Gazzetta n. 238 del 12 ottobre 2001 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 26 settembre 2001
Variazione delle condizioni di fornitura del servizio di telefonia internazionale tramite operatore. (Deliberazione n. 376/01/CONS).

L'AUTORITA'
Nella sua riunione di Consiglio del 26 settembre 2001;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni" ed, in particolare, l'art. 3 relativo al servizio universale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni";
Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1997, recante "Tariffe telefoniche internazionali";
Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1998, recante "Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni";
Vista la propria delibera n. 85/98 del 22 dicembre 1998, recante "Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale";
Vista la propria delibera n. 101/99 del 24 giugno 1999, recante "Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione dei meccanismi concorrenziali";
Vista la propria delibera n. 170/99 del 28 luglio 1999, recante "Introduzione della tariffa a tempo";
Vista la propria delibera n. 171/99 del 28 luglio 1999, recante "Regolamentazione e controllo dei prezzi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1 agosto 1999";
Vista la propria delibera n. 2/CIR/99 del 4 agosto 1999, concernente la "Applicabilita' del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1998";
Vista la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999, in materia di "Identificazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";
Vista la propria delibera n. 8/00/CIR concernente la "Applicabilita' del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999";
Vista la nota n. 0013212-01 del 18 maggio 2001, e successive integrazioni, con la quale la societa' Telecom Italia S.p.a. ha presentato all'Autorita' una proposta di variazione delle condizioni di fornitura del servizio di telefonia internazionale tramite operatore, svolto attraverso la numerazione 170, consistente nell'adozione di una diversa suddivisione dei Paesi di destinazione delle comunicazioni, nell'adozione di nuove modalita' di tassazione delle chiamate e nella modifica dell'importo e delle modalita' di addebito della quota fissa di accesso al servizio;
Visto l'esito della riunione con le associazioni dei consumatori svoltasi in data 5 settembre 2001, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77;
Considerato che il servizio di telefonia internazionale tramite operatore rientra nel campo di applicazione del servizio universale come regolato dall'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;
Considerato che la proposta prevede di realizzare per le zone internazionali interessate al servizio una suddivisione analoga a quella prevista per la teleselezione internazionale da impianto di abbonato semplificando in tal modo il quadro tariffario;
Ritenuto opportuno, anche in esito alle consultazioni avute con le associazioni dei consumatori, di richiedere alla societa' Telecom Italia S.p.a. di attuare una comunicazione trasparente all'utente in merito all'addebito della quota fissa per l'accesso al servizio;
Ritenuto opportuno di richiedere alla societa' Telecom Italia S.p.a. l'adozione di misure a tutela dei consumatori al fine di garantire un'adeguata trasparenza nelle modalita' di addebito della quota fissa per l'accesso al servizio, nel caso di comunicazioni non andate a buon fine;
Ritenute adeguate agli scopi che precedono le misure proposte con la nota n. 0021075-01, del 10 agosto 2001, nella quale la societa' Telecom Italia S.p.a. ha previsto l'introduzione di un apposito messaggio informativo in ordine al costo del servizio e previsto particolari cautele circa l'addebito della quota fissa per l'accesso al servizio nel caso di comunicazioni non andate a buon fine;
Udita la relazione conclusiva del commissario dott.ssa Paola Manacorda, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1.
Collocazione dei Paesi nelle zone di tariffazione
1. Le comunicazioni internazionali, svolte con l'assistenza dell'operatore, sono riordinate, in relazione al Paese di destinazione, nelle zone di tariffazione attualmente fissate per la telefonia internazionale da impianto d'abbonato di cui alla seguente tabella:

|dal distretto di San Remo verso il dipartimento delle
|Alpi marittime (Nizza, St. Sauveur Sur TineƩ, Lantosque,
|Sospel e Cannes) (Francia); dal distretto di Udine verso
|le reti di Nova Gorika (Slovenia); dal distretto di Aosta
|verso le reti di Martigny (Svizzera); dal distretto di
|Chiavenna e di Sondrio verso le reti di St. Moritz
|(Svizzera); dal distretto di Domodossola verso le reti di
|Briga (Svizzera); dal distretto di San Remo verso il
|Principato di Monaco; dal distretto di Gorizia verso le
|reti di Nova Gorika (Slovenia); dal distretto di Trieste
|verso le reti di Capodistria e Postumia (Slovenia); dal
|distretto di Bressanone, Brunico e Merano alle reti del
|Tirolo (Austria); dai distretti di Tarvisio e Tolmezzo
|alle reti della Carinzia e del Tirolo orientale
|(Austria); dai distretti di Baveno, Chiavenna, Como,
|Domodossola, Menaggio, Sondrio, Varese verso le reti di
|Bellinzona, Faido, Locarno e Lugano (Svizzera); dai
|distretti di Bressanone, Brunico e Merano verso le reti
|di Coira, Davos, Ilanz, Sargans, St. Moritz e Scuol Frontaliera|(Svizzera). ---------------------------------------------------------------------
|Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia,
|Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Norvegia, Paesi
|Bassi, Portogallo (incluse Isole Azzorre e Madeira),
|Principato di Monaco, Regno Unito, Spagna (compreso
|Principato d'Andorra), Stati Uniti d'America (tutti gli
Zona 1 |Stati), Svezia, Svizzera (compreso Liechtenstein). ---------------------------------------------------------------------
|Albania, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Rep. Ceca, Croazia,
|Cipro, Gibilterra, Jugoslavia (Serbia e Montenegro),
|Isole Faeroer, Islanda, Libia, Macedonia, Malta, Polonia,
Zona 2 |Rep. Slovacca, Slovenia, Tunisia, Romania, Ungheria. ---------------------------------------------------------------------
|Algeria, Bielorussia, Estonia, Lettonia, Lituania,
Zona 3 |Marocco, Moldavia, Russia, Turchia, Ucraina. ---------------------------------------------------------------------
|Australia, Cina, Corea del Sud, Hong Kong, Filippine,
|Giappone, India, Indonesia, Malaysia, Nuova Zelanda,
Zona 4 |Singapore, Taiwan, Thainlandia. ---------------------------------------------------------------------
|Argentina, Brasile, Cuba, Egitto, Israele, Messico, Sud
Zona 5 |Africa, Venezuela. ---------------------------------------------------------------------
Zona 6 |Tutti gli altri Paesi.
 
Art. 2.
Modalita' di tariffazione
1. Alle zone di tariffazione cui all'art. 1 sono applicati i criteri di tariffazione di cui alla seguente tabella:

=====================================================================
| Importo alla risposta | Zone di tariffazione| dell'utente chiamato |Prezzo al minuto ===================================================================== Frontaliera e Zona 1| 500 | 400 ---------------------------------------------------------------------
Zona 2 | 500 | 600 ---------------------------------------------------------------------
Zona 3 | 500 | 900 ---------------------------------------------------------------------
Zona 4 | 500 | 1.400 ---------------------------------------------------------------------
Zona 5 | 500 | 1.800 ---------------------------------------------------------------------
Zona 6 | 500 | 3.000

1) Le conversazioni sono tassate al minuto;
2) Ogni frazione di minuto e' arrotondata al minuto intero.

2. Per l'accesso al servizio e' applicata una quota fissa di L. 6.000 IVA esclusa.
3. Non si da' luogo all'addebito della quota fissa di cui al comma che precede nei seguenti casi:
a) quando risulti accertata la condizione di non andata a buon fine della comunicazione per problematiche tecnico-funzionali connesse all'espletamento del servizio e, nell'impossibilita' di tale accertamento, quando i tentativi di connessione si protraggano inutilmente per un tempo superiore alle tre ore;
b) nel caso di interruzione della connessione non provocata dai due corrispondenti, qualora il chiamante richieda nuovamente la connessione entro tre minuti dall'interruzione.
 
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente provvedimento e' notificato alla societa' Telecom Italia S.p.a. che provvede a dare adeguata informativa alla clientela delle nuove modalita' di erogazione del servizio nonche' a predisporre quanto previsto nella comunicazione del 10 agosto 2001 citata nelle premesse.
2. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorita'.
Napoli, 26 settembre 2001

Il presidente
Cheli

Il commissario relatore
Manacorda

Il segretario generale
Soi
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone