all'uso ed alle dimensioni dei nastrini da portare sul petto in luogo delle medaglie si estendono anche alle medaglie al valore ed alle croci al merito dell'Arma dei carabinieri.
2. Sul nastrino della medaglia d'oro, d'argento e di bronzo al valore viene applicata una stelletta a cinque punte, rispettivamente, d'oro, d'argento e di bronzo. Per il nastrino della medaglia d'oro al valore, la stelletta a cinque punte e' inquadrata in un piccolo fregio di fronde di alloro dello stesso metallo.
3. Sul nastrino della croce d'oro e d'argento viene applicata una corona turrita, rispettivamente, d'oro e d'argento.
 
Art. 14.
1. L'insegna della medaglia al valore dell'Arma dei carabinieri puo' essere indossata anche sull'abito civile.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 8 ottobre 2001

Il Ministro: Martino

Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2001
Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 13, foglio n. 121
 
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
 
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