Gazzetta n. 267 del 16 novembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 12 novembre 2001
Autotrasporto internazionale di merci Italia-Svizzera. Prime disposizioni sul rilascio delle autorizzazioni per l'anno 2002.

IL DIRETTORE
dell'unita' di gestione
autotrasporto persone e cose

Visto il regolamento n. 2888/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000, relativo alla ripartizione delle autorizzazioni per la circolazione degli automezzi pesanti in Svizzera;
Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2000;
Visto il decreto dirigenziale del 7 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2000;
Vista la circolare n. 16/2000 del 27 dicembre 2000;
Considerato che la distribuzione delle autorizzazioni in quote garantisce una migliore programmazione alle imprese ed una maggiore razionalizzazione dell'attivita' dell'amministrazione;
Considerato che e' opportuno bilanciare il contingente fra l'attribuzione a titolo di quota e l'attribuzione a titolo precario per l'anno 2002 alle singole imprese;
Ritenuto, quindi, opportuno limitare l'assegnazione in quota per l'anno 2002 al 75% delle autorizzazioni utilizzate nel periodo dal 1 gennaio 2001 al 30 settembre 2001;
Considerato che la commissione deve comunicare le decisioni in merito alla eventuale estensione della data di validita' delle autorizzazioni;

Decreta:
Art. 1.
Le imprese che hanno utilizzato almeno due autorizzazioni al mese in media nel periodo che va dal 1 gennaio 2001 al 30 settembre 2001, con un minimo di diciotto autorizzazioni, possono ottenere l'attribuzione di una quota Svizzera pari al 75%, arrotondato per eccesso, del numero di autorizzazioni utilizzate.
Le autorizzazioni valutate ai fini dell'attribuzione delle quote Svizzera saranno solo quelle restituite utilizzate entro e non oltre il 30 ottobre 2001.
Le autorizzazioni sono attribuite alle imprese in due parti, la prima delle quali corrispondente al 50% dell'intero quantitativo attribuito.
Per ottenere la restante parte l'impresa dovra' restituire utilizzato il 60% della prima parte di autorizzazioni e dovra' richiedere il saldo entro il 30 giugno 2002; qualora la domanda per ottenere la seconda parte dovesse pervenire oltre la data prevista, il numero di autorizzazioni attribuito sara' ridotto in percentuale rapportando la quantita' delle autorizzazioni al periodo dell'anno rimanente rispetto alla data in cui la richiesta di saldo verra' presentata.
L'applicazione del presente articolo e' subordinata al prolungamento della validita' delle autorizzazioni Svizzera da due mesi a tutto l'anno.
 
Art. 2.
Le imprese che hanno utilizzato almeno due autorizzazioni al mese in media nel periodo che va dal 1 gennaio 2001 al 30 settembre 2001, con un minimo di diciotto autorizzazioni, possono ottenere l'attribuzione di una quota Svizzera pari al 75%, arrotondato per eccesso, del numero di autorizzazioni utilizzate.
Le autorizzazioni valutate ai fini dell'attribuzione delle quote Svizzera saranno solo quelle restituite utilizzate entro e non oltre il 30 ottobre 2001.
Le autorizzazioni, nell'ambito della quota ottenuta per l'anno, sono attribuite alle imprese con riferimento a periodi di sessanta giorni di validita'.
Le imprese nella domanda con la quale richiederanno l'attribuzione della quota Svizzera per l'anno, dovranno indicare il numero di autorizzazioni che ritengono di potere utilizzare nei primi sessanta giorni dell'anno 2002.
Le restanti autorizzazioni saranno rilasciate sempre su richiesta da parte dell'impresa con l'indicazione del numero di autorizzazioni che la stessa ritiene di potere utilizzare nel periodo di sessanta giorni di validita' a seguito di restituzione del 60% delle autorizzazioni ottenute con il rilascio precedente.
Il presente articolo e' immediatamente applicabile salvo che non si verifichi l'ipotesi prevista all'ultimo comma dell'articolo precedente.
 
Art. 3.
Le domande per ottenere l'attribuzione delle quote Svizzera devono essere presentate entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Le domande devono essere redatte secondo l'allegato 1, per le autorizzazioni di tipo B (per veicoli a vuoto) e l'allegato 2, per le autorizzazioni di tipo A (per veicoli a pieno carico).
Le domande devono essere corredate dell'attestazione di un versamento di L. 10.000 (Euro 5,16) sul c.c.p. n. 9001 (un versamento per ogni cento autorizzazioni) e di un versamento di L. 20.000 (Euro 10,33) sul c.c.p. n. 4028 ed indirizzate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento dei trasporti terrestri - Unita' di gestione APC-APC3, via Caraci n. 36 - 00157 Roma.
 
Art. 4.
Le imprese che hanno ottenuto autorizzazioni in quota per l'anno 2002 non possono ottenerne di nuove se non hanno restituito utilizzato almeno l'80% dell'intera quota ottenuta.
Le imprese che intendono ottenere autorizzazioni a titolo precario per l'anno 2002 possono presentare domanda per ottenere autorizzazioni redatta secondo gli schemi (allegati 3 e 4), allegando le attestazioni di versamento secondo quanto indicato nell'art. 3, comma 3.
Gli ulteriori rilasci avverranno applicando l'art. 7 del decreto dirigenziale del 7 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2000.
La quantificazione delle autorizzazioni verra' fatta sulla base della tabella allegata al presente decreto (allegato 5).
 
Art. 5.
L'amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifiche sul consumo per valutare eventuali situazioni di scarso o irregolare utilizzo delle autorizzazioni, al fine di dettare disposizioni per ottimizzare l'utilizzo delle stesse.
 
Art. 6.
Il testo del presente decreto e' disponibile nel sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'indirizzo: www.infrastrutturetrasporti.it
 
Art. 7.
Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 18 aprile 1994, n. 594, riguardante i procedimenti di competenza del Dipartimento trasporti terrestri, le domande devono essere redatte nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione e pertanto, le domande presentate senza utilizzare gli appositi schemi allegati al presente decreto, verranno archiviate.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 12 novembre 2001
Il direttore: Ricozzi
 
Allegato 1
Allegare versamenti
----> Vedere modello di domanda <----
 
Allegato 2
Allegare versamenti
----> Vedere modello di domanda <----
 
Allegato 3
Allegare versamenti
----> Vedere modello di domanda <----
 
Allegato 4
Allegare versamenti
----> Vedere modello di domanda <----
 
Allegato 5

Le autorizzazioni verranno distribuite, fino ad esaurimento delle scorte, con i seguenti criteri:
a) impresa che ha in disponibilita' 1 veicolo, fino ad un massimo di tre autorizzazioni;
b) impresa che ha in disponibilita' 2 - 5 veicoli, fino ad un massimo di sei autorizzazioni;
c) impresa che ha in disponibilita' 6 - 10 veicoli, fino ad un massimo di otto autorizzazioni;
d) impresa che ha in disponibilita' 11 - 14 veicoli, fino ad un massimo di dieci autorizzazioni;
e) impresa che ha in disponibilita' 15 - 20 veicoli, fino ad un massimo di dodici autorizzazioni;
f) impresa che ha in disponibilita' 21 - 30 veicoli, fino ad un massimo di diciotto autorizzazioni;
g) impresa che ha in disponibilita' 31 - 40 veicoli, fino ad un massimo di venti autorizzazioni;
h) impresa che ha in disponibilita' oltre 40 veicoli, fino ad un massimo di trenta autorizzazioni.
 
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