Gazzetta n. 231 del 4 ottobre 2001 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 1 ottobre 2001
Approvazione del modello "Dichiarazione riservata delle attivita' emerse".

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:

Dispone:
1. Approvazione del modello di dichiarazione riservata delle attivita' emerse.
1.1. E' approvato, con le relative istruzioni, il modello "Dichiarazione riservata delle attivita' emerse", da presentare dal 1 novembre 2001 al 28 febbraio 2002 da parte dei soggetti interessati.
1.2. Il modello e' composto dai quadri A, B, C, D, E ed F, concernenti, rispettivamente, i dati del soggetto che procede al rimpatrio/regolarizzazione, i dati del legale rappresentante del soggetto che procede al rimpatrio/regolarizzazione, le attivita' rimpatriate/regolarizzate detenute all'estero, il conferimento di incarichi, mandati e opzione per il versamento, la presentazione della dichiarazione e la distinta delle attivita' emerse.
2. Reperibilita' del modello e autorizzazione alla stampa.
2.1. Il modello di cui al punto 1 e' reso disponibile gratuitamente in formato elettronico e puo' essere prelevato dai siti Internet www.finanze.it e www. agenziaentrate.it
2.2. Il modello di cui al punto 1 puo' essere altresi' prelevato da altri siti Internet a condizione che lo stesso sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l'indirizzo del sito dal quale e' stato prelevato nonche' gli estremi del presente provvedimento.
2.3. Il modello di cui al punto 1 puo' essere riprodotto con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilita' del modello nel tempo.

Motivazioni:
Il presente provvedimento, emanato in base all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", il quale prevede, tra l'altro, che con provvedimento dell'Agenzia delle entrate e' approvato il modello di dichiarazione riservata delle attivita' finanziarie rimpatriate o regolarizzate, approva il relativo modello "Dichiarazione riservata delle attivita' emerse", che puo' essere presentato dal 1 novembre 2001 al 28 febbraio 2002 da parte dei soggetti interessati.
Il presente provvedimento si rende, quindi, necessario al fine di stabilire le modalita' di predisposizione dei dati della predetta dichiarazione.
Con lo stesso provvedimento viene, inoltre, disciplinata la reperibilita' del suddetto modello di dichiarazione, che puo' essere prelevato gratuitamente in formato elettronico dai siti Internet dell'amministrazione finanziaria, nonche' ne viene autorizzata la stampa mediante l'utilizzo di qualsiasi tipo di stampante, purche' sia garantita la chiarezza e l'intelligibilita' del modello stesso nel tempo.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalita' di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento.
Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2001 (art. 13, comma 1).
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.
Decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, recante norme in tema di rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori.
Decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.
Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modificazioni, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1 ottobre 2001
Il direttore dell'Agenzia: Romano
 
Allegato

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RISERVATA DELLE ATTIVITA' EMERSE AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 25 SETTEMBRE 2001, N. 350

1. Ambito soggettivo.
La presente dichiarazione riservata (di seguito, "dichiarazione") prevista dagli articoli 13, 15 e 16, deve essere presentata dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali, dalle societa' semplici e dalle associazioni equiparate che, ai sensi degli articoli 12, 15 e 16, vogliano far emergere attivita' comunque detenute fuori dal territorio dello Stato alla data del 27 settembre 2001 senza l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni.

2. Attivita' oggetto di dichiarazione.
Sono oggetto di dichiarazione il denaro, le altre attivita' finanziarie, le attivita' immobiliari e gli altri investimenti comunque detenuti fuori dal territorio dello Stato alla data del 27 settembre 2001 senza l'osservanza delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 167 del 1990. Debbono essere dichiarate:
i. le attivita' (denaro e altre attivita' finanziarie) che sono trasferite dall'estero in Italia al momento della dichiarazione;
ii. le attivita' (denaro, altre attivita' finanziarie, attivita' immobiliari, altri investimenti) che rimangono fuori del territorio dello Stato.
Di seguito, si indicano come "attivita' rimpatriate" le attivita' di cui al punto i. e come "attivita' regolarizzate" quelle di cui al punto ii.

3. Modalita' di presentazione della dichiarazione.
I soggetti di cui al punto 1. presentano la dichiarazione, indipendentemente dal proprio domicilio fiscale, ad un intermediario residente in Italia o ad una stabile organizzazione in Italia di un intermediario non residente. Sono intermediari, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b):
a) le banche italiane;
b) le societa' d'intermediazione mobiliare previste dall'art. 1, comma 1, lettera e), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) le societa' di gestione del risparmio previste dall'art. 1, comma 1, lettera o), del predetto testo unico, limitatamente alle attivita' di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
d) le societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;
e) gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico previsto dall'art. 201 del predetto testo unico;
f) la Poste italiane S.p.a.;
g) le stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti.
Gli intermediari devono rilasciare al soggetto dichiarante copia della dichiarazione, firmata dal dichiarante e dall'intermediario.
Secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, la dichiarazione deve essere presentata tra il 1 novembre 2001 e il 28 febbraio 2002.

4. Guida alla compilazione.
La dichiarazione si compone di quattro esemplari: il primo per l'intermediario, il secondo da restituire al dichiarante al momento della presentazione e il terzo e il quarto per le eventuali esigenze dell'intermediario, ai fini di documentazione delle operazioni di trasferimento delle attivita' in caso di rimpatrio delle stesse.
In alto a destra devono essere riportati i dati relativi alla denominazione e alla sede dell'intermediario al quale viene presentata la dichiarazione.

QUADRO A - DATI DEL SOGGETTO CHE PROCEDE AL
RIMPATRIO/REGOLARIZZAZIONE

Nel quadro A vanno riportati cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, sesso e residenza del soggetto che procede all'emersione delle attivita'. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche vanno riportati la denominazione, il codice fiscale e il domicilio fiscale.

QUADRO B - DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO CHE PROCEDE AL
RIMPATRIO/ REGOLARIZZAZIONE
Qualora il soggetto indicato nel quadro A sia diverso da una persona fisica, nel quadro B vanno riportati cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, sesso e residenza del legale rappresentante del soggetto che procede all'emersione delle attivita'.

QUADRO C - ATTIVITA' RIMPATRIATE/REGOLARIZZATE
Nel quadro C vanno riportati i dati riepilogativi relativi all'ammontare delle attivita' rimpatriate/regolarizzate, da indicare distintamente nel quadro F (cfr. infra). Gli importi possono essere indicati secondo criteri di discrezionalita', tenendo conto che gli effetti di cui all'art. 14 si riferiscono solo alle attivita' emerse, per l'importo indicato nella dichiarazione.
In questo quadro non deve essere effettuata alcuna distinzione tra gli importi delle attivita' rimpatriate e quelli delle attivita' regolarizzate.
Detti importi possono essere indicati in euro (in tal caso va barrata l'apposita casella) o in lire, seguendo i criteri di arrotondamento indicati nella nota 8 (per gli importi in valuta estera, cfr. nota 7).
Al rigo C1 deve essere indicato il totale delle attivita' in denaro emerse, cosi' come risultante dalla casella 2 del rigo F1 del quadro F.
Al rigo C2 deve essere indicato l'ammontare complessivo delle attivita' finanziarie emerse cosi' come risultante dalla casella 4 del quadro F.
Al rigo C3 deve essere indicato l'ammontare complessivo delle altre attivita' emerse cosi' come risultante dalla casella 5 del quadro F.
Al rigo C4 deve essere indicato l'ammontare complessivo delle attivita' soggette al versamento della somma del 2,5% di cui all'art. 12, comma 1. L'importo indicato nel rigo C4 deve essere pari alla somma dei righi C1, C2 e C3.
Al rigo C5 deve essere indicata la somma di cui all'art. 12, comma 1, pari al 2,5% dell'importo indicato al rigo C4.
Nei righi C6, casella 2 e C7, casella 2 deve essere ripartito l'ammontare indicato nel rigo C5, secondo la modalita' prescelta di versamento della somma del 2,5%, di cui all'art. 12, comma 1. Possono essere scelte anche contemporaneamente entrambe le modalita' di pagamento purche' la somma dei righi C6, casella 2 e C7, casella 2 sia pari all'importo indicato nel rigo C5.
Nel rigo C6 deve essere indicato nella casella 1 l'importo delle attivita' rimpatriate/regolarizzate per le quali, ai sensi dell'art. 12, comma 1, si e' optato di versare l'imposta in denaro (l'importo da indicare nella casella 1 e' pari all'ammontare del rigo C6, casella 2, diviso per 0,025); nella casella 2 va indicata, come detto, la parte della somma dovuta da corrispondere in denaro.
Nel rigo C7 deve essere indicata nella casella 1 la parte residua delle attivita' rimpatriate/regolarizzate, per le quali, ai sensi dell'art. 12, comma 2, si esercita la facolta' di sottoscrivere titoli di Stato a tasso ridotto di cui all'art. 18, comma 2 (l'importo da indicare nella casella 1 e' pari all'ammontare del rigo C7, casella 2, diviso per 0,025); nella casella 2 va indicata, come detto, la parte della somma dovuta per la quale, in luogo del versamento, si opta per la sottoscrizione dei predetti titoli a tasso ridotto: il differenziale fra il valore nominale dei titoli e il loro valore teorico di mercato e' quindi equivalente alla somma dovuta (tenuto conto del regime di indeducibilita' della perdita).
Nel rigo C8 deve essere indicato il valore nominale dei titoli di Stato a tasso ridotto di cui all'art. 18, comma 2, pari al 12% dell'importo indicato al rigo C7, casella 1. Essendo il taglio minimo dei titoli pari a 1.000 euro, l'importo da indicare in questo rigo deve comunque essere un multiplo di 1.000 euro (ovvero un multiplo, arrotondato, di 1.936.270, se espresso in lire).
La somma degli importi indicati al rigo C6, casella 1, e C7, casella 1, deve corrispondere, a meno di eventuali arrotondamenti, all'importo indicato al rigo C4.

QUADRO D - OPZIONE PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA OVVERO MANDATO
ALL'INVESTIMENTO IN TITOLI DELLE SOMME RIMPATRIATE/REGOLARIZZATE
In questo quadro il dichiarante deve esprimere la scelta tra le diverse opzioni previste dal decreto-legge n. 350 del 2001 per l'emersione delle attivita' estere. Va sottolineato che puo' essere barrato anche piu' di un riquadro, qualora il dichiarante, ad esempio, abbia scelto entrambe le modalita' di pagamento della somma di cui all'art. 12, comma 1 (in denaro e in titoli).
Barrando la prima casella, il dichiarante conferisce all'intermediario l'incarico di ricevere in deposito le attivita' di cui al quadro F, pari alla somma degli importi contenuti nella casella 1 del rigo F1 e nella casella 3 dello stesso quadro F.
Barrando la seconda e/o la terza casella, il dichiarante esercita la sua scelta in ordine al pagamento dell'imposta dovuta, optando, rispettivamente:
per il versamento della somma di cui all'art. 12, comma 1, e agli articoli 15 e 16;
per il conferimento all'intermediario del mandato ad investire in titoli di cui all'art. 12, comma 2, per un importo pari a quello indicato al rigo C8.
Il quadro deve essere completato con la data di presentazione e la firma del dichiarante o del suo legale rappresentante.

QUADRO E - PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
In questo quadro devono essere indicati il numero di modelli ed il numero di allegati di cui si compone la dichiarazione. La firma e l'apposizione della data da parte dell'intermediario costituiscono attestazione dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.
QUADRO F - DISTINTA DELLE ATTIVITA' EMERSE
Il quadro F contiene la distinta degli importi attribuiti alle attivita' oggetto di emersione. Gli importi possono essere indicati in lire o in euro (cfr. nota 8 al quadro C). Per le attivita' espresse in valuta estera deve essere indicato il controvalore in euro o in lire, utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'art. 13, comma 1.
Le attivita' devono essere innanzitutto distinte tra attivita' rimpatriate di cui all'art. 12, comma 1, e attivita' regolarizzate di cui agli articoli 15 e 16.
Tutti gli importi delle attivita' rimpatriate devono essere dichiarati sotto una sola colonna, secondo la distinzione piu' avanti illustrata. Gli importi delle attivita' regolarizzate devono essere distinti a seconda dell'intermediario non residente presso il quale le attivita' continuano ad essere detenute, ovvero, per le attivita' di cui ai righi F5 e F6, a seconda del Paese estero nel quale i beni o gli altri investimenti sono ubicati o detenuti.
Al rigo F1 devono essere indicate le attivita' in denaro emerse, suddividendole tra quelle rimpatriate (casella 1) e quelle mantenute in deposito all'estero. Per queste ultime la distinzione deve avvenire per singolo intermediario estero.
L'ammontare complessivo delle attivita' in denaro emerse da riportare nella casella 2 del rigo F1, deve essere indicato al rigo C1 del quadro C.
Al rigo F2 deve essere indicato l'ammontare delle azioni o titoli equiparati - dichiarate, suddiviso tra quelle rimpatriate e quelle detenute all'estero. Per queste ultime la distinzione deve avvenire per singolo intermediario estero. La somma degli importi indicati nelle caselle del rigo F2 deve essere riportata nella casella 2 del medesimo rigo.
Al rigo F3 deve essere indicato l'ammontare delle partecipazioni dichiarate, suddiviso tra quelle rimpatriate e quelle detenute all'estero. Per queste ultime la distinzione deve avvenire per singolo intermediario estero. Con il termine partecipazioni si intendono gli altri titoli partecipativi diversi dalle azioni (quote di associazioni, ecc.). La somma degli importi indicati nelle caselle del rigo F3 deve essere riportata nella casella 2 del medesimo rigo.
Al rigo F4 deve essere indicato l'ammontare degli altri valori mobiliari dichiarati (ad esempio, polizze assicurative), suddiviso tra quelli rimpatriati e quelli detenuti all'estero. Per questi ultimi la distinzione deve avvenire per singolo intermediario estero. La somma degli importi indicati nelle caselle del rigo F4 deve essere riportata nella casella 2 del medesimo rigo.
Nella casella 3 deve essere indicato il totale delle attivita' finanziarie rimpatriate, sommando gli importi indicati nelle caselle 1 dei righi F2, F3 e F4.
Nella casella 4 va riportata la somma degli importi indicati nelle caselle 2 dei righi F2, F3 e F4.
L'ammontare complessivo delle attivita' finanziarie emerse, indicato nella casella 4, deve essere riportato al rigo C2 del quadro C.
Al rigo F5 deve essere indicato l'importo dei beni immobili e degli altri diritti immobiliari, suddiviso per Paese estero ove i beni sono ubicati.
Al rigo F6 deve essere indicato l'importo di qualunque altro investimento detenuto all'estero, suddiviso per Paese estero nel quale esso e' detenuto.
L'ammontare complessivo delle altre attivita' emerse, da riportare nella casella 5, deve essere indicato al rigo C3 del quadro C.
Se le attivita' regolarizzate sono detenute presso piu' di tre intermediari esteri, ovvero presso piu' di tre Paesi esteri, il dichiarante deve compilare altri quadri F aggiuntivi, ricordando di numerare progressivamente la casella "Modello n. " posta in alto a sinistra del quadro F. In tal caso la colonna "Totale" deve essere riempita esclusivamente nell'ultimo quadro F compilato.
Per il denaro e le altre attivita' finanziarie oggetto di regolarizzazione, indicati rispettivamente nelle pertinenti caselle del rigo F1 nonche' dei righi F2, F3 e F4, il dichiarante, ai sensi dell'art. 15, comma 2, deve allegare alla dichiarazione riservata una certificazione rilasciata dall'intermediario non residente che attesti che le citate attivita' regolarizzate sono costituite in deposito presso l'intermediario medesimo.
La casella "COMUNICAZIONE AGLI INTERMEDIARI EX ART. 14, COMMA 8" deve essere barrata qualora il dichiarante si avvalga della facolta' di cui all'art. 14, comma 8. In tal caso il dichiarante deve comunicare per iscritto all'intermediario, contestualmente alla presentazione della dichiarazione riservata, i redditi derivanti dal denaro e/o dalle altre attivita' finanziarie rimpatriate, percepiti dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 350 del 2001 (27 settembre 2001) e fino alla presentazione della dichiarazione riservata medesima, fornendo la provvista necessaria per il versamento dell'imposta.
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NOTE
(1) Indicare i dati relativi alla denominazione e sede
della banca o di altro intermediario cui viene presentato
il modello.
(2) La denominazione va indicata per i soggetti diversi
dalle persone fisiche (enti non commerciali, societa'
semplici, ecc.).
(3) Solo per le persone fisiche indicare la data (gg,
mm, aa), il comune e la provincia (sigla) di nascita,
nonche' il sesso barrando l'apposita casella.
(4) Per le persone fisiche, indicare il comune, la
provincia (sigla) e l'indirizzo della residenza anagrafica;
per gli altri soggetti indicare il comune, la provincia
(sigla) e l'indirizzo del domicilio fiscale.
(5) Solo per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
(6) Indicare il comune, la provincia (sigla) e
l'indirizzo della residenza anagrafica.
(7) Gli importi possono essere indicati in euro o in
lire (cfr. nota 8). Per gli importi in valuta estera, deve
essere indicato il controvalore in euro o in lire
utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'art. 13,
comma 1, del decreto-legge n. 350 del 2001.
(8) La casella deve essere barrata se gli importi
indicati nella dichiarazione riservata, ivi compreso il
quadro F, sono espressi in euro. In tal caso gli importi
vanno indicati in unita' di euro, arrotondando per eccesso
se la frazione decimale e' uguale o superiore a 50
centesimi di euro e per difetto se inferiore a detto limite
(ad esempio: 3.230,50 diventa 3.231; 3.230,49 diventa
3.230). Se gli importi sono indicati in lire, gli stessi
devono essere arrotondati alle mille lire per eccesso se le
ultime tre cifre superano le 500 lire o per difetto nel
caso contrario (ad esempio 3.249.500 diventa 3.249.000;
3.249.499 diventa 3.249.000; 3.249.501 diventa 3.250.000).
(9) Essendo il taglio minimo dei titoli pari a 1.000
euro, questo importo deve necessariamente essere un
multiplo di 1.000 euro (ovvero, un multiplo, arrotondato,
di 1.936.270, se espresso in lire).
(10) Barrare i riquadri corrispondenti alle scelte
effettuate.
(11) Gli importi devono essere indicati in euro o in
lire (cfr. nota 8 al quadro C). Per la conversione in euro
o in lire degli importi in valuta estera, si deve
utilizzare il cambio indicato nel provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'art. 13,
comma 1, del decreto-legge n. 350 del 2001.
(12) Indicare nella casella sottostante il Paese estero
nel quale i beni o gli altri investimenti sono ubicati o
detenuti.
(13) Indicare la denominazione o la ragione sociale
dell'intermediario non residente, la sede sociale,
l'indirizzo della filiale presso cui le attivita'
regolarizzate sono detenute nonche' il Paese estero ove la
filiale stessa e' insediata.
(14) Barrare la casella qualora il dichiarante si
avvalga della facolta' di cui all'art. 14, comma 8,
comunicando all'intermediario, contestualmente alla
presentazione della dichiarazione riservata, i redditi
derivanti dal denaro e/o dalle altre attivita' finanziarie
rimpatriate, percepiti dopo la data di entrata in vigore
del decreto-legge n. 350 del 2001 (27 settembre 2001) e
fino alla data di presentazione della dichiarazione
riservata medesima.



 
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