Gazzetta n. 266 del 15 novembre 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380
Ripubblicazione del testo del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)", corredato delle relative note. (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 239/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 245 del 20 ottobre 2001).

Art. 1 (L)
Ambito di applicazione

1. Il presente testo unico contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell'attivita' edilizia.
2. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia.
3. Sono fatte salve altresi' le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed alle relative norme di attuazione, in materia di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999 n.
302, supplemento ordinario, reca: "Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997,
n. 352".
- Si riporta il testo degli articoli 24 e 25 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:
"Art. 24 (Principi organizzativi per l'esercizio delle
funzioni amministrative in materia di insediamenti
produttivi). - 1. Ogni comune esercita, singolarmente o in
forma associata, anche con altri enti locali, le funzioni
di cui all'art. 23, assicurando che un'unica struttura sia
responsabile dell'intero procedimento.
2. Presso la struttura e' istituito uno sportello unico
al fine di garantire a tutti gli interessati l'accesso,
anche in via telematica, al proprio archivio informatico
contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione
e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari
per le procedure autorizzatorie, nonche' tutte le
informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese
quelle concernenti le attivita' promozionali, che dovranno
essere fornite in modo coordinato.
3. I comuni possono stipulare convenzioni con le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
realizzazione dello sportello unico.
4. Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali
possono avvalersi, nelle forme concordate, di altre
amministrazioni ed enti pubblici, cui possono anche essere
affidati singoli atti istruttori del procedimento.
5. Laddove siano stipulati patti territoriali o
contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti
puo' prevedere che la gestione dello sportello unico sia
attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o
del contratto".
"Art. 25 (Procedimento). - 1. Il procedimento
amministrativo in materia di autorizzazione
all'insediamento di attivita' produttive e' unico.
L'istruttoria ha per oggetto in particolare i profili
urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della
sicurezza.
2. Il procedimento, disciplinato con uno o piu'
regolamenti ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge
15 marzo 1997, n. 59, si ispira ai seguenti principi:
a) istituzione di uno sportello unico presso la
struttura organizzativa e individuazione del responsabile
del procedimento;
b) trasparenza delle procedure e apertura del
procedimento alle osservazioni dei soggetti portatori di
interessi diffusi;
c) facolta' per l'interessato di ricorrere
all'autocertificazione per l'attestazione, sotto la propria
responsabilita', della conformita' del progetto alle
singole prescrizioni delle norme vigenti;
d) facolta' per l'interessato, inutilmente decorsi i
termini per il rilascio degli atti di assenso previsti, di
realizzare l'impianto in conformita' alle
autocertificazioni prodotte, previa valutazione favorevole
di impatto ambientale, ove prevista dalle norme vigenti e
purche' abbia ottenuto la concessione edilizia;
e) previsione dell'obbligo della riduzione in
pristino nel caso di falsita' di alcuna delle
autocertificazioni, fatti salvi i casi di errori od
omissioni materiali suscettibili di correzioni o
integrazioni;
f) possibilita' del ricorso da parte del comune,
nella qualita' di amministrazione procedente, ove non sia
esercitata la facolta' di cui alla lettera c), alla
conferenza di servizi, le cui determinazioni sostituiscono
il provvedimento ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, come modificato dalla legge 15 maggio 1997,
n. 127;
g) possibilita' del ricorso alla conferenza di
servizi quando il progetto contrasti con le previsioni di
uno strumento urbanistico; in tal caso, ove la conferenza
di servizi registri un accordo sulla variazione dello
strumento urbanistico, la determinazione costituisce
proposta di variante sulla quale si pronuncia
definitivamente il consiglio comunale, tenuto conto delle
osservazioni, proposte e opposizioni avanzate in conferenza
di servizi nonche' delle osservazioni e opposizioni
formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge
17 agosto 1942, n. 1150;
h) effettuazione del collaudo, da parte di soggetti
abilitati non collegati professionalmente ne'
economicamente in modo diretto o indiretto all'impresa, con
la presenza dei tecnici dell'unita' organizzativa, entro i
termini stabiliti; l'autorizzazione e il collaudo non
esonerano le amministrazioni competenti dalle proprie
funzioni di vigilanza e controllo e dalle connesse
responsabilita' previste dalla legge.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi
ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente
articolo secondo le previsioni dei rispettivi statuti e
delle relative norme di attuazione".



 
Art. 2 (L)
Competenze delle regioni e degli enti locali

1. Le regioni esercitano la potesta' legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potesta' legislativa esclusiva, nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
3. Le disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo unico, attuative dei principi di riordino in esso contenuti, operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino a quando esse non si adeguano ai principi medesimi.
4. I comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinano l'attivita' edilizia.
5. In nessun caso le norme del presente testo unico possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque conferiti alle regioni e agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in vigore.



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267:
"Art. 3 (Autonomia dei comuni e delle province). - 1.
Le comunita' locali, ordinate in comuni e province, sono
autonome.
2. Il comune e' l'ente locale che rappresenta la
propria comunita', ne cura gli interessi e ne promuove lo
sviluppo.
3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e
Regione, rappresenta la propria comunita', ne cura gli
interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria,
normativa, organizzativa e amministrativa, nonche'
autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri
statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della
finanza pubblica.
5. I comuni e le province sono titolari di funzioni
proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e
della Regione, secondo il principio di sussidiarieta'. I
comuni e le province svolgono le loro funzioni anche
attraverso le attivita' che possono essere adeguatamente
esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle
loro formazioni sociali".



 
Art. 3 (L)

Definizioni degli interventi edilizi (legge 5 agosto 1978, n. 457,
art. 31)
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attivita' produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 34 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
"Art. 34 (Definizione di restauro). - 1. Ai fini del
presente Capo, per restauro si intende l'intervento diretto
sulla cosa volto a mantenerne l'integrita' materiale e ad
assicurare la conservazione e la protezione dei suoi valori
culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone
dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente
il restauro comprende l'intervento di miglioramento
strutturale".



 
Art. 4 (L) Regolamenti edilizi comunali (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 33)

1. Il regolamento che i comuni adottano ai sensi dell'articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalita' costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilita' degli immobili e delle pertinenze degli stessi.
2. Nel caso in cui il comune intenda istituire la commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.
 
Art. 5 (R) Sportello unico per l'edilizia (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; art. 220, regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265)

1. Le amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del Capo V, Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione di uffici o organi gia' esistenti, a costituire un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attivita'.
2. Tale ufficio provvede in particolare:
a) alla ricezione delle denunce di inizio attivita' e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attivita' edilizia, ivi compreso il certificato di agibilita', nonche' dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento, all'elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonche' a tutte le possibili informazioni utili disponibili;
d) all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' delle norme comunali di attuazione;
e) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilita', nonche' delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggisticoambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;
f) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all'applicazione della parte seconda del testo unico.
3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di agibilita', l'ufficio di cui al comma 1 acquisisce direttamente, ove questi non siano stati gia' allegati dal richiedente:
a) il parere dell'A.S.L. nel caso in cui non possa essere sostituito da una autocertificazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1;
b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio.
4. L'ufficio cura altresi' gli incombenti necessari ai fini dell'acquisizione, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di detti assensi rientrano, in particolare:
a) le autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 94 e 62;
b) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all'articolo 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898;
c) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimita' della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
d) l'autorizzazione dell'autorita' competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione;
e) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi degli articoli 21, 23, 24, e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
f) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato l'adeguamento al piano comprensoriale previsto dall'articolo 5 della stessa legge, per l'attivita' edilizia nella laguna veneta, nonche' nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;
g) il parere dell'autorita' competente in tema di assetti e vincoli idrogeologici;
h) gli assensi in materia di servitu' viarie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali;
i) il nulla-osta dell'autorita' competente ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in tema di aree naturali protette.



Note all'art. 5:
- Il Capo V, Titolo II, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, recante (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali), reca: "Forme
associative".
- Si riporta il testo degli articoli 36, 38 e 46 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490:
"Art. 36 (Procedure urbanistiche semplificate). - 1. Le
disposizioni che escludono le procedure semplificate di
controllo urbanistico-edilizio in relazione all'incidenza
dell'intervento su beni culturali non si applicano ai
lavori di restauro espressamente approvati a norma
dell'art. 23. A tal fine il soprintendente invia copia del
progetto approvato al Comune interessato".
"Art. 38 (Procedura di esecuzione). - 1. Ai fini
dell'art. 37 il soprintendente redige una relazione tecnica
e dichiara la necessita' dei lavori da eseguire.
2. La relazione tecnica e' comunicata al proprietario,
possessore o detentore del bene, che puo' far pervenire le
sue osservazioni entro trenta giorni dall'avvenuta
comunicazione.
3. Il soprintendente, se non ritiene necessaria
l'esecuzione diretta dell'intervento, assegna al
proprietario, possessore o detentore un termine per la
presentazione del progetto esecutivo dei lavori da
effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica.
4. Il progetto presentato e' approvato dal
soprintendente con le eventuali prescrizioni e con la
fissazione del termine per l'inizio dei lavori. Per i beni
immobili il progetto e' trasmesso al Comune interessato,
che puo' esprimere parere motivato entro trenta giorni
dalla ricezione della comunicazione.
5. Se il proprietario, possessore o detentore del bene
non adempie all'obbligo di presentazione del progetto, o
non provvede a modificarlo secondo le indicazioni del
soprintendente nel termine da esso fissato, ovvero se il
progetto e' respinto, si procede con l'esecuzione diretta.
6. In caso di urgenza il soprintendente puo' adottare
immediatamente le misure conservative".
"Art. 46 (Restauro di beni dello Stato in uso ad altra
amministrazione). - 1. Il Ministero provvede alle esigenze
di restauro dei beni culturali di proprieta' dello Stato
sentita l'amministrazione che li ha in uso o in consegna.
Previo accordo con l'amministrazione interessata, la
progettazione e l'esecuzione degli interventi su beni
immobili puo' essere assunta dall'amministrazione medesima,
ferma restando la competenza del Ministero all'approvazione
del progetto ed alla vigilanza sui lavori.
2. Per i beni culturali degli enti pubblici
territoriali, le misure previste dagli articoli 37 e 38
sono disposte, salvo i casi di assoluta urgenza, in base ad
accordi o previe intese con l'ente interessato.
3. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal comma
1 relativi a beni immobili il Ministero trasmette il
progetto e comunica l'inizio dei lavori al Comune
interessato.
4. Gli interventi di conservazione dei beni culturali
che coinvolgono piu' soggetti pubblici e privati e che
possono implicare decisioni istituzionali ed impegnare
risorse finanziarie dello Stato, delle regioni e degli enti
locali sono programmati, di norma, secondo le procedure
previste dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
dall'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n.
662 e dagli articoli da 152 a 155 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112".
- Si riporta il testo degli articoli 22 e segg. della
legge 7 agosto 1990, n. 241:
"Art. 22. - 1. Al fine di assicurare la trasparenza
dell'attivita' amministrativa e di favorirne lo svolgimento
imparziale e' riconosciuto a chiunque vi abbia interesse
per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il
diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le
modalita' stabilite dalla presente legge.
2. E' considerato documento amministrativo ogni
rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto
di atti, anche interni, formati dalle pubbliche
amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini
dell'attivita' amministrativa.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge le amministrazioni interessate adottano le
misure organizzative idonee a garantire l'applicazione
della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione
alla Commissione di cui all'art. 27".
"Art. 23. - 1. Il diritto di accesso di cui all'art. 22
si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni,
delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e
dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei
confronti delle Autorita' di garanzia e di vigilanza si
esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo
quanto previsto dall'art. 24".
"Art. 24. - 1. Il diritto di accesso e' escluso per i
documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12
della legge 24 ottobre 1977, n. 801, per quelli relativi ai
procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo
1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto
legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive
modificazioni nonche' nei casi di segreto o di divieto di
divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.
2. Il Governo e' autorizzato ad emanare, ai sensi del
comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti intesi a disciplinare le
modalita' di esercizio del diritto di accesso e gli altri
casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla
esigenza di salvaguardare:
a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni
internazionali;
b) la politica monetaria e valutaria;
c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione
della criminalita';
d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed
imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione
degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui
conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro
interessi giuridici.
3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresi'
stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai
dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel
rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.
4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di
individuare, con uno o piu' regolamenti da emanarsi entro i
sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse
formati o comunque rientranti nella loro disponibilita'
sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.
5. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9,
legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 26,
legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di
attuazione, nonche' ogni altra disposizione attualmente
vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.
6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facolta' di
differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la
conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare
lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non e' comunque
ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della
formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo
diverse disposizioni di legge".
"Art. 25. - 1. Il diritto di accesso si esercita
mediante esame ed estrazione di copia dei documenti
amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla
presente legge. L'esame dei documenti e' gratuito. Il
rilascio di copia e' subordinato soltanto al rimborso del
costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in
materia di bollo, nonche' i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere
motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che
ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione
dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti
dall'art. 24 e debbono essere motivati.
4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta,
questa si intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o
tacito, o di differimento ai sensi dell'art. 24, comma 6,
dell'accesso, il richiedente puo' presentare ricorso al
tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5 del
presente articolo, ovvero chiedere, nello stesso termine,
al difensore civico competente che sia riesaminata la
suddetta determinazione. Se il difensore civico ritiene
illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi
l'ha disposto. Se questi non emana il provvedimento
confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione del difensore civico, l'accesso e'
consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto
al difensore civico, il termine di cui al comma 5 decorre
dalla data del ricevimento, da parte del richiedente,
dell'esito della sua istanza al difensore civico.
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti
il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 e'
dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale
amministrativo regionale, il quale decide in camera di
consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine
per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti
che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale
e' appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della
stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le
medesime modalita' e negli stessi termini.
6. In caso di totale o parziale accoglimento del
ricorso il giudice amministrativo, sussistendone i
presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti".
"Art. 26. - 1. Fermo restando quanto previsto per le
pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 835, e dalle
relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le
modalita' previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i
programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che
dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni,
sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica
amministrazione ovvero nel quale si determina
l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano
disposizioni per l'applicazione di esse.
2. Sono altresi' pubblicate, nelle forme predette, le
relazioni annuali della Commissione di cui all'art. 27 e,
in generale, e' data la massima pubblicita' a tutte le
disposizioni attuative della presente legge e a tutte le
iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il
diritto di accesso.
3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia
integrale, la liberta' di accesso ai documenti indicati nel
predetto comma 1 s'intende realizzata".
"Art. 27. - 1. E' istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi.
2. La Commissione e' nominata con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.
Essa e' presieduta dal sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri ed e' composta da
sedici membri, dei quali due senatori e due deputati
designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro
scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n.
97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno,
quattro fra i professori di ruolo in materie
giuridico-amministrative e quattro fra i dirigenti dello
Stato e degli altri enti pubblici.
3. La Commissione e' rinnovata ogni tre anni. Per i
membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di
scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso
del triennio.
4. Gli oneri per il funzionamento della Commissione
sono a carico dello stato di previsione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
5. La Commissione vigila affinche' venga attuato il
principio di piena conoscibilita' dell'attivita' della
pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla
trasparenza dell'attivita' della pubblica amministrazione,
che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei
Ministri; propone al Governo modifiche dei testi
legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la
piu' ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'art.
22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare
alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le
informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
di quelli coperti da segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di
cui al comma 1 dell'art. 18, le misure ivi previste sono
adottate dalla Commissione di cui al presente articolo".
- Si riporta il testo degli articoli 14, 14-bis,
14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241:
"Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un
esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in
un procedimento amministrativo, l'amministrazione
procedente indice di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici
giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente
richiesti.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi
attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e'
indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare
l'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni. L'indizione della conferenza puo' essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad
atti di consenso, comunque denominati, di competenza di
piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal
concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
impatto ambientale".
"Art. 14-bis. - 1. La conferenza di servizi puo' essere
convocata per progetti di particolare complessita', su
motivata e documentata richiesta dell'interessato, prima
della presentazione di una istanza o di un progetto
definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni
per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di
consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro
trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi
sono a carico del richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche
e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si
esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali
siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo,
le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati,
richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute, si
pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna
tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora
non emergano, sulla base della documentazione disponibile,
elementi comunque preclusivi della realizzazione del
progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro
quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi
necessari per ottenere, in sede di presentazione del
progetto definitivo, gli atti di consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di
servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione
della fase preliminare di definizione dei contenuti dello
studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in
materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro
novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la
conferenza di servizi si esprime comunque entro i
successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza,
l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni
per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto
ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante
della procedura di VIA, la suddetta autorita' esamina le
principali alternative, compresa l'alternativa zero, e,
sulla base della documentazione disponibile, verifica
l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita',
anche con riferimento alla localizzazione prevista dal
progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica
nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per
ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
i necessari atti di consenso.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di
servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione
e le indicazioni fornite in tale sede possono essere
motivatamente modificate o integrate solo in presenza di
significativi elementi emersi nelle fasi successive del
procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei
privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico
del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate
il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza
di servizi sul progetto preliminare, e convoca la
conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno
successivi alla trasmissione. In caso di affidamento
mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di
servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo
quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni.
"Art. 14-ter. - 1. La conferenza di servizi assume le
determinazioni relative all'organizzazione dei propri
lavori a maggioranza dei presenti.
2. La convocazione della prima riunione della
conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni
interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi
cinque giorni, le amministrazioni convocate possono
richiedere, qualora impossibilitate a partecipare,
l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o
comunque in quella immediatamente successiva alla
trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai
sensi dell'art. 14-bis, le amministrazioni che vi
partecipano determinano il termine per l'adozione della
decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma
4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione
procedente provvede ai sensi dei commi 2 e seguenti
dell'art. 14-quater.
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza
di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione
medesima. Se la VIA non interviene nel termine previsto per
l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione
competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la
quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine
predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei
soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il
termine di trenta giorni di cui al precedente periodo e'
prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi
la necessita' di approfondimenti istruttori.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia'
intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
di cui al comma 3 dell'art. 14-quater, nonche' quelle di
cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano
alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute
pubblica.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla
conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante
legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo
vincolante la volonta' dell'amministrazione su tutte le
decisioni di competenza della stessa.
7. Si considera acquisito l'assenso
dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia
espresso definitivamente la volonta' dell'amministrazione
rappresentata e non abbia notificato all'amministrazione
procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricezione della determinazione di conclusione del
procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero nello
stesso termine non abbia impugnato la determinazione
conclusiva della conferenza di servizi.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere
richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se
questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i
successivi trenta giorni, si procede all'esame del
provvedimento.
9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione
conclusiva favorevole della conferenza di servizi
sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione,
concessione, nulla osta o atto di assenso comunque
denominato di competenza delle amministrazioni
partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla
predetta conferenza.
10. Il provvedimento finale concernente opere
sottoposte a VIA e' pubblicato, a cura del proponente,
unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta
Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA
regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla
data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
i termini per eventuali impugnazioni in sede
giurisdizionale da parte dei soggetti interessati".
"Art. 14-quater. - 1. Il dissenso di uno o piu'
rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente
convocate alla conferenza di servizi, a pena di
inammissibilita', deve essere manifestato nella conferenza
di servizi, deve essere congruamente motivato, non puo'
riferirsi a questioni connesse che non costituiscono
oggetto della conferenza medesima e deve recare le
specifiche indicazioni delle modifiche progettuali
necessarie ai fini dell'assenso.
2. Se una o piu' amministrazioni hanno espresso
nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla
proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima,
entro i termini perentori indicati dall'art. 14-ter, comma
3, assume comunque la determinazione di conclusione del
procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni
espresse in sede di conferenza di servizi. La
determinazione e' immediatamente esecutiva.
3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da
un'amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute, la decisione
e' rimessa al Consiglio dei Ministri, ove l'amministrazione
dissenziente o quella procedente sia un'amministrazione
statale, ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi
degli enti territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio
dei Ministri o gli organi collegiali esecutivi degli enti
territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il
Presidente del Consiglio dei ministri o il presidente della
giunta regionale o il presidente della provincia o il
sindaco, valutata la complessita' dell'istruttoria,
decidano di prorogare tale termine per un ulteriore periodo
non superiore a sessanta giorni.
4. Quando il dissenso e' espresso da una regione, le
determinazioni di competenza del Consiglio dei Ministri
previste al comma 3 sono adottate con l'intervento del
presidente della giunta regionale interessata, al quale e'
inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare
alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto.
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e
in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'art.
5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n.
400, introdotta dall'art. 12, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303".
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge
24 dicembre 1976, n. 898:
"Art. 16. - Nel territorio dei comuni militarmente
importanti indicati nell'annessa tabella A), la costruzione
di strade di sviluppo superiore ai 500 metri, le
edificazioni, l'uso di grotte e cavita' sotterranee e i
rilevamenti per qualsiasi scopo effettuati, ad eccezione di
quelli catastali, non possono avere luogo senza
autorizzazione del comandante territoriale.
Nel territorio dei comuni costieri militarmente
importanti indicati nell'annessa tabella B) le edificazioni
ed i lavori afferenti ai porti e ai porti turistici e alle
opere marittime in genere non possono aver luogo senza la
preventiva autorizzazione del comandante territoriale.
Nelle zone costiere e nelle isole indicate nella
annessa tabella C) l'uso delle grotte, gallerie e altre
cavita' sotterranee, entro il limite di cento metri dal
demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul
mare, non puo' aver luogo senza autorizzazione del
comandante territoriale.
Per le strade, salvo quanto disposto dal comma
successivo, per le edificazioni e per i lavori afferenti ai
porti e ai porti turistici, l'autorizzazione di cui al
primo e secondo comma del presente articolo non e'
richiesta se sono previsti dai piani urbanistici approvati
nel loro complesso su conforme parere del comandante
territoriale e se sono eseguiti in conformita' dei piani
stessi.
Per i progetti delle opere stradali intercomunali deve
essere sentita la predetta autorita' militare, che dovra'
esprimere il proprio parere nel termine di 90 giorni;
decorso tale termine la mancata pronuncia equivale alla
espressione del parere favorevole.
Qualora le esigenze della difesa lo consentano, il
Ministro della difesa dichiara, con proprio decreto, non
soggette in tutto o in parte al regime previsto dal
presente articolo nell'ambito dei territori e delle zone
costiere, indicati nelle annesse tabelle A), B) e C), le
aree che non siano direttamente o indirettamente
interessate ad opere o installazioni di difesa".
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto
legislativo 8 novembre 1990, n. 374:
"Art. 19 (Edifici in prossimita' della linea doganale e
nel mare territoriale). - 1. E' vietato eseguire
costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie
sia permanenti, o stabilire manufatti galleggianti in
prossimita' della linea doganale e nel mare territoriale,
nonche' spostare o modificare le opere esistenti, senza
l'autorizzazione del direttore della circoscrizione
doganale. La predetta autorizzazione condiziona il rilascio
di ogni eventuale altra autorizzazione, nella quale della
stessa deve essere fatta comunque espressa menzione.
2. La violazione del divieto previsto dal comma 1
comporta l'applicazione, da parte del direttore della
circoscrizione doganale competente per territorio, di una
sanzione amministrativa di importo da un decimo all'intero
valore del manufatto.
3. Il direttore della circoscrizione doganale,
accertata la sussistenza di un rilevante pericolo per gli
interessi erariali, non diversamente eliminabile a cura e
spese del trasgressore, dispone, previo parere dell'ufficio
tecnico di finanza del dipartimento delle dogane e delle
imposte indirette, competente per territorio, la
demolizione del manufatto in danno ed a spese del
trasgressore. Avverso tale provvedimento e' ammesso il
ricorso al Ministro delle finanze entro trenta giorni dalla
data di notificazione al trasgressore del provvedimento
stesso. Il ricorso al Ministro sospende l'efficacia del
provvedimento impugnato".
- Si riporta il testo dell'art. 55 del codice della
navigazione:
"Art. 55 (Nuove opere in prossimita' del demanio
marittimo). - La esecuzione di nuove opere entro una zona
di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei
terreni elevati sul mare e' sottoposta all'autorizzazione
del capo del compartimento.
Per ragioni speciali, in determinate localita' la
estensione della zona entro la quale l'esecuzione di nuove
opere e' sottoposta alla predetta autorizzazione puo'
essere determinata in misura superiore ai trenta metri, con
decreto del presidente della Repubblica, previo parere del
Consiglio di Stato.
L'autorizzazione si intende negata se entro novanta
giorni l'amministrazione non ha accolta la domanda
dell'interessato.
L'autorizzazione non e' richiesta quando le costruzioni
sui terreni prossimi al mare sono previste in piani
regolatori o di ampliamento gia' approvati dall'autorita'
marittima.
Quando siano abusivamente eseguite nuove opere entro la
zona indicata dai primi due comma del presente articolo,
l'autorita' marittima provvede ai sensi dell'articolo
precedente".
- Si riporta il testo degli articoli 21, 23, 24 e 151
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490:
"Art. 21 (Obblighi di conservazione). - 1. I beni
culturali non possono essere demoliti o modificati senza
l'autorizzazione del Ministero.
2. Essi non possono essere adibiti ad usi non
compatibili con il loro carattere storico od artistico
oppure tali da creare pregiudizio alla loro conservazione o
integrita'.
3. Le collezioni non possono, per qualsiasi titolo,
essere smembrate senza l'autorizzazione prescritta al comma
1.
4. Gli archivi non possono essere smembrati, a
qualsiasi titolo, e devono essere conservati nella loro
organicita'. Il trasferimento di complessi organici di
documentazione di archivi di persone giuridiche a soggetti
diversi dal proprietario, possessore o detentore e'
subordinato ad autorizzazione del soprintendente.
5. Lo scarto di documenti degli archivi di enti
pubblici e degli archivi privati di notevole interesse
storico e' subordinato ad autorizzazione del soprintendente
archivistico".
"Art. 23 (Approvazione dei progetti di opere). - 1. I
proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo,
dei beni culturali indicati all'art. 2, comma 1, lettere
a), b) e c) hanno l'obbligo di sottoporre alla
soprintendenza i progetti delle opere di qualunque genere
che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva
approvazione.
2. Il provvedimento di approvazione sostituisce
l'autorizzazione prevista all'art. 21".
"Art. 24 (Interventi di edilizia). - 1. L'approvazione
prevista dall'art. 23 relativa ad interventi in materia di
edilizia pubblica e privata e' rilasciata entro il termine
di novanta giorni dalla presentazione della richiesta,
restando comunque impregiudicato quanto disposto dagli
articoli 25 e 26.
2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o
elementi integrativi di giudizio, il termine indicato al
comma 1 e' sospeso fino al ricevimento della
documentazione.
3. Ove la soprintendenza proceda ad accertamenti di
natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al
richiedente, il termine e' sospeso fino all'acquisizione
delle risultanze degli accertamenti d'ufficio e comunque
non oltre trenta giorni. Decorso tale termine, previa
diffida a provvedere nei successivi trenta giorni, le
richieste di approvazione si intendono accolte".
"Art. 151 (Alterazione dello stato dei luoghi). - 1. I
proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di
beni ambientali inclusi negli elenchi pubblicati a norma
dell'art. 140 o dell'art. 144 o nelle categorie elencate
all'art. 146 non possono distruggerli ne' introdurvi
modificazioni, che rechino pregiudizio a quel loro
esteriore aspetto che e' oggetto di protezione.
2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi
titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di
sottoporre alla Regione i progetti delle opere di qualunque
genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la
preventiva autorizzazione.
3. L'autorizzazione e' rilasciata o negata entro il
termine perentorio di sessanta giorni.
4. Le regioni danno immediata comunicazione delle
autorizzazioni rilasciate alla competente soprintendenza,
trasmettendo contestualmente la relativa documentazione. Il
Ministero puo' in ogni caso annullare, con provvedimento
motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta
giorni successivi alla ricezione della relativa
comunicazione.
5. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 3,
nei successivi trenta giorni e' data facolta' agli
interessati di richiedere l'autorizzazione al Ministero che
si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data
di ricevimento della richiesta. L'istanza, corredata da
triplice copia del progetto di realizzazione dei lavori e
da tutta la relativa documentazione, e' presentata alla
competente soprintendenza e ne e' data comunicazione alla
Regione".
- Si riporta il testo degli articoli 25 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490:
"Art. 25 (Conferenza di servizi). - 1. Nei procedimenti
relativi ad opere pubbliche incidenti su beni culturali
assoggettati alle disposizioni di questo Titolo, ove si
ricorra alla conferenza di servizi, l'approvazione prevista
dall'art. 23 e' rilasciata in quella sede dal Ministero con
dichiarazione motivata, acquisita al verbale della
conferenza, contenente le eventuali prescrizioni al
progetto.
2. Qualora il Ministero esprima motivato dissenso
l'amministrazione procedente puo' richiedere, purche' non
vi sia stata una precedente valutazione di impatto
ambientale negativa, la determinazione di conclusione del
procedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
3. L'amministrazione che provvede all'esecuzione dei
lavori informa il Ministero dell'adempimento delle
condizioni dell'approvazione".
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 16 aprile
1973, n. 171:
"Art. 6. - 1. La Commissione per la salvaguardia di
Venezia esprime parere vincolante su tutti gli interventi
di trasformazione e di modifica del territorio per la
realizzazione di opere sia private sia pubbliche, da
eseguirsi nella vigente conterminazione lagunare, nel
territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina
e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo. Sono
esclusi dalla competenza della Commissione gli interventi
edilizi di cui all'art. 31, primo comma, lettere b) e c),
della legge 5 agosto 1978, n. 457, che non comportino
modifiche esterne dell'immobile, e le opere interne alle
costruzioni che non comportino modifiche della sagoma e dei
prospetti e non rechino pregiudizio alla statica
dell'immobile, nonche' le opere di arredo urbano e le
concessioni di plateatico, ferme restando le competenze
della Commissione sui relativi piani, programmi e progetti
complessivi. Il parere della Commissione sostituisce ogni
altro parere, visto, autorizzazione, nulla osta, intesa o
assenso, comunque denominati, che siano obbligatori ai
sensi delle vigenti disposizioni normative statali e
regionali, ivi compresi il parere delle commissioni
edilizie dei comuni di volta in volta interessati ed il
parere della commissione provinciale per i beni ambientali.
2. Solo per le finalita' di cui al comma 1, le
richieste di concessione edilizia sono trasmesse dal
sindaco alla Commissione per la salvaguardia di Venezia
corredate dalle istruttorie degli uffici comunali, entro
trenta giorni dal ricevimento.
3. La Commissione per la salvaguardia di Venezia
esprime il proprio parere sugli interventi di cui al comma
1 entro novanta giorni dal ricevimento della
documentazione. Il termine puo' essere prorogato, per
chiarimenti ed integrazioni, una sola volta e per un
periodo non superiore a trenta giorni. Qualora il parere
non venga espresso entro tale termine, si intende reso in
senso favorevole.
4. Qualora il parere della Commissione per la
salvaguardia di Venezia sia espresso con il voto contrario
del presidente del Magistrato alle acque, per motivi
attinenti all'equilibrio idraulico lagunare, del
sovrintendente per i beni ambientali ed architettonici di
Venezia, per motivi attinenti alla salvaguardia
dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed
artistico, o del comandante provinciale dei vigili del
fuoco di Venezia, per motivi attinenti alla sicurezza delle
costruzioni e degli impianti, le determinazioni della
Commissione sono sospese ed il presidente della giunta
regionale, entro venti giorni dal voto della Commissione,
rimette gli atti al parere del Ministro dei lavori
pubblici, del Ministro per i beni culturali e ambientali e
del Ministro dell'interno, i quali sono tenuti ad assumere
le relative determinazioni, con provvedimento motivato,
entro novanta giorni dal ricevimento degli atti, avendo
preventivamente acquisito i pareri del Consiglio superiore
dei lavori pubblici e del Consiglio nazionale per i beni
culturali ed ambientali.
5. Per il funzionamento degli uffici della Commissione
per la salvaguardia di Venezia la regione Veneto si avvale
di proprio personale.
5-bis. La Commissione per la salvaguardia di Venezia
esprime parere sui progetti delle opere dello Stato
nell'ambito territoriale di propria competenza".
- Si riporta il testo dell'art. 13 della legge
6 dicembre 1991, n. 394:
"Art. 13 (Nulla osta). - 1. Il rilascio di concessioni
o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere
all'interno del parco e' sottoposto al preventivo nulla
osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformita'
tra le disposizioni del piano e del regolamento e
l'intervento ed e' reso entro sessanta giorni dalla
richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta
si intende rilasciato.
Il diniego, che e' immediatamente impugnabile, e'
affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato
e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di
sette giorni. L'Ente parco da' notizia per estratto, con le
medesime modalita', dei nulla osta rilasciati e di quelli
determinatisi per decorrenza del termine.
2. Avverso il rilascio del nulla osta e' ammesso
ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni
di protezione ambientale individuate ai sensi della legge
8 luglio 1986, n. 349.
3. L'esame delle richieste di nulla osta puo' essere
affidato con deliberazione del Consiglio direttivo ad un
apposito comitato la cui composizione e la cui attivita'
sono disciplinate dal regolamento del parco.
4. Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla
richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, puo'
rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i
termini di espressione del nulla osta".



 
Art. 6 (L) Attivita' edilizia libera (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, lettera c); legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2; decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, art. 7, com-ma 4, convertito in
legge 25 marzo 1982, n. 94)

1. Salvo piu' restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza titolo abilitativo:
a) interventi di manutenzione ordinaria;
b) interventi [...] volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c) opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.



Nota all'art. 6:
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999 n.
302, supplemento ordinario, reca: "Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997,
n. 352".



 
Art. 7 (L) Attivita' edilizia delle pubbliche amministrazioni (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 3; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 34; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 81; decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493)

1. Non si applicano le disposizioni del presente titolo per:
a) opere e interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di una pluralita' di amministrazioni pubbliche allorche' l'accordo delle predette amministrazioni, raggiunto con l'assenso del comune interessato, sia pubblicato ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, previo accertamento di conformita' con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni;
c) opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.



Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 34, comma 4, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si veda la nota
all'art. 5:
"4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del
presidente della Regione, del presidente della provincia,
dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, e'
approvato con atto formale del presidente della Regione o
del presidente della provincia o del sindaco ed e'
pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione.
L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente
della Regione, produce gli effetti della intesa di cui
all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e
conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e
sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia
l'assenso del comune interessato".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 383, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno
1994, n. 141, supplemento ordinario, reca: "Regolamento
recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle
opere di interesse statale".
- Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554:
"Art. 47 (Validazione del progetto). - 1. Prima della
approvazione, il responsabile del procedimento procede in
contraddittorio con i progettisti a verificare la
conformita' del progetto esecutivo alla normativa vigente
ed al documento preliminare alla progettazione. In caso di
appalto integrato la verifica ha ad oggetto il progetto
definitivo.
2. La validazione riguarda fra l'altro:
a) la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a
quelli titolari dell'affidamento e la sottoscrizione dei
documenti per l'assunzione delle rispettive
responsabilita';
b) la completezza della documentazione relativa agli
intervenuti accertamenti di fattibilita' tecnica,
amministrativa ed economica dell'intervento;
c) l'esistenza delle indagini, geologiche,
geotecniche e, ove necessario, archeologiche nell'area di
intervento e la congruenza dei risultati di tali indagini
con le scelte progettuali;
d) la completezza, adeguatezza e chiarezza degli
elaborati progettuali, grafici, descrittivi e
tecnico-economici, previsti dal regolamento;
e) l'esistenza delle relazioni di calcolo delle
strutture e degli impianti e la valutazione dell'idoneita'
dei criteri adottati;
f) l'esistenza dei computi metrico-estimativi e la
verifica della corrispondenza agli elaborati grafici,
descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;
g) la rispondenza delle scelte progettuali alle
esigenze di manutenzione e gestione;
h) l'effettuazione della valutazione di impatto
ambientale, ovvero della verifica di esclusione dalle
procedure, ove prescritte;
i) l'esistenza delle dichiarazioni in merito al
rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e
legislative comunque applicabili al progetto;
l) l'acquisizione di tutte le approvazioni ed
autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare
l'immediata cantierabilita' del progetto;
m) il coordinamento tra le prescrizioni del progetto
e le clausole dello schema di contratto e del capitolato
speciale d'appalto nonche' la verifica della rispondenza di
queste ai canoni della legalita'".



 
Art. 8 (L) Attivita' edilizia dei privati su aree demaniali (legge 17 agosto
1942, n. 1150, art. 31, comma 3)

1. La realizzazione da parte di privati di interventi edilizi su aree demaniali e' disciplinata dalle norme del presente testo unico.
 
Art. 9 (L) Attivita' edilizia in assenza di pianificazione urbanistica (legge n. 10 del 1977, art. 4, ultimo comma; legge n. 457 del 1978, art. 27,
ultimo comma)

1. Salvi i piu' restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali e nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono consentiti:
a) gli interventi previsti dalle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 3 che riguardino singole unita' immobiliari o parti di esse;
b) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densita' massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta non puo' comunque superare un decimo dell'area di proprieta'.
2. Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l'edificazione, oltre agli interventi indicati al comma 1, lettera a), sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 3 del presente testo unico che riguardino singole unita' immobiliari o parti di esse. Tali ultimi interventi sono consentiti anche se riguardino globalmente uno o piu' edifici e modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti, purche' il titolare del permesso si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione di cui alla sezione II del capo II del presente titolo.



Nota all'art. 9:
- Per il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
vedi nota all'art. 6.



 
Art. 10 (L) Interventi subordinati a permesso di costruire (legge n. 10 del 1977,
art. 1; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 25, comma 4)

1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino aumento di unita' immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso.
2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a denuncia di inizio attivita'.
3. Le regioni possono altresi' individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione all'incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire. La violazione delle disposizioni regionali emanate ai sensi del presente comma non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44.
 
Art. 11 (L) Caratteristiche del permesso di costruire (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 1, 2 e 6; legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, comma 2, come sostituito dall'art. 2, comma 37, della legge
23 dicembre 1996, n. 662)

1. Il permesso di costruire e' rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.
2. Il permesso di costruire e' trasferibile, insieme all'immobile, ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarita' della proprieta' o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. E' irrevocabile ed e' oneroso ai sensi dell'articolo 16.
3. Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi.
 
Art. 12 (L) Presupposti per il rilascio del permesso di costruire (art. 4, comma 1, legge n. 10 del 1977; art. 31, com-ma 4, legge n. 1150 del 1942;
articolo unico legge 3 novembre 1952, n. 1902)

1. Il permesso di costruire e' rilasciato in conformita' alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
2. Il permesso di costruire e' comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso.
3. In caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, e' sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all'amministrazione competente all'approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione.
4. A richiesta del sindaco, e per lo stesso periodo, il presidente della giunta regionale, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, puo' ordinare la sospensione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che siano tali da compromettere o rendere piu' onerosa l'attuazione degli strumenti urbanistici.
 
Art. 13 (L) Competenza al rilascio del permesso di costruire (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, comma 1; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge 17 agosto 1942, n. 1150, art.
41-quater)

1. Il permesso di costruire e' rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici.
2. La regione disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 21, comma 2, per il caso di mancato rilascio del permesso di costruire entro i termini stabiliti.
 
Art. 14 (L) Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater, introdotto dall'art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto legislativo n. 267 del 2000, art. 42, comma 2, lettera b); legge 21 dicembre 1955, n. 1357,
art. 3)

1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali e' rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia.
2. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, puo' riguardare esclusivamente i limiti di densita' edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.



Note all'art. 14:
- Per il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
vedi nota all'art. 6.
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 7 agosto
1990, n. 241:
"Art. 7. - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento
derivanti da particolari esigenze di celerita' del
procedimento, l'avvio del procedimento stesso e'
comunicato, con le modalita' previste dall'art. 8, ai
soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e'
destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per
legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le
ragioni di impedimento predette, qualora da un
provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti
individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi
diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire
loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio del
procedimento.".
- Si riporta il testo degli articoli 7, 8 e 9 del
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444:
"Art. 7 (Limiti di densita' edilizia). - I limiti
inderogabili di densita' edilizia per le diverse zone
territoriali omogenee sono stabiliti come segue:
1) Zone A):
per le operazioni di risanamento conservativo ed
altre trasformazioni conservative, le densita' edilizie di
zone e fondiarie non debbono superare quelle preesistenti,
computate senza tener conto delle soprastrutture di epoca
recente prive di valore storico-artistico;
per le eventuali nuove costruzioni ammesse, la
densita' fondiaria non deve superare il 50% della densita'
fondiaria media della zona e, in nessun caso, i 5 mc/mq;
2) Zone B): le densita' territoriali e fondiarie sono
stabilite in sede di formazione degli strumenti urbanistici
tenendo conto delle esigenze igieniche, di
decongestionamento urbano e delle quantita' minime di spazi
previste dagli articoli 3, 4 e 5.
Qualora le previsioni di piano consentano
trasformazioni per singoli edifici mediante demolizione e
ricostruzione, non sono ammesse densita' fondiarie
superiori ai seguenti limiti:
7 mc/mq per comuni superiori ai 200 mila abitanti;
6 mc/mq per comuni tra 200 mila e 50 mila abitanti;
5 mc/mq per comuni al di sotto dei 50 mila abitanti.
Gli abitanti sono riferiti alla situazione del comune
alla data di adozione del piano.
Sono ammesse densita' superiori ai predetti limiti
quando esse non eccedano il 70% delle densita'
preesistenti;
3) Zone C): i limiti di densita' edilizia di zona
risulteranno determinati dalla combinata applicazione delle
norme di cui agli articoli 3, 4 e 5 e di quelle di cui agli
articoli 8 e 9, nonche' dagli indici di densita' fondiaria
che dovranno essere stabiliti in sede di formazione degli
strumenti urbanistici, e per i quali non sono posti
specifici limiti;
4) Zone E): e' prescritta per le abitazioni la massima
densita' fondiaria di mc. 0,03 per mq.".
"Art. 8 (Limiti di altezza degli edifici). - Le altezze
massime degli edifici per le diverse zone territoriali
omogenee sono stabilite come segue:
1) Zone A):
per le operazioni di risanamento conservativo non e'
consentito superare le altezze degli edifici preesistenti,
computate senza tener conto di soprastrutture o di
sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture;
per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni
che risultino ammissibili, l'altezza massima di ogni
edificio non puo' superare l'altezza degli edifici
circostanti di carattere storico-artistico;
2) Zone B): l'altezza massima dei nuovi edifici non
puo' superare l'altezza degli edifici preesistenti e
circostanti, con la eccezione di edifici che formino
oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni
convenzionate con previsioni planovolumetriche, sempre che
rispettino i limiti di densita' fondiaria di cui all'art.
7;
3) Zone C): contigue o in diretto rapporto visuale con
zone del tipo A): le altezze massime dei nuovi edifici non
possono superare altezze compatibili con quelle degli
edifici delle zone A) predette;
4) edifici ricadenti in altre zone: le altezze massime
sono stabilite dagli strumenti urbanistici in relazione
alle norme sulle distanze tra i fabbricati di cui al
successivo art. 9.".
"Art. 9 (Limiti di distanza tra i fabbricati). - Le
distanze minime tra fabbricati per le diverse zone
territoriali omogenee sono stabilite come segue:
1) Zone A): per le operazioni di risanamento
conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le
distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a
quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti,
computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di
epoca recente e prive di valore storico, artistico o
ambientale;
2) nuovi edifici ricadenti in altre zone: e' prescritta
in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra
pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;
3) Zone C): e' altresi' prescritta, tra pareti
finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari
all'altezza del fabbricato piu' alto; la norma si applica
anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli
edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12.
Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano
interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con
esclusione della viabilita' a fondo cieco al servizio di
singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere
alla larghezza della sede stradale maggiorata di:
ml. 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a
ml. 7;
ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa
tra ml. 7 e ml. 15;
ml. 10 per lato, per strade di larghezza superiore a
ml. 15.
Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra
computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato
piu' alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a
raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa.
Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei
precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino
oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni
convenzionate con previsioni planovolumetriche.".



 
Art. 15 (R) Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 3, 4 e 5; legge 17 agosto 1942,
n. 1150, art. 31, comma 11)

1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
2. Il termine per l'inizio dei lavori non puo' essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non puo' superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volonta' del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga puo' essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in piu' esercizi finanziari.
3. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito e' subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 22. Si procede altresi', ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.
4. Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano gia' iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
 
Art. 16 (L) Contributo per il rilascio del permesso di costruire (legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 3; 5, comma 1; 6, com-mi 1, 4 e 5; 11; legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 47; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 7; legge 29 settembre 1964, n. 847, articoli 1, comma 1, lettere b) e c), e 4; legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 44; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17; decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 58, comma 1; legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 61,
comma 2)

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonche' al costo di costruzione, secondo le modalita' indicate nel presente articolo.
2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione e' corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, puo' essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso puo' obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalita' e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune.
3. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, e' corrisposta in corso d'opera, con le modalita' e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.
4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e' stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione:
a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;
b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;
d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall'articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonche' delle leggi regionali.
5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale.
6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformita' alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.
7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.
8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonche' strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici e' determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione e' adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.
10. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione e' determinato in relazione al costo degli interventi stessi, cosi' come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facolta' di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi non superino i valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi del comma 6.



Note all'art. 16:
- Per completezza si riporta il testo integrale
dell'art. 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150:
"Art. 41-quinquies. - Nei comuni sprovvisti di piano
regolatore generale o di programma di fabbricazione, la
edificazione a scopo residenziale e' soggetta alle seguenti
limitazioni:
a) il volume complessivo costruito di ciascun
fabbricato non puo' superare la misura di un metro cubo e
mezzo per ogni metro quadrato di area edificabile, se
trattasi di edifici ricadenti in centri abitati, i cui
perimetri sono definiti entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge con deliberazione
del Consiglio comunale sentiti il Provveditorato regionale
alle opere pubbliche e la Soprintendenza competente, e di
un decimo di metro cubo per ogni metro quadrato di area
edificabile, se la costruzione e' ubicata nelle altre parti
del territorio;
b) gli edifici non possono comprendere piu' di tre
piani;
c) l'altezza di ogni edificio non puo' essere
superiore alla larghezza degli spazi pubblici o privati su
cui esso prospetta e la distanza dagli edifici vicini non
puo' essere inferiore all'altezza di ciascun fronte
dell'edificio da costruire.
Per le costruzioni di cui alla legge 30 dicembre 1960,
n. 1676, il Ministro per i lavori pubblici puo' disporre
con proprio decreto, sentito il Comitato di attuazione del
piano di costruzione di abitazione per i lavoratori
agricoli dipendenti, limitazioni diverse da quelle previste
dal precedente comma.
Le superfici coperte degli edifici e dei complessi
produttivi non possono superare un terzo dell'area di
proprieta'.
Le limitazioni previste ai commi precedenti si
applicano nei comuni che hanno adottato il piano regolatore
generale o il programma di fabbricazione fino ad un anno
dalla data di presentazione al Ministero dei lavori
pubblici. Qualora il piano regolatore generale o il
programma di fabbricazione sia restituito al Comune, le
limitazioni medesime si applicano fino ad un anno dalla
data di nuova trasmissione al Ministero dei lavori
pubblici.
Qualora l'agglomerato urbano rivesta carattere storico,
artistico o di particolare pregio ambientale sono
consentite esclusivamente opere di consolidamento o
restauro, senza alterazioni di volumi. Le aree libere sono
inedificabili fino all'approvazione del piano regolatore
generale.
Nei Comuni dotati di piano regolatore generale o di
programma di fabbricazione, nelle zone in cui siano
consentite costruzioni per volumi superiori a tre metri
cubi per metro quadrato di area edificabile, ovvero siano
consentite altezze superiori a metri 25, non possono essere
realizzati edifici con volumi ed altezze superiori a detti
limiti, se non previa approvazione di apposito piano
particolareggiato o lottizzazione convenzionata estesi
all'intera zona e contenenti la disposizione
planivolumetrica degli edifici previsti nella zona stessa.
Le disposizioni di cui ai commi primo, secondo, terzo,
quarto e sesto hanno applicazione dopo un anno dalla
entrata in vigore della presente legge. Le licenze edilizie
rilasciate nel medesimo periodo non sono prorogabili e le
costruzioni devono essere ultimate entro due anni dalla
data di inizio dei lavori.
In tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi
strumenti urbanistici o della revisione di quelli
esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di
densita' edilizia, di altezza, di distanza tra i
fabbricati, nonche' rapporti massimi tra spazi destinati
agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi
pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde
pubblico o a parcheggi.
I limiti e i rapporti previsti dal precedente comma
sono definiti per zone territoriali omogenee, con decreto
del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello
per l'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici. In sede di prima applicazione della presente
legge, tale decreto viene emanato entro sei mesi
dall'entrata in vigore della medesima.".
- Per completezza si riporta il testo integrale
dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457:
"Art. 4 (Attribuzioni delle regioni). - Le regioni, per
le finalita' di cui all'art. 1, provvedono in particolare
a:
a) individuare il fabbisogno abitativo nel territorio
regionale, distinguendo quello che puo' essere soddisfatto
attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente e
quello da soddisfare con nuove costruzioni; nonche' il
fabbisogno per gli insediamenti rurali nell'ambito dei
piani di sviluppo agricolo;
b) formare programmi quadriennali e progetti biennali
di intervento per l'utilizzazione delle risorse finanziarie
disponibili, includendovi anche eventuali stanziamenti
integrativi disposti da loro stesse;
c) ripartire gli interventi per ambiti territoriali,
di norma sovracomunali, assicurando il coordinamento con
l'acquisizione e urbanizzazione delle aree occorrenti
all'attuazione dei programmi, e determinare la quota dei
fondi da ripartire per ambiti territoriali, di norma
comunali, per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio esistente, in relazione ai fabbisogni di cui alla
precedente lettera a) e in misura comunque non inferiore al
15 per cento delle risorse disponibili;
d) individuare i soggetti incaricati della
realizzazione dei programmi edilizi secondo i criteri di
scelta indicati nel successivo art. 25;
e) esercitare la vigilanza sulla gestione
amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie,
comunque fruenti di contributi pubblici;
f) formare e gestire, a livello regionale, l'anagrafe
degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale
comunque fruenti di contributo statale, sulla base dei
criteri generali definiti dal Comitato per l'edilizia
residenziale;
g) definire i costi massimi ammissibili, nell'ambito
dei limiti di cui alla lettera n) del precedente art. 3,
dandone contestuale comunicazione al Comitato per
l'edilizia residenziale;
h) comunicare ogni tre mesi al Comitato per
l'edilizia residenziale ed alla sezione autonoma della
Cassa depositi e prestiti di cui al successivo art. 10 la
situazione di cassa riguardante la gestione del trimestre
precedente ed il presumibile fabbisogno dei pagamenti da
effettuare nel trimestre successivo sulla base dello stato
di avanzamento dei lavori;
i) redigere annualmente, nel termine e con le
modalita' stabilite dal Comitato per l'edilizia
residenziale, una relazione sullo stato di attuazione dei
programmi nonche' sull'attivita' svolta ai sensi della
precedente lettera e) e dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036;
l) disporre la concessione dei contributi pubblici
previsti dalla presente legge;
m) esercitare il controllo sul rispetto da parte dei
soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di
edilizia abitativa fruenti di contributi pubblici, delle
procedure e dei vincoli economici e tecnici stabiliti per
la realizzazione dei programmi stessi ed accertare il
possesso dei requisiti da parte dei beneficiari dei
contributi dello Stato.
Le regioni possono provvedere alla eventuale
integrazione dei programmi edilizi utilizzando
finanziamenti stanziati con apposite leggi regionali,
dandone contestuale comunicazione al Comitato per
l'edilizia residenziale.".



 
Art. 17 (L) Riduzione o esonero dal contributo di costruzione (legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 7, comma 1; 9; decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, articoli 7 e 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94; legge 24 marzo 1989, n. 122, art. 11; legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26,
comma 1; legge n. 662 del 1996, art. 2, comma 60)

1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire e' ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall'articolo 18.
2. Il contributo per la realizzazione della prima abitazione e' pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica, purche' sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore.
3. Il contributo di costruzione non e' dovuto:
a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;
b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari;
c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonche' per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;
d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamita';
e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.
4. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprieta' dello Stato il contributo di costruzione e' commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione.



Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 9 maggio
1975, n. 153:
"Art. 12. - Si considera a titolo principale
l'imprenditore che dedichi all'attivita' agricola almeno
due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che
ricavi dall'attivita' medesima almeno due terzi del proprio
reddito globale da lavoro risultante dalla propria
posizione fiscale.
Il requisito del reddito e quello inerente al tempo
dedicato all'attivita' agricola e' accertato dalle regioni.
Il requisito della capacita' professionale si considera
presunto quando l'imprenditore che abbia svolto attivita'
agricola sia in possesso di un titolo di studio di livello
universitario nel settore agrario, veterinario, delle
scienze naturali, di un diploma di scuola media superiore
di carattere agrario, ovvero di istituto professionale
agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario equivalente.
Il detto requisito si presume, altresi', quando
l'imprenditore abbia esercitato per un triennio anteriore
alla data di presentazione della domanda l'attivita'
agricola come capo di azienda, ovvero come coadiuvante
familiare o come lavoratore agricolo: tali condizioni
possono essere provate anche mediante atto di notorieta'.
Negli altri casi il requisito della capacita'
professionale e' accertato da una commissione provinciale
nominata dal presidente della giunta regionale e composta
dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali
professionali degli imprenditori agricoli piu'
rappresentative e da un funzionario della regione che la
presiede.
Le societa' sono considerate imprenditori agricoli a
titolo principale qualora lo statuto preveda quale oggetto
sociale l'esercizio esclusivo dell'attivita' agricola, ed
inoltre:
a) nel caso di societa' di persone qualora almeno la
meta' dei soci sia in possesso della qualifica di
imprenditore agricolo a titolo principale. Per le societa'
in accomandita la percentuale si riferisce ai soci
accomandatari;
b) nel caso di societa' cooperative qualora
utilizzino prevalentemente prodotti conferiti dai soci ed
almeno la meta' dei soci sia in possesso della qualifica di
imprenditore agricolo a titolo principale;
c) nel caso di societa' di capitali qualora oltre il
50 per cento del capitale sociale sia sottoscritto da
imprenditori agricoli a titolo principale. Tale condizione
deve permanere e comunque essere assicurata anche in caso
di circolazione delle quote o azioni. A tal fine lo statuto
puo' prevedere un diritto di prelazione a favore dei soci
che abbiano la qualifica di imprenditore agricolo a titolo
principale, nel caso in cui altro socio avente la stessa
qualifica intenda trasferire a terzi a titolo oneroso, in
tutto o in parte, le proprie azioni o la propria quota,
determinando le modalita' e i tempi di esercizio di tale
diritto. Il socio che perde la qualifica di imprenditore
agricolo a titolo principale e' tenuto a darne
comunicazione all'organo di amministrazione della societa'
entro quindici giorni.".



 
Art. 18 (L) Convenzione-tipo (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 8; legge
17 febbraio 1992, n. 179, art. 23, comma 6)

1. Ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo agli interventi di edilizia abitativa di cui all'articolo 17, comma 1, la regione approva una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonche' i parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali nonche' gli atti di obbligo in ordine essenzialmente a:
a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;
b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, cosi' come definito dal comma successivo, della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonche' delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;
c) la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;
d) la durata di validita' della convenzione non superiore a 30 e non inferiore a 20 anni.
2. La regione stabilisce criteri e parametri per la determinazione del costo delle aree, in misura tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di costruzione come definito ai sensi dell'articolo 16.
3. Il titolare del permesso puo' chiedere che il costo delle aree, ai fini della convenzione, sia determinato in misura pari al valore definito in occasione di trasferimenti di proprieta' avvenuti nel quinquennio anteriore alla data della convenzione.
4. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi del primo comma sono suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime.
5. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione e' nulla per la parte eccedente.
 
Art. 19 (L) Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla
residenza (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 10)

1. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attivita' industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere e' stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a parametri che la regione definisce con i criteri di cui al comma 4, lettere a) e b) dell'articolo 16, nonche' in relazione ai tipi di attivita' produttiva.
2. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attivita' turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell'articolo 16, nonche' una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attivita', con deliberazione del consiglio comunale.
3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonche' di quelle nelle zone agricole previste dall'articolo 17, venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione e' dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.
 
Art. 20 (R) Procedimento per il rilascio del permesso di costruire (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)

1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II, nonche' da un'autocertificazione circa la conformita' del progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformita' non comporti valutazioni tecnico-discrezionali.
2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, i prescritti pareri dagli uffici comunali, nonche' i pareri di cui all'articolo 5, comma 3, sempre che gli stessi non siano gia' stati allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la conformita' del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.
4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entitarispetto al progetto originario, puo', nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, e' tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.
5. Il termine di cui al comma 3 puo' essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano gia' nella disponibilita' dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
6. Nell'ipotesi in cui, ai fini della realizzazione dell'intervento, sia necessario acquisire atti di assenso, comunque denominati, di altre amministrazioni, diverse da quelle di cui all'articolo 5, comma 3, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Qualora si tratti di opere pubbliche incidenti su beni culturali, si applica l'articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
7. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, e' adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro quindici giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui al comma 6. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire e' data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalita' stabilite dal regolamento edilizio.
8. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con piu' di 100.000 abitanti, nonche' per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.
9. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
10. Il procedimento previsto dal presente articolo si applica anche al procedimento per il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, a seguito dell'approvazione della deliberazione consiliare di cui all'articolo 14.



Note all'art. 20:
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 della legge
7 agosto 1990, n. 241:
"Art. 4. - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito
per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni
sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento
relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa
responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento
finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono
rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli
ordinamenti".
"Art. 5. - 1. Il dirigente di ciascuna unita'
organizzativa provvede ad assegnare a se' o ad altro
dipendente addetto all'unita' la responsabilita' della
istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo
procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del
provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di
cui al comma 1, e' considerato responsabile del singolo
procedimento il funzionario preposto all'unita'
organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'art. 4.
3. L'unita' organizzativa competente e il nominativo
del responsabile del procedimento sono comunicati ai
soggetti di cui all'art. 7 e, a richiesta, a chiunque vi
abbia interesse.".
- Per il testo degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 vedi nelle note
all'art. 5.
- Per il testo dell'art. 25 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, vedi nelle note all'art. 5.



 
Art. 21 (R) Intervento sostitutivo regionale (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 5 e 6, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 1993, n. 493)

1. In caso di mancata adozione, entro i termini previsti dall'articolo 20, del provvedimento conclusivo del procedimento per il rilascio del permesso di costruire, l'interessato puo', con atto notificato o trasmesso in piego raccomandato con avviso di ricevimento, richiedereallo sportello unico che il dirigente o il responsabile dell'ufficio di cui all'articolo 13, si pronunci entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza. Di tale istanza viene data notizia al sindaco a cura del responsabile del procedimento. Resta comunque ferma la facolta' di impugnare in sede giurisdizionale il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di permesso di costruire.
2. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 1, l'interessato puo' inoltrare richiesta di intervento sostitutivo al competente organo regionale, il quale, nei successivi quindici giorni, nomina un commissario ad acta che provvede nel termine di sessanta giorni. Trascorso inutilmente anche quest'ultimo termine, sulla domanda di intervento sostitutivo si intende formato il silenzio-rifiuto.
 
Art. 22 (L) Interventi subordinati a denuncia di inizio attivita' (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 7, 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'art. 2, com-ma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669; decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, art. 11, convertito, con modifiche, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in part.
articoli 34 ss, e 149)

1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6.
2. Sono altresi' sottoposte a denuncia di inizio attivita' le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attivita' di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonche' ai fini del rilascio del certificato di agibilita' tali denunce di inizio attivita' costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale.
3. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, e' subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
4. Le regioni individuano con legge le tipologie di intervento assoggettate a contributo di costruzione, definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.
5. E' comunque salva la facolta' dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44.



Note all'art. 22:
- Per il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
vedi nota all'art. 6.



 
Art. 23 (R) Disciplina della denuncia di inizio attivita' (legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2, comma 10, che sostituisce l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 8-bis, 9, 10, 11, 14, e 15, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996,
n. 669)

1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attivita', almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformita' delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
2. La denuncia di inizio attivita' e' corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed e' sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento e' subordinata a nuova denuncia. L'interessato e' comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
5. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della denuncia di inizio attivita' da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonche' gli atti di assenso eventualmente necessari.
6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento, e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorita' giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. E' comunque salva la facolta' di ripresentare la denuncia di inizio di attivita', con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformita' dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attivita'.



Note all'art. 23:
- Per il testo degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 vedi nelle note
all'art. 5.



 
Art. 24 (L) Certificato di agibilita' (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 220; 221, comma 2, come modificato dall'art. 70, decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art.
52, comma 1)

1. Il certificato di agibilita' attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita', risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
2. Il certificato di agibilita' viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.
3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attivita', o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilita'. La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.
4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilita' deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformita' alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni.



Note all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652:
"Art. 6. - La dichiarazione di cui al precedente art. 3
deve essere redatta, per ciascuna unita' immobiliare, su
apposita scheda fornita dall'amministrazione dello Stato e
presentata al podesta' del comune ove l'unita' immobiliare
e' situata, entro il giorno che sara' stabilito con decreto
del Ministro per le finanze.
La dichiarazione va estesa alle aree e ai suoli che
formano parte integrante di una o piu' unita' immobiliari,
o concorrono a determinarne l'uso e la rendita.
Non sono soggetti a dichiarazione:
a) i fabbricati rurali gia' censiti nel catasto
terreni;
b) i fabbricati costituenti le fortificazioni e loro
dipendenze;
c) i fabbricati destinati all'esercizio dei culti;
d) i cimiteri con le loro dipendenze;
e) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede di cui
agli articoli 13, 14, 15 e 16 del trattato lateranense
11 febbraio 1929".



 
Art. 25 (R) Procedimento di rilascio del certificato di agibilita' (decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425; legge 5 novembre
1971, n. 1086, articoli 7 e 8)

1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo 24, comma 3, e' tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilita', corredata della seguente documentazione:
a) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilita', che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilita' di conformita' dell'opera rispetto al progetto approvato, nonche' in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrita' degli ambienti;
c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformita' degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonche' all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformita' degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del presente testo unico.
2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di agibilita' verificata la seguente documentazione:
a) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67;
b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all'articolo 62, attestante la conformita' delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II;
c) la documentazione indicata al comma 1;
d) dichiarazione di conformita' delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilita' e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonche' all'articolo 82.
4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilita' si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell'A.S.L. di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso e' di sessanta giorni.
5. Il termine di cui al comma 3 puo' essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia gia' nella disponibilita' dell'amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.



Note all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 9 gennaio
1991, n. 10:
"Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1. Al
fine di migliorare i processi di trasformazione
dell'energia, di ridurre i consumi di energia e di
migliorare le condizioni di compatibilita' ambientale
dell'utilizzo dell'energia a parita' di servizio reso e di
qualita' della vita, le norme del presente titolo
favoriscono ed incentivano, in accordo con la politica
energetica della Comunita' economica europea, l'uso
razionale dell'energia, il contenimento dei consumi di
energia nella produzione e nell'utilizzo di manufatti,
l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, la
riduzione dei consumi specifici di energia nei processi
produttivi, una piu' rapida sostituzione degli impianti in
particolare nei settori a piu' elevata intensita'
energetica, anche attraverso il coordinamento tra le fasi
di ricerca applicata, di sviluppo dimostrativo e di
produzione industriale.
2. La politica di uso razionale dell'energia e di uso
razionale delle materie prime energetiche definisce un
complesso di azioni organiche dirette alla promozione del
risparmio energetico, all'uso appropriato delle fonti di
energia, anche convenzionali, al miglioramento dei processi
tecnologici che utilizzano o trasformano energia, allo
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, alla
sostituzione delle materie prime energetiche di
importazione.
3. Ai fini della presente legge sono considerate fonti
rinnovabili di energia o assimilate: il sole, il vento,
l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il
moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed
inorganici o di prodotti vegetali. Sono considerate
altresi' fonti di energia assimilate alle fonti rinnovabili
di energia: la cogenerazione, intesa come produzione
combinata di energia elettrica o meccanica e di calore, il
calore recuperabile nei fumi di scarico e da impianti
termici, da impianti elettrici e da processi industriali,
nonche' le altre forme di energia recuperabile in processi,
in impianti e in prodotti ivi compresi i risparmi di
energia conseguibili nella climatizzazione e
nell'illuminazione degli edifici con interventi
sull'involucro edilizio e sugli impianti. Per i rifiuti
organici ed inorganici resta ferma la vigente disciplina ed
in particolare la normativa di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e
successive modificazioni ed integrazioni, al decreto-legge
31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e al decreto-legge
9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 1988, n. 475.
4. L'utilizzazione delle fonti di energia di cui al
comma 3 e' considerata di pubblico interesse e di pubblica
utilita' e le opere relative sono equiparate alle opere
dichiarate indifferibili e urgenti ai fini
dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche".
- Per il testo degli articoli 4 e 5 della legge
7 agosto 1990, n. 241 vedi nelle note all'art. 20.



 
Art. 26 (L) Dichiarazione di inagibilita' (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
art. 222)

1. Il rilascio del certificato di agibilita' non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilita' di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.



Note all'art. 26:
- Si riporta il testo dell'art. 222 del regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265:
"Art. 222: Il podesta', sentito l'ufficiale sanitario o
su richiesta del medico provinciale, puo' dichiarare
inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche
e ordinarne lo sgombero".



 
Art. 27 (L) Vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 4; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
articoli 107 e 109)

1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalita' stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalita' esecutive fissate nei titoli abilitativi.
2. Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilita', o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonche' delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa.
3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalita' di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori.
4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorita' giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarita' delle opere e dispone gli atti conseguenti.



Note all'art. 27:
- La legge 18 aprile 1962, n. 167, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1962, n. 111, reca
"Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree
fabbricabili per l'edilizia economica e popolare".
- Il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1924, n. 117,
reca: "Riordinamento e riforma della legislazione in
materia di boschi e di terreni montani".
- La legge 16 giugno 1927, n. 1766, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 1927, n. 228, reca:
"Conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n.
751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel
Regno, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che
modifica l'art. 26 del regio decreto 22 maggio 1924, n.
751, e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che
proroga i termini assegnati dall'art. 2 del regio
decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751".
- Per il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
vedi nota all'art. 6.



 
Art. 28 (L) Vigilanza su opere di amministrazioni statali (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 5; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
articoli 107 e 109)

1. Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 27, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale informa immediatamente la regione e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale compete, d'intesa con il presidente della giunta regionale, la adozione dei provvedimenti previsti dal richiamato articolo 27.
 
Art. 29 (L) Responsabilita' del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonche' anche del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio attivita' (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 6; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 5-bis, convertito con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 12, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
articoli 107 e 109)

1. Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformita' delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonche', unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalita' esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresi', tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.
2. Il direttore dei lavori non e' responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformita' o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui e' incorso il direttore dei lavori, che e' passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.
3. Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attivita', il progettista assume la qualita' di persona esercente un servizio di pubblica necessita' ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all'articolo 23, comma 1, l'amministrazione ne da' comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.



Note all'art. 29:
- Si riporta il testo degli articoli 359 e 481 del
codice penale:
"Art. 359 (Persone esercenti un servizio di pubblica
necessita). - Agli effetti della legge penale, sono persone
che esercitano un servizio di pubblica necessita':
1) i privati che esercitano professioni forensi o
sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per
legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato,
quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge
obbligato a valersi;
2) i privati che, non esercitando una pubblica
funzione, ne' prestando un pubblico servizio, adempiono un
servizio dichiarato di pubblica necessita' mediante un atto
della pubblica amministrazione".
"Art. 481 (Falsita' ideologica in certificati commessa
da persone esercenti un servizio di pubblica necessita). -
Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o
forense, o di un altro servizio di pubblica necessita',
attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali
l'atto e' destinato a provare la verita', e' punito con la
reclusione fino a un anno o con la multa da lire centomila
a un milione.
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto e'
commesso a scopo di lucro".



 
Art. 30 (L) Lottizzazione abusiva (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, articoli 1, comma 3-bis, e 7-bis; ; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e
109)

1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonche' quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edifi-catorio.
2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati ne' trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purche' la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati.
3. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validita' per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.
4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso puo' essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonche' la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.
5. I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'agenzia del territorio se non e' allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo e' stato depositato presso il comune.
6. I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi per oggetto il trasferimento, anche senza frazionamento catastale, di appezzamenti di terreno di superficie inferiore a diecimila metri quadrati devono trasmettere, entro trenta giorni dalla data di registrazione, copia dell'atto da loro ricevuto o autenticato al dirigente o responsabile del competente ufficio del comune ove e' sito l'immobile.
7. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 29, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari.
8. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui dirigente o responsabile del competente ufficio deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di inerzia si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 31, comma 8.
9. Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato emesso il provvedimento previsto dal comma 7, sono nulli e non possono essere stipulati, ne' in forma pubblica ne' in forma privata, dopo la trascrizione di cui allo stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del provvedimento del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale.
10. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo il 17 marzo 1985, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonche' agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitu'.
 
Art. 31 (L) Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformita' o con variazioni essenziali (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 2, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298; decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)

1. Sono interventi eseguiti in totale difformita' dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformita' dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.
3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonche' quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non puo' comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.
5. L'opera acquisita e' demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.
6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilita', l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.
7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorita' giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l'ufficio territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 27, il competente organo regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorita' giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale.
9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.
 
Art. 32 (L) Determinazione delle variazioni essenziali (legge 28 febbraio 1985,
n. 47, art. 8)

1. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 31, le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto che l'essenzialita' ricorre esclusivamente quando si verifica una o piu' delle seguenti condizioni:
a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;
b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato;
c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;
d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;
e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.
2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entita' delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unita' abitative.
3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonche' su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformita' dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.



Note all'art. 32:
- Il decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1968, n. 97, reca:
"Limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza, di
distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi
destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e
spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, al
verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della
formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della
revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della
legge 6 agosto 1967, n. 765".



 
Art. 33 (L) Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformita' (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 9; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e
109)

1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale difformita' da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro il congruo termine stabilito dal dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa e' eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso.
2. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell'ufficio irroga una sanzione pecunaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e con riferimento all'ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione, con la esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione della legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione alla categoria A/1 delle categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la sanzione e' pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, determinato a cura dell'agenzia del territorio.
3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalita' diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 5164 euro.
4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche se non vincolati, compresi nelle zone omogenee A, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro novanta giorni dalla richiesta il dirigente o il responsabile provvede autonomamente.
5. In caso di inerzia, si applica la disposizione di cui all'articolo 31, comma 8.
6. E' comunque dovuto il contributo di costruzione di cui agli articoli 16 e 19.



Note all'art. 33:
- La legge 27 luglio 1978, n. 392, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1978, n. 211, reca:
"Disciplina delle locazioni di immobili urbani".
- Per il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
vedi nota all'art. 6.
- Per il decreto ministeriale 2 aprile 1968 vedi nota
all'art. 32.



 
Art. 34 (L) Interventi eseguiti in parziale difformita' dal permesso di costruire (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 12; decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)

1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformita' dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.
2. Quando la demolizione non puo' avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformita', il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformita' dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.



Note all'art. 34:
- Per la legge 27 luglio 1978, n. 392 vedi nelle note
all'art. 33.



 
Art. 35 (L) Interventi abusivi realizzati su suoli di proprieta' dello Stato o di enti pubblici (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 14; decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, art. 17-bis, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
articoli 107 e 109)

1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 28, di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformita' dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo.
2. La demolizione e' eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile dell'abuso.
3. Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti pubblici territoriali, nonche' quello di altri enti pubblici, previsto dalla normativa vigente.
 
Art. 36 (L) Accertamento di conformita' (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 13)

1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformita' da esso, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
2. Il rilascio del permesso in sanatoria e' subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuita' a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformita', l'oblazione e' calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.
3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.
 
Art. 37 (L) Interventi eseguiti in assenza o in difformita' dalla denuncia di inizio attivita' e accertamento di conformita' (art. 4, comma 13 del
decreto-legge n. 398 del 1993; art. 10 della legge n. 47 del 1985)

1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22, in assenza della o in difformita' dalla denuncia di inizio attivita' comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro.
2. Quando le opere realizzate in assenza di denuncia di inizio attivita' consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell'articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonche' dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorita' competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, puo' ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro.
3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede al Ministero per i beni e le attivita' culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro di cui al comma 2.
4. Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 5164 euro e non inferiore a 516 euro stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 6, la denuncia di inizio di attivita' spontaneamente effettuata quando l'intervento e' in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro.
6. La mancata denuncia di inizio dell'attivita' non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento realizzato, l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell'accertamento di conformita' di cui all'articolo 36.



Note all'art. 37:
- Per il decreto ministeriale 2 aprile 1968 vedi nelle
note all'art. 32.



 
Art. 38 (L) Interventi eseguiti in base a permesso annullato (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 11; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
articoli 107 e 109)

1. In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale. La valutazione dell'agenzia e' notificata all'interessato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.
2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all'articolo 36.
 
Art. 39 (L) Annullamento del permesso di costruire da parte della regione (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 27, come sostituito dall'art. 7, legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto del Presidente della Repubblica
15 gennaio 1972, n. 8, art. 1)

1. Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, possono essere annullati dalla regione.
2. Il provvedimento di annullamento e' emesso entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al comma 1, ed e' preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare del permesso, al proprietario della costruzione, al progettista, e al comune, con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato.
3. In pendenza delle procedure di annullamento la regione puo' ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalita' previste dal codice di procedura civile, ai soggetti di cui al comma 2 e da comunicare al comune. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il decreto di annullamento di cui al comma 1.
4. Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di annullamento, deve essere ordinata la demolizione delle opere eseguite in base al titolo annullato.
5. I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del comune dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzate.
 
Art. 40 (L) Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della regione (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 26, come sostituito dall'art. 6, legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto del Presidente
della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1)

1. In caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in contrasto con questo o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia, qualora il comune non abbia provveduto entro i termini stabiliti, la regione puo' disporre la sospensione o la demolizione delle opere eseguite. Il provvedimento di demolizione e' adottato entro cinque anni dalla dichiarazione di agibilita' dell'intervento.
2. Il provvedimento di sospensione o di demolizione e' notificato al titolare del permesso o, in mancanza di questo, al committente, al costruttore e al direttore dei lavori. Lo stesso provvedimento e' comunicato inoltre al comune.
3. La sospensione non puo' avere una durata superiore a tre mesi dalla data della notifica entro i quali sono adottate le misure necessarie per eliminare le ragioni della difformita', ovvero, ove non sia possibile, per la rimessa in pristino.
4. Con il provvedimento che dispone la modifica dell'intervento, la rimessa in pristino o la demolizione delle opere e' assegnato un termine entro il quale il responsabile dell'abuso e' tenuto a procedere, a proprie spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, la regione dispone l'esecuzione in danno dei lavori.
 
Art. 41 (L) Demolizione di opere abusive (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 27, commi 1, 2, 5; legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 56 ;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)

1. In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del comune, essa e' disposta dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale su valutazione tecnico-economica approvata dalla giunta comunale.
2. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee.
3. Nel caso di impossibilita' di affidamento dei lavori, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ne da' notizia all'ufficio territoriale del Governo, il quale provvede alla demolizione con i mezzi a disposizione della pubblica amministrazione, ovvero tramite impresa finanziariamente e tecnicamente idonea se i lavori non siano eseguibili in gestione diretta.
4. Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere abusive e' possibile avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della difesa.
5. E' in ogni caso ammesso il ricorso a procedure negoziate aperte, per l'aggiudicazione di contratti d'appalto per demolizioni da eseguirsi all'occorrenza.
 
Art. 42 (L) Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione (legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 3)

1. Le regioni determinano le sanzioni per il ritardato o mancato versamento del contributo di costruzione in misura non inferiore a quanto previsto nel presente articolo e non superiore al doppio.
2. Il mancato versamento, nei termini stabiliti, del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 comporta:
a) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
b) l'aumento del contributo in misura pari al 50 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
c) l'aumento del contributo in misura pari al 100 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.
3. Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.
4. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.
5. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma 2, il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi previsti dall'articolo 43.
6. In mancanza di leggi regionali che determinino la misura delle sanzioni di cui al presente articolo, queste saranno applicate nelle misure indicate nel comma 2.
 
Art. 43 (L)
Riscossione (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 16)

1. I contributi, le sanzioni e le spese di cui ai titoli II e IV della parte I del presente testo unico sono riscossi secondo le norme vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate dell'ente procedente.
 
Art. 44 (L) Sanzioni penali (legge 28 febbraio 1985, n. 47, articoli 19 e 20; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 3, convertito, con
modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298)

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:
a) l'ammenda fino a 10329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalita' esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonche' dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;
b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5164 a 51645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformita' o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;
c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15493 a 51645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformita' o in assenza del permesso.
2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi e' stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio e' avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva e' titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.
 
Art. 45 (L) Norme relative all'azione penale (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art.
22)

1. L'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finche' non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui all'articolo 36.
2. Nel caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego del permesso in sanatoria di cui all'articolo 36, l'udienza viene fissata d'ufficio dal presidente del tribunale amministrativo regionale per una data compresa entro il terzo mese dalla presentazione del ricorso.
3. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti.
 
Art. 46 (L) Nullita' degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985 (legge 28 febbraio 1985,
n. 47, art. 17; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 8)

1. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione e' iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitu'.
2. Nel caso in cui sia prevista, ai sensi dell'articolo 38, l'irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria, ma non il rilascio del permesso in sanatoria, agli atti di cui al comma 1 deve essere allegata la prova dell'integrale pagamento della sanzione medesima.
3. La sentenza che accerta la nullita' degli atti di cui al comma 1 non pregiudica i diritti di garanzia o di servitu' acquisiti in base ad un atto iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda diretta a far accertare la nullita' degli atti.
4. Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa dalla insussistenza del permesso di costruire al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa.
5. Le nullita' di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovra' presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorita' giudiziaria.
 
Art. 47 (L) Sanzioni a carico dei notai (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 21)

1. Il ricevimento e l'autenticazione da parte dei notai di atti nulli previsti dagli articoli 46 e 30 e non convalidabili costituisce violazione dell'articolo 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge medesima.
2. Tutti i pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto dall'articolo 30, sono esonerati da responsabilita' inerente al trasferimento o alla divisione dei terreni; l'osservanza della formalita' prevista dal comma 6 dello stesso articolo 30 tiene anche luogo della denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale.



Note all'art. 47:
- Si riporta il testo dell'art. 28 della legge
16 febbraio 1913, n. 89:
"Art. 28. - Il notaro non puo' ricevere atti:
1) se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o
manifestamente contrari al buon costume o all'ordine
pubblico;
2) se v'intervengano come parti la sua moglie, i suoi
parenti od affini in linea retta, in qualunque grado, ed in
linea collaterale, fino al terzo grado inclusivamente,
ancorche' v'intervengano come procuratori, tutori od
amministratori;
3) se contengano disposizioni che interessino lui
stesso, la moglie sua, o alcuno de' suoi parenti od affini
nei gradi anzidetti, o persone delle quali egli sia
procuratore per l'atto, da stipularsi, salvo che la
disposizione si trovi in testamento segreto non scritto dal
notaro, o da persona in questo numero menzionata, ed a lui
consegnato sigillato dal testatore.
Le disposizioni contenute nei numeri 2) e 3) non sono
applicabili ai casi d'incanto per asta pubblica.
Il notaro puo' ricusare il suo ministero se le parti
non depositino presso di lui l'importo delle tasse, degli
onorari e delle spese dell'atto, salvo che si tratti di
persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio,
oppure di testamenti.".
- Si riporta il testo dell'art. 331 del codice di
procedura penale:
"Art. 331. - Denuncia da parte di pubblici ufficiali e
incaricati di un pubblico servizio.
1. Salvo quanto stabilito dall'art. 347, i pubblici
ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che,
nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro
servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio,
devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia
individuata la persona alla quale il reato e' attribuito.
2. La denuncia e' presentata o trasmessa senza ritardo
al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia
giudiziaria.
3. Quando piu' persone sono obbligate alla denuncia per
il medesimo fatto, esse possono anche redigere e
sottoscrivere un unico atto.
4. Se, nel corso di un procedimento civile o
amministrativo, emerge un fatto nel quale si puo'
configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorita'
che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al
pubblico ministero.".



 
Art. 48 (L) Aziende erogatrici di servizi pubblici (legge 28 febbraio 1985, n.
47, art. 45)

1. E' vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di permesso di costruire, nonche' ad opere in assenza di titolo iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente al 17 marzo 1985.
2. Il richiedente il servizio e' tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, indicante gli estremi del permesso di costruire, o, per le opere abusive, gli estremi del permesso in sanatoria, ovvero copia della domanda di permesso in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'articolo 36 e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni e' nullo e il funzionario della azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, e' soggetto ad una sanzione pecuniaria da 2582 a 7746 euro. Per le opere che gia' usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della documentazione di cui al precedente comma, puo' essere prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che l'opera gia' usufruisce di un pubblico servizio.
3. Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi della licenza edilizia puo' essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, attestante che l'opera e' stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione puo' essere ricevuta e inserita nello stesso contratto, ovvero in documento separato da allegarsi al contratto medesimo.



Note all'art. 48:
- Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
"Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con l'osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di polizia giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.".
- Si riporta il testo dell'art. 35 della legge
28 febbraio 1985, n. 47.
"Art. 35 ( Procedimento per la sanatoria). - La domanda
di concessione o di autorizzazione in sanatoria deve essere
presentata al Comune interessato entro il termine
perentorio del 30 novembre 1985. La domanda e' corredata
dalla prova dell'eseguito versamento dell'oblazione, nella
misura dovuta secondo l'allegata tabella, ovvero di una
somma pari ad un terzo dell'oblazione, quale prima rata.
Per le costruzioni ed altre opere, ultimate entro il 1
ottobre 1983, la cui licenza, concessione od autorizzazione
venga annullata, ovvero dichiarata decaduta o inefficace
successivamente all'entrata in vigore della presente legge,
il decorso del termine di centoventi giorni inizia dal
giorno della notificazione o comunicazione alla parte
interessata del relativo provvedimento.
Alla domanda devono essere allegati:
a) una descrizione delle opere per le quali si chiede
la concessione o l'autorizzazione in sanatoria;
b) una apposita dichiarazione, corredata di
documentazione fotografica, dalla quale risulti lo stato
dei lavori relativi; quando l'opera abusiva supera i 450
metri cubi, devono altresi' essere presentati, entro il
termine stabilito per il versamento della seconda rata
della oblazione, una perizia giurata sulle dimensioni e
sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un
tecnico abilitato all'esercizio della professione
attestante l'idoneita' statica delle opere eseguite.
Qualora l'opera per la quale viene presentata istanza di
sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale
certificazione non e' necessaria se non e' oggetto di
richiesta motivata da parte del sindaco;
c) un certificato di residenza, di data non anteriore
a tre mesi nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 34,
nonche' copia della dichiarazione dei redditi nell'ipotesi
di cui al primo e al secondo comma dell'art. 36;
d) un certificato di iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, di data
non anteriore a tre mesi, da cui risulti che la sede
dell'impresa e' situata nei locali per i quali si chiede la
concessione in sanatoria, nelle ipotesi previste dal quinto
comma dell'art. 34;
e) (lettera soppressa dall'art. 4, del decreto-legge
12 gennaio 1988, n. 2).
Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro per il coordinamento della
protezione civile, sono determinati entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, gli accertamenti da
eseguire al fine della certificazione di cui alla lettera
b) del comma precedente anche in deroga alle leggi 9 luglio
1908, n. 445, e successive modificazioni, 5 novembre 1971,
n. 1086, 2 febbraio 1974, n. 64, e 14 maggio 1981, n. 219,
e relative norme tecniche. Con lo stesso decreto possono
essere previste deroghe anche alle disposizioni della legge
2 febbraio 1974, n. 64, riguardanti le altezze degli
edifici anche in rapporto alla larghezza stradale e sono
determinate altresi' le disposizioni per l'adeguamento
antisismico degli edifici, tenuto conto dei criteri tecnici
gia' stabiliti con le ordinanze concernenti la riparazione
degli immobili colpiti dal terremoto. Per le costruzioni
realizzate prima della dichiarazione di sismicita' della
zona, gli accertamenti sono eseguiti senza tener conto
della dichiarazione stessa.
Nei casi di non idoneita' statica delle costruzioni
esistenti in zone non dichiarate sismiche deve altresi'
essere presentato al comune un progetto di completo
adeguamento redatto da un professionista abilitato ai sensi
della legge 2 febbraio 1974, n. 64, da realizzare entro tre
anni dalla data di presentazione della domanda di
concessione in sanatoria. In tal caso la certificazione di
cui alla lettera b) del terzo comma deve essere presentata
al Comune entro trenta giorni dalla data dell'ultimazione
dell'intervento di adeguamento.
Nei casi di costruzioni di cui all'art. 1 della legge
5 novembre 1971, n. 1086, deve essere effettuato il
deposito del progetto di completo adeguamento nei termini e
nei modi prescritti dagli articoli 4 e 7 della legge
medesima. Il certificato di idoneita' statica e' depositato
negli stessi termini quando non occorra procedere
all'adeguamento; negli altri casi, nel termine di cui al
comma precedente.
Per le costruzioni eseguite nei comuni dichiarati
sismici dopo la realizzazione delle costruzioni stesse si
applicano le disposizioni di cui al precedente comma e per
esse non si tiene conto delle disposizioni in materia, ai
sensi dell'art. 2 del decreto-legge 20 novembre 1985, n.
656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780.
Per le costruzioni eseguite nelle zone sottoposte a
vincolo sismico prima della realizzazione delle costruzioni
stesse, nel progetto di adeguamento, da redigersi in caso
di inidoneita' sismica delle strutture e da presentarsi al
Comune prima dell'inizio dei lavori, si deve tener conto,
qualunque sia la loro volumetria, del grado di sismicita'
della zona su cui esse sorgono, tenendo presenti le
disposizioni emanate con il decreto di cui al quarto comma.
Per l'esecuzione dei suddetti lavori di adeguamento, da
completarsi entro tre anni dalla data di presentazione
della domanda di concessione in sanatoria, non occorre
alcuna autorizzazione da parte dell'amministrazione
preposta alla tutela del vincolo sismico. Nella
fattispecie, la certificazione, da presentare al Comune
entro trenta giorni dalla data di ultimazione
dell'intervento, con la quale l'idoneita' sismica della
costruzione viene attestata da un professionista abilitato,
sostituisce a tutti gli effetti il certificato prescritto
dalle disposizioni vigenti in materia sismica.
Il rilascio della concessione o dell'autorizzazzione in
sanatoria, qualsivoglia sia la struttura della costruzione,
e' subordinato, per quanto riguarda il vincolo sismico,
soltanto al deposito presso l'amministrazione preposta alla
tutela del vincolo stesso sia dell'eventuale progetto di
adeguamento prima dell'inizio dei lavori che della predetta
certificazione di idoneita' sismica entro trenta giorni
dalla data di ultimazione dei lavori stessi. Una copia di
quest'ultima con l'attestazione dell'avvenuto deposito
verra' restituita all'interessato.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti valgono
anche per quelle costruzioni in zona sismica per le quali
il reato e' stato dichiarato estinto per qualsiasi causa.
Ove all'adeguamento sismico prescritto non si provveda nei
termini previsti dalla legge il sindaco, ha facolta' di
fare eseguire i lavori in danno degli inadempienti.
Entro centoventi giorni dalla presentazione della
domanda, l'interessato integra, ove necessario, la domanda
a suo tempo presentata e provvede a versare la seconda rata
dell'oblazione dovuta, pari ad un terzo
dell'intero, maggiorato del 10 per cento, in ragione
d'anno. La terza e ultima rata, maggiorata del 10 per
cento, e' versata entro i successivi sessanta giorni.
Per le costruzioni ed altre opere di cui al primo comma
dell'art. 31, realizzate in comprensori la cui
lottizzazione sarebbe dovuta avvenire a norma dell'art. 8
della legge 6 agosto 1967, n. 765, il versamento dovuto per
l'oblazione di cui all'art. 31 non costituisce titolo per
ottenere il rilascio della concessione edilizia in
sanatoria, che resta subordinata anche all'impegno di
partecipare pro quota agli oneri di urbanizzazione
dell'intero comprensorio in sede di stipula della
convenzione.
Decorsi centoventi giorni dalla presentazione della
domanda e, comunque, dopo il versamento della seconda rata
dell'oblazione, il presentatore dell'istanza di concessione
o autorizzazione in sanatoria puo' completare sotto la
propria responsabilita' le opere di cui all'art. 31 non
comprese tra quelle indicate dall'art. 33. A tal fine
l'interessato notifica al comune il proprio intendimento,
allegando perizia giurata ovvero documentazione avente data
certa in ordine allo stato dei lavori abusivi, ed inizia i
lavori non prima di trenta giorni dalla data della
notificazione. L'avvenuto versamento della prima e della
seconda rata, seguito da garanzia fideiussoria per il
residuo, abilita gli istituti di credito a concedere mutui
fondiari ed edilizi. I lavori per il completamento delle
opere di cui all'art. 32 possono essere eseguiti solo dopo
che siano stati espressi i pareri delle competenti
amministrazioni. I lavori per il completamento delle opere
di cui al quarto comma dell'art. 32 possono essere eseguiti
solo dopo che sia stata dichiarata la disponibilita'
dell'ente proprietario a concedere l'uso del suolo.
Il sindaco, esaminata la domanda di concessione o di
autorizzazione, previ i necessari accertamenti, invita, ove
lo ritenga necessario, l'interessato a produrre l'ulteriore
documentazione; quindi determina in via definitiva
l'importo dell'oblazione e rilascia, salvo in ogni caso il
disposto dell'art. 37, la concessione o l'autorizzazione in
sanatoria contestualmente alla esibizione da parte
dell'interessato della ricevuta del versamento all'erario
delle somme a conguaglio nonche' della prova dell'avvenuta
presentazione all'ufficio tecnico erariale della
documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento.
Il diniego di sanatoria e' notificato al richiedente.
Ogni controversia relativa all'oblazione e' devoluta
alla competenza dei tribunali amministrativi regionali, i
quali possono disporre dei mezzi di prova previsti
dall'art. 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Fermo il disposto del primo comma dell'art. 40 e con
l'esclusione dei casi di cui all'art. 33, decorso il
termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione
della domanda, quest'ultima si intende accolta ove
l'interessato provveda al pagamento di tutte le somme
eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione
all'ufficio tecnico erariale della documentazione
necessaria all'accatastamento. Trascorsi trentasei mesi si
prescrive l'eventuale diritto al conguaglio o al rimborso
spettanti.
Nelle ipotesi previste nell'art. 32 il termine di cui
al dodicesimo comma del presente articolo decorre
dall'emissione del parere previsto dal primo comma dello
stesso art. 32.
A seguito della concessione o autorizzazione in
sanatoria viene altresi' rilasciato il certificato di
abitabilita' o agibilita' anche in deroga ai requisiti
fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non
contrastino con le disposizioni vigenti in materia di
sicurezza statica, attestata dal certificato di idoneita'
di cui alla lettera b) del terzo comma e di prevenzione
degli incendi e degli infortuni.
Le modalita' di versamento dell'oblazione sono
determinate con decreto del Ministro delle finanze, da
emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge.
Qualora dall'esame della documentazione risulti un
credito a favore del presentatore della domanda di
concessione in sanatoria, certificato con l'attestazione
rilasciata dal sindaco, interessato puo' presentare istanza
di rimborso all'intendenza di finanza territorialmente
competente.".



 
Art. 49 (L)
Disposizioni fiscali (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-ter)

1. Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, ne' di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unita' immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.
2. E' fatto obbligo al comune di segnalare all'amministrazione finanziaria, entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori o dalla richiesta del certificato di agibilita', ovvero dall'annullamento del titolo edilizio, ogni inosservanza comportante la decadenza di cui al comma precedente.
3. Il diritto dell'amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute in misura ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal presente articolo si prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezione della segnalazione del comune.
4. In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente e' responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa.
 
Art. 50 (L) Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria (legge 28 febbraio 1985,
n. 47, art. 46)

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49, le agevolazioni tributarie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari si applicano agli atti stipulati dopo il 17 marzo 1985, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative ed a condizione che copia conforme del provvedimento di sanatoria venga presentata, contestualmente all'atto da registrare, all'amministrazione cui compete la registrazione. In mancanza del provvedimento definitivo di sanatoria, per conseguire in via provvisoria le agevolazioni deve essere prodotta, al momento della registrazione dell'atto, copia della domanda di permesso in sanatoria presentata al comune, con la relativa ricevuta rilasciata dal comune stesso. L'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare al competente ufficio dell'amministrazione finanziaria copia del provvedimento definitivo di sanatoria entro sei mesi dalla sua notifica o, nel caso che questo non sia intervenuto, a richiesta dell'ufficio, dichiarazione del comune che attesti che la domanda non ha ancora ottenuto definizione.
2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49, per i fabbricati costruiti senza permesso o in contrasto con la stesso, ovvero sulla base di permesso successivamente annullato, si applica la esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, qualora ricorrano i requisiti tipologici di inizio e ultimazione delle opere in virtu' dei quali sarebbe spettata, per il periodo di dieci anni a decorrere dal 17 marzo 1985. L'esenzione si applica a condizione che l'interessato ne faccia richiesta all'ufficio competente del suo domicilio fiscale, allegando copia della domanda indicata nel comma precedente con la relativa ricevuta rilasciata dal comune. Alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione della domanda suddetta, l'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare, entro novanta giorni da tale scadenza, all'ufficio competente copia del provvedimento definitivo di sanatoria, o in mancanza di questo, una dichiarazione del comune, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che la domanda non ha ancora ottenuto definizione.
3. La omessa o tardiva presentazione del provvedimento di sanatoria comporta il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili e delle altre imposte dovute nella misura ordinaria, nonche' degli interessi di mora stabiliti per i singoli tributi.
4. Il rilascio del permesso in sanatoria, per le opere o le parti di opere abusivamente realizzate, produce automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza previsti dall'articolo 49.
5. In attesa del provvedimento definitivo di sanatoria, per il conseguimento in via provvisoria degli effetti previsti dal comma 4, deve essere prodotta da parte dell'interessato alle amministrazioni finanziarie competenti copia autenticata della domanda di permesso in sanatoria, corredata della prova del pagamento delle somme dovute fino al momento della presentazione della istanza di cui al presente comma.
6. Non si fa comunque luogo al rimborso dell'imposta comunale sugli immobili e delle altre imposte eventualmente gia' pagate.
 
Art. 51 (L) Finanziamenti pubblici e sanatoria (legge 23 dicembre 1996, n. 662,
art. 2, comma 50)

1. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamita' naturali, e' esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi e' altresi' esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria.
 
Art. 52 (L) Tipo di strutture e norme tecniche (legge 3 febbraio 1974, n. 64,
articoli 1 e 32, comma 1)

1. In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche esse sono adottate di concerto con il Ministro per l'interno. Dette norme definiscono:
a) i criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento;
b) i carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e delle modalita' costruttive e della destinazione dell'opera, nonche' i criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni;
c) le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita' dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione; i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature;
d) la protezione delle costruzioni dagli incendi.
2. Qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi da quelli in muratura o con ossatura portante in cemento armato normale e precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali, per edifici con quattro o piu' piani entro e fuori terra, l'idoneita' di tali sistemi deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.
3. Le norme tecniche di cui al presente articolo e i relativi aggiornamenti entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione dei rispettivi decreti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 53 (L) Definizioni (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 1, primo, secondo e
terzo comma)

1. Ai fini del presente testo unico si considerano:
a) opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica;
b) opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entita' tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto;
c) opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica e' assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.
 
Art. 54 (L) Sistemi costruttivi (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 5, art. 6,
primo comma, art. 7, primo comma, art. 8, primo comma)

1. Gli edifici possono essere costruiti con:
a) struttura intelaiata in cemento armato normale o precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali;
b) struttura a pannelli portanti;
c) struttura in muratura;
d) struttura in legname.
2. Ai fini di questo testo unico si considerano:
a) costruzioni in muratura, quelle nelle quali la muratura ha funzione portante;
b) strutture a pannelli portanti, quelle formate con l'associazione di pannelli verticali prefabbricati (muri), di altezza pari ad un piano e di larghezza superiore ad un metro, resi solidali a strutture orizzontali (solai) prefabbricate o costruite in opera;
c) strutture intelaiate, quelle costituite da aste rettilinee o curvilinee, comunque vincolate fra loro ed esternamente.
 
Art. 55 (L) Edifici in muratura (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 6, secondo
comma)

1. Le costruzioni in muratura devono presentare adeguate caratteristiche di solidarieta' fra gli elementi strutturali che le compongono, e di rigidezza complessiva secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui all'articolo 83.
 
Art. 56 (L) Edifici con struttura a pannelli portanti (legge 3 febbraio 1974, n.
64, art. 7, secondo, terzo, quarto e quinto comma)

1. Le strutture a pannelli portanti devono essere realizzate in calcestruzzo pieno od alleggerito, semplice, armato normale o precompresso, presentare giunzioni eseguite in opera con calcestruzzo o malta cementizia, ed essere irrigidite da controventamenti opportuni, costituiti dagli stessi pannelli verticali sovrapposti o da lastre in calcestruzzo realizzate in opera; i controventamenti devono essere orientati almeno secondo due direzioni distinte.
2. Il complesso scatolare costituito dai pannelli deve realizzare un organismo statico capace di assorbire le azioni sismiche di cui all'articolo 85.
3. La trasmissione delle azioni mutue tra i diversi elementi deve essere assicurata da armature metalliche.
4. L'idoneita' di tali sistemi costruttivi, anche in funzione del grado di sismicita', deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, su conforme parere dello stesso Consiglio.
 
Art. 57 (L) Edifici con strutture intelaiate (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art.
8, secondo periodo del primo comma, secondo, terzo e quarto comma)

1. Nelle strutture intelaiate possono essere compresi elementi irrigidenti costituiti da:
a) strutture reticolate in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso;
b) elementi-parete in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso.
2. Gli elementi irrigidenti devono essere opportunamente collegati alle intelaiature della costruzione in modo che sia assicurata la trasmissione delle azioni sismiche agli irrigidimenti stessi.
3. Il complesso resistente deve essere proporzionato in modo da assorbire le azioni sismiche definite dalle norme tecniche di cui all'articolo 83.
4. Le murature di tamponamento delle strutture intelaiate devono essere efficacemente collegate alle aste della struttura stessa secondo le modalita' specificate dalle norme tecniche di cui all'articolo 83.
 
Art. 58 (L) Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo (legge
5 novembre 1971, n. 1086, art. 9)

1. Le ditte che procedono alla costruzione di manufatti in conglomerato armato normale o precompresso ed in metallo, fabbricati in serie e che assolvono alle funzioni indicate negli articoli 53, comma 1 e 64, comma 1, hanno l'obbligo di darne preventiva comunicazione al Servizio tecnico centrale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con apposita relazione nella quale debbono:
a) descrivere ciascun tipo di struttura indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi, con particolare riguardo a quelli riferentisi a tutto il comportamento sotto carico fino a fessurazione e rottura;
b) precisare le caratteristiche dei materiali impiegati sulla scorta di prove eseguite presso uno dei laboratori di cui all'articolo 59;
c) indicare, in modo particolareggiato, i metodi costruttivi e i procedimenti seguiti per la esecuzione delle strutture;
d) indicare i risultati delle prove eseguite presso uno dei laboratori di cui all'articolo 59.
2. Tutti gli elementi precompressi debbono essere chiaramente e durevolmente contrassegnati onde si possa individuare la serie di origine.
3. Per le ditte che costruiscono manufatti complessi in metallo fabbricati in serie, i quali assolvono alle funzioni indicate negli articoli 53, comma 1 e 64, comma 1, la relazione di cui al comma 1 del presente articolo deve descrivere ciascun tipo di struttura, indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi.
4. Le ditte produttrici di tutti i manufatti di cui ai commi precedenti sono tenute a fornire tutte le prescrizioni relative alle operazioni di trasporto e di montaggio dei loro manufatti.
5. La responsabilita' della rispondenza dei prodotti rimane a carico della ditta produttrice, che e' obbligata a corredare la fornitura con i disegni del manufatto e l'indicazione delle sue caratteristiche di impiego.
6. Il progettista delle strutture e' responsabile dell'organico inserimento e della previsione di utilizzazione dei manufatti di cui sopra nel progetto delle strutture dell'opera.
 
Art. 59 (L)
Laboratori (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20)

1. Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali:
a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facolta' di ingegneria e delle facolta' o istituti universitari di architettura;
b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);
2. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, puo' autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce.
3. L'attivita' dei laboratori, ai fini del presente capo, e' servizio di pubblica utilita'.
 
Art. 60 (L) Emanazione di norme tecniche (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art.
21)

1. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche, predispone, modifica ed aggiorna le norme tecniche alle quali si uniformano le costruzioni di cui al capo secondo.
 
Art. 61 (L)
Abitati da consolidare (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 2)

1. In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la regione per opere di consolidamento di abitato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria o di rifinitura, possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione.
2. Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con ordinanza del competente ufficio tecnico regionale o comunale, possono eccezionalmente essere intraprese anche prima della predetta autorizzazione, la quale comunque dovra' essere richiesta nel termine di cinque giorni dall'inizio dei lavori.



Nota all'art. 61:
- La legge 9 luglio 1908, n. 445, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 luglio 1908, n. 177, reca: "i
provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria".



 
Art. 62 (L)
Utilizzazione di edifici (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 28)

1. Il rilascio della licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato e dei certificati di agibilita' da parte dei comuni e' condizionato all'esibizione di un certificato da rilasciarsi dall'ufficio tecnico della regione, che attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo quarto.
 
Art. 63 (L)
Opere pubbliche

1. Quando si tratti di opere eseguite dai soggetti di cui all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le norme della presente parte si applicano solo nel caso in cui non sia diversamente disposto dalla citata legge n. 109 del 1994, dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 544, dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e dal d.m. 19 aprile 2000 n. 145.



Nota all'art. 63:
- Si riporta l'art. 2 della legge 11 febbraio 1994, n.
109: "legge quadro in materia di lavori pubblici":
"Art. 2 (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione
della legge). - 1. Ai sensi e per gli effetti della
presente legge e del regolamento di cui all'art. 3, comma
2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai
soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le
attivita' di costruzione, demolizione, recupero,
ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed
impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di
ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori,
forniture e servizi e nei contratti di forniture o di
servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano
le norme della presente legge qualora i lavori assumano
rilievo economico superiore al 50 per cento.
2. Le norme della presente legge e del regolamento di
cui all'art. 3, comma 2, si applicano:
a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli
economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle
loro associazioni e consorzi nonche' agli altri organismi
di diritto pubblico;
b) ai concessionari di lavori pubblici, di cui
all'art. 19, comma 2, ai concessionari di esercizio di
infrastrutture destinate al pubblico servizio, alle aziende
speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 23 e 25 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni,
alle societa' di cui all'art. 22 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, e successive modificazioni, ed all'art. 12 della
legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni,
alle societa' con capitale pubblico, in misura anche non
prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attivita'
la produzione di beni o servizi non destinati ad essere
collocati sul mercato in regime di libera concorrenza
nonche' ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti
di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158,
qualora operino in virtu' di diritti speciali o esclusivi,
per lo svolgimento di attivita' che riguardino i lavori, di
qualsiasi importo, individuati con il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 8,
comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e
comunque i lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e
ferroviari, sempre che non si tratti di lavorazioni che non
possono essere progettate separatamente e appaltate
separatamente in quanto strettamente connesse e funzionali
alla esecuzione di opere comprese nella disciplina del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui
all'allegato A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n.
406, nonche' ai lavori civili relativi ad ospedali,
impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero,
edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a
funzioni pubbliche amministrative di importo superiore a 1
milione di ECU, per la cui realizzazione sia previsto, da
parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo
diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale
che, attualizzato, superi il 50% dell'importo dei lavori.
3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b), fatta
eccezione per i concessionari di lavori pubblici, di cui al
medesimo comma 2, lettera b), si applicano le disposizioni
della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14,
18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33. Ai concessionari di
lavori pubblici ed ai soggetti di cui al comma 2, lettera
c), si applicano le disposizioni della presente legge ad
esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27,
32 e 33. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b),
operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 158, non si applicano, altresi', le disposizioni
del regolamento di cui all'art. 3, comma 2, relative
all'esecuzione dei lavori, alla contabilita' dei lavori e
al collaudo dei lavori. Resta ferma l'applicazione delle
disposizioni legislative e regolamentari relative ai
collaudi di natura tecnica.
4. I concessionari di lavori pubblici di cui al comma
2, lettera b), sono obbligati ad appaltare a terzi
attraverso pubblico incanto o licitazione privata i lavori
pubblici non realizzati direttamente o tramite imprese
controllate che devono essere espressamente indicate in
sede di candidatura, con la specificazione anche delle
rispettive quote dei lavori da eseguire; l'elenco delle
imprese controllate viene successivamente aggiornato
secondo le modifiche che intervengono nei rapporti tra le
imprese. I requisiti di qualificazione previsti dalla
presente legge per gli esecutori sono richiesti al
concessionario ed alle imprese controllate, nei limiti dei
lavori oggetto della concessione eseguiti direttamente. Le
amministrazioni aggiudicatrici devono prevedere nel bando
l'obbligo per il concessionario di appaltare a terzi una
percentuale minima del 40 per cento dei lavori oggetto
della concessione. Le imprese controllate devono eseguire i
lavori secondo quanto disposto dalle norme della presente
legge. Ai fini del presente comma si intendono per soggetti
terzi anche le imprese collegate; le situazioni di
controllo e di collegamento si determinano secondo quanto
previsto dall'art. 2359 del codice civile.
4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano
anche ai concessionari di lavori pubblici ed ai
concessionari di infrastrutture adibite al pubblico
servizio di cui al comma 2, lettera b), per la
realizzazione dei lavori previsti nelle convenzioni gia'
assentite alla data di entrata in vigore della presente
legge, ovvero rinnovate e prorogate, ai sensi della
normativa vigente. I soggetti concessionari prima
dell'inizio dei lavori sono tenuti a presentare al
concedente idonea documentazione in grado di attestare la
situazione di controllo per i fini di cui al comma 4.
5. I lavori di competenza dei soggetti di cui al
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, di importo pari
o superiore a 200.000 ECU e inferiore a 5 milioni di ECU,
diversi da quelli individuati nel decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 8, comma 6, del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e di quelli di
cui al comma 2, lettera b), sono soggetti alle disposizioni
di cui allo stesso decreto legislativo, ad eccezione degli
articoli 11, commi 2 e 4, 19, 22, commi 4 e 5, 25, comma 2,
26, 28, 29 e 30. I lavori di importo inferiore a 200.000
ECU sono sottoposti ai regimi propri dei predetti soggetti.
5-bis. I soggetti di cui al comma 2 provvedono
all'esecuzione dei lavori di cui alla presente legge,
esclusivamente mediante contratti di appalto o di
concessione di lavori pubblici ovvero in economia nei
limiti di cui all'art. 24. Le medesime disposizioni si
applicano anche ai soggetti di cui al decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 158, per l'esecuzione di lavori, di
qualsiasi importo, non rientranti tra quelli individuati ai
sensi dell'art. 8, comma 6, del medesimo decreto
legislativo nonche' tra quelli di cui al comma 2, lettera
b), del presente articolo.
6. Ai sensi della presente legge si intendono:
a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi
organismo con personalita' giuridica, istituito per
soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale
non aventi carattere industriale o commerciale e la cui
attivita' sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato,
dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di
Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici o da
altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione
sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui
organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza
siano costituiti in misura non inferiore alla meta' da
componenti designati dai medesimi soggetti;
b) per procedure di affidamento dei lavori o per
affidamento dei lavori il ricorso a sistemi di appalto o di
concessione;
c) per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di
cui al comma 2, lettera a);
d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori i
soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c).".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
29 febbraio 2000, n. 49, reca: "Regolamento recante
istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori
di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.".
- Il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2000, n. 131
riporta: "Regolamento recante il capitolato generale
d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma
5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni.".



 
Art. 64 (L) Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilita' (legge n. 1086 del 1971, art. 1, quarto comma; art. 2, primo e secondo comma; art.
3, primo e secondo comma)

1. La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilita' e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumita'.
2. La costruzione delle opere di cui all'articolo 53, comma 1, deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.
3. L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.
4. Il progettista ha la responsabilita' diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate.
5. Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilita' della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualita' dei materiali impiegati, nonche', per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.
 
Art. 65 (R) Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed
a struttura metallica. (legge n. 1086 del 1971, articoli 4 e 6).

1. Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal direttore dei lavori allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale.
2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.
3. Alla denuncia devono essere allegati:
a) il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
b) una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualita' e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.
4. Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.
5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.
6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:
a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 59;
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.
7. Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della presentazione, una copia della relazione di cui al comma 6 con l'attestazione dell'avvenuto deposito, e provvede a trasmettere una copia di tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.
8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.
 
Art. 66 (L)
Documenti in cantiere (legge n. 1086 del 1971, art. 5)

1. Nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere, di cui all'articolo 53, comma 1, a quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli atti indicati all'articolo 65, commi 3 e 4, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori, nonche' un apposito giornale dei lavori.
2. Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti e' responsabile il direttore dei lavori. Il direttore dei lavori e' anche tenuto a vistare periodicamente, ed in particolare nelle fasi piu' importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori.
 
Art. 67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, i commi 3, 5, 6 e 7)
Collaudo statico (legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8)

1. Tutte le costruzioni di cui all'articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumita' devono essere sottoposte a collaudo statico.
2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera.
3. Contestualmente alla denuncia prevista dall'articolo 65, il direttore dei lavori e' tenuto a presentare presso lo sportello unico l'atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2.
4. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, e' fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.
5. Completata la struttura con la copertura dell'edificio, il direttore dei lavori ne da' comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo.
6. In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficolta' tecniche e da complessita' esecutive dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.
7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilita', il certificato di collaudo in tre copie che invia al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico.
8. Per il rilascio di licenza d'uso o di agibilita', se prescritte, occorre presentare all'amministrazione comunale una copia del certificato di collaudo.
 
Art. 68 (L)
Controlli (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 10)

1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel cui territorio vengono realizzate le opere indicate nell'articolo 53, comma 1, ha il compito di vigilare sull'osservanza degli adempimenti preposti dal presente testo unico a tal fine si avvale dei funzionari ed agenti comunali.
2. Le disposizioni del precedente comma non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato e per conto delle regioni, delle province e dei comuni, aventi un ufficio tecnico con a capo un ingegnere.
 
Art. 69 (L) Accertamenti delle violazioni (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art.
11)

1. I funzionari e agenti comunali che accertino l'inosservanza degli adempimenti previsti nei precedenti articoli, redigono processo verbale che, a cura del dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, verra' inoltrato all'Autorita' giudiziaria competente ed all'ufficio tecnico della regione per i provvedimenti di cui all'articolo 70.
 
Art. 70 (L)
Sospensione dei lavori (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 12)

1. Il dirigente dell'ufficio tecnico regionale, ricevuto il processo verbale redatto a norma dell'articolo 69 ed eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina, con decreto notificato a mezzo di messo comunale, al committente, al direttore dei lavori e al costruttore la sospensione dei lavori.
2. I lavori non possono essere ripresi finche' il dirigente dell'ufficio tecnico regionale non abbia accertato che sia stato provveduto agli adempimenti previsti dal presente capo.
3. Della disposta sospensione e' data comunicazione al dirigente del competente ufficio comunale perche' ne curi l'osservanza.
 
Art. 71 (L)
Lavori abusivi (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 13)

1. Chiunque commette, dirige e, in qualita' di costruttore, esegue le opere previste dal presente capo, o parti di esse, in violazione dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 103 a 1032 euro.
2. E' soggetto alla pena dell'arresto fino ad un anno, o dell'ammenda da 1032 a 10329 euro, chi produce in serie manufatti in conglomerato armato normale o precompresso o manufatti complessi in metalli senza osservare le disposizioni dell'articolo 58.
 
Art. 72 (L) Omessa denuncia dei lavori (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 14)

1. Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall'articolo 65 e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 103 a 1032 euro.
 
Art. 73 (L) Responsabilita' del direttore dei lavori (legge 5 novembre 1971, n.
1086, art. 15)

1. Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate nell'articolo 66 e' punito con l'ammenda da 41 a 206 euro.
2. Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione al competente ufficio tecnico regionale della relazione indicata nell'articolo 65, comma 6.
 
Art. 74 (L) Responsabilita' del collaudatore (legge 5 novembre 1971, n. 1086,
art. 16)

1. Il collaudatore che non osserva gli obblighi di cui all'articolo 67, comma 5, e' punito con l'ammenda da 51 a 516 euro.
 
Art. 75 (L) Mancanza del certificato di collaudo (legge 5 novembre 1971, n. 1086,
art. 17)

1. Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo e' punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 103 a 1032 euro.
 
Art. 76 (L) Comunicazione della sentenza (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art.
18)

1. La sentenza irrevocabile, emessa in base alle precedenti disposizioni, deve essere comunicata, a cura del cancelliere, entro quindici giorni da quello in cui e' divenuta irrevocabile, al comune e alla regione interessata ed al consiglio provinciale dell'ordine professionale, cui eventualmente sia iscritto l'imputato.
 
Art. 77 (L) Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici
(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 1)

1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici privati, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fissa con decreto, adottato ai sensi dell'articolo 52, le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.
3. La progettazione deve comunque prevedere:
a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unita' immobiliari;
c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;
d) l'installazione, nel caso di immobili con piu' di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.
4. E' fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformita' degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi del presente capo.
5. I progetti di cui al comma 1 che riguardano immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, devono essere approvati dalla competente autorita' di tutela, a norma degli articoli 23 e 151 del medesimo decreto legislativo.



Note all'art. 77:
- Per il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
vedi nota all'art. 6.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 23 e 151
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge
8 ottobre 1997, n. 352):
"Art. 23 (Approvazione dei progetti di opere). - 1. I
proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo,
dei beni culturali indicati all'art. 2, comma 1, lettere
a), b) e c) hanno l'obbligo di sottoporre alla
soprintendenza i progetti delle opere di qualunque genere
che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva
approvazione.
2. Il provvedimento di approvazione sostituisce
l'autorizzazione prevista all'art. 21.".
"Art. 151 (Alterazione dello stato dei luoghi). - 1. I
proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di
beni ambientali inclusi negli elenchi pubblicati a norma
dell'art. 140 o dell'art. 144 o nelle categorie elencate
all'art. 146 non possono distruggerli ne' introdurvi
modificazioni, che rechino pregiudizio a quel loro
esteriore aspetto che e' oggetto di protezione.
2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi
titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di
sottoporre alla Regione i progetti delle opere di qualunque
genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la
preventiva autorizzazione.
3. L'autorizzazione e' rilasciata o negata entro il
termine perentorio di sessanta giorni.
4. Le regioni danno immediata comunicazione delle
autorizzazioni rilasciate alla competente soprintendenza,
trasmettendo contestualmente la relativa documentazione. Il
Ministero puo' in ogni caso annullare, con provvedimento
motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta
giorni successivi alla ricezione della relativa
comunicazione.
5. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 3,
nei successivi trenta giorni e' data facolta' agli
interessati di richiedere l'autorizzazione al Ministero che
si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data
di ricevimento della richiesta. L'istanza, corredata da
triplice copia del progetto di realizzazione dei lavori e
da tutta la relativa documentazione, e' presentata alla
competente soprintendenza e ne e' data comunicazione alla
Regione.".



 
Art. 78 (L) Deliberazioni sull'eliminazione delle barriere architettoniche (legge
9 gennaio 1989, n. 13, art. 2)

1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, nonche' la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilita' dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile.
2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potesta' di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonche' strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere piu' agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe delle autorimesse.
3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.



Note all'art. 78:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 27, primo
comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in
legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme
in favore dei mutilati ed invalidi civili):
"Per facilitare la vita di relazione dei mutilati e
invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al pubblico e
le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse
sociale di nuova edificazione dovranno essere costruiti in
conformita' alla circolare del Ministero dei lavori
pubblici del 15 giugno 1968 riguardante la eliminazione
delle barriere architettoniche anche apportando le
possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o gia'
costruiti all'entrata in vigore della presente legge; i
servizi di trasporti pubblici ed in particolare i tram e le
metropolitane dovranno essere accessibili agli invalidi non
deambulanti; in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico
puo' essere vietato l'accesso ai minorati; in tutti i
luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o
spettacoli, che saranno in futuro edificati, dovra' essere
previsto e riservato uno spazio agli invalidi in
carrozzella; gli alloggi situati nei piani terreni dei
caseggiati dell'edilizia economica e popolare dovranno
essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno
difficolta' di deambulazione, qualora ne facciano
richiesta.".
- Si riporta l'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante
norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici, spazi e servizi pubblici):
"Art. 1 (Definizioni ed oggetto). - 1. Le norme del
presente regolamento sono volte ad eliminare gli
impedimenti comunemente definiti "barriere
architettoniche".
2. Per barriere architettoniche si intendono:
a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per
la mobilita' di chiunque ed in particolare di coloro che,
per qualsiasi causa, hanno una capacita' motoria ridotta o
impedita in forma permanente o temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque
la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o
componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che
permettono l'orientamento e la riconoscibilita' dei luoghi
e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per
i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
3. Le presenti norme si applicano agli edifici e spazi
pubblici di nuova costruzione, ancorche' di carattere
temporaneo, o a quelli esistenti qualora sottoposti a
ristrutturazione. Si applicano altresi' agli edifici e
spazi pubblici sottoposti a qualunque altro tipo di
intervento edilizio suscettibile di limitare
l'accessibilita' e la visibilita', almeno per la parte
oggetto dell'intervento stesso. Si applicano inoltre agli
edifici e spazi pubblici in tutto o in parte soggetti a
cambiamento di destinazione se finalizzata all'uso
pubblico, nonche' ai servizi speciali di pubblica utilita'
di cui al successivo titolo VI.
4. Agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se
non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale,
devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che
possono migliorarne la fruibilita' sulla base delle norme
contenute nel presente regolamento.
5. In attesa del predetto adeguamento ogni edificio
deve essere dotato, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, a cura
dell'amministrazione pubblica che utilizza l'edificio, di
un sistema di chiamata per attivare un servizio di
assistenza tale da consentire alle persone con ridotta o
impedita capacita' motoria o sensoriale la fruizione dei
servizi espletati.
6. Agli edifici di edilizia residenziale pubblica ed
agli edifici privati compresi quelli aperti al pubblico si
applica il decreto del Ministro dei lavori pubblici
14 giugno 1989, n. 236.
7. Non possono essere erogati contributi o agevolazioni
da parte dello Stato e di altri enti pubblici per la
realizzazione di opere o servizi pubblici non conformi alle
norme di cui al presente regolamento.".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1136, secondo
e terzo comma, del codice civile:
"Sono valide le deliberazioni approvate con un numero
di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e
almeno la meta' del valore dell'edificio.
Se l'assemblea non puo' deliberare per mancanza di
numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un
giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non
oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione e'
valida se riporta un numero di voti che rappresenti il
terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del
valore dell'edificio.".
- Il Titolo IX del libro primo del codice civile reca
"Della potesta' dei genitori".
- Si trascrive il testo vigente degli articoli 1120 e
1121 del codice civile:
"Art. 1120 (Innovazioni). - I condomini, con
la maggioranza indicata dal quinto comma dell'art. 1136,
possono disporre tutte le innovazioni dirette al
miglioramento o all'uso piu' comodo o al maggior rendimento
delle cose comuni.
Sono vietate le innovazioni che possano recare
pregiudizio alla stabilita' o alla sicurezza del
fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che
rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili
all'uso o al godimento anche di un solo condomino."
"Art. 1121 (Innovazioni gravose o voluttuarie). -
Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o
abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari
condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in
opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione
separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio
sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.
Se l'utilizzazione separata non e' possibile,
l'innovazione non e' consentita, salvo che la maggioranza
dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda
sopportarne integralmente la spesa.
Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro
eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo,
partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo
nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera.".



 
Art. 79 (L) Opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche realizzate in deroga ai regolamenti edilizi (legge 9 gennaio 1989, n.
13, art. 3)

1. Le opere di cui all'articolo 78 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a piu' fabbricati.
2. E' fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprieta' o di uso comune.



Note all'art. 79:
- Si trascrive il testo vigente degli articoli 873 e
907 del codice civile:
"Art. 873 (Distanze nelle costruzioni). Le costruzioni
su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono
essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei
regolamenti locali puo' essere stabilita una
distanza maggiore.".
"Art. 907 (Distanza delle costruzioni dalle vedute). -
Quando si e' acquistato il diritto di avere vedute dirette
verso il fondo vicino, il proprietario di questo non puo'
fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma
dell'art. 905.
Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la
distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della
finestra da cui la veduta obliqua si esercita.
Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in
cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve
arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia.".



 
Art. 80 (L) Rispetto delle norme antisismiche, antincendio e di prevenzione degli
infortuni (legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 6)

1. Fermo restando l'obbligo del preavviso e dell'invio del progetto alle competenti autorita' a norma dell'articolo 94, l'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 78, da realizzare in ogni caso nel rispetto delle norme antisismiche, di prevenzione degli incendi e degli infortuni, non e' soggetta alla autorizzazione di cui all'articolo 94. L'esecuzione non conforme alla normativa richiamata al comma 1 preclude il collaudo delle opere realizzate.
 
Art. 81 (L) Certificazioni (legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 8; decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)

1. Alle domande ovvero alle comunicazioni al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale relative alla realizzazione di interventi di cui al presente capo e' allegato certificato medico in carta libera attestante l'handicap e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, dalla quale risultino l'ubicazione della propria abitazione, nonche' le difficolta' di accesso.



Note all'art. 81:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa):
"Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di polizia giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.".



 
Art. 82 (L) Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico (legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 24; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 62,
comma 2; decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109).

1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilita' e la visitabilita' di cui alla sezione prima del presente capo, sono eseguite in conformita' alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, alla sezione prima del presente capo, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonche' ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalita', qualora le autorizzazioni previste dall'articolo 20, commi 6 e 7, non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorita' competenti alla tutela del vincolo, la conformita' alle norme vigenti in materia di accessibilita' e di superamento delle barriere architettoniche puo' essere realizzata con opere provvisionali, come definite dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, sulle quali sia stata acquisita l'approvazione delle predette autorita'.
3. Alle comunicazioni allo sportello unico dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi dell'articolo 22, sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformita' alla normativa vigente in materia di accessibilita' e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. Il rilascio del permesso di costruire per le opere di cui al comma 1 e' subordinato alla verifica della conformita' del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel rilasciare il certificato di agibilita' per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine puo' richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario del permesso di costruire una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.
5. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico e' accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di agibilita' e' condizionato alla verifica tecnica della conformita' della dichiarazione allo stato dell'immobile.
6. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformita' dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilita' e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformita' siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inagibili.
7. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilita' ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili, relativamente ad opere eseguite dopo l'entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104, delle difformita' che siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate. Essi sono puniti con l'ammenda da 5164 a 25822 euro e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.
8. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della legge n. 41 del 1986, sono modificati con integrazioni relative all'accessibilita' degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.
9. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971, all'articolo 2 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, alle disposizioni di cui alla sezione prima del presente capo, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia.



Note all'art. 82:
- La legge 30 marzo 1971, n. 118 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 82 del 2 aprile 1971 reca:
"Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n.
5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1996, n. 503, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227,
supplemento ordinario, del 27 settembre 1996, reca:
"Regolamento recante norme per l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi
pubblici".
- Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno
1989, n. 236, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145,
supplemento ordinario, del 23 giugno 1989, reca:
"Prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l'accessibilita', l'adottabilita' e la visibilita' degli
edifici privati e di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e
dell'eliminazione delle barriere architettoniche".
- Per il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
vedi nelle note all'art. 6.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164
(Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle
costruzioni):
"Art. 7 (Idoneita' delle opere provvisionali). - Le
opere provvisionali devono essere allestite con buon
materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo
scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la
intera durata del lavoro.
Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi
tipo si deve provvedere alla loro revisione per eliminare
quelli non ritenuti piu' idonei".
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 39, supplemento ordinario, del
17 febbraio 1992, reca: "Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 32, comma 21,
della legge n. 41 del 1986 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 1986):
"21. Per gli edifici pubblici gia' esistenti non ancora
adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1978, numero 384, dovranno essere
adottati da parte delle amministrazioni competenti piani di
eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno
dalla entrata in vigore della presente legge".



 
Art. 83 (L) Opere disciplinate e gradi di sismicita' (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 3; articoli 54, comma 1, lettera c), 93, comma 1, lettera
g), e comma 4 del decreto legislativo n. 112 del 1998)

1. Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumita', da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, sono disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui all'articolo 52, da specifiche norme tecniche emanate, anche per i loro aggiornamenti, con decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata.
2. Con decreto del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata, sono definiti i criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicita' da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche.
3. Le regioni, sentite le province e i comuni interessati, provvedono alla individuazione delle zone dichiarate sismiche agli effetti del presente capo, alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone e dei valori attribuiti ai gradi di sismicita', nel rispetto dei criteri generali di cui al comma 2.
 
Art. 84 (L) Contenuto delle norme tecniche (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 4)

1. Le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui all'articolo 83, da adottare sulla base dei criteri generali indicati dagli articoli successivi e in funzione dei diversi gradi di sismicita', definiscono:
a) l'altezza massima degli edifici in relazione al sistema costruttivo, al grado di sismicita' della zona ed alle larghezze stradali;
b) le distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni tra edifici contigui;
c) le azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto del dimensionamento degli elementi delle costruzioni e delle loro giunzioni;
d) il dimensionamento e la verifica delle diverse parti delle costruzioni;
e) le tipologie costruttive per le fondazioni e le parti in elevazione.
2. Le caratteristiche generali e le proprieta' fisico-meccaniche dei terreni di fondazione, e cioe' dei terreni costituenti il sottosuolo fino alla profondita' alla quale le tensioni indotte dal manufatto assumano valori significativi ai fini delle deformazioni e della stabilita' dei terreni medesimi, devono essere esaurientemente accertate.
3. Per le costruzioni su pendii gli accertamenti devono essere convenientemente estesi al di fuori del-l'area edificatoria per rilevare tutti i fattori occorrenti per valutare le condizioni di stabilita' dei pendii medesimi.
4. Le norme tecniche di cui al comma 1 potranno stabilire l'entita' degli accertamenti in funzione della morfologia e della natura dei terreni e del grado di sismicita'.
 
Art. 85 (L)
Azioni sismiche (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 9)

1. L'edificio deve essere progettato e costruito in modo che sia in grado di resistere alle azioni verticali e orizzontali, ai momenti torcenti e ribaltanti indicati rispettivamente alle successive lettere a), b), c) e d) e definiti dalle norme tecniche di cui all'articolo 83.
a) azioni verticali: non si tiene conto in genere delle azioni sismiche verticali; per le strutture di grande luce o di particolare importanza, agli effetti di dette azioni, deve svolgersi una opportuna analisi dinamica teorica o sperimentale;
b) azioni orizzontali: le azioni sismiche orizzontali si schematizzano attraverso l'introduzione di due sistemi di forze orizzontali agenti non contemporaneamente secondo due direzioni ortogonali;
c) momenti torcenti: ad ogni piano deve essere considerato il momento torcente dovuto alle forze orizzontali agenti ai piani sovrastanti e in ogni caso non minore dei valori da determinarsi secondo le indicazioni riportate dalle norme tecniche di cui all'articolo 83;
d) momenti ribaltanti: per le verifiche dei pilastri e delle fondazioni gli sforzi normali provocati dall'effetto ribaltante delle azioni sismiche orizzontali devono essere valutati secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui all'articolo 83.
 
Art. 86 (L)
Verifica delle strutture (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 10)

1. L'analisi delle sollecitazioni dovute alle azioni sismiche di cui all'articolo 85 e' effettuata tenendo conto della ripartizione di queste fra gli elementi resistenti dell'intera struttura.
2. Si devono verificare detti elementi resistenti per le possibili combinazioni degli effetti sismici con tutte le altre azioni esterne, senza alcuna riduzione dei sovraccarichi, ma con l'esclusione dell'azione del vento.
 
Art. 87 (L)
Verifica delle fondazioni (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 11)

1. I calcoli di stabilita' del complesso terreno-opera di fondazione si eseguono con i metodi ed i procedimenti della geotecnica, tenendo conto, tra le forze agenti, delle azioni sismiche orizzontali applicate alla costruzione e valutate come specificato dalle norme tecniche di cui all'articolo 83.
 
Art. 88 (L)
Deroghe (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 12)

1. Possono essere concesse deroghe all'osservanza delle norme tecniche, di cui al precedente articolo 83, dal Ministro per le infrastrutture e i trasporti, previa apposita istruttoria da parte dell'ufficio periferico competente e parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando sussistano ragioni particolari, che ne impediscano in tutto o in parte l'osservanza, dovute all'esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici.
2. La possibilita' di deroga deve essere prevista nello strumento urbanistico generale e le singole deroghe devono essere confermate nei piani particolareggiati.
 
Art. 89 (L) Parere sugli strumenti urbanistici (legge 3 febbraio 1974, n. 64,
art. 13)

1. Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla presente sezione e quelli di cui all'articolo 61, devono richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonche' sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilita' delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.
2. Il competente ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale.
3. In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al comma 2 il parere deve intendersi reso in senso negativo.
 
Art. 90 (L)
Sopraelevazioni (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 14)

1. E' consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:
a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purche' nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui al presente capo;
b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purche' il complesso della struttura sia conforme alle norme del presente testo unico.
2. L'autorizzazione e' consentita previa certificazione del competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani che e' possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneita' della struttura esistente a sopportare il nuovo carico.
 
Art. 91 (L)
Riparazioni (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 15)

1. Le riparazioni degli edifici debbono tendere a conseguire un maggiore grado di sicurezza alle azioni sismiche di cui ai precedenti articoli.
2. I criteri sono fissati nelle norme tecniche di cui all'articolo 83.
 
Art. 92 (L) Edifici di speciale importanza artistica (legge 3 febbraio 1974, n.
64, art. 16)

1. Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di natura antisismica in edifici o manufatti di carattere monumentale o aventi, comunque, interesse archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici o di privata proprieta', restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
 
Art. 93 (R) Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in
zone sismiche (legge n. 64 del 1974, articoli 17 e 19)

1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, e' tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.
2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonche' dal direttore dei lavori.
3. Il contenuto minimo del progetto e' determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.
4. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.
5. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari.
6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui al presente articolo.
7. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 103.
 
Art. 94 (L) Autorizzazione per l'inizio dei lavori (legge 3 febbraio 1974, n. 64,
art. 18)

1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle localita' sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicita' all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.
2. L'autorizzazione e' rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta e viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza.
3. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio entro il termine di cui al comma 2, e' ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.
4. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.
 
Art. 95 (L)
Sanzioni penali (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 20)

1. Chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo e nei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83 e' punito con l'ammenda da L. 400.000 a L. 20.000.000.
 
Art. 96 (L) Accertamento delle violazioni (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 21)

1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all'articolo 103, appena accertato un fatto costituente violazione delle presenti norme, compilano processo verbale trasmettendolo immediatamente al competente ufficio tecnico della regione.
2. Il dirigente dell'ufficio tecnico regionale, previ, occorrendo, ulteriori accertamenti di carattere tecnico, trasmette il processo verbale all'autorita' giudiziaria competente con le sue deduzioni.
 
Art. 97 (L)
Sospensione dei lavori (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 22)

1. Il dirigente del competente ufficio tecnico della regione, contemporaneamente agli adempimenti di cui all'articolo 96, ordina, con decreto motivato, notificato a mezzo di messo comunale, al proprietario, nonche' al direttore o appaltatore od esecutore delle opere, la sospensione dei lavori.
2. Copia del decreto e' comunicata al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale ai fini dell'osservanza dell'ordine di sospensione.
3. L'ufficio territoriale del governo, su richiesta del dirigente dell'ufficio di cui al comma 1, assicura l'intervento della forza pubblica, ove cio' sia necessario per l'esecuzione dell'ordine di sospensione.
4. L'ordine di sospensione produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'autorita' giudiziaria diviene irrevocabile.
 
Art. 98 (L)
Procedimento penale (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 23)

1. Se nel corso del procedimento penale il pubblico ministero ravvisa la necessita' di ulteriori accertamenti tecnici, nomina uno o piu' consulenti, scegliendoli fra i componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici o tra tecnici laureati appartenenti ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o di altre amministrazioni statali.
2. Deve essere in ogni caso citato per il dibattimento il dirigente del competente ufficio tecnico della regione, il quale puo' delegare un funzionario dipendente che sia al corrente dei fatti.
3. Con il decreto o con la sentenza di condanna il giudice ordina la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformita' alle norme del presente capo o dei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83, ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo termine.
 
Art. 99 (L)
Esecuzione d'ufficio (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 24)

1. Qualora il condannato non ottemperi all'ordine o alle prescrizioni di cui all'articolo 98, dati con sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo, il competente ufficio tecnico della regione provvede, se del caso con l'assistenza della forza pubblica, a spese del condannato.
 
Art. 100 (L) Competenza del presidente della giunta regionale (legge 3 febbraio
1974, n. 64, art. 25)

1. Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, la Regione ordina, con provvedimento definitivo, sentito l'organo tecnico consultivo della regione, la demolizione delle opere o delle parti di esse eseguite in violazione delle norme del presente capo e delle norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, ovvero l'esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse.
2. In caso di inadempienza si applica il disposto dell'articolo 99.
 
Art. 101 (L) Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della
regione (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 26)

1. Copia della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo emessi in base alle precedenti disposizioni deve essere comunicata, a cura del cancelliere, al competente ufficio tecnico della regione entro quindici giorni da quello in cui la sentenza e' divenuta irrevocabile o il decreto e' diventato esecutivo.
 
Art. 102 (L) Modalita' per l'esecuzione d'ufficio (legge 3 febbraio 1974, n. 64,
art. 27)

1. Per gli adempimenti di cui all'articolo 99 le regioni iscrivono annualmente in bilancio una somma non inferiore a 25822 euro.
2. Al recupero delle somme erogate su tale fondo per l'esecuzione di lavori di demolizione di opere in contravvenzione alle norme tecniche di cui al presente capo, si provvede a mezzo del competente ufficio comunale in base alla liquidazione dei lavori stessi fatta dal competente ufficio tecnico della regione.
3. La riscossione delle somme dai contravventori, per il titolo suindicato e con l'aumento dell'aggio spettante al concessionario, e' fatta mediante ruoli esecutivi.
4. Il versamento delle somme stesse e' fatto con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.
 
Art. 103 (L) Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche (legge 3 febbraio
1974, n. 64, art. 29)

1. Nelle localita' di cui all'articolo 61 e in quelle sismiche di cui all'articolo 83 gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici delle amministrazioni statali e degli uffici tecnici regionali, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in generale tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle province e dei comuni sono tenuti ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal competente ufficio tecnico della regione a norma degli articoli 61 e 94.
2. I funzionari di detto ufficio debbono altresi' accertare se le costruzioni, le riparazioni e ricostruzioni procedano in conformita' delle presenti norme.
3. Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici succitati quando accedano per altri incarichi qualsiasi nei comuni danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi.
 
Art. 104 (L) Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 30; articoli 107 e 109 del decreto
legislativo n. 267 del 2000)

1. Tutti coloro che in una zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di classificazione, al competente ufficio tecnico della regione.
2. L'ufficio tecnico della regione, entro 30 giorni dalla ricezione della denunzia, accerta la conformita' del progetto alle norme tecniche di cui all'articolo 83 e l'idoneita' della parte gia' legittimamente realizzata a resistere all'azione delle possibili azioni sismiche.
3. Nel caso in cui l'accertamento di cui al comma 2 dia esito positivo, l'ufficio tecnico autorizza la prosecuzione della costruzione che deve, in ogni caso, essere ultimata entro due anni dalla data del provvedimento di classificazione; nel caso in cui la costruzione possa essere resa conforme alla normativa tecnica vigente mediante le opportune modifiche del progetto, l'autorizzazione puo' anche essere rilasciata condizionatamente all'impegno del costruttore di apportare le modifiche necessarie. In tal caso l'ufficio tecnico regionale rilascia apposito certificato al denunciante, inviandone copia al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale per i necessari provvedimenti.
4. La Regione puo', per edifici pubblici e di uso pubblico, stabilire, ove occorra, termini di ultimazione superiori ai due anni di cui al comma 3.
5. Qualora l'accertamento di cui al comma 2 dia esito negativo e non sia possibile intervenire con modifiche idonee a rendere conforme il progetto o la parte gia' realizzata alla normativa tecnica vigente, il dirigente dell'ufficio tecnico annulla la concessione ed ordina la demolizione di quanto gia' costruito.
6. In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo si applicano le disposizioni della parte II, capo IV, sezione III del presente testo unico.
 
Art. 105 (L) Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato (legge 3 febbraio 1974,
n. 64, art. 33)

1. L'inosservanza delle norme del presente capo, nel caso di edifici per i quali sia stato gia' concesso il sussidio dello Stato, importa, oltre alle sanzioni penali, anche la decadenza dal beneficio statale, qualora l'interessato non si sia attenuto alle prescrizioni di cui al presente capo.
 
Art. 106 (L) Esenzione per le opere eseguite dal genio militare (legge 3 febbraio
1974, n. 64, art. 33)

1. Per le opere che si eseguono a cura del genio militare l'osservanza delle disposizioni di cui alle sezioni II e III del presente capo e' assicurata dall'organo all'uopo individuato dal Ministero della difesa.
 
Art. 107 (L) Ambito di applicazione (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 1, primo
comma)

1. Sono soggetti all'applicazione del presente capo i seguenti impianti relativi agli edifici quale che ne sia la destinazione d'uso:
a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
d) gli impianti idrosanitari nonche' quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) gli impianti di protezione antincendio.
 
Art. 108 (L) Soggetti abilitati (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 2; al comma 3,
e' l'art. 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136)

1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
2. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1 e' subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo 109, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle attivita' di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.
3. Sono, in ogni caso abilitate all'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, le imprese in possesso di attestazione per le relative categorie rilasciata da una Societa' organismo di attestazione (SOA), debitamente autorizzata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
4. Possono effettuare il collaudo ed accertare la conformita' alla normativa vigente degli impianti di cui all'articolo 107, comma 1, lettera f), i professionisti iscritti negli albi professionali, inseriti negli appositi elenchi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, formati annualmente secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.



Note all'art. 108:
- Il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1934,
n. 299, reca: "Approvazione del testo unico delle leggi sui
Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli
Uffici provinciali dell'economia corporativa".
- La legge 8 agosto 1985, n. 443, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 24 agosto 1985, n. 199, reca: "Legge
quadro per l'artigianato".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre
1991, n. 447, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
15 febbraio 1992, n. 38, reca: "Regolamento di attuazione
della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza
degli impianti".
- Si trascrive l'art. 9, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447:
"1. Per l'esercizio della facolta' prevista dall'art.
14 della legge, gli enti interessati operano la scelta del
libero professionista nell'ambito di appositi elenchi
conservati presso le camere di commercio e comprendenti
piu' sezioni secondo le rispettive competenze. Gli elenchi
sono formati annualmente sulla base di documentata domanda
di iscrizione e approvati dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.".



 
Art. 109 (L) Requisiti tecnico-professionali (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 3)

1. I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 108, comma 2, sono i seguenti:
a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una universita' statale o legalmente riconosciuta;
b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attivita' di cui all'articolo 110, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attivita' dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualita' di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attivita' di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107.
2. E' istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura un albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1. Le modalita' per l'accertamento del possesso dei titoli professionali, sono stabiliti con decreto del Ministero delle attivita' produttive.
 
Art. 110 (L, commi 1 e 2 - R, comma 3)
Progettazione degli impianti (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 6)

1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 107 e' obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze.
2. La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 e' obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 119.
3. Il progetto, di cui al comma 1, deve essere depositato presso lo sportello unico contestualmente al progetto edilizio.
 
Art. 111 (R)
Misure di semplificazione per il collaudo degli impianti installati

1. Nel caso in cui la normativa vigente richieda il certificato di collaudo degli impianti installati il committente e' esonerato dall'obbligo di presentazione dei progetti degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 107 se, prima dell'inizio dei lavori, dichiari di volere effettuare il collaudo degli impianti con le modalita' previste dal comma 2.
2. Il collaudo degli impianti puo' essere effettuato a cura di professionisti abilitati, non intervenuti in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera, i quali attestano che i lavori realizzati sono conformi ai progetti approvati e alla normativa vigente in materia. In questo caso la certificazione redatta viene trasmessa allo sportello unico a cura del direttore dei lavori.
3. Resta salvo il potere dell'amministrazione di procedere all'effettuazione dei controlli successivi e di applicare, in caso di falsita' delle attestazioni, le sanzioni previste dalla normativa vigente.
 
Art. 112 (L)
Installazione degli impianti (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 7)

1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonche' nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.
2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilita' o di altri sistemi di protezione equivalenti.
3. Tutti gli impianti realizzati alla data del 13 marzo 1990 devono essere adeguati a quanto previsto dal presente articolo.
4. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, saranno fissati i termini e le modalita' per l'adeguamento degli impianti di cui al comma 3.
 
Art. 113 (L)
Dichiarazione di conformita' (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 9)

1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice e' tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformita' degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 112. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonche', ove previsto, il progetto di cui all'articolo 110.
 
Art. 114 (L) Responsabilita' del committente o del proprietario (legge 18 maggio
1990, n. 46, art. 10)

1. Il committente o il proprietario e' tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107 ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 108.
 
Art. 115 (L) Certificato di agibilita' (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 11,
decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109)

1. Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale rilascia il certificato di agibilita', dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformita' o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti.
 
Art. 116 (L) Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri (legge 18 maggio
1990, n. 46, art. 12)

1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo, nonche' dall'obbligo di cui all'articolo 114, i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107.
2. Sono altresi' esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 113.
 
Art. 117 (R) Deposito presso lo sportello unico della dichiarazione di conformita' o del certificato di collaudo (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 13)

1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai com-mi 1, lettere a), b), c), e), e g), e 2 dell'articolo 107 vengano installati in edifici per i quali e' gia' stato rilasciato il certificato di agibilita', l'impresa installatrice deposita presso lo sportello unico, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di conformita' o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre norme o dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 119.
2. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione di conformita' o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione di cui all'articolo 113 deve essere espressamente indicata la compatibilita' con gli impianti preesistenti.
3. In alternativa al deposito del progetto, di cui al comma 1, e' possibile ricorrere alla certificazione di conformita' dei lavori ai progetti approvati di cui all'articolo 111.
 
Art. 118 (L)
Verifiche (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 14)

1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformita' degli impianti alle disposizioni del presente capo e della normativa vigente, i comuni, le unita' sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facolta' di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'articolo 110, comma 1, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 119.
2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta.
 
Art. 119 (L)
Regolamento di attuazione (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 15)

1. Con regolamento di attuazione, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria la redazione del progetto di cui all'articolo 110 e sono definiti i criteri e le modalita' di redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessita' tecnica dell'installazione degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza.



Note all'art. 119:
- Si trascrive l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (lettera soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.".



 
Art. 120 (L)
Sanzioni (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 16)

1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 113 consegue, a carico del committente o del proprietario, secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 119, una sanzione amministrativa da 51 a 258 euro. Alla violazione delle altre norme del presente capo consegue, secondo le modalita' previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da 516 a 5164 euro.
2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 119 determina le modalita' della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di cui all'articolo 108, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonche' gli aggiornamenti dell'entita' delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.
 
Art. 121 (L) Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali (legge
18 maggio 1990, n. 46, art. 17)

1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con le disposizioni del presente capo.
 
Art. 122 (L)
Ambito di applicazione (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 25)

1. Sono regolati dalle norme del presente capo i consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, nonche', mediante il disposto dell'articolo 129, l'esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti.
2. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, l'applicazione del presente capo e' graduata in relazione al tipo di intervento, secondo la tipologia individuata dall'articolo 3, comma 1, del presente testo unico.
 
Art. 123 (L) Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26)

1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a). L'installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, e' considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario gia' in opera.
2. Per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al contenimento del consumo energetico degli edifici stessi ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ivi compresi quelli di cui all'articolo 8 della legge medesima, sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali.
3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.
4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono regolate, con riguardo ai momenti della progettazione, della messa in opera e dell'esercizio, le caratteristiche energetiche degli edifici e degli impianti non di processo ad essi associati, nonche' dei componenti degli edifici e degli impianti.
5. Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile.
6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, il cui permesso di costruire, sia rilasciato dopo il 25 luglio 1991, devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unita' immobiliare.
7. Negli edifici di proprieta' pubblica o adibiti ad uso pubblico e' fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate salvo impedimenti di natura tecnica od economica.
8. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia.



Note all'art. 123:
- La legge 9 gennaio 1991, n. 10, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1991, n. 13, supplemento
ordinario, reca: "Norme per l'attuazione del Piano
energetico nazionale in materia di uso razionale
dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia".
- Si riporta l'art. 1 della legge 9 gennaio 1991, n.
10:
"Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1. Al
fine di migliorare i processi di trasformazione
dell'energia, di ridurre i consumi di energia e di
migliorare le condizioni di compatibilita' ambientale
dell'utilizzo dell'energia a parita' di servizio reso e di
qualita' della vita, le norme del presente titolo
favoriscono ed incentivano, in accordo con la politica
energetica della Comunita' economica europea, l'uso
razionale dell'energia, il contenimento dei consumi di
energia nella produzione e nell'utilizzo di manufatti,
l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, la
riduzione dei consumi specifici di energia nei processi
produttivi, una piu' rapida sostituzione degli impianti in
particolare nei settori a piu' elevata intensita'
energetica, anche attraverso il coordinamento tra le fasi
di ricerca applicata, di sviluppo dimostrativo e di
produzione industriale.
2. La politica di uso razionale dell'energia e di uso
razionale delle materie prime energetiche definisce un
complesso di azioni organiche dirette alla promozione del
risparmio energetico, all'uso appropriato delle fonti di
energia, anche convenzionali, al miglioramento dei processi
tecnologici che utilizzano o trasformano energia, allo
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, alla
sostituzione delle materie prime energetiche di
importazione.
3. Ai fini della presente legge sono considerate fonti
rinnovabili di energia o assimilate: il sole, il vento,
l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il
moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed
inorganici o di prodotti vegetali. Sono considerate
altresi' fonti di energia assimilate alle fonti rinnovabili
di energia: la cogenerazione, intesa come produzione
combinata di energia elettrica o meccanica e di calore, il
calore recuperabile nei fumi di scarico e da impianti
termici, da impianti elettrici e da processi industriali,
nonche' le altre forme di energia recuperabile in processi,
in impianti e in prodotti ivi compresi i risparmi di
energia conseguibili nella climatizzazione e
nell'illuminazione degli edifici con interventi
sull'involucro edilizio e sugli impianti. Per i rifiuti
organici ed inorganici resta ferma la vigente disciplina ed
in particolare la normativa di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e
successive modificazioni ed integrazioni, al decreto-legge
31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e al decreto-legge
9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 1988, n. 475.
4. L'utilizzazione delle fonti di energia di cui al
comma 3 e' considerata di pubblico interesse e di pubblica
utilita' e le opere relative sono equiparate alle opere
dichiarate indifferibili e urgenti ai fini
dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche.".
- Si riporta per completezza l'intero testo dell'art. 4
della legge 9 gennaio 1991, n. 10:
"Art. 4 (Norme attuative e sulle tipologie
tecnico-costruttive). - 1. Entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto
del Presidente della Repubblica, adottato previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentiti il Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR), l'ENEA, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono emanate
norme che, anche nel quadro delle indicazioni e delle
priorita' della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive
modificazioni ed integrazioni, definiscono i criteri
generali tecnico-costruttivi e le tipologie per l'edilizia
sovvenzionata e convenzionata nonche' per l'edilizia
pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione
degli edifici esistenti, che facilitino il raggiungimento
degli obiettivi di cui all'art. 1 e al titolo II. Tali
norme sono aggiornate, secondo la medesima procedura, ogni
due anni.
2. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, in relazione agli obiettivi di cui
all'art. 1, emana con decreto la normativa tecnica al cui
rispetto e' condizionato il rilascio delle autorizzazioni e
la concessione e l'erogazione di finanziamenti e contributi
per la realizzazione di opere pubbliche.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Presidente
della Repubblica, adottato previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentiti il CNR, l'ENEA, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
emanate norme per definire i criteri generali per la
costruzione o la ristrutturazione degli impianti di
interesse agricolo, zootecnico e forestale che facilitino
il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Presidente
della Repubblica, adottato previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentiti il CNR, gli enti
energetici, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, nonche' le associazioni di categoria
interessate e le associazioni di istituti nazionali
operanti per l'uso razionale dell'energia, sono emanate
norme per il contenimento dei consumi di energia,
riguardanti in particolare progettazione, installazione,
esercizio e manutenzione degli impianti termici, e i
seguenti aspetti: determinazione delle zone climatiche;
durata giornaliera di attivazione nonche' periodi di
accensione degli impianti termici; temperatura massima
dell'aria negli ambienti degli edifici durante il
funzionamento degli impianti termici; rete di distribuzione
e adeguamento delle infrastrutture di trasporto, di
ricezione e di stoccaggio delle fonti di energia al fine di
favorirne l'utilizzazione da parte degli operatori pubblici
e privati per le finalita' di cui all'art. 1.
5. Per le finalita' di cui all'art. 1, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente della
Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su
proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dei trasporti,
sono emanate norme per il contenimento dei consumi
energetici in materia di reti e di infrastrutture relative
ai trasporti nonche' ai mezzi di trasporto terrestre ed
aereo pubblico e privato.
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti i Ministri interessati, puo'
emanare norme specifiche, efficaci anche solo per periodi
limitati, dirette ad assicurare il contenimento dei consumi
energetici.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono emanate
norme idonee a rendere apprezzabile il conseguimento
dell'obiettivo dell'uso razionale dell'energia e
dell'utilizzo di fonti rinnovabili di energia nei criteri
di aggiudicazione delle gare di appalto economicamente
rilevanti per la fornitura di beni o servizi per conto
della pubblica amministrazione, degli enti territoriali e
delle relative aziende, degli istituti di previdenza e di
assicurazione. Tale normativa e' inserita di diritto nella
normativa che disciplina le gare d'appalto e nei capitolati
relativi.".
- Si riporta il testo degli articoli 1120 e 1136 del
codice civile:
"Art. 1120 (Innovazioni). - I condomini, con
la maggioranza indicata dal quinto comma dell'art. 1136,
possono disporre tutte le innovazioni dirette al
miglioramento o all'uso piu' comodo o al maggior rendimento
delle cose comuni .
Sono vietate le innovazioni che possano recare
pregiudizio alla stabilita' o alla sicurezza del
fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che
rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili
all'uso o al godimento anche di un solo condomino.".
"Art. 1136 (Costituzione dell'assemblea e validita'
delle deliberazioni). - L'assemblea e' regolarmente
costituita con l'intervento di tanti condomini che
rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e
i due terzi dei partecipanti al condominio.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di
voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e
almeno la meta' del valore dell'edificio.
Se l'assemblea non puo' deliberare per mancanza di
numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un
giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non
oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione e'
valida se riporta un numero di voti che rappresenti il
terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del
valore dell'edificio.
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca
dell'amministratore o le liti attive e passive relative a
materie che esorbitano dalle attribuzioni
dell'amministratore medesimo, nonche' le deliberazioni che
concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni
straordinarie di notevole entita' devono essere sempre
prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.
Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni
previste dal primo comma dell'art. 1120 devono essere
sempre approvate con un numero di voti che rappresenti
la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi
del valore dell'edificio.
L'assemblea non puo' deliberare, se non consta che
tutti i condomini sono stati invitati alla riunione.
Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo
verbale da trascriversi in un registro tenuto
dall'amministratore.".



 
Art. 124 (L)
Limiti ai consumi di energia (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 27)

1. I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli edifici sono limitati secondo quanto previsto dai decreti di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in particolare in relazione alla destinazione d'uso degli edifici stessi, agli impianti di cui sono dotati e alla zona climatica di appartenenza.



Note all'art. 124:
- Per il testo dell'art. 4 della legge 9 gennaio 1991,
n. 10, si vedano le note all'art. 123.



 
Art. 125 (L - R, commi 1 e 3) Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia, al risparmio e all'uso razionale dell'energia (legge 9 gennaio 1991, n.
10, art. 28)

1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso lo sportello unico, in duplice copia la denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 122 e 123, il progetto delle opere stesse corredato da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni del presente Capo.
2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non siano state presentate prima dell'inizio dei lavori, il Comune, fatta salva la sanzione amministrativa di cui all'articolo 133, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento.
3. La documentazione deve essere compilata secondo le modalita' stabilite con proprio decreto dal Ministro delle attivita' produttive. Una copia della documentazione e' conservata dallo sportello unico ai fini dei controlli e delle verifiche di cui all'articolo 132. Altra copia della documentazione, restituita dallo sportello unico con l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel caso l'esistenza di questi non sia prevista dalla legislazione vigente, all'esecutore dei lavori. Il direttore ovvero l'esecutore dei lavori sono responsabili della conservazione di tale documentazione in cantiere.
 
Art. 126 (R)
Certificazione di impianti

1. Il committente e' esonerato dall'obbligo di presentazione del progetto di cui all'articolo 125 se, prima dell'inizio dei lavori, dichiari di volersi avvalere della facolta' di cui all'articolo 111, comma 2.
 
Art. 127 (R) Certificazione delle opere e collaudo (legge 9 gennaio 1999, n. 10,
art 29)

1. Per la certificazione e il collaudo delle opere previste dal presente capo si applicano le corrispondenti disposizioni di cui al capo quinto della parte seconda.
 
Art. 128 (L) Certificazione energetica degli edifici (legge 9 gennaio 1991, n. 10,
art. 30)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA, sono emanate norme per la certificazione energetica degli edifici. Tale decreto individua tra l'altro i soggetti abilitati alla certificazione.
2. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di collaudo e la certificazione energetica devono essere portati a conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile o della singola unita' immobiliare.
3. Il proprietario o il locatario possono richiedere al comune ove e' ubicato l'edificio la certificazione energetica dell'intero immobile o della singola unita' immobiliare. Le spese relative di certificazione sono a carico del soggetto che ne fa richiesta.
4. L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validita' temporale di cinque anni a partire dal momento del suo rilascio.
 
Art. 129 (L) Esercizio e manutenzione degli impianti (legge 9 gennaio 1991, n. 10,
art. 31)

1. Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilita', deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.
2. Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilita', e' tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.
3. I comuni con piu' di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti.
4. I contratti relativi alla fornitura di energia e alla conduzione degli impianti di cui al presente capo, contenenti clausole in contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti che contengono clausole difformi si applica l'articolo 1339 del codice civile.
 
Art. 130 (L) Certificazioni e informazioni ai consumatori (legge 9 gennaio 1991,
n. 10, art. 32)

1. Ai fini della commercializzazione, le caratteristiche e le prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti devono essere certificate secondo le modalita' stabilite con proprio decreto dal Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Le imprese che producono o commercializzano i componenti di cui al comma 1 sono obbligate a riportare su di essi gli estremi dell'avvenuta certificazione.
 
Art. 131 (L) Controlli e verifiche (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 33; decreto
legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109)

1. Il comune procede al controllo dell'osservanza delle norme del presente capo in relazione al progetto delle opere in corso d'opera ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente.
2. La verifica puo' essere effettuata in qualunque momento anche su richiesta e a spese del committente, dell'acquirente dell'immobile, del conduttore, ovvero dell'esercente gli impianti.
3. In caso di accertamento di difformita' in corso d'opera, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ordina la sospensione dei lavori.
4. In caso di accertamento di difformita' su opere terminate il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle caratteristiche previste dal presente capo.
5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale irroga le sanzioni di cui all'articolo 132.
 
Art. 132 (L)
Sanzioni (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 34)

1. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 125 e' punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 516 euro e non superiore a 2582 euro.
2. Il proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla documentazione depositata ai sensi dell'articolo 125 e che non osserva le disposizioni degli articoli 123 e 124 e' punito con la sanzione amministrativa in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per cento del valore delle opere.
3. Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la certificazione di cui all'articolo 127, ovvero che rilasciano una certificazione non veritiera nonche' il progettista che rilascia la relazione di cui al comma 1 dell'articolo 126 non veritiera, sono puniti in solido con la sanzione amministrativa non inferiore all'1 per cento e non superiore al 5 per cento del valore delle opere, fatti salvi i casi di responsabilita' penale.
4. Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 127 e' punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.
5. Il proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne e' assunta la responsabilita', che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 129, commi 1 e 2, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 516 euro e non superiore a 2582 euro. Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 dell'articolo 129, le parti sono punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo del contratto sottoscritto, fatta salva la nullita' dello stesso.
6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 130 e' punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 2582 euro e non superiore a 25822 euro, fatti salvi i casi di responsabilita' penale.
7. Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un professionista, l'autorita' che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine professionale di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
8. L'inosservanza, della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, e' punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 5164 euro e non superiore a 51645 euro.



Note all'art. 132:
- Si riporta il testo dell'art. 19 della legge
9 gennaio 1991, n. 10:
"Art. 19 (Responsabile per la conservazione e l'uso
razionale dell'energia). - 1. Entro il 30 aprile di ogni
anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile,
terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno
avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a
10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore
industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di
petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione
e l'uso razionale dell'energia.
2. La mancanza della comunicazione di cui al comma 1
esclude i soggetti dagli incentivi di cui alla presente
legge. Su richiesta del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato i soggetti beneficiari dei
contributi della presente legge sono tenuti a comunicare i
dati energetici relativi alle proprie strutture e imprese.
3. I responsabili per la conservazione e l'uso
razionale dell'energia individuano le azioni, gli
interventi, le procedure e quanto altro necessario per
promuovere l'uso razionale dell'energia, assicurano la
predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei
parametri economici e degli usi energetici finali,
predispongono i dati energetici di cui al comma 2.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge l'ENEA provvede a definire apposite
schede informative di diagnosi energetica e di uso delle
risorse, diversamente articolate in relazione ai tipi
d'impresa e di soggetti e ai settori di appartenenza.
5. Nell'ambito delle proprie competenze l'ENEA provvede
sulla base di apposite convenzioni con le regioni e con le
province autonome di Trento e di Bolzano a realizzare
idonee campagne promozionali sulle finalita' della presente
legge, all'aggiornamento dei tecnici di cui al comma 1 e a
realizzare direttamente ed indirettamente programmi di
diagnosi energetica.".



 
Art. 133 (L) Provvedimenti di sospensione dei lavori (legge 9 gennaio 1991, n. 10,
art. 35; decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109)

1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, con il provvedimento mediante il quale ordina la sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per l'adeguamento dell'edificio, deve fissare il termine per la regolarizzazione. L'inosservanza del termine comporta l'ulteriore irrogazione della sanzione amministrativa e l'esecuzione forzata delle opere con spese a carico del proprietario.
 
Art. 134 (L) Irregolarita' rilevate dall'acquirente o dal conduttore (legge 9
gennaio 1991, n. 10, art. 136)

1. Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontra difformita' dalle norme del presente testo unico, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro un anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario.
 
Art. 135 (L)
Applicazione (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 37)

1. I decreti ministeriali di cui al presente capo entrano in vigore centottanta giorni dopo la data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore.
2. Il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, si applica, in quanto compatibile con il presente capo e il comma 1 degli articoli 128 e 130, nonche' con il titolo I della legge 9 gennaio 1991, n. 10, fino all'adozione dei decreti di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 4 della legge medesima.



Note all'art. 135:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno
1977, n. 1052, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1978, n. 36, reca:
"Regolamento di esecuzione alla legge 30 aprile 1976, n.
373, relativa al consumo energetico per usi termici negli
edifici".



 
Art. 136 (L, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i),
l) - R comma 2, lettera m)
Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente all'articolo 31;
b) legge 21 dicembre 1955, n. 1357, limitatamente all'articolo 3;
c) legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1; 4, commi 3, 4 e 5; 9, lettera c);
d) legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente all'articolo 48;
e) decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, limitatamente agli articoli 7 e 8, convertito, con modificazioni, in legge 25 marzo 1982, n. 94.
f) legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 15; 25, comma 4, come modificato dal decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 7, lettera g), convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
g) decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, limitatamente all'articolo 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, articolo 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
2. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono altresi' abrogate le seguenti disposizioni:
a) regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, limitatamente agli articoli 220 e 221, comma 2;
b) legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente agli articoli 26, 27, 33, 41-ter, 41-quater, 41-quinquies, ad esclusione dei commi 6, 8 e 9;
c) legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16;
d) legge 3 gennaio 1978, n. 1, limitatamente all'articolo 1, commi 4 e 5, come sostituiti dall'articolo 4, legge 18 novembre 1998, n. 415;
e) decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, limitatamente all'articolo 7;
f) legge 28 febbraio 1985, n. 47, limitatamente agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, comma 4, 26, 27, 45, 46, 47, 48, 52, comma 1;
g) legge 17 febbraio 1992, n. 179, limitatamente all'articolo 23, comma 6;
h) decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, articolo 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669; decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, articolo 11, convertito, con modifiche, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;
i) legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente all'articolo 2, commi 50 e 56;
l) legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente al comma 2 dell'articolo 61;
m) decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425.



Note all'art. 136:
- Per completezza si riporta il testo integrale
dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59:
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la
delegificazione di norme concernenti procedimenti
amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni
centrali, locali o autonome, indicando i criteri per
l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i
procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto
previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al
disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
attuazione della semplificazione dei procedimenti
amministrativi.
2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma,
della Costituzione, i regolamenti di delegificazione
trovano applicazione solo fino a quando la regione non
provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della
presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa
acquisizione del parere delle competenti Commissioni
parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario,
promuove, anche su richiesta del Ministro competente,
riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta
giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i
regolamenti possono essere comunque emanati .
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica
procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una
unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che
pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo
di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione
alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di
disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino
non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino,
per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che
derogano alla normativa procedimentale di carattere
generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che
giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli
aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove
tecnologie informatiche.
5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli
elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato
1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del
presente articolo si intendono estesi ai successivi
provvedimenti di modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei
regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di
semplificazione nel rispetto dei principi desumibili dalle
disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi
generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni
operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a
quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi
ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge
medesima .
8. In sede di prima attuazione della presente legge e
nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al
presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono
emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
presente legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema
universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del
sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi
universitari. Le norme sono finalizzate a garantire
l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
degli studi, a determinare percentuali massime
dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico
degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
Stato per le universita', graduando la contribuzione
stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e
progressivita' in relazione alle condizioni economiche del
nucleo familiare, nonche' a definire parametri e
metodologie adeguati per la valutazione delle effettive
condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
alla presente lettera sono soggette a revisione biennale,
sentite le competenti Commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di
dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per
ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge
24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle
universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo
da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o
prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e
c), sono emanati previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge
2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della
costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli
studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il
Governo propone annualmente al Parlamento le norme di
delega ovvero di delegificazione necessarie alla
compilazione di testi unici legislativi o regolamentari,
con particolare riferimento alle materie interessate dalla
attuazione della presente legge. In sede di prima
attuazione della presente legge, il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data
di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di
cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva
assoluta di legge, nonche' testi unici delle leggi che
disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche,
integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri
previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.".



 
Art. 137 (L)
Norme che rimangono in vigore

1. Restano in vigore le seguenti disposizioni:
a) legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ad eccezione degli articoli di cui all'articolo 136, comma 2, lettera b);
b) legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni;
c) legge 28 febbraio 1985, n. 47 ad eccezione degli articoli di cui all'articolo 136, comma 2, lettera f);
d) legge 24 marzo 1989, n. 122;
e) articolo 17-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203;
f) articolo 2, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Restano in vigore, per tutti i campi di applicazione originariamente previsti dai relativi testi normativi e non applicabili alla parte I di questo testo unico, le seguenti leggi:
a) legge 5 novembre 1971, n. 1086;
b) legge 2 febbraio 1974, n. 64;
c) legge 9 gennaio 1989, n. 13;
d) legge 5 marzo 1990, n. 46;
e) legge 9 gennaio 1991, n. 10;
f) legge 5 febbraio 1992, n. 104;
3. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 e' soggetta a denuncia di inizio attivita'.".



Note all'art. 137:
- La legge 17 agosto 1942, n. 1150, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 agosto 1942, n. 1150 reca: "Legge
urbanistica".
- La legge 5 agosto 1978, n. 457, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 19 agosto 1978, n. 231 reca: "Norme per
l'edilizia residenziale".
- La legge 28 febbraio 1985, n. 47, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1985, n. 53, supplemento
ordinario reca: "Norme in materia di controllo
dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e
sanatoria delle opere edilizie".
- La legge 24 marzo 1989, n. 122, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1989, n. 80 reca: "Disposizioni
in materia di parcheggi, programma triennale per le aree
urbane maggiormente popolate nonche' modificazioni di
alcune norme del testo unico sulla disciplina della
circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393".
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 58, della
legge 23 dicembre 1986, n. 662:
"58. Gli atti di cui al secondo comma dell'art. 40
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, aventi per oggetto
fabbricati o porzioni di fabbricati costruiti senza
concessione edilizia sono nulli e non possono essere rogati
se da essi non risultino gli estremi della domanda di
condono con gli estremi del versamento, in una o piu' rate,
dell'intera somma dovuta a titolo di oblazione e di
contributo concessorio nonche', per i fabbricati
assoggettati ai vincoli di cui all'art. 32, terzo comma,
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, introdotto dal comma
44 del presente articolo, l'attestazione dell'avvenuta
richiesta alle autorita' competenti dell'espressione del
parere di cui alla citata disposizione. Verificatosi il
silenzio assenso disciplinato dall'art. 39, comma 4, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, nei predetti atti devono
essere indicati, a pena di nullita', i seguenti elementi
costitutivi dello stesso: data della domanda, estremi del
versamento di tutte le somme dovute, dichiarazione
dell'autorita' preposta alla tutela dei vincoli nei casi di
cui al periodo precedente, dichiarazione di parte che il
Comune non ha provveduto ad emettere provvedimento di
sanatoria nei termini stabiliti nell'art. 39, comma 4,
della citata legge n. 724 del 1994. Nei successivi atti
negoziali e' consentito fare riferimento agli estremi di un
precedente atto pubblico che riporti i dati sopracitati. Le
norme del presente comma concernenti il contributo
concessorio non trovano applicazione per le domande di
sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987.".
- La legge 5 novembre 1971, n. 1086, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1971, n. 321 reca: "Norme
per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso ed a struttura metallica".
- La legge 2 febbraio 1974, n. 64, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 21 marzo 1974, n. 76 reca:
"Provvedimenti per le costruzioni con particolari
prescrizioni per le zone sismiche".
- La legge 9 gennaio 1989, n. 13, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 1989, n. 21 reca:
"Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici privati".
- La legge 5 marzo 1990, n. 46, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 marzo 1990, n. 59 reca: "Norme per la
sicurezza degli impianti".
- La legge 9 gennaio 1991, n. 10, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1991, n. 13, supplemento
ordinario reca: "razionale dell'energia, di risparmio
energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia".
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento
ordinario reca: "Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate".
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge n.
122/19898, come modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 9. - 1. I proprietari di immobili possono
realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali
siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare
a pertinenza delle singole unita' immobiliari, anche in
deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi
vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso
esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree
pertinenziali esterne al fabbricato, purche' non in
contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto
dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con
la tutela dei corpi idrici . Restano in ogni caso fermi i
vincoli previsti dalla legislazione in materia
paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla
medesima legislazione alle regioni e ai Ministeri
dell'ambiente e per i beni culturali ed ambientali da
esercitare motivatamente nel termine di novanta giorni. I
parcheggi stessi, ove i piani urbani del traffico non siano
stati redatti, potranno comunque essere realizzati nel
rispetto delle indicazioni di cui al periodo precedente.
2. L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti
dal comma 1 e' soggetta a denuncia di inizio attivita'.
3. Le deliberazioni che hanno per oggetto le opere e
gli interventi di cui al comma 1 sono approvate salvo che
si tratti di proprieta' non condominiale, dalla assemblea
del condominio, in prima o in seconda convocazione, con
la maggioranza prevista dall'art. 1136, secondo comma, del
codice civile. Resta fermo quanto disposto dagli articoli
1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice
civile.
4. I comuni, previa determinazione dei criteri di
cessione del diritto di superficie e su richiesta dei
privati interessati o di imprese di costruzione o di
societa' anche cooperative, possono prevedere, nell'ambito
del programma urbano dei parcheggi, la realizzazione di
parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su
aree comunali o nel sottosuolo delle stesse. Tale
disposizione si applica anche agli interventi in fase di
avvio o gia' avviati. La costituzione del diritto di
superficie e' subordinata alla stipula di una convenzione
nella quale siano previsti:
a) la durata della concessione del diritto di
superficie per un periodo non superiore a novanta anni;
b) il dimensionamento dell'opera ed il piano
economico-finanziario previsti per la sua realizzazione;
c) i tempi previsti per la progettazione esecutiva,
la messa a disposizione delle aree necessarie e
l'esecuzione dei lavori;
d) i tempi e le modalita' per la verifica dello stato
di attuazione nonche' le sanzioni previste per gli
eventuali inadempimenti.
5. I parcheggi realizzati ai sensi del presente art.
non possono essere ceduti separatamente dall'unita'
immobiliare alla quale sono legati da vincolo
pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli.
6. Le opere e gli interventi di cui ai precedenti commi
1 e 4, nonche' gli acquisti di immobili destinati a
parcheggi, effettuati da enti o imprese di assicurazione
sono equiparati, ai fini della copertura delle riserve
tecniche, ad immobili ai sensi degli articoli 32 ed 86
della legge 22 ottobre 1986, n. 742.".



 
Art. 138 (L)
Entrata in vigore del testo unico

1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2002.
 
TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI NORMATIVI DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI EDILIZIA
----> Vedere Tavola <----
 
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