Gazzetta n. 250 del 26 ottobre 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 2001
Istituzione del Parco nazionale dell'Appennino toscoemiliano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare le zone di importanza naturalistica e internazionale su cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina quadro delle aree protette, ed in particolare, l'art. 1 che specifica l'ambito applicativo e le finalita' che il regime di tutela e gestione si prefigge di conseguire;
Visto in particolare il comma 3, lettera d), del citato art. 1 che prevede tra le predette finalita' da perseguire la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici;
Visto in particolare l'art. 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 26 luglio 1971, di istituzione della riserva naturale statale "Pania di Corfino" ed in particolare l'art. 2 di tale decreto;
Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 2 marzo 1977, con il quale e' stata costituita in riserva biogenetica la suddetta riserva naturale statale "Pania di Corfino";
Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 26 luglio 1971, di istituzione della riserva naturale statale "Guadine Pradaccio" ed in particolare l'art. 2 di tale decreto;
Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 2 marzo 1977, con il quale e' stata costituita in riserva biogenetica la riserva naturale statale "Guadine Pradaccio";
Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 23 giugno 1977, di istituzione della riserva naturale statale "Lamarossa" ed in particolare l'art. 2 di tale decreto;
Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 13 luglio 1977, con il quale e' stata costituita la riserva naturale biogenetica "Bosco sperimentale Lamarossa";
Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 28 aprile 1980, di istituzione della riserva naturale statale "Orecchiella" ed in particolare l'art. 2 di tale decreto;
Vista la legge della regione Emilia-Romagna n. 11 del 2 aprile 1988, con la quale e' stato istituito il "Parco regionale dell'Alto Appennino Reggiano" (Parco del Gigante);
Vista la legge della regione Emilia-Romagna n. 46 del 24 aprile 1995, con la quale e' stato istituito il "Parco regionale dell'Alta Val di Parma e Cedra" (Parco dei Cento Laghi);
Visto l'art. 4, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, che prevede l'istituzione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, di un Parco nazionale nelle aree dell'Appennino di significativo o rilevante interesse naturalistico ambientale, comprese nei territori delle province di Reggio Emilia, Parma e Massa Carrara, di intesa con le regioni interessate e previa verifica del consenso dei comuni e delle province interessate;
Visto l'art. 77, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, definisce di rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Visto l'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale stabilisce che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali e l'adozione delle relative misure di salvaguardia sono operate sentita la Conferenza unificata;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente n. 11399 del 27 luglio 1998 di costituzione del Comitato istituzionale di coordinamento per l'istituzione del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, al quale sono stati attribuiti compiti di individuazione dei confini territoriali, della disciplina di tutela e degli interventi di conservazione dei valori naturali, delle linee guida e degli obiettivi di sviluppo e valorizzazione delle aree interessate, correlati all'istituzione del Parco nazionale;
Considerato che, nel corso dell'iter del procedimento finalizzato all'istituzione dell'area protetta, e' stato manifestato anche da parte dell'amministrazione provinciale di Lucca e di alcuni comuni della provincia stessa l'interesse a far parte del predetto Comitato istituzionale di coordinamento in vista dell'eventuale adesione, con alcune porzioni dei propri territori, all'istituenda area protetta statale;
Viste le linee contenute nel documento programmatico per lo sviluppo sociale ed economico approvato in data 11 gennaio 1999 dal predetto Comitato istituzionale di coordinamento;
Vista la lettera circolare del Ministero dell'ambiente Servizio conservazione della natura, prot. n. SCN/1D/2000/15328 del 27 settembre 2000, indirizzata agli Enti Parco nazionali con la quale, tra l'altro e' stata evidenziata agli enti suddetti la necessita' di attivarsi, in coordinamento con le autorita' di bacino territorialmente competenti, per l'individuazione sul territorio dei parchi nazionali delle situazioni di squilibrio e di rischio connesse con l'assetto idrogeologico e geomorfologico e per la definizione delle relative proposte di interventi tesi alla tutela e al riequilibrio;
Vista la proposta di perimetrazione prodotta in sede di Comitato istituzionale di coordinamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto del Ministero dell'ambiente n. 11399 del 27 luglio 1998, elaborata sulla base dell'istruttoria svolta dalla segreteria tecnica per le aree naturali protette che ha consentito di verificare la presenza sul territorio del Parco di valori naturalistici, paesaggistici e storico-culturali di rilievo nazionale meritevoli di tutela;
Considerato che il territorio del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano istituito con il presente decreto comprende parte dei territori gia' inclusi nei confini del Parco regionale dell'Alto Appennino reggiano (Parco del Gigante) e del Parco naturale regionale dell'Alta Val Parma e Val Cedra (Parco dei Cento Laghi) e che, pertanto, la regione Emilia-Romagna provvedera' con legge regionale al riordino di tali parchi regionali esistenti;
Considerato che la perimetrazione del Parco nazionale, pur risultando mancante dell'elemento della continuita' territoriale, si presenta idonea a consentire il previsto regime di tutela in forza del collegamento, gia' esistente - tra il settore nord-occidentale, nei territori dei comuni di Filattiera (Massa Carrara) e Corniglio (Parma), ed il nucleo principale del Parco - assicurato dal Parco regionale dei Cento Laghi, per la porzione ricadente in comune di Monchio delle Corti (Parma), ove vige una disciplina di gestione e tutela analoga a quella prevista nel presente decreto;
Considerato che le due aree denominate "Gessi Triassici" e "Pietra di Bismantova", entrambe in provincia di Reggio Emilia, presentano una valenza ambientale e naturalistica meritevole di tutela e sono pertanto inserite sin d'ora nel Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano;
Considerato che un miglioramento nell'efficacia della gestione dei due biotopi dei "Gessi Triassici" e della "Pietra di Bismantova" potra' essere conseguito allorche' si perverra', mediante il successivo ampliamento della superficie protetta facente parte del Parco nazionale in applicazione della procedura di cui alla seconda parte del comma 2 dell'art. 4 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, a realizzare il loro collegamento territoriale, senza soluzione di continuita', con il rimanente territorio protetto;
Ritenuto congruo stabilire un termine temporale non eccedente il 31 dicembre 2001 per dar luogo al predetto ampliamento del territorio protetto, decorso invano il quale i due predetti biotopi verranno istituiti - con la medesima delimitazione - in riserve naturali dello Stato, cessando di far parte del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano a far data dall'entrata in vigore del decreto ministeriale di istituzione delle riserve naturali stesse, da emanarsi ai sensi degli articoli 8 e 17 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Verificato il consenso degli enti locali interessati in ordine ai contenuti del presente decreto istitutivo e alla relativa perimetrazione e zonizzazione, manifestato in occasione della riunione conclusiva del Comitato istituzionale di coordinamento del 23 febbraio 2001;
Vista la nota del Ministero dell'ambiente prot. n. SCN/1D/2001/5343 del 7 marzo 2001, con la quale e' stato trasmesso alla regione Emilia-Romagna e alla regione Toscana lo schema del decreto istitutivo del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano unitamente alla relativa cartografia recante la perimetrazione e la zonizzazione del Parco medesimo, richiedendo l'espressione dell'intesa ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, e dell'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
Vista la nota del Ministero dell'ambiente prot. n. SCN/1D/2001/5342 del 7 marzo 2001 con la quale e' stato trasmesso alla Conferenza unificata lo schema del decreto istitutivo del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano unitamente alla relativa cartografia, recante la perimetrazione e la zonizzazione del Parco medesimo, richiedendo l'espressione del parere ai sensi dell'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Considerati gli esiti dell'incontro tecnico del 20 marzo 2001 presso la Conferenza unificata, nel corso del quale sono state concordate tra i rappresentanti del Ministero dell'ambiente e i rappresentanti dei comuni di Busana (Reggio Emilia), Collagna (Reggio Emilia), Ligonchio (Reggio Emilia), Ramiseto (Reggio Emilia) e Villa Minozzo (Reggio Emilia), modifiche alla perimetrazione del Parco conformemente a quanto stabilito nelle rispettive delibere con le quali i predetti comuni hanno manifestato il proprio consenso;
Sentita la Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che ha espresso parere favorevole (repertorio n. 451) nella seduta del 22 marzo 2001;
Acquisita l'intesa con la regione Toscana espressa con deliberazione del consiglio regionale n. 96 del 10 aprile 2001;
Acquisita l'intesa con la regione Emilia-Romagna espressa con deliberazione della giunta regionale n. 337 del 22 marzo 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;
Decreta:
Art. 1.
1. E' istituito il Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano.
2. Il Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano persegue finalita' di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, di difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici, di promozione sociale ed economica in conformita' agli indirizzi contenuti nel documento programmatico per lo sviluppo sociale ed economico approvato dal Comitato istituzionale di coordinamento.
3. E' istituito l'Ente Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano.
4. L'Ente Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano ha personalita' di diritto pubblico ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente.
5. All'Ente Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, trovando collocazione nella tabella IV ad essa allegata.
6. Il territorio del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano e' delimitato in via definitiva dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale in scala 1:50.000 allegata al presente decreto del quale costituisce parte integrante e depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente ed in copia conforme presso le regioni Emilia-Romagna e Toscana e la sede dell'Ente Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano.
7. Nel territorio del Parco nazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino all'entrata in vigore del piano e del regolamento del Parco di cui agli articoli 11 e 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, si applicano direttamente le misure di salvaguardia riportate nell'allegato A "Disciplina di tutela", che del presente decreto costituisce parte integrante. Per le aree ricadenti nei preesistenti parchi regionali dell'Emilia-Romagna "Parco regionale dell'Alto Appennino Reggiano" (Parco del Gigante) e "Parco regionale dell'Alta Val Parma e Cedra" (Parco dei Cento Laghi) e nelle relative zone di preParco che sono comprese nel perimetro del Parco nazionale secondo la cartografia allegata al presente decreto, si applica altresi', fino alla suddetta entrata in vigore del piano e del regolamento del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano ed in quanto compatibile con la disciplina di tutela di cui all'allegato A al presente decreto, la disciplina di tutela vigente; in particolare, per il Parco dell'Alto Appennino Reggiano, si applica quella del piano territoriale del Parco regionale medesimo adottato dalla provincia di Reggio Emilia e del piano territoriale di coordinamento provinciale della medesima provincia. Nelle zone che sono individuate come parco e pre-parco del Parco regionale del Gigante e del Parco regionale dei Cento Laghi non comprese nella perimetrazione del Parco nazionale, continua ad applicarsi la disciplina vigente sino all'entrata in vigore del provvedimento regionale di riordino dei parchi regionali summenzionati.
8. Qualora entro il 31 dicembre 2001 gli enti locali interessati non abbiano individuato e proposto al Ministro dell'ambiente gli opportuni collegamenti territoriali tra le aree dei "Gessi Triassici della Valle del Secchia", sita nei comuni di Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia), Busana (Reggio Emilia) e Villa Minozzo (Reggio Emilia), e della "Pietra di Bismantova", sita nel comune di Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia), e la restante parte del territorio del Parco nazionale, ai fini dell'ampliamento del territorio del Parco secondo la procedura stabilita dall'art. 4, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, con decreto del Ministro dell'ambiente le aree predette saranno istituite in riserve naturali statali denominate "Riserva naturale statale dei Gessi Triassici della Valle del Secchia" e "Riserva naturale statale della Pietra di Bismantova". Una volta istituite le predette riserve, i cui territori a far data dall'entrata in vigore del relativo decreto istitutivo cessano di far parte del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, verranno affidate alla gestione dell'ente Parco per il tramite della regione Emilia-Romagna.
9. All'Ente Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano con il provvedimento previsto dall'art. 2, comma 35, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sara' affidata la gestione delle riserve naturali statali di "Orecchiella", "Lamarossa", "Pania di Corfino", "Guadine Pradaccio".
10. La pianta organica dell'ente Parco e' determinata ed approvata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto osservate le procedure cui all'art. 6 e seguenti del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Art. 2.
1. Sono organi dell'Ente Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano:
a) il presidente;
b) il consiglio direttivo;
c) la giunta esecutiva;
d) il collegio dei revisori dei conti;
e) la comunita' del Parco.
2. La nomina degli organi di cui al precedente comma 1 del presente articolo e' effettuata secondo le disposizioni e le modalita' previste dall'art. 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'art. 2, comma 24, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
3. Il consiglio direttivo dell'Ente Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano individua all'interno del territorio del Parco la sede legale ed amministrativa dell'ente stesso, entro sessanta giorni dal suo insediamento.
4. Il personale che alla data di costituzione degli organi dell'ente Parco nazionale si trova nella posizione di dipendente presso i consorzi di gestione dei parchi regionali dell'Alta Val Parma e Cedra e dell'Alto Appennino reggiano e' posto, su domanda, alle dipendenze dell'Ente Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano. Il personale dei consorzi suindicati che potra' essere posto a domanda alle dipendenze del Parco nazionale non deve superare il limite della dotazione organica da definire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il personale di altri enti pubblici che, alla data di avvio dell'attivita' dell'ente Parco nazionale, si trova nella posizione di comandato o distaccato presso i consorzi di gestione dei parchi regionali dell'Alta Val Parma e Cedra e dell'Alto Appennino reggiano puo' richiedere la continuita' del rapporto presso l'ente Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano.
5. L'ente Parco puo' avvalersi di personale in posizione di comando, nonche' di mezzi e strutture messi a disposizione dalle regioni, dalle province interessate, dagli enti locali, nonche' da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.
6. Le modalita' del subentro dell'Ente Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano nei rapporti economici e giuridici facenti capo agli enti di gestione del Parco regionale Alto Appennino Reggiano e del Parco regionale Alta Val Parma e Val Cedra saranno definite previa stipula di un apposito accordo tra l'ente Parco, la regione Emilia-Romagna, i consorzi di gestione dei due predetti parchi regionali ed il Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990.
 
Art. 3.
1. Costituiscono entrate dell'ente Parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:
a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;
c) i finanziamenti concessi dall'Unione europea;
d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni ed integrazioni;
e) eventuali redditi patrimoniali;
f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
g) i proventi delle attivita' commerciali e promozionali;
h) i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni in caso di inosservanza delle norme regolamentari;
i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attivita' dell'ente Parco.
2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.
 
Art. 4.
1. Fino alla costituzione degli organi dell'ente Parco di cui al precedente art. 2, comma 1, le autorizzazioni e le deroghe previste nella disciplina di tutela di cui all'allegato A vengono rilasciate, secondo le modalita' previste dall'art. 9 dell'allegato A, dalle province di Parma, Reggio Emilia, Lucca e Massa Carrara. Le province informano il Ministero dell'ambiente sulle richieste di autorizzazione ricevute ai sensi dell'art. 9 del presente decreto.
2. Fino alla nomina degli organi dell'ente Parco per le aree ricadenti negli esistenti parchi regionali dell'Emilia-Romagna valgono le disposizioni vigenti quanto a competenze autorizzative.
 
Art. 5.
1. Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi' 21 maggio 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bordon, Ministro dell'ambiente

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2001 Ufficio di controllo atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 134
 
Allegato A

DISCIPLINA DI TUTELA DEL PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO
TOSCO-EMILIANO

Art. 1.
Zonizzazione interna
Il territorio del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, cosi' come delimitato nella cartografia allegata al presente decreto, e' suddiviso nelle seguenti zone:
zona 1 - di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e ambientale con inesistente o limitato grado di antropizzazione;
zona 2 - di interesse naturalistico, paesaggistico, agricolo-ambientale e culturale con moderato grado di antropizzazione;
zona 3 - di interesse naturalistico, paesaggistico, agricolo-ambientale e culturale con maggior grado di antropizzazione.

Art. 2.
Tutela e promozione
Nell'ambito del territorio di cui al precedente art. 1, sono assicurati:
a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di formazioni geologiche, di singolarita' paleontologiche, di comunita' biologiche, di biotopi, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
b) la tutela del paesaggio;
c) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attivita' agro-silvo-pastorali ed artigianali tradizionali;
d) la promozione di attivita' di educazione, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare nonche' di attivita' ricreative compatibili;
e) la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici;
f) la sperimentazione e valorizzazione di attivita' ambientalmente sostenibili;
g) la tutela e la valorizzazione degli usi e costumi, delle consuetudini e delle attivita' tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonche' delle espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identita' delle comunita' locali;
h) i diritti reali e gli usi civici delle collettivita' locali che sono esercitati secondo le consuetudini locali in conformita' alle disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.
Divieti generali
1. Sono vietate su tutto il territorio del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano le seguenti attivita':
a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo delle specie animali ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'ente Parco, fatti salvi gli eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente Parco ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394; tali prelievi ed abbattimenti saranno effettuati in via prioritaria da cacciatori residenti nei comuni del Parco abilitati alla caccia di selezione secondo normative stabilite dall'ente Parco. Nelle more della costituzione degli organi dell'ente Parco gli abbattimenti selettivi sono consentiti nelle medesime forme se ricompresi in piani di controllo e limitazione approvati dai parchi regionali preesistenti o dalle province competenti per territorio. Alle specie ittiche si applica la normativa regionale vigente, salvo quanto previsto alla lettera h) del successivo art. 4.
b) la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea e dei prodotti del bosco fatte salve le esigenze connesse con il mantenimento delle attivita' agricole tradizionali e, previa autorizzazione dell'ente Parco, gli interventi conservativi tendenti a favorire il ripristino delle formazioni vegetali con l'impiego di specie autoctone, gli interventi necessari a prevenire gli incendi e i danni alla pubblica incolumita' e quanto eseguito a fini di ricerca e di studio. Sono consentiti le attivita' tradizionali di coltura del bosco, il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi e dei prodotti del sottobosco, nel rispetto delle vigenti normative e degli usi civici;
c) l'introduzione in ambiente naturale non recintato di specie vegetali o animali estranee alla flora e alla fauna autoctona che potrebbero alterare l'equilibrio naturale;
d) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'ente Parco;
e) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonche' l'asportazione di minerali; limitatamente al reperimento dei materiali litoidi destinati esclusivamente alla realizzazione di interventi di recupero storico ed architettonico localizzati all'interno del territorio del Parco, e' consentita, a seguito di autorizzazione rilasciata dall'ente Parco, e ad esclusione della zona 1, la prosecuzione dell'attivita' delle piccole cave di arenaria locale gia' in essere;
f) l'introduzione da parte di privati, di armi, di esplosivi, di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura se non autorizzata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera g), della legge n. 157/1992;
g) il campeggio, al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate;
h) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorita' secondo quanto espressamente definito dalle leggi sulla disciplina del volo e dall'ente Parco per quanto attiene alle necessita' di tutela delle aree di cui all'art. 1;
i) il transito di mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali e vicinali gravate da servitu', fatta eccezione per i mezzi di servizio e per i mezzi accessori all'esercizio delle attivita' agro-silvo-pastorali;
l) l'utilizzo nei laghi di natanti a motore non autorizzati;
m) la modifica del regime delle acque, fatte salve le opere per la difesa del suolo e quelle necessarie per la sicurezza delle popolazioni.
2. Nell'intero territorio del Parco non sono soggette all'autorizzazione dell'ente Parco la realizzazione degli interventi urgenti e l'adozione delle misure di salvaguardia per le aree a rischio idrogeologico ed in materia di protezione civile, necessarie ad assicurare l'incolumita' delle popolazioni e la sicurezza delle infrastrutture.

Art. 4.
Divieti in zona 1
Nelle aree di zona 1, di cui al precedente art. 1, l'ambiente naturale e' conservato nella sua integrita'. Pertanto sono vietate tutte le attivita' che ne determinino in qualsiasi modo l'alterazione e vigono in particolare i seguenti ulteriori divieti:
a) l'uso di veicoli a motore ad esclusione di quelli autorizzati;
b) la realizzazione di nuovi tracciati stradali e di nuove opere di mobilita';
c) la realizzazione di nuovi edifici ed il cambio di destinazione di quelli esistenti;
d) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, ad esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa del Parco;
e) il taglio di utilizzazione del bosco;
f) la realizzazione di opere tecnologiche;
g) le nuove opere di captazione o derivazione di acque superficiali e sotterranee a qualsiasi scopo;
h) la pesca sportiva e l'introduzione in ambiente naturale di specie, razze e popolazioni estranee alla flora spontanea ed alla fauna autoctona.

Art. 5.
Divieti in zona 2
Nelle aree di zona 2, di cui al precedente art. 1, vigono, oltre ai divieti generali di cui all'art. 3, i seguenti ulteriori divieti:
a) la realizzazione di nuovi edifici e di nuove opere di mobilita' salvo quelle previste dalla pianificazione infraregionale;
b) la realizzazione di opere tecnologiche;
c) la trasformazione del bosco in altre colture o formazioni vegetazionali salvo finalita' scientifiche o di miglioramento ambientale; sono consentite le attivita' tradizionali di coltura del bosco;
d) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa del Parco;

Art. 6.
Regime autorizzativo generale
1. Su tutto il territorio del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, cosi' come delimitato nel presente decreto, ad eccezione di quanto disposto dai precedenti articoli 3, 4 e 5, nonche' dai successivi articoli 7 e 8, sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti.
2. L'adozione dei nuovi strumenti urbanistici generali e loro varianti generali o parziali, per la parte ricadente nell'area del Parco deve essere preceduta da intesa con l'organismo di gestione del Parco.

Art. 7.
Regime autorizzativo in zona 2
1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3, 5 e 6 sono sottoposti ad autorizzazione dell'ente Parco i seguenti interventi:
a) le opere che comportino modificazioni del regime delle acque, al fine della sicurezza delle popolazioni;
b) i piani forestali, nonche' l'apertura e l'allargamento di piste forestali e tagli di utilizzazione dei boschi;
c) ogni attivita' che richieda l'uso di esplosivi;
d) le alterazioni tipologiche dei manufatti e qualsiasi intervento di modifica dello stato dei luoghi, ad esclusione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio, cosi' come definiti alle lettere a), b), c) dell'art. 31 della legge n. 457 del 1978, nonche' di interventi di adeguamento tecnologico funzionale.
2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio di cui all'art. 5, lettere a) e b) che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'ente di gestione, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto disposto dal successivo art. 9, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra l'ente di gestione provvedera' ad ordinare in via cautelativa la sospensione dei lavori.

Art. 8.
Regime autorizzativo in zona 3
1. Salvo quanto previsto dai precedenti articoli 3 e 6 sono sottoposti ad autorizzazione dell'ente Parco i nuovi interventi di rilevante trasformazione del territorio e quelli per i quali, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non sia stato comunicato l'inizio dei lavori, afferenti:
a) le opere di mobilita', ed in particolare i nuovi tracciati stradali o le modifiche di quelli esistenti, ferrovie, filovie, impianti a fune, opere di manutenzione e miglioramento delle stazioni sciistiche esistenti;
b) le opere che comportano modifiche del regime delle acque ai fini della sicurezza delle popolazioni e di comprovate esigenze idropotabili, limitate a piccole utenze;
c) le opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie all'elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, derivazioni, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori, ripetitori, captazioni ed adduzioni idriche;
d) gli impianti di acquacoltura e per allevamenti ed impianti di stoccaggio agricolo, cosi' come definito dalla normativa vigente nazionale e comunitaria;
e) la realizzazione di nuovi edifici, ed il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti all'interno delle zone territoriali omogenee "E" di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, salvi gli ampliamenti edilizi effettuati nel rispetto e nei limiti degli strumenti urbanistici vigenti.
2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio di cui sopra che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'ente di gestione, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto disposto dal successivo art. 9, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra l'ente di gestione provvedera' ad ordinare in via cautelativa la sospensione dei lavori.

Art. 9
Modalita' di richiesta di autorizzazioni
L'eventuale autorizzazione da parte dell'organismo di gestione, per quanto disposto dai precedenti articoli, 6, 7 e 8 e' rilasciata, per opere o attivita' che interessano esclusivamente le aree ricadenti nelle zone 2 e 3, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine potra' essere prorogato, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni per necessita' istruttorie; decorsi i predetti termini, in assenza di formulazione del parere, l'autorizzazione si intende rilasciata.

Art. 10.
Sorveglianza
La sorveglianza del territorio di cui al precedente art. 1 e' affidata al Corpo forestale dello Stato nei modi previsti dall'art. 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
----> Vedere Planimetrie <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone