Gazzetta n. 241 del 16 ottobre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 1 agosto 2001
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area circostante la Rocca di Bolignano nel comune di Ancona, ai sensi dell'art. 144 del titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Visto il titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352" pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999, ed in particolare l'art. 144;
Considerato che a seguito di segnalazione del proprietario della Rocca di Bolignano, gia' vincolata ai sensi della legge n. 1089/1939, che lamentava la prevista realizzazione di un impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani con annessa discarica nell'area dell'Aspio, in prossimita' del complesso monumentale, e di esposti da parte del Comitato antidiscarica e dell'Associazione Italia Nostra, la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici delle Marche chiedeva con nota n. 12899 del 2 luglio 1998 al comune di Ancona di fornire urgenti notizie in merito, facendo presente l'incompatibilita' della discarica stessa con il bene tutelato, poiche' al di la' della conseguente compromissione dei valori di decoro, godibilita' e fruibilita' del bene, potrebbe produrre effetti nocivi ed irreversibili per la conservazione, la tutela e la stessa integrita' fisica del complesso;
Considerato che con nota n. 22688-23705 del 15 aprile 1999 la citata soprintendenza comunicava alla regione Marche e al comune di Ancona l'intenzione di ampliare il vincolo monumentale gia' esistente sulla Rocca di Bolignano, evidenziando la necessita' di rinvenire localizzazioni alternative per l'impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e l'opportunita' di sospendere l'iter amministrativo e tecnico avviato per la realizzazione dello stesso;
Considerato che successivamente venivano effettuati sopralluoghi congiunti, a seguito dei quali il direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni architettonici, archeologici, artistici e storici con nota n. A17/166 del 12 luglio 1999 comunicava alla competente soprintendenza di non ravvisare l'opportunita' di un ampliamento della zona di rispetto della Rocca di Bolignano ai sensi della legge n. 1089/1939, suggerendo una tutela paesaggistica dell'area;
Considerato che con nota n. 16904 del 28 settembre 1999 la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ancona, proponeva all'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici di sottoporre alla tutela prevista dalla legge n. 1497/1939, ora abrogata e recepita nel decreto legislativo n. 490 del 1999, titolo II, la zona prosssima alla Rocca di Bolignano, tenuto conto che il comune di Ancona, nonostante il parere sfavorevole della stessa soprintendenza, con delibera di giunta n. 431 del 22 giugno 1999 aveva affidato all'azienda Ancon Ambiente l'incarico di progettazione preliminare e definitiva dell'impianto di smaltimento rifiuti nell'area dell'Aspio;
Considerato che con nota n. 25430 del 22 ottobre 1999 l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici condivideva l'opportunita' di avviare la procedura di vincolo ai sensi della legge n. 1497/1939, ora decreto legislativo n. 490 del 1999, titolo II, per l'area predetta facendo ricorso alla procedura concorrenziale prevista dalla legge e previa comunicazione alla regione e al comune di Ancona dell'avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990;
Considerato che con nota n. 18465 dell'11 novembre 1999 la soprintendenza succitata comunicava al predetto Ufficio centrale che stava provvedendo alla predisposizione della documentazione richiesta ai fini dell'imposizione di un vincolo paesaggistico sull'area in questione;
Considerato che in data 16 novembre 1999 con nota n. 186/4 l'associazione Italia Nostra chiedeva alla soprintendenza di Ancona ed all'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici di procedere con sollecitudine all'attivazione della procedura di vincolo, considerato che il comune di Ancona e la regione avevano confermato l'intenzione di costruire un impianto di smaltimento di rifiuti che avrebbe comportato una macroscopica alterazione dello stato dei luoghi vanificando le opere e gli interventi finora realizzati a tutela dell'insigne monumento nazionale rappresentato dalla Rocca di Bolignano;
Considerato che con nota n. 19991 del 18 novembre 1999 la soprintendenza di Ancona, in ottemperanza al disposto della legge n. 241/1990, informava la regione Marche ed il comune di Ancona dell'avvio della procedura di vincolo ex lege n. 1497/1939, ora decreto legislativo n. 490/1999, titolo II;
Considerato che con nota n. 20968 del 1 dicembre 1999 la medesima soprintendenza trasmetteva all'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici copia della documentazione predisposta per la dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area predetta, anche in relazione alle paventate alterazioni che sarebbero derivate alle peculiari caratteristiche paesaggistico-ambientali con grave ed irreversibile pregiudizio anche per le viste prospettiche del monumentale edificio della Rocca in conseguenza della proposta di destinare l'area ad un impianto intercomunale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
Considerato che a seguito di sopralluogo da parte dell'allora direttore generale dott. Salvatore Mastruzzi, con nota n. 61 del 26 febbraio 2000 la soprintendenza di Ancona trasmetteva nuovamente la documentazione per l'attivazione della proposta di vincolo, facendo presente che la stessa sostituiva la precedente inoltrata con la suindicata nota del 1 dicembre 1999, integrando ed ampliando l'area da sottoporre a tutela cosi' delimitata: dal ponte dell'Aspio - incrocio viario fra le provinciali per Polverigi, Osimo ed Ancona - seguendo la comunale in localita' Piantate Lunghe - parallela all'autostrada A14 - fino all'incrocio con la curva di livello "100" e lungo la stessa fino all'incrocio con la strada comunale di via Piantate Lunghe in localita' Candia fino all'incrocio della stessa con la via Candia-Aspio. Da questa lungo la linea di impluvio in direzione zona Baraccola che costeggia il laghetto artificiale per poi seguire l'andamento del fosso presente a valle del predetto laghetto fino all'intersezione della curva di livello "50", proseguendo per la strada vicinale, con andamento parallelo alla strada statale n. 16, riprendendo la livelletta "50" e reinnestandosi quindi sulla strada Aspio-Ancona fino all'incrocio di partenza;
Considerato che l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici, esaminati gli atti, con ministeriale n. ST/701/7830 del 4 aprile 2000 inoltrava la proposta di vincolo, corredata fra l'altro della relazione storico-tecnica, al comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali per l'espressione del parere di competenza;
Considerato che la soprintendenza citata con nota n. 810030 del 29 maggio 2000 inoltrava al predetto comitato di settore per i beni ambientali e architettonici una relazione integrativa inerente alle motivazioni della proposta di vincolo precisando che l'area da sottoporre a tutela costituisce un complesso paesaggistico-ambientale unitario, esemplificativo delle caratteristiche tipiche del territorio marchigiano dell'immediato entroterra e connotato dalla successione di dolci colline degradanti verso le valli intorno alla collina di Bolignano;
Considerato che il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 30 maggio 2000 esprimeva parere favorevole in ordine alla proposta formulata dalla predetta soprintendenza per i beni ambientali e architettonici delle Marche "in quanto, controllando la possibilita' edificatoria, potra' essere meglio tutelato il rapporto tra la Rocca e il suo territorio agrario collinare circostante pressoche' intatto nelle caratteristiche tipiche dell'ambiente rurale dell'immediato entroterra costiero marchigiano e inoltre potranno essere meglio salvaguardate le visuali prospettiche della Rocca che si godono dalle vie pubbliche. La Rocca per le sue caratteristiche intrinseche, ed il contesto ambientale in cui si colloca costituiscono ancora oggi un complesso di rapporti storici, morfologici visivi di particolare interesse e valenza di un equilibrio che merita di non subire alterazioni incontrollate";
Considerato che con nota prot. n. 13216 del 12 luglio 2000 la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici delle Marche inviava al comune di Ancona, nonche' alla regione Marche e alla provincia di Ancona, la nuova proposta di perimetrazione della zona da sottoporre a vincolo ai sensi dell'art. 144, comma 1, del decreto legislativo n. 490 del 1999, titolo II, proposta corredata dalla relativa planimetria, richiedendo al comune l'affissione all'albo pretorio in ottemperanza al disposto dell'art. 144, comma 2, del medesimo decreto legislativo, precisando che la stessa comunicazione veniva fornita anche ai sensi della legge n. 241/1990, quale avvio formale del procedimento;
Considerato che con nota prot. n. 53051 del 27 luglio 2000 il comune di Ancona comunicava alla predetta soprintendenza che la citata proposta di vincolo era stata affissa all'albo pretorio comunale a partire dal giorno 19 luglio 2000 e che sarebbe stata affissa fino al 17 settembre 2000;
Considerato che con nota prot. n. 14360 del 27 luglio 2000 la soprintendenza predetta, secondo le disposizioni dell'art. 140, comma 6, del citato decreto legislativo n. 490 del 1999, chiedeva ai quotidiani Il Corriere della Sera e Il Corriere Adriatico di pubblicare l'annuncio contenente gli elementi essenziali della citata proposta di vincolo, quali l'indicazione sintetica dell'area individuata e la comunicazione della data di affissione all'albo pretorio del comune di Ancona;
Considerato che con nota n. 16226 del 6 settembre 2000 la soprintendenza di Ancona in sede di Conferenza dei servizi del 7 settembre 2000 indetta dalla stessa regione Marche, considerata la prevalenza dell'interesse pubblico della tutela del paesaggio sancita dalla proposta di vincolo confermava l'orientamento contrario alla realizzazione dell'impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
Considerato che con note n. 7275 e n. 64912 del 14 settembre 2000 la societa' AnconAmbiente e il comune di Ancona trasmettevano all'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici e alla soprintendenza le proprie osservazioni alla proposta di vincolo;
Considerato che con note n. 57775 e 992/00/Sg/0t rispettivamente del 18 settembre 2000 e del 15 settembre 2000 la provincia di Ancona e la regione Marche presentavano anch'esse le proprie osservazioni in merito alla proposta di vincolo;
Considerato che con ministeriale n. ST/701/22381 del 17 ottobre 2000 a seguito delle precitate osservazioni inviate dal comune di Ancona, dalla societa' AnconAmbiente, dalla provincia di Ancona e dalla regione Marche, l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici chiedeva alla citata soprintendenza di comunicare se esistevano elementi per accogliere dette osservazioni;
Considerato che in data 1 dicembre 2000 con ministeriale n. ST/701/26779 l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici comunicava alla provincia di Ancona che, in attesa delle valutazioni definitive della soprintendenza, ad una prima valutazione non riteneva che emergessero elementi tali da modificare la proposta di perimetrazione dell'area oggetto del vincolo in vigore dalla data di affissione all'albo pretorio del comune di Ancona della proposta medesima, precisando che tutte le osservazioni pervenute sarebbero state sottoposte al comitato di settore;
Considerato che con nota n. 18535 del 14 febbraio 2001 la precitata soprintendenza comunicava di non ravvisare elementi utili per l'eventuale modifica o revisione della proposta di vincolo in ordine alle osservazioni presentate dal comune di Ancona, dall'azienda AnconAmbiente, dalla provincia di Ancona e dalla regione Marche, confermando le proprie valutazioni gia' espresse con la citata nota n. 16226 del 6 settembre 2000 in sede di Conferenza dei servizi del 7 settembre 2000;
Considerato che con successiva nota n. 3974 del 27 febbraio 2001 la citata soprintendenza informava l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici dell'avvenuto adempimento del disposto dell'art. 140, comma 6, del citato decreto legislativo n. 490/1999 e inoltrava copia della pubblicazione della proposta di vincolo, come sopra riferita, sui citati quotidiani, il 17 agosto 2000 sul Corriere Adriatico e il 2 agosto 2000 sul Corriere della Sera;
Considerato che con nota n. ST/701/6752 del 13 marzo 2001 l'Ufficio centrale trasmetteva al Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici copia delle osservazioni inviate dall'azienda AnconAmbiente con nota n. 7275 del 14 settembre 2000, dal comune di Ancona con nota n. 64912 del 14 settembre 2000, dalla regione Marche con nota n. 992/00/Sg./OT del 15 settembre 2000 e dalla provincia di Ancona con nota n. 57775 del 18 settembre 2000 per le valutazioni di competenza, inviando anche le valutazioni espresse dalla soprintendenza citata con nota n. 18535 del 14 febbraio 2001, nonche' copia della documentazione predisposta dal Comitato antidiscarica Aspio, compresa la relazione storico-tecnica redatta dallo stesso Comitato quale contributo di approfondimento;
Considerato che il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 19 giugno 2001, esaminate le osservazioni e la documentazione inoltrata con la citata ministeriale del 13 marzo 2001, ha confermato il parere favorevole all'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 144 del testo unico sull'area circostante la Rocca di Bolignano, ribadendo le motivazioni espresse nel parere reso in data 30 maggio 2000;
Considerato che l'area in questione, sita nel comune di Ancona in localita' Aspio-Bolignano, si caratterizza sia per la rilevanza dal punto di vista paesaggistico, sia per la presenza della monumentale Rocca di Bolignano risalente al XIV-XV secolo, posta sulla sommita' del crinale collinare, sia per le peculiarita' del territorio dell'entroterra anconetano, tipicamente rurale;
Considerato che gli elementi naturali e la trasformazione antropica subita nel tempo dal paesaggio debbono essere salvaguardati quale testimonianza ancora leggibile della conformazione del territorio rurale caratterizzato da colture tipiche della regione Marche, quali appezzamenti di modesta estensione coltivati a seminativo fra filari di querce, siepi, fossi e strade vicinali con case coloniche sparse, che ha mantenuto pressoche' intatta nel tempo la configurazione propria della prima fascia collinare dell'immediato entroterra costiero;
Considerato che tali elementi costitutivi del paesaggio sono stati peraltro tenuti in considerazione e opportunamente recepiti dagli stessi strumenti urbanistici che hanno imposto per tali aree la medesima destinazione dell'uso agricolo, rispetto alle quali la localizzazione della discarica si porrebbe come presenza di notevole sconvolgimento e rilevante alterazione dell'attuale stato dei luoghi, sia per il cambiamento d'uso, che per la presenza di strutture ed infrastrutture connesse all'attivita' dell'impianto che verrebbe posto sul pendio collinare adiacente all'area di sedime della Rocca;
Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella localita' vincolata di presentare alla regione o all'ente dalla stessa subdelegato la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 151 del citato decreto legislativo n. 490 del 1999 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, e che questo Ministero puo' in ogni caso annullare tale autorizzazione entro i sessanta giorni successivi alla ricezione di detto provvedimento, corredata della documentazione idonea a consentire la dovuta valutazione ministeriale;
Decreta:
L'area circostante la Rocca di Bolignano ricadente nel comune di Ancona, nei limiti sopradescritti e indicati nell'allegata planimetria, che costituisce parte integrante del presente decreto, e' dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 144 del titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ed e' quindi sottoposta ai vincoli e alle prescrizioni contenute nel titolo II del medesimo decreto legislativo.
La soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Ancona provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 142 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Ancona e che copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.
Avverso il presente atto e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita' di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, cosi' come modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.
Roma, 1 agosto 2001
Il Ministro: Urbani Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Beni e attivita' culturali, foglio n. 187
 
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