Gazzetta n. 267 del 16 novembre 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 2001, n. 403
Regolamento sui criteri per l'individuazione dei soggetti professionali esterni da invitare alle procedure di selezione per realizzare comunicazioni istituzionali a carattere pubblicitario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare l'articolo 15 il quale prevede che con regolamento siano stabiliti i criteri per la individuazione dei soggetti professionali da invitare alle procedure di selezione, nonche' per la determinazione delle remunerazioni per i servizi prestati;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 2000, recante programma delle iniziative di informazione e comunicazione istituzionale delle amministrazioni dello Stato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2000;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2001;
Sentita l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni in data 21 marzo 2001;
Sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato in data 19 marzo 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 aprile 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 agosto 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana

il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per "legge", la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni;
b) per "amministrazioni dello Stato", la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri ed i soggetti a questi strumentali, e le amministrazioni autonome, indicate tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
c) per "soggetti professionali esterni", i soggetti esterni alla pubblica amministrazione che possono partecipare alle procedure di selezione per la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario;
d) per "procedure di selezione", le procedure individuate sulla base del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni;
e) per iniziative di "comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario", le iniziative di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 150 del 2000, volte a dare diffusione e informativa pubblica alle attivita' delle amministrazioni dello Stato attraverso l'utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa, ivi comprese le affissioni.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- L'art. 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
recante: "Nuove disposizioni generali sull'amministrazione
del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato"
e' il seguente:
"Art. 6. - Qualora, per speciali ed eccezionali
circostanze, che dovranno risultare nel decreto di
approvazione del contratto, non possano essere utilmente
seguite le forme indicate negli articoli 3 e 4, il
contratto potra' essere concluso a trattativa privata.
Se l'importo previsto superi le L. 150.000.000 il
progetto di contratto o, nel caso di cui al precedente art.
5, comma ultimo, lo schema di contratto firmato dalla ditta
contraente sara', ai sensi dell'articolo medesimo,
comunicato al Consiglio di Stato per il parere".
- L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante: "Disciplina dell'attivita' di governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e'
il seguente:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (lettera soppressa).".
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, reca:
"Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti
pubblici di servizi, e successive modificazioni".
- L'art. 15 della legge 7 giugno 2000, n. 150, recante:
"Disciplina delle attivita' di informazione e di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni" e' il
seguente:
"Art. 15 (Procedure di gara). - 1. Per la realizzazione
delle iniziative di comunicazione istituzionale a carattere
pubblicitario la scelta dei soggetti professionali esterni
e' effettuata, anche in deroga ai limiti previsti dall'art.
6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nel rispetto
delle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 157. A tali fini, con regolamento da emanare, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti i criteri per la individuazione dei
soggetti professionali da invitare alle procedure di
selezione, nonche' per la determinazione delle
remunerazioni per i servizi prestati. A tali fini si tiene
conto anche dei criteri stabiliti in materia dall'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni".
- La direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri sul programma delle iniziative di informazione e
comunicazione istituzionale delle amministrazioni dello
Stato e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre
2000, n. 254.

Note all'art. 1:
- Il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" e' il seguente:
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157,
vedi note alle premesse.
- Il testo del comma 4 dell'art. 1 della gia' citata
legge 7 giugno 2000, n. 150, e' il seguente:
"4. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto
di Stato, di segreto d'ufficio, di tutela della
riservatezza dei dati personali e in conformita' ai
comportamenti richiesti dalle carte deontologiche, sono
considerate attivita' di informazione e di comunicazione
istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero
dai soggetti di cui al comma 2 e volte a conseguire:
a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa,
attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini alle
collettivita' e ad altri enti attraverso ogni modalita'
tecnica ed organizzativa;
c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di
ciascun ente".



 
Art. 2.
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, a norma dell'articolo 15 della legge, definisce le modalita' di scelta dei soggetti professionali esterni ai quali sono affidate le iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario da parte di amministrazioni dello Stato. Il regolamento stesso stabilisce, in particolare, i criteri per l'individuazione dei soggetti professionali invitati alle procedure di selezione e per la determinazione del corrispettivo dei servizi resi dai predetti soggetti per le iniziative medesime.
2. L'affidamento delle iniziative di cui al comma 1, di importo inferiore a 130.000 diritti speciali di prelievo (DSP) con procedura negoziata, e' effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, le procedure di affidamento delle iniziative di cui al comma 1 sono disciplinate dalle disposizioni in materia di appalti pubblici di servizi ed in particolare dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, qualunque sia l'importo dell'iniziativa.



Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 15 della citata legge 7 giugno
2000, n. 150, vedi note alle premesse.
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157,
vedi note alle premesse.



 
Art. 3.
Requisiti di ammissione

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione i soggetti che operano, nei settori della comunicazione o della pubblicita' sulla base dell'oggetto sociale, se societa', o dell'iscrizione alla Camera di commercio, artigianato e agricoltura, se imprese individuali, o comunque di altra equivalente registrazione, se imprese appartenenti a Stato membro della Unione europea, che sono costituite come segue:
a) imprese individuali;
b) societa' di persone o di capitale;
c) raggruppamenti temporanei di imprese.
 
Art. 4.
Capacita' tecnica e finanziaria

1. La capacita' tecnica-finanziaria dei concorrenti, per gli appalti di importo superiore alla soglia di cui all'articolo 2, comma 2, e' dimostrata sulla base degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, nonche' dall'allegazione all'offerta delle principali campagne pubblicitarie, dall'esperienza dei soggetti responsabili della prestazione dei servizi in detti settori e dal numero e dalla qualificazione professionale del personale specializzato che, a carattere continuativo, presti la propria opera presso l'impresa.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, per gli appalti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 2, comma 2, la capacita' finanziaria e' dimostrata dal fatturato dell'anno precedente la pubblicazione del bando di gara relativo ai settori di cui al comma 1, dall'esistenza di adeguati requisiti di affidabilita' presso il sistema bancario nonche', per le societa' di capitale, dal capitale sociale.
3. Nelle procedure ristrette o negoziate il bando di gara indica i requisiti minimi di capacita' tecnica o finanziaria. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la mandataria deve possedere almeno il 60 per cento del fatturato complessivo mentre la restante percentuale deve essere posseduta dalla o dalle mandanti.



Note all'art. 4:
- L'art. 13 del citato decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 157, e' il seguente:
"Art. 13 (Capacita' economica e finanziaria). - 1. La
dimostrazione della capacita' finanziaria ed economica
delle imprese concorrenti puo' essere fornita mediante uno
o piu' dei seguenti documenti:
a) idonee dichiarazioni bancarie;
b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;
c) dichiarazione concernente il fatturato globale
d'impresa e l'importo relativo ai servizi identici a quello
oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.
2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara quali
dei documenti indicati al comma 1 devono essere presentati,
nonche' gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I
documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere
richiesti a prestatori di servizi stabiliti in Stati membri
che non prevedono la pubblicazione del bilancio.
3. Se il concorrente non e' in grado, per giustificati
motivi, di presentare le referenze richieste, puo' provare
la propria capacita' economica e finanziaria mediante
qualsiasi altro documento considerato idoneo
dall'amministrazione aggiudicatrice.".
- L'art. 14 del citato decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 157, e' il seguente:
"Art. 14 (Capacita' tecnica). - 1. La dimostrazione
delle capacita' tecniche dei concorrenti, negli appalti di
cui all'allegato 1, puo' essere fornita mediante:
a) l'elenco dei principali servizi prestati negli
ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date
e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi;
se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni
o enti pubblici, esse sono provate da certificati
rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti
medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati,
l'effettuazione effettiva della prestazione e' dichiarata
da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;
b) l'elenco dei titoli di studio e professionali dei
prestatori di servizi e/o dei dirigenti dell'impresa
concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente
responsabili della prestazione di servizi;
c) l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici,
facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in
particolare, di quelli incaricati dei controlli di
qualita';
d) l'indicazione del numero medio annuo di dipendenti
del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli
ultimi tre anni;
e) la descrizione delle attrezzature tecniche, dei
materiali, degli strumenti, compresi quelli di studio e di
ricerca, utilizzati per la prestazione del servizio e delle
misure adottate per garantire la qualita';
f) il controllo, effettuato dalla amministrazione o,
per suo incarico, da un organismo ufficiale competente del
Paese in cui e' stabilito il concorrente, allorche' il
servizio da prestare sia complesso o debba rispondere,
eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo
verte sulla capacita' di produzione e, se necessario, di
studio e di ricerca del concorrente e sulle misure
utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualita';
g) l'indicazione della quota di appalto che il
concorrente intenda, eventualmente, subappaltare.
2. L'amministrazione aggiudicatrice precisa, nel bando
di gara o nella lettera d'invito, quali dei suindicati
documenti e requisiti devono essere presentati o
dimostrati.
3. Le informazioni di cui all'art. 13 e quelle di cui
al comma 1 non possono eccedere l'oggetto dell'appalto;
l'amministrazione deve, comunque, tener conto dei legittimi
interessi del concorrente relativi alla protezione dei
segreti tecnici e commerciali.
4. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici richiedano
la presentazione di certificati rilasciati da organismi
indipendenti, attestanti che il concorrente osserva
determinate norme in materia di garanzia della qualita',
esse fanno riferimento ai sistemi di garanzia della
qualita' basati sulla pertinente serie di norme europee EN
29000, certificati da organismi conformi alla serie di
norme europee EN 45000. Le amministrazioni aggiudicatrici
riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da
organismi stabiliti in altri Stati membri; esse ammettono,
parimenti, altre prove relative all'impiego di misure
equivalenti di garanzia della qualita' qualora il
concorrente non abbia accesso a tali certificati o non
possa ottenerli nei termini richiesti.



 
Art. 5.
Affidamento delle iniziative di importo inferiore a 130.000 DSP

1. Le iniziative di cui all'articolo 2, di importo inferiore a 130.000 DSP, possono essere affidate, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, mediante la procedura negoziata di cui al presente articolo.
2. La procedura di selezione di cui al comma 1 e' resa pubblica con avviso su almeno due quotidiani a diffusione nazionale. L'avviso e' reso altresi' pubblico con inserzione nel sito informatico della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. L'avviso pubblico di cui al comma 2 contiene:
a) l'oggetto della campagna di comunicazione istituzionale ed il relativo importo;
b) i requisiti di ammissione e di capacita' economica e finanziaria di cui agli articoli 3 e 4;
c) le modalita' di presentazione delle domande di partecipazione;
d) il termine, non inferiore a quattordici giorni lavorativi, derogabile solo in caso di motivata e comprovata urgenza non dipendente da cause imputabili all'amministrazione, di presentazione delle domande di partecipazione;
e) i criteri di selezione, con riferimento ai requisiti di competenza tecnica di cui all'articolo 4, comma 1, in caso di numero di domande di partecipazione superiore a quindici;
f) ogni altra informazione utile per la predisposizione della domanda di partecipazione anche in relazione alle finalita' perseguite dalla campagna di comunicazione.
4. Quando il numero delle domande di partecipazione e' superiore a quindici, la selezione dei concorrenti da invitare e' effettuata sulla base dei requisiti contenuti nell'avviso di cui al comma 3, lettera e).
5. Sono invitati a partecipare alla procedura di selezione almeno tre imprese mediante lettera di invito, contenente:
a) l'oggetto della campagna di comunicazione istituzionale ed il relativo importo massimo;
b) gli obiettivi, i destinatari, il linguaggio ed il tono della campagna;
c) gli strumenti e le modalita' della comunicazione;
d) gli obblighi essenziali a carico dell'amministrazione ed in particolare modalita' e termini di pagamento;
e) eventuali ulteriori informazioni sull'iniziativa di comunicazione;
f) il termine di ricezione delle offerte, non inferiore a venti giorni lavorativi;
g) l'ulteriore eventuale documentazione richiesta ai concorrenti;
h) le modalita' di presentazione dell'offerta;
i) le modalita' di formulazione dell'offerta economica, in modo che essa sia dettagliata;
l) il criterio di aggiudicazione di cui all'articolo 6;
m) indirizzo, numero di telefono e di fax del servizio cui possono essere richieste le informazioni necessarie alla selezione.



Nota all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 6 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, vedi note alle premesse.



 
Art. 6.
Criteri di aggiudicazione

1. L'aggiudicazione delle iniziative di cui all'articolo 2 e' disposta con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, sulla base dei seguenti parametri, valutati in ordine decrescente di importanza:
a) rispondenza agli obiettivi di comunicazione precisati nella lettera di invito;
b) qualita' del progetto creativo, con particolare riferimento all'efficacia del messaggio di comunicazione;
c) prezzo.
2. Sono escluse le offerte economiche incoerenti con i criteri di remunerazione di cui all'articolo 7.
 
Art. 7.
Remunerazione dei servizi prestati

1. La remunerazione dei servizi delle iniziative di cui all'articolo 2 e' composta secondo le seguenti percentuali del valore economico complessivo dell'iniziativa:
a) per le campagne che prevedono la distribuzione sui mezzi di comunicazione di massa:
1) compenso all'impresa affidataria: non oltre il 12 per cento;
2) produzione: non oltre il 15 per cento;
3) distribuzione: non meno del 73 per cento;
b) per le campagne che non prevedono la distribuzione sui mezzi di comunicazione di massa:
1) compenso all'impresa affidataria: non oltre il 25 per cento;
2) produzione: non meno del 75 per cento.
2. Le percentuali di cui al comma 1 sono soggette a revisione biennale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
 
Art. 8.
Commissione giudicatrice

1. La valutazione dei requisiti di ammissione alle selezioni di cui all'articolo 2 e delle offerte presentate dai concorrenti e' effettuata da una commissione giudicatrice, nominata dalla amministrazione che indice la selezione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio.
2. La commissione e' composta da non piu' di cinque membri, dotati di adeguata competenza tecnica e professionalita' nel campo della comunicazione istituzionale, di cui almeno uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Non puo' far parte della commissione chi abbia un qualsiasi interesse personale o professionale con uno dei soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nella procedura di gara. Costituisce in ogni caso causa di incompatibilita' l'aver intrattenuto, nel triennio precedente, rapporti professionali con le imprese operanti nel settore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato Roma, addi' 21 settembre 2001

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 39
 
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