Gazzetta n. 244 del 19 ottobre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 29 settembre 2001
Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Colli Romagna centrale" ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
del Dipartimento della qualita' dei prodotti
agroalimentari e dei servizi
- Direzione generale per la qualita' dei prodotti
agroalimentari e la tutela del consumatore
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, con la quale e' stato modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Vista la domanda presentata dall'Ente tutela vini di Romagna, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata "Colli Romagna centrale";
Visto il parere favorevole della regione Emilia-Romagna sulla sopra citata domanda;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione formulati dal Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 165 del 18 luglio 2001;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare di produzione sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata "Colli Romagna centrale" ed alla approvazione del relativo disciplinare di produzione del vino, in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;
Decreta:
Art. 1.
1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata "Colli Romagna centrale" ed e' approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.
2. Tale denominazione e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2001.
 
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2001, il proprio prodotto con la denominazione di origine controllata "Colli Romagna centrale", sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
 
Art. 3.
1. I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2 possono essere iscritti a titolo provvisorio, solo per l'annata 2001, nell'albo prevista dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Emilia-Romagna, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente.
 
Art. 4.
1. Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Romagna centrale", in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate dal sopracitato art. 2, purche' non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.
2. La deroga di cui sopra non si applica, ai sensi dell'allegato 8 del regolamento comunitario 1493/99 (lettera E) "Impiego di alcuni termini specifici", paragrafo 2, lettera f), terzo trattino alle tipologie "Colli Romagna centrale" Chardonnay, "Colli Romagna centrale" Cabernet Sauvignon, "Colli Romagna centrale" Sangiovese, "Colli Romagna centrale" Trebbiano.
3. Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'Assessorato regionale all'agricoltura;
 
Art. 5.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine "Colli Romagna centrale", e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 settembre 2001
Il direttore generale reggente: Ambrosio
 
Annesso 1
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
"COLLI ROMAGNA CENTRALE".
Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Colli Romagna centrale" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
"Colli Romagna centrale" bianco;
"Colli Romagna centrale" rosso (anche nella tipologia riserva);
"Colli Romagna centrale" Chardonnay (anche nella tipologia riserva);
"Colli Romagna centrale" Cabernet Sauvignon (anche nella tipologia riserva);
"Colli Romagna centrale" Sangiovese (anche nella tipologia riserva);
"Colli Romagna centrale" Trebbiano.
Art. 2.
I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
"Colli Romagna centrale" bianco
Vitigno Chardonnay: dal 50% al 60%; per il complessivo rimanente concorrono i seguenti vitigni, presenti nell'ambito aziendale, da soli o congiuntamente: Bombino, Sauvignon bianco Trebbiano e Pinot bianco dal 50% al 40%.
"Colli Romagna centrale" rosso
Vitigno Cabernet Sauvignon: dal 50% al 60%; per il complessivo rimanente concorrono i seguenti vitigni, presenti nell'ambito aziendale, da soli o congiuntamente: Sangiovese, Barbera, Merlot, Montepulciano dal 50% al 40%.
"Colli Romagna centrale" Chardonnay
Vitigno Chardonnay 100%.
"Colli Romagna centrale" Cabernet Sauvignon
Vitigno: Cabernet Sauvignon 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa presenti nell'ambito aziendale raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Forli-Cesena fino ad un massimo del 15%.
"Colli Romagna centrale" Sangiovese
Vitigno: Sangiovese 100%.
"Colli Romagna centrale" Trebbiano
Vitigno: Trebbiano romagnolo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici presenti nell'ambito aziendale raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Forli-Cesena fino ad un massimo del 15%.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Romagna Centrale", ricade nella provincia di Forli-Cesena e comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Borghi, Castrocaro-Terra del Sole, Civitella, Dovadola, Galeata, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Predappio, Roncofreddo, Rocca San Casciano, S. Sofia, Sarsina, Sogliano, Tredozio e la parte a sud della SS. n. 9 via Emilia del territorio amministrativo dei comuni di Bertinoro, Cesena, Forli', Forlimpopoli, Longiano e Savignano sul Rubicone.
Art. 4.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Romagna centrale" devono rispettare le migliori giaciture ed esposizioni relativamente ad ogni singolo vitigno. Sono da evitare i siti di fondo valle ed i terrazzi alluvionali di piu' recente formazione.
Nei nuovi impianti relativi a tutte le tipologie della denominazione di origine controllata "Colli Romagna centrale" la densita' minima di piante non dovra' essere inferiore a 3000 ceppi/Ha.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere atti a non modificare le caratteristiche delle uve, tenuto comunque conto dell'evoluzione tecnicoagronomica.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva a ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo sono le seguenti: =====================================================================
| | Titolo
| |alcolometrico
| Produzione | volumico
| uva | naturale
|tonn./ettaro|minimo % vol. ===================================================================== Colli Romagna centrale bianco.... | 9,5 | 11 --------------------------------------------------------------------- Colli Romagna centrale rosso.... | 9,0 | 12 --------------------------------------------------------------------- Colli Romagna centrale Chardonnay.... | 9,0 | 11,5 --------------------------------------------------------------------- Colli Romagna centrale cabernet Sauvignon | 9,0 | 12 --------------------------------------------------------------------- Colli Romagna centrale Sangiovese.... | 9,5 | 12 --------------------------------------------------------------------- Colli Romagna centrale Trebbiano.... | 11,5 | 11,5
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Romagna centrale" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi purche' la produzione globale non superi del 10% i limiti medesimi.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'affinamento e l'invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'intero territorio dei comuni compresi, in tutto o in parte, nella zona di produzione di cui all'art. 3.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro rispettive caratteristiche.
Non sono ammesse pratiche di arricchimento.
La vinificazione puo' essere effettuata singolarmente per uve provenienti dai diversi vitigni. Nel caso della vinificazione disgiunta l'assemblaggio deve avvenire nella cantina del vinificatore entro il 30 aprile successivo alla vendemmia.
Nella vinificazione e nell'affinamento e' consentito l'utilizzo anche di contenitori in legno di tutte le tipologie.
La resa massima delle uve in vino finito, per tutte le tipologie di vino, non deve essere superiore al 70%.
Qualora superi detto limite, ma non il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al disotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.
Per i vini "Colli Romagna centrale": "Rosso, Sangiovese e Cabernet Sauvignon", l'immissione al consumo e' consentita soltanto dal 30 aprile dell'anno successivo alla vendemmia.
Art. 6.
I vini a denominazione di origine controllata "Colli Romagna centrale" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Colli Romagna centrale" bianco
Colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: intenso, delicato, fruttato;
sapore: asciutto, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.
"Colli Romagna Centrale" rosso
Colore: rosso rubino intenso;
odore: gradevolmente erbaceo;
sapore: asciutto, di corpo, talvolta leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol; (12,50% vol nella tipologia riserva);
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 22 g/l; (24 g/l nella tipologia riserva).
"Colli Romagna centrale" Chardonnay
Colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdognoli;
odore: delicato, caratteristico, intenso;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol (12% vol. nella tipologia riserva);
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.
"Colli Romagna centrale" Cabernet Sauvignon
Colore: rosso rubino, talvolta con sfumature violacee;
odore: gradevolmente erbaceo;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol (12,50% vol nella tipologia riserva);
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 23 g/l (25 g/l nella tipologia riserva).
"Colli Romagna centrale" Sangiovese
Colore: rosso rubino intenso;
odore: caratteristico, che ricorda la viola mammola;
sapore: asciutto, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol (12,50% vol nella tipologia riserva); acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 22 g/l (24 g/l nella tipologia riserva).
"Colli Romagna centrale" Trebbiano
Colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: vinoso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.
Per tutte le tipologie sopra indicate, le caratteristiche tipiche dell'affinamento in legno possono evidenziarsi al momento della degustazione.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto secco netto, con proprio decreto.
Art. 7.
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Romagna centrale" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che tacciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Le indicazioni tendenti a qualificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali "viticoltore - tenuta - podere - cascina" ed altri termini similari sono consentiti in osservanza delle disposizioni U.E. e nazionali in materia.
E' consentito, altresi', in conformita' al disposto del decreto 22 aprile 1992, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unita' amministrative, frazioni, aree, zone e localita' dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.
I vini a denominazione di origine controllata "Colli Romagna centrale": rosso, Sangiovese e Cabernet Sauvignon che hanno subito un periodo di invecchiamento non inferiore a ventiquattro mesi, anche in contenitori di legno, possono portare in etichetta la qualifica "riserva".
I vini a denominazione di origine controllata "Colli Romagna centrale" Chardonnay che hanno subito un periodo di invecchiamento non inferiore a quindici mesi anche in contenitori di legno, possono portare in etichetta la qualifica "riserva".
L'invecchiamento, per il quale e' consentito anche l'utilizzo di contenitori di legno, decorre dal 1 novembre dell'anno della vendemmia. In tal caso possono presentare un sentore di legno.
Art. 8.
I vini a denominazione di origine controllata "Colli Romagna centrale" devono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro o di ceramica di volume nominale di lt 0,375, 0,500, 0,750, 1,500, 3,000, con tappatura secondo la normativa vigente. Sui contenitori e sulle bottiglie contenenti i vini con la denominazione di origine controllata "Colli Romagna centrale" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
 
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