Gazzetta n. 240 del 15 ottobre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 2 ottobre 2001
Misure di gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Ancona.

IL DIRETTORE GENERALE
per la pesca e l'acquacoltura
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 1995, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi;
Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 1996, con il quale si affida al locale consorzio CO.GE.VO., la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Ancona;
Visto il decreto ministeriale 1 dicembre 1998, n. 515, con il quale si adotta il regolamento recante la disciplina dell'attivita' dei consorzi di gestione della pesca dei molluschi bivalvi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1999 ed, in particolare, l'art. 2, comma 3, del decreto stesso;
Visto il decreto ministeriale 1 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2001, con il quale sono prorogate al 31 ottobre 2001 le sperimentazioni alla pesca dei molluschi bivalvi;
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2001, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;
Viste le proposte formulate dal CO.GE.VO. di Ancona, da ultimo con nota in data 22 settembre 2001, circa le misure di gestione per l'esercizio dell'attivita' di prelievo delle risorse biologiche del mare nel periodo ottobre 2001-marzo 2002;
Decreta:
Art. 1.
1. A decorrere dalla data del presente decreto e, salvo nuove disposizioni di settore, sino al 31 marzo 2002, la cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica nell'ambito del compartimento marittimo di Ancona e' limitata al tratto di mare compreso tra la foce del fiume Cesano di Senigallia ed il Pontile Api di Falconara.
2. L'attivita' di pesca puo' essere esercitata normalmente nei giorni feriali di lunedi', martedi' e giovedi' nonche' il mercoledi' ed il venerdi', previa delibera del consiglio di amministrazione del CO.GE.VO., da comunicare, a cura del consorzio, il giorno precedente alla capitaneria di porto di Ancona.
3. Il quantitativo massimo pescabile giornalmente da ciascuna imbarcazione autorizzata all'esercizio dell'attivita' di pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica non puo' essere superiore ai 600 kg, per un numero complessivo di 60 sacchi, ciascuno da 10 kg.
4. Per le navi autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nell'ambito del compartimento marittimo di Ancona l'orario di uscita e di rientro non puo' essere, rispettivamente, anteriore alle ore 5,30 e successivo alle ore 13.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 ottobre 2001
Il direttore generale reggente: Aulitto
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone