Gazzetta n. 232 del 5 ottobre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 4 settembre 2001
Ristrutturazione delle province ecclesiastiche della regione ecclesiastica Calabria, in Catanzaro.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1996 con il quale venne riconosciuta la personalita' giuridica alla regione ecclesiastica Calabria, con sede in Catanzaro;
Visto il certificato dal quale risulta che l'ente stesso e' iscritto, a termini dell'art. 5 della legge 20 maggio l985, n. 222, nel registro delle persone giuridiche;
Visto l'attestato della Congregazione per i vescovi in data 7 maggio 2001 da cui risulta che con proprio decreto in data 30 gennaio 2001 e' stata disposta la ristrutturazione delle province ecclesiastiche componenti la regione stessa;
Vista l'istanza della Nunziatura Apostolica diretta ad ottenere il conferimento di efficacia civile al predetto decreto canonico;
Visti gli articoli 5 e 19 della citata legge 20 maggio 1985, n. 222, l'art. 12 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33, nonche' l'Accordo Stato italiano - Santa Sede sottoscritto dalla commissione paritetica il 24 febbraio 1997;
Viste le note verbali in data 11 luglio 1998 e 27 ottobre 1998 con le quali lo Stato italiano e la Santa Sede hanno concordemente preso atto dell'applicazione delle procedure semplificative, previste dall'art. 17, comma 26, della legge 15 maggio 1997, n. 127, al procedimento di riconoscimento giuridico degli enti ecclesiastici disciplinati dalla legge n. 222 del 1985;
Ritenuto che dagli atti in possesso di questo ufficio non risultano elementi ostativi in merito all'accoglimento della richiesta di ristrutturazione delle province ecclesiastiche della regione Calabria;
Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

Decreta:
Art. 1.
E' conferita efficacia civile al decreto canonico richiamato in premessa con cui e' stata disposta la ristrutturazione delle province ecclesiastiche della regione ecclesiastica Calabria, con sede in Catanzaro, che, pertanto, risulta cosi' composta:
dalla provincia ecclesiastica di CatanzaroSquillace, comprendente le seguenti circoscrizioni ecclesiastiche:
"Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace", sede metropolitana;
"Arcidiocesi di Crotone-Santa Severina", suffraganea;
"Diocesi di Lamezia Terme", suffraganea;
dalla provincia ecclesiastica di Cosenza-Bisignano, comprendente le seguenti circoscrizioni ecclesiastiche:
"Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano", sede metropolitana;
"Arcidiocesi di Rossano-Cariati", suffraganea;
"Diocesi di Cassano all'Jonio", suffraganea;
"Diocesi di San Marco Argentano-Scalea", suffraganea;
dalla provincia ecclesiastica di Reggio Calabria-Bova, comprendente le seguenti circoscrizioni ecclesiastiche:
"Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova", sede metropolitana;
"Diocesi di Locri-Gerace", suffraganea;
"Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea", suffra-ganea;
"Diocesi di Oppido Mamertina-Palmi", suffraganea;
dalla "Eparchia di Lungro", diocesi immediatamente soggetta alla Santa Sede.
 
Art. 2.
Il presente decreto sara' trasmesso alla prefettura di Catanzaro perche' ne disponga l'annotazione nel registro delle persone giuridiche.
Roma, 4 settembre 2001
Il Ministro: Scajola
 
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