Gazzetta n. 261 del 9 novembre 2001 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
DELIBERAZIONE 11 luglio 2001
Consorzio fra societa' di cooperative di produzione e lavoro - Possibilita' di far eseguire i lavori a consorziata diversa in caso di impossibilita' della cooperativa designata di adempiere le obbligazioni contrattuali. (Deliberazione n. 263).

IL CONSIGLIO
Vista la relazione dell'ufficio affari giuridici appresso riportata;
Considerato in fatto;
Il comune di Torralba ha aggiudicato la gara di appalto per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione urbana del centro storico al Consorzio sardo cooperative costruzioni, che in sede di gara aveva designato all'esecuzione dei lavori la cooperativa Edile Coghinas. Nel corso dell'esecuzione dell'appalto sono sopravvenute difficolta' operative e finanziarie, a causa delle quali la stazione appaltante ritiene molto probabile che l'impresa non sia piu' in grado di adempiere alle obbligazioni contrattuali.
In ragione di cio' il comune chiede se il consorzio aggiudicatario della gara puo' designare altra cooperativa consorziata al completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche di cui all'offerta;
Considerato in diritto;
Il caso di specie afferisce all'ipotesi di consorzio fra cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge n. 422/1909 e successive modificazioni e integrazioni di cui all'art. 10, comma 1, lettera b) della legge n. 109/1994.
Come e' noto, ai sensi dell'art. 13, comma 4 della legge n. 109/1994, i consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lettere b) e c) (consorzi stabili), sono tenuti ad indicare in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e' fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
Tal divieto nasce dal fatto che in giurisprudenza si e' ritenuto che il rapporto tra i consorzi ex legge n. 422/1909 e le cooperative ad essi associate, puo' essere ricondotto al rapporto fra societa' commerciale e socio, cosi' come l'ipotesi di contemporanea partecipazione alla medesima gara di un consorzio e di una cooperativa ad esso associata, deve essere assimilato all'ipotesi di partecipazione alla stessa gara di due societa' aventi lo stesso socio di maggioranza ovvero di un imprenditore individuale che sia anche socio di maggioranza di una societa' commerciale partecipante (TAR Sicilia, sez. I, 7 novembre 1997, n. 1707).
Ove si consideri, poi, che il riconoscimento della personalita' giuridica e la qualificazione del consorzio ex legge n. 422/1909 come autonomo soggetto, distinto dai consorziati, comporta l'instaurazione tra consorzio e consorziati di un rapporto organico, ne discende che l'attivita' posta in essere dalla singola cooperativa in qualita' di consorziata e' imputabile al soggetto consorzio, in quanto la cooperativa stessa e' inserita nel consorzio con un rapporto di immedesimazione organica, e i suoi intenti si identificano integralmente con quelli del consorzio stesso. Infatti - TAR Piemonte, sez. II, 15 dicembre 1988, n. 555, e' sul soggetto consorzio che ricade, nella sua qualita' di formale titolare del rapporto esterno, ogni responsabilita' nei confronti del committente.
E' il consorzio in quanto tale, quindi, a partecipare alla gara attraverso l'impresa indicata.
Premesso quanto sopra, la possibilita' per il consorzio aggiudicatario di incaricare altra consociata per l'esecuzione dei lavori residui alle medesime condizioni economiche di cui all'offerta, e' subordinata, oltreche' alla dimostrazione dell'oggettiva impossibilita', valutata dalla stazione appaltante, alla prosecuzione dei lavori da parte dell'originaria impresa designata, alla verifica che l'impresa subentrante, ancorche' non indicata in sede di gara, non abbia partecipato autonomamente alla gara e risulti in possesso dei requisiti di carattere generale, la cui verifica va effettuata nei confronti della consorziata e non con riferimento al solo consorzio (v. Cons. Giust. Amm. Regione siciliana 26 febbraio 2001, n. 92);
In base a quanto sopra considerato;
Delibera:
In un appalto di lavori pubblici aggiudicato ad un consorzio di cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge n. 422/1909 e s.m.i., di cui all'art. 10, comma 1, lettera b) della legge n. 109/1994, e' conforme alla normativa, in caso di oggettiva impossibilita', valutata dalla stazione appaltante, alla prosecuzione dei lavori da parte dell'originaria impresa designata, incaricare altra consociata per l'esecuzione dei lavori residui alle medesime condizioni economiche di cui all'offerta, ancorche' non sia stata espressamente indicata in sede di gara quale cooperativa interessata all'appalto, e la S.A. abbia proceduto alla verifica che l'impresa subentrante non abbia partecipato autonomamente alla gara e risulti in possesso dei requisiti di carattere generale.
Manda all'ufficio affari giuridici perche' comunichi la presente deliberazione al soggetto istante.
Roma, 11 luglio 2001 Il presidente: Garri Il segretario: Esposito
 
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