Gazzetta n. 238 del 12 ottobre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 7 agosto 2001
Autorizzazione all'organismo American Bureau of Shipping all'espletamento dei compiti di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CAPO DELL'UNITA' DI GESTIONE DEL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE DEL SOPPRESSO MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA
NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL DIRIGENTE GENERALE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO - CAPO DEL SERVIZIO DIFESA MARE DEL SOPPRESSO MINISTERO
DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, di attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime e della direttiva 97/58/CE di modifica della citata direttiva 94/57/CE;
VISTO il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, con il quale e' stato modificato il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;
VISTO il decreto ministeriale 1 dicembre 2000 concernente la "determinazione delle modalita' per la presentazione delle istanze di autorizzazione e di affidamento da parte degli organismi riconosciuti, per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, e per il rilascio dell'affidamento ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dall'art. 8 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;
VISTA l'istanza presentata in data 9 giugno 1999, successivamente integrata in data 18 gennaio 2001 da American Bureau of Shipping, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento dei compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio dei certificati di legge di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;
VISTA la decisione della Commissione Europea datata 12 giugno 1998, da cui risulta che l'American Bureau of Shipping e' un organismo riconosciuto ai sensi dell'art. 4 della Direttiva 94/57/CE sopracitata;
VISTA la relazione finale sulla valutazione dei requisiti posseduti dall'American Bureau of Shipping, effettuata dalla Commissione consultiva, istituita con Decreto Dirigenziale del 20.09.1999, modificato dal Decreto Dirigenziale del 4.12.2000;
VISTO l'accordo sottoscritto in data 20 luglio 2001 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Ambiente e del Territorio ed American Bureau of Shipping;

DECRETA

Art. 1

L'American Bureau of Shipping e' autorizzato ad espletare i compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio dei certificati di legge di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come specificati nell'accordo sottoscritto in data 20 luglio 2001 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Ambiente e del Territorio ed American Bureau of Shipping.
 
Art. 2

Il citato accordo costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 7 agosto 2001
p. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Il dirigente generale
NOTO

p. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
Il dirigente generale
GRIMALDI
 
ACCORDO

tra il Ministero delle Infrastrutture a dei Trasporti, il Ministero dell'Ambiente e del Territorio della Repubblica italiana ed American Bureau of Shipping.

L'anno duemilauno il giorno 20 del mese di luglio, in Roma nella sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono presenti, in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il Dr. Ignazio Noto Dirigente Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nato a Catania il 16.04.1937, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualita' di Capo dell'Unita' di Gestione del Trasporto Marittimo e per vie d'acqua interne del soppresso Ministero dei Trasporti e della Navigazione e di stipulare il presente Accordo in nome e per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la parte di competenza in seguito indicato per brevita' "Amministrazione";
il Dr. Francesco Valentini Dirigente del Ministero dell'Ambiente e del Territorio nato a Parma il 3.12.1940, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualita' di Dirigente della Div. IV - Prevenzione e lotta all'inquinamento marino - e di stipulare il presente Accordo in nome e per conto del Ministero dell'Ambiente e del Territorio per la parte di competenza in seguito indicato per brevita' "Amministrazione";
il Sig. Oreste Del Conte nato a La Spezia il 1 febbraio 1937 legale rappresentante di ABS Italy S.r.l. con sede in Edificio Millo, Via al Porto Antico, 16128 Genova, autorizzato con procura dal American Bureau of Shipping in seguito per brevita' "Organismo", a stipulare in nome e per conto di American Bureau of Shipping con sede in 16855 Northcase, Houston, Texas, U.S.A..
I costituiti stipulano il presente atto al quale premettono:

a) che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto
con il Ministero dell'Ambiente e del Territorio ha indicato - ai
sensi dell'art. 4 comma 6 del D.lgvo 3 agosto 1998 n. 314 e
successive modificazioni - con decreto del 1 dicembre 2000
pubblicato sulla G.U. della R.I. no302 del 29 dicembre 2000, le
modalita' per la presentazione delle istanze di autorizzazione da
parte degli Organismi riconosciuti ed i criteri per il rilascio
dell'autorizzazione stessa; b) che American Bureau of Shipping e' stato riconosciuto, ai sensi
dell'art. 4 della Direttiva 94/57/CE del Consiglio del 22 novembre
1994, riguardante le disposizioni e le norme comuni per gli
Organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo
delle navi e le pertinenti attivita' delle Amministrazioni
marittime; c) che American Bureau of Shipping ha presentato in data 9 giugno
1999 istanza di autorizzazione ai sensi del D.lgvo 314/98, art. 4,
successivamente integrata in data 18 gennaio 2001; d) che American Bureau of Shipping in data 18 gennaio 2001 ha
dichiarato che l'istanza di cui al punto c) e la documentazione
allegata sono conformi ai criteri di cui al Decreto del Ministro
dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro
dell'Ambiente di cui sopra e' cenno; e) che la Commissione Consultiva, istituita con Decreto Dirigenziale
del 20/9/99 modificato dal D.D. 4/12/2000, ha trasmesso la
relazione finale sulla valutazione dei requisiti degli Organismi
di classifica;

Tutto quanto sopra premesso e che fa parte integrante del presente Accordo, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1
(soggetti)

Sono parti del presente Accordo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Ambiente e del Territorio ed American Bureau of Shipping.
Art. 2
(oggetto)

1. Costituiscono oggetto del presente Accordo, l'autorizzazione all'espletamento dei compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio dei certificati di legge, di cui alle Convenzioni SOLAS 1974, MARPOL 1973/78 ed alla Convenzione sulla linea di carico del 1966 e successivi relativi emendamenti, la definizione di fini, clausole, condizioni e requisiti dell'autorizzazione, nonche' il rilascio dei certificati di seguito elencati:

a) certificato di bordo libero; b) certificato di' sicurezza costruzioni di navi da carico; c) certificato di sicurezza ICOF; d) certificato COF; e) certificato ICOF GC; f) certificato COF GC; g) certificato IOPP; h) certificato IPPC; i) certificato di esenzione in ordine a deroghe all'applicazione
delle regole prescritte per il rilascio della certificazione da a)
ad h);

2. American Bureau of Shipping puo' rilasciare i certificati di cui al comma 1) solo per le navi in classe;
3. il primo rilascio del certificato di cui alla lett. i) del presente articolo, in relazione a ciascuna unita', e' soggetto all'approvazione dell'Amministrazione.
Art. 3
(Modalita' del primo rilascio del certificata di esenzione)

1. L'American Bureau of Shipping deve trasmettere il certificato di esenzione all'Amministrazione unitamente a copia dei verbali delle ispezioni e controlli effettuati, ai fini del rilascio del certificato, nonche' ogni altra utile documentazione.
2. L'Ufficio competente dell'Amministrazione approva o eventualmente rifiuta motivatamente, l'approvazione del certificato di esenzione entro trenta giorni dall'acquisizione degli atti di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Decorso inutilmente tale termine, il certificato di esenzione e' approvato, a meno che, prima della scadenza del termine di cui al comma 2 del presente articolo, l'Ufficio competente dell'Amministrazione non richieda ulteriori elementi istruttori; in tal caso detto Ufficio si esprimera' entro i trenta giorni successivi all'acquisizione degli ulteriori elementi istruttori richiesti.
4. Il rinnovo del certificato di esenzione viene effettuato direttamente da American Bureau of Shipping.
Art. 4
(Compensi per il rilascio dei certificati)

L'Amministrazione resta estranea ai rapporti economici tra American Bureau of Shipping e i soggetti che richiedono le attivita' oggetto del presente Accordo.
Art. 5 (Obblighi dell'Organismo Riconosciuto nell'espletamento delle attivita' di ispezione e controllo ai fini del rilascio dei
certificati)

1. Ai fini dello svolgimento dell'attivita' autorizzata American Bureau of Shipping si impegna a far svolgere il servizio ad ispettori che prestino la loro attivita' alle esclusive dipendenze di American Bureau of Shipping, oppure alle dipendenze di altri organismi di classifica con i quali American Bureau of Shipping abbia un accordo, a condizione che detti ultimi organismi siano stati riconosciuti.
2. In ogni caso le prestazioni degli ispettori che non siano dipendenti esclusivi di American Bureau of Shipping, sono vincolate al sistema di qualita' del medesimo.
3. American Bureau of Shipping nell'espletamento dell'attivita' di controllo di cui all'art. 2 del presente Accordo, si impegna a cooperare per agevolare la rettifica delle deficienze rilevate nell'ambito dell'attivita' di Port State Control, laddove richiesto ed a riferire all'Amministrazione.
4. American Bureau of Shipping si impegna a non intraprendere attivita' che possano dar luogo a conflitto di interessi.
Art. 6
(Obblighi di informazione)

1. American Bureau of Shipping riferira' all'Amministrazione, con frequenza semestrale, le informazioni enumerate nell'art. 7 del D.lgvo 314/98 ed eventuali ulteriori informazioni, ove in tal senso concordato tra American Bureau of Shipping e l'Amministrazione, con semplice scambio di corrispondenza.
2. L'Amministrazione fornira' ad American Bureau of Shipping tutta la documentazione necessaria affinche' American Bureau of Shipping possa prestare i servizi di certificazione di legge;
3. American Bureau of Shipping non dovra', per ragioni di sicurezza, emettere certificati a favore di una nave declassata o che stia cambiando classe, prima di aver consultato l'Amministrazione per decidere se sia necessaria un'ispezione completa;
4. American Bureau of Shipping accetta di sottoporre all'Amministrazione tutte le Norme, Istruzioni e Moduli richiesti dall'Amministrazione stessa rispetto al lavoro eseguito da American Bureau of Shipping, in conformita' al presente Accordo.
5. American Bureau of Shipping accetta di comunicare all'Amministrazione le tariffe praticate per l'esercizio dell'attivita' di certificazione di cui al presente Accordo, nonche' le eventuali variazioni ed aggiornamenti.
6. Normative, istruzioni e rapporti saranno redatti in lingua italiana o inglese.
7. American Bureau of Shipping si impegna ad istituire un collegamento telematico attivo h24 con l'Amministrazione, per garantire l'afflusso di tutti i dati relativi all'attivita' svolta per conto dell'Amministrazione stessa.
Art. 7
(Interpretazioni ed equivalenze)

1. American Bureau of Shipping riconosce che l'interpretazione degli strumenti applicabili, la determinazione delle equivalenze o l'accettazione di sostituzioni di requisiti richiesti dalle Convenzioni internazionali applicabili, sono prerogativa dell'Amministrazione e collabora alla loro definizione, ove ritenuto necessario.
2. Nel caso in cui taluni dei predetti requisiti non possano temporaneamente venire soddisfatti per particolari circostanze, gli ispettori di American Bureau of Shipping, informandone tempestivamente l'Amministrazione, specificano le condizioni alle quali la nave puo' procedere verso un porto adeguato, dove possano essere effettuate riparazioni permanenti, rettifiche o sostituzione di equipaggiamento, senza arrecare rischi alla sicurezza ed alla salute dei passeggeri o dell'equipaggio ovvero ad altre navi e senza rappresentare un pericolo per l'ambiente marino.
Art. 8
(controlli)

1. L'Amministrazione verifica ogni due anni, decorrenti dalla data del provvedimento di autorizzazione, la permanenza in capo ad American Bureau of Shipping dei requisiti che hanno consentito il suo riconoscimento o l'autorizzazione all'esecuzione dei compiti di cui all'art. 2 del presente Accordo.
Tali verifiche possono essere effettuate direttamente dall'Amministrazione e/o da altro ente indipendente che la stessa si riserva di designare.
2. Le spese relative a tali verifiche sono rimborsate all'Amministrazione da American Bureau of Shipping sulla base dei costi effettivi sostenuti per l'effettuazione dei controlli stessi.
3. L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere in ogni tempo a verifiche ulteriori infrabiennali che riterra' opportune, anche disponendo ispezioni particolareggiate a campione delle navi certificate da American Bureau of Shipping.
4. Le spese relative alle verifiche di cui al punto 3 saranno ugualmente rimborsate all'Amministrazione secondo quanto previsto al comma 2 del presente articolo.
5.a) L'Amministrazione puo' riferire alla Commissione ed agli Stati membri dell'Unione Europea i risultati delle verifiche compiute nei confronti di American Bureau of Shipping.

b) Il rapporto sulle verifiche compiute sara' comunicato ad American
Bureau of Shipping che fara' conoscere le sue osservazioni
all'Amministrazione, entro 60 giorni dal ricevimento del rapporto. c) L'Amministrazione, preso atto delle considerazioni di American
Bureau of Shipping, ne terra' debito conto, prima di sottoporre il
rapporto alla Commissione Europea. d) In ogni caso gli esecutori delle verifiche' ispettive sono
vincolati da obblighi di riservatezza.
Art. 9
(durata)

1. La durata del presente Accordo corrisponde alla durata del provvedimento autorizzatorio di cui questo stesso Accordo costituisce il presupposto.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 del D.lgv.o 314/98 cosi' come modificato dall'art. 6 del D.lgv.o 169/00, il presente Accordo ha durata indeterminata, tuttavia ciascuna delle parti puo' 'recedere dall'Accordo dando un preavviso scritto di dodici mesi all'altra parte.
3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, ciascuna delle parti puo' comunicare per iscritto la propria intenzione di modificare in tutto o in parte o integrare i contenuti dell'Accordo. In tal caso, qualora prima della scadenza suddetta si pervenga ad accordo scritto tra le parti circa le modifiche da apportare, il nuovo testo sostituisce o integra il presente Accordo e l'Amministrazione, se del caso, adegua il relativo provvedimento di autorizzazione. Ove prima della scadenza, tra le parti non si pervenga ad un'intesa, allo scadere del termine cessano gli effetti giuridici dell'Accordo.
Art. 10
(responsabilita)

American Bureau of Shipping e' direttamente responsabile delle certificazioni emesse, oggetto del presente Accordo, secondo le norme dell'Ordinamento giuridico italiano.
Art. 11
(interpretazione dall'Accordo)

Il presente Accordo e' interpretato e regolato in conformita' alla normativa vigente nello Stato italiano ed in particolare al Decreto legislativo 314/98 cosi' come modificato dal Decreto legislativo 169/00.
Art. 12
(foro competente)

1. Qualsiasi controversia sorta in relazione all'applicazione del presente Accordo ove non possa essere risolta mediante accordo bonario delle parti, sara' decisa dal Foro di Roma.
2. A tal fine le parti eleggono domicilio come segue: l'Amministrazione presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in Viale dell'Arte 16, 00144 Roma e American Bureau of Shipping presso la propria rappresentanza in Italia denominata ABS Italy S.r.l. in Edificio Millo, Via al Porto Antico, 16128 Genova.

Per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (firma illeggibile)

Per il Ministero dell'Ambiente e del Territorio (firma illeggibile)

Per American Bureau of Shipping (firma illegibile)
 
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