Gazzetta n. 273 del 23 novembre 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 2001
Accoglimento del ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal sig. Rigotto Alberto contro il Ministero della giustizia per l'annullamento delle disposizioni di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, recante norme concernenti le modalita' di esercizio della funzione di revisore contabile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, pervenuto a questo Ministero in data 8 marzo 2000, proposto dal sig. Rigotto Alberto avverso il provvedimento in data 8 ottobre 1999 a firma del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni con cui veniva disposta l'iscrizione del ricorrente nel registro del tirocinio dei revisori dei conti, nella parte in cui non riconosce il periodo di tirocinio effettivamente svolto anteriormente alla suddetta iscrizione, nonche' di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali e delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99 (articoli 9, 43, 44), nella parte in cui riconoscono la validita' del solo tirocinio svolto anteriormente all'emanazione del regolamento, con esclusione di quello svolto prima dell'attivazione del relativo registro e prima dell'iscrizione nel registro stesso;
Udito il parere n. 950/2000 emesso dalla Sezione terza del Consiglio di Stato nell'adunanza del 27 febbraio 2001, il cui testo e' allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;
Visti il testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il regolamento approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, e l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
Decreta:
In ordine al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dal sig. Rigotto Alberto:
1) accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto:
a) annulla la disposizione di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, nella parte in cui riconosce la validita' soltanto del periodo di tirocinio svolto precedentemente all'emanazione del regolamento stesso, con conseguente esclusione del tirocinio svolto nel periodo successivo, fino al momento dell'iscrizione nel relativo registro;
b) annulla l'impugnato provvedimento nella parte in cui non riconosce il periodo di tirocinio dal 30 luglio 1998 alla data di presentazione della domanda (17 marzo 1999);
2) dichiara parzialmente cessata la materia del contendere con riguardo alla decorrenza del computo del periodo di tirocinio a far tempo dalla data di presentazione della domanda di iscrizione (17 marzo 1999);
3) dispone, ai sensi dell'art. 14, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971, la pubblicazione del presente decreto, a cura del Ministero della giustizia e nel termine di giorni trenta dalla sua emanazione, nella Gazzetta Ufficiale.
Dato a Roma, addi' 26 luglio 2001
CIAMPI
Castelli, Ministro della giustizia
 
Allegato
CONSIGLIO DI STATO Adunanza della Sezione terza - 27 febbraio 2001 La Sezione.
Vista la relazione prot. n. 7/31103/RC/0625, in data 14 aprile 2000, con la quale il Ministero della giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato in ordine al ricorso straordinario indicato in oggetto;
Viste la pronuncia interlocutoria in data 20 giugno 2000 e la risposta dell'amministrazione con nota prot. n. R/2001/008 in data 23 gennaio 2001;
Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore cons. Pier Luigi Lodi. Premesso:
Il dott. Alberto Rigotto aspira all'iscrizione nel registro dei revisori contabili, previo superamento dell'esame previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, per l'ammissione al quale occorre aver svolto, presso un revisore contabile, un tirocinio triennale, avente ad oggetto il controllo di bilanci di esercizio e consolidati.
Con istanza presentata il 17 marzo 1999 ai fini dell'iscrizione nell'apposito registro del tirocinio, il predetto ha fatto tra l'altro presente di svolgere ininterrottamente dal 30 luglio 1998, presso lo studio di un professionista abilitato, tirocinio in materia di controllo legale dei conti.
La Commissione centrale per la formazione e la tenuta del registro dei revisori contabili, con determinazione in data 24 settembre 1999, di cui al verbale n. 29, ha dichiarato il predetto ricorrente in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione nel registro del tirocinio con decorrenza dalla data di iscrizione nel registro stesso, senza nel contempo riconoscere - ai sensi dell'art. 43 del regolamento in materia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99 - il periodo pregresso di tirocinio effettivamente svolto dalla predetta data del 30 luglio 1998.
Successivamente, con provvedimento del Ministero della giustizia in data 8 ottobre 1999, e' stata, quindi, disposta l'iscrizione dell'istante nel registro del tirocinio, con le modalita' indicate dalla competente Commissione.
L'interessato, non ritenendo giustificata la mancata valutazione del periodo relativo al tirocinio precedentemente svolto, ha proposto il ricorso straordinario in esame con il quale chiede l'annullamento non solo delle surricordate determinazioni, con i relativi atti preordinati, connessi e conseguenziali, ma anche:
a) delle disposizioni del citato regolamento che prevedono la validita' del solo tirocinio anteriore alla sua emanazione, con esclusione di quello anteriore alla data di attivazione del registro, e con esclusione, altresi', di quello antecedente all'iscrizione nel registro stesso, con particolare riferimento agli articoli 9, 43 e 44;
b) dei provvedimenti, ignoti, che avrebbero disposto la presentazione di relazioni annuali relative al tirocinio fino al 6 ottobre 2002, senza tenere in alcuna considerazione la relazione gia' presentata in proposito dall'interessato in data 27 settembre 1999.
I motivi di gravame dedotti sono i seguenti:
A) violazione di legge (art. 3, decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, art. 43, decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99);
B) violazione di legge (falsa applicazione degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99; violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione);
C) violazione di legge (articoli 3 e 97 della Costituzione, articoli 3 e 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88); violazione del principio di ragionevolezza e di proporzionalita'; irrazionalita'; illogicita'.
Il Ministero della giustizia riferisce che le determinazioni della Commissione centrale in parola risultano conformi al disposto del ripetuto art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 99 del 1998 (secondo cui si puo' tener conto del tirocinio svolto "precedentemente all'emanazione del presente regolamento"), nonche' al disposto dell'art. 9 dello stesso testo normativo (secondo cui il tirocinio decorre dalla data di iscrizione nel registro) e che solo dopo l'iscrizione in parola possono essere efficacemente effettuati i previsti controlli.
Con la nota in data 23 gennaio 2001, di risposta alla pronuncia interlocutoria di questa Sezione, e' stato trasmesso un appunto della competente Direzione generale del Ministero nel quale si sottolinea in particolare che per il periodo successivo alla data del 16 ottobre del 1998, relativa alla formale istituzione del registro del tirocinio, e fino alla data di iscrizione del registro stesso, la pretesa del ricorrente non potrebbe essere integralmente soddisfatta neppure alla luce della sopravvenuta modifica dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 99 del 1998, per effetto dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 233, secondo cui la durata triennale del tirocinio va computata "dalla data di ricezione della domanda di iscrizione nel registro" per tutte le domande ricevute successivamente alla data del 1 maggio 1998, corrispondente al giorno di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 99 del 1998). Cio' in quanto il ricorrente risulta aver presentato la domanda di iscrizione soltanto in data 17 marzo 1999, per cui resterebbe non riconoscibile il periodo di tirocinio dal medesimo svolto tra il 16 ottobre 1998 e il 17 marzo 1999. Considerato:
1. Rileva, preliminarmente, la Sezione che risulta essere stata nel frattempo parzialmente soddisfatta la pretesa del ricorrente di vedersi riconoscere il periodo di tirocinio quale revisore contabile da esso svolto dopo la emanazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e prima dell'iscrizione nel registro del tirocinio previsto dall'art. 5 dello stesso regolamento.
Come esposto in premessa, infatti, l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 233, nel modificare l'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 99 del 1998, ha stabilito che la durata triennale del tirocinio venga fatta decorrere non piu' dal momento della iscrizione nel registro, ma dalla data di ricezione della domanda di iscrizione nel registro, in epoca posteriore al 1 maggio 1998. Nel caso in esame, quindi, avendo l'interessato presentato la domanda di iscrizione il giorno 17 marzo 1999, da tale data deve ritenersi pienamente valido il periodo di tirocinio effettivamente svolto dal medesimo, con soddisfazione della pretesa da quest'ultimo avanzata al riguardo.
Per questa parte deve essere, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2. Restano da esaminare le questioni, sollevate con i diversi motivi di gravame, intese specificamente a far valere il riconoscimento di tutto il periodo di tirocinio svolto anche prima dell'iscrizione nell'apposito registro.
Come accennato sopra, la sopravvenuta norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2000, ha bensi' comportato in concreto un parziale accoglimento della pretesa del ricorrente, ma rimane ancora insoddisfatta la pretesa relativa al periodo intercorrente tra l'effettivo inizio del tirocinio (30 luglio 1998) e la presentazione da parte del ricorrente della domanda di iscrizione al registro (in data 17 marzo 1999).
In proposito il Collegio ritiene opportuno sottolineare, anzitutto, che la surricordata modifica della disciplina dettata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 99 del 1998, ad opera del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2000, non puo' comunque comportare effetti preclusivi all'esame del merito del ricorso di cui si discute, ed in particolare delle censure, di carattere prioritario, rivolte avverso l'art. 43 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 99 del 1998, e cio' perche' tale norma reca disposizioni di natura esclusivamente transitoria, che non possono comunque ritenersi incise dalla nuova normativa sopravvenuta, la quale detta, invece, disposizioni relative al regime generale che dovra' essere osservato in via permanente per il calcolo della durata del tirocinio.
Cio' posto, puo' passarsi all'esame delle censure dedotte avverso il menzionato art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 99 del 1998, nella parte in cui stabilisce la riconoscibilita' soltanto del periodo di tirocinio svolto precedentemente alla emanazione del regolamento e con esclusione, quindi, di tutto il periodo successivo, fino al momento dell'iscrizione nel registro, di cui si prevedeva la successiva istituzione.
Nell'ambito dei diversi motivi di ricorso, e segnatamente in quelli contrassegnati con le lettere b) e c), il ricorrente deduce, tra l'altro, il vizio di violazione di legge, ed in ispecie delle norme che hanno stabilito un criterio di continuita' tra le attivita' professionali di revisore contabile e di revisore ufficiale dei conti, nonche' di violazione dei principi, di rango costituzionale, di uguaglianza e di ragionevolezza nella disciplina di situazioni come quelle contemplate dalla norma transitoria in questione. Tali doglianze, ad avviso del Collegio, sono da ritenere fondate ed assorbenti.
La Sezione si' e' gia' occupata di analoga questione, con precedente parere n. 2072/2000, in data 13 febbraio 2001, e ritiene di dover confermare detta pronuncia, che ha concluso nel senso dell'illegittimita' della disciplina transitoria di cui si tratta, sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
Va rammentato che il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nel dare attuazione alla direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili, ha istituito il nuovo registro dei revisori contabili, l'iscrizione nel quale avviene a seguito del superamento di apposito esame. Nella prima formazione del registro, peraltro, e' stata espressamente prevista la diretta iscrizione degli appartenenti a talune categorie tra le quali, in primo luogo, e' contemplata quella dei soggetti iscritti (o che abbiano titolo per essere iscritti) nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, con cio' riconoscendo la sostanziale equivalenza delle due figure professionali in questione.
E' evidente, pertanto, che in attesa delle relative norme regolamentari di esecuzione (emanate solo con il decreto del Presidente della Repubblica n. 99 del 1998, nonostante che l'art. 14 del decreto legislativo n. 88 prevedesse un termine di centottanta giorni) per lo svolgimento del tirocinio, in assenza di qualsiasi nuova disposizione in proposito, non poteva applicarsi altra disciplina che quella previgente, con conseguente necessita' che tali attivita' fossero positivamente ed integralmente valutate anche in vista dell'ammissione all'esame previsto per l'iscrizione nel nuovo registro dei revisori contabili.
Questa e' proprio la finalita' che ha inteso raggiungere l'impugnato art. 43 del regolamento, il quale ha espressamente previsto che debba tenersi conto del periodo di tirocinio pregresso, stabilendo pero' che potesse essere valutato solo il periodo "svolto precedentemente all'emanazione del presente regolamento" e ancorando, quindi, la cessazione della rilevanza dell'attivita' di praticantato, gia' regolarmente svolta dagli interessati, ad un elemento di carattere puramente formale e non ricollegabile ne' alla concreta predisposizione dell'apposito registro del tirocinio, ne' alle determinazioni degli organi competenti a decidere in ordine alla effettiva iscrizione nel registro medesimo.
Tale scelta normativa si e' rivelata improvvida per un ampio numero di candidati i quali, come l'attuale ricorrente, pur continuando a svolgere le medesime funzioni di controllo dei documenti contabili, gia' in precedenza espletate come tirocinanti, si sono visti decurtare un periodo piu' o meno lungo dell'attivita' professionale valutabile ai fini dell'ammissione all'esame per revisore contabile. La norma in parola si palesa anche incoerente ed irrazionale ove si consideri che essa non offriva alcun rimedio a tale perdita, ponendo in definitiva sullo stesso piano situazioni chiaramente differenti ed eterogenee, come quella dei soggetti che gia' svolgevano attivita' di tirocinanti e quella di coloro che, invece, non svolgevano alcuna attivita' del genere.
Risulta, peraltro, che la competente Commissione centrale si era resa ben conto della sostanziale iniquita' della norma, tanto e' vero che, con pronuncia di carattere generale in data 13 ottobre 1998, verbale n. 6, aveva ritenuto di superare la lettera della norma, per consentire la valutazione del periodo di tirocinio fino al 16 ottobre 1998, data di istituzione dell'apposito registro del tirocinio.
Tale posizione viene fatta propria dall'Amministrazione riferente, la quale sottolinea che - a suo giudizio - solo in questo modo possono essere pienamente esercitate le funzioni ministeriali volte a controllare lo svolgimento del tirocinio; altrimenti, in talune ipotesi, la tardiva presentazione della domanda da parte di chi abbia gia' svolto un triennio di attivita', potrebbe consentire al medesimo di chiedere di partecipare all'esame, senza lasciare all'Amministrazione la possibilita' di effettuare alcun controllo.
Le anziesposte argomentazioni non sembrano, tuttavia, persuasive ove si consideri, da un lato, che si tratta di una norma transitoria intesa a riconoscere le situazioni maturate sulla base della normativa previgente, tra le quali poteva anche verificarsi l'ipotesi di maturazione del triennio gia' alla data di emanazione del regolamento; dall'altro lato, che la mancata indicazione, da parte della stessa norma transitoria, di un termine tassativo per la presentazione dell'istanza per il riconoscimento delle attivita' pregresse, non potrebbe consentire il pregiudizio di posizioni soggettive venutesi a creare in piena aderenza alla normativa in vigore. In ogni caso, infine, non appare esatta l'affermazione circa l'impossibilita' di qualsiasi controllo da parte dell'Amministrazione, tenuto conto che deve essere sottoposto a valutazione anche l'attestato del professionista presso il quale si' sia gia' svolto il tirocinio.
In conclusione, la norma regolamentare impugnata si palesa illegittima nella parte in cui limita la valutabilita' del tirocinio con riferimento all'attivita' svolta precedentemente alla emanazione del regolamento, mentre sarebbe stato necessario far riferimento, sulla base dei principi sopra enunciati, a tutto il periodo relativo all'attivita' svolta in epoca antecedente all'avvenuta iscrizione nel nuovo registro del tirocinio.
Appaiono, conseguentemente, illegittime anche le determinazioni della competente Commissione centrale e del Ministero della giustizia, adottate sulla base della norma regolamentare in parola ed oggetto, anch'esse, dell'impugnativa in esame.
Tutti gli anzidetti provvedimenti vanno, pertanto, annullati, in parte qua, in accoglimento del proposto gravame, restando in tal modo assorbita ogni altra connessa questione prospettata dall'interessato.
Ai sensi dell'art. 14, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, l'Amministrazione dovra' sottoporre l'annullamento delle norme contenute nel citato art. 43 alle medesime forme di pubblicazione impiegate per l'emanazione delle norme stesse.
P.Q.M.
Esprime il parere che in parte debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso in oggetto e che in parte il ricorso stesso debba essere accolto, nei sensi indicati in motivazione.

Il presidente
Catallozzi

Il segretario
Mustafa'

L'estensore
Lodi
 
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