Gazzetta n. 269 del 19 novembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 6 novembre 2001
Fissazione del termine iniziale di presentazione delle domande di agevolazione di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, valido per il bando del 2002 del settore industria.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive, tra le quali quelle del "settore industria" (attivita' estrattive, manifatturiere, di produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, delle costruzioni e di servizi reali);
Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992;
Visto, in particolare, l'art. 5, comma 1, del predetto decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche e integrazioni che rimanda ad un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro delle attivita' produttive, la fissazione dei termini di presentazione delle domande;
Visto il proprio decreto del 21 dicembre 2000 con il quale e' stato fissato al 30 giugno 2001 il termine finale di presentazione delle domande del bando relativo al "settore industria" per l'anno 2001;
Vista la decisione dell'Unione europea del 12 luglio 2000 con la quale, tra l'altro, e' stata prevista l'applicabilita' delle misure di agevolazione esclusivamente sulla base delle spese inserite in programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione delle domande;
Ritenuto opportuno, al fine di conferire al regime d'aiuto della legge n. 488/1992 la necessaria continuita' rispetto al bando precedente e di consentire alle imprese interessate di presentare la domanda di agevolazione per l'eventuale avvio del programma di investimenti, fissare il termine iniziale di presentazione delle domande per il bando del "settore industria" del 2002;
Ritenuto di rinviare la fissazione del termine finale in modo che lo stesso risulti successivo di un congruo lasso di tempo alla conoscenza da parte delle imprese delle risorse finanziarie destinate al bando e delle proposte delle regioni e province autonome concernenti la formazione delle graduatorie speciali e le relative risorse, le specifiche priorita' ed i relativi punteggi, il cui termine ultimo di formulazione sara' fissato, con separato decreto, immediatamente dopo che saranno note le disponibilita' finanziarie medesime;
Vista la circolare n. 900940 del 1 ottobre 2001 con la quale e' stato pubblicato l'elenco aggiornato delle nuove banche concessionarie convenzionate con il Ministero delle attivita' produttive per gli adempimenti concernenti la concessione e l'erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992, nonche' l'elenco degli istituti collaboratori convenzionati con le banche concessionarie medesime;
Decreta:
Articolo unico
1. Il termine iniziale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 per il bando del 2002 del "settore industria" (attivita' estrattive, manifatturiere, di produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, delle costruzioni e di servizi reali) e' fissato dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.
2. Alla fissazione del termine finale per il medesimo bando si provvedera' con successivo decreto in modo che non trascorrano meno di trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione delle relative proposte regionali di cui al successivo punto 3.
3. Per la presentazione delle domande di cui al comma 1 deve essere utilizzato in originale il modulo di domanda a stampa il cui fac-simile e' riportato nell'allegato n. 10 della circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 (supplemento ordinario n. 122 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2000); per la compilazione della scheda tecnica e della seconda parte del business plan relative alle suddette domande, da produrre insieme alla restante prevista documentazione, anche successivamente alla presentazione del modulo ed al versamento della cauzione e comunque entro il termine finale di cui al precedente comma 2, deve essere utilizzato il software unico predisposto dal Ministero delle attivita' produttive, denominato "Versione 11.00" e successivi aggiornamenti, disponibile sul sito internet di quest'ultimo all'indirizzo www.minindustria.it
4. Le domande devono essere presentate, secondo le modalita' indicate ai punti 5.2 e seguenti della citata circolare n. 900315 del 14 luglio 2000 e successive modifiche e integrazioni, alle banche concessionarie prescelte dalle imprese tra quelle convenzionate con il Ministero delle attivita' produttive, ovvero ad uno degli istituti collaboratori convenzionati con le banche medesime, il cui elenco e' allegato alla circolare n. 900940 del 1 ottobre 2001.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 novembre 2001
Il Ministro: Marzano
 
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