Gazzetta n. 231 del 4 ottobre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 9 agosto 2001, n. 362
Regolamento recante la disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule e delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche e integrazioni, con il quale e' stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con il quale e' stato approvato il regolamento per l'esecuzione del citato testo unico;
Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 186, e successive modifiche e integrazioni, concernente modifiche al regio decreto luogotenenziale 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorieta' della punzonatura delle armi da fuoco portatili e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modifiche e integrazioni, concernente norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi;
Vista la legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modifiche e integrazioni, concernente nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati;
Visto l'articolo 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999;
Visto l'articolo 27 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2000;
Vista la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 526/1999, occorre adottare, con regolamento, una disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule;
Considerato che ai sensi dell'articolo 27 della citata legge n. 422/2000 le repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo, sono assoggettate, in quanto applicabile, alla disciplina vigente per le armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili "erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule";
Rilevata la necessita' di definire con apposito regolamento ed in conformita' ai criteri di cui al comma 5 del citato articolo 11, la compiuta disciplina delle armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule e delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo, in conformita' alle indicazioni contenute nelle citate leggi n. 526/1999 e n. 422/2000;
Sentito il parere della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 12 settembre, 27 settembre, 5 ottobre, 9 novembre, 5 dicembre 2000, 15, 27 marzo e 4 aprile 2001;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988, con nota n. 27-12/A-7 in data 19 luglio 2001;

A d o t t a

il seguente regolamento:
Art. 1.

Definizione
1. Le armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili sono dotati di un'energia cinetica, misurata all'origine, non superiore a 7,5 joule, sono armi con modesta capacita' offensiva non assimilate alle armi comuni da sparo.
2. Le armi di cui al comma 1 possono utilizzare esclusivamente il funzionamento semiautomatico od a ripetizione semplice ordinaria e sono destinate al lancio di pallini inerti non idonei a contenere o trasportare altre sostanze o materiali.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note alle premesse:
- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, reca:
"Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza".
- Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, reca:
"Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo
unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica
sicurezza".
- La legge 23 febbraio 1960, n. 186, reca: "Modifiche
al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla
obbligatorieta' della punzonatura delle armi da fuoco
portatili".
- Il regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152,
reca: "Obbligatorieta' della punzonatura delle armi da
fuoco portatili".
- La legge 18 aprile 1975, n. 110, reca: "Norme
integrative della disciplina vigente per il controllo delle
armi, delle munizioni e degli esplosivi".
- La legge 21 febbraio 1990, n. 36, reca: "Nuove norme
sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli
esplosivi e dei congegni assimilati".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 11 della legge
21 dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - Legge comunitaria 1999):
"Art. 11 (Modifiche all'art. 2 della legge 18 aprile
1975, n. 110, e altre disposizioni in materia di armi con
modesta capacita' offensiva). - 1. All'art. 2, primo comma,
lettera h) della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le
parole: "modelli anteriori al 1890 sono aggiunte le
seguenti: "fatta eccezione per quelle a colpo singolo .
2. All'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975,
n. 110, e successive modificazioni, le parole: "le armi ad
aria compressa sia lunghe sia corte sono sostituite dalle
seguenti: "le armi ad aria compressa o gas compressi, sia
lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia
cinetica superiore a 7,5 joule, .
3. Al fine di pervenire ad un piu' adeguato livello di
armonizzazione della normativa nazionale a quella vigente
negli altri Paesi comunitari e di integrare la direttiva
91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al
controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, nel
pieno rispetto delle esigenze di tutela della sicurezza
pubblica il Ministro dell'interno, con proprio regolamento
da emanare nel termine di centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, adotta una
disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria
compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui
proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5
joule.
3-bis. Le repliche di armi antiche ad avancarica di
modello anteriore al 1890 a colpo singolo, sono
assoggettate, in quanto applicabile, alla disciplina
vigente per le armi ad aria compressa o gas compressi i cui
proiettili erogano un'energia cinetica inferiore od uguale
a 7,5 joule.
4. Le sanzioni di cui all'art. 34 della legge 18 aprile
1975, n. 110, non si applicano alle armi ad aria compressa
o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili
erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule.
5. Il regolamento di cui al comma 3 deve essere
conforme ai seguenti criteri:
a) la verifica di conformita' e' effettuata dalla
Commissione consultiva centrale per il controllo delle
armi, accertando in particolare che l'energia cinetica non
superi 7,5 joule. I produttori e gli importatori sono
tenuti a immatricolare gli strumenti di cui al presente
articolo. Per identificare gli strumenti ad aria compressa
e' utilizzato uno specifico punzone da apporre ad opera e
sotto la responsabilita' del produttore o dell'eventuale
importatore, che ne certifica l'energia entro il limite
consentito;
b) l'acquisto delle armi ad aria compressa di cui al
presente articolo e' consentito a condizione che gli
acquirenti siano maggiorenni e che l'operazione sia
registrata da parte dell'armiere;
c) la cessione e il comodato degli strumenti di cui
alle lettere a) e b) sono consentiti fra soggetti
maggiorenni. E' fatto divieto di affidamento a minori, con
le deroghe vigenti per il tiro a segno nazionale.
L'utilizzo di tali strumenti in presenza di maggiorenni e'
consentito nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza;
d) per il porto degli strumenti di cui al presente
articolo non vi e' obbligo di autorizzazione dell'Autorita'
di pubblica sicurezza. L'utilizzo dello strumento e'
consentito esclusivamente a maggiori di eta' o minori
assistiti da soggetti maggiorenni, fatta salva la deroga
per il tiro a segno nazionale, in poligoni o luoghi privati
non aperti al pubblico;
e) restano ferme le norme riguardanti il trasporto
degli strumenti di cui al presente articolo, contenute
nelle disposizioni legislative atte a garantire la
sicurezza e l'ordine pubblico.
6. Nel regolamento di cui al comma 3 sono prescritte
specifiche sanzioni amministrative per i casi di violazione
degli obblighi contenuti nel presente articolo".
- L'art. 27 della legge 29 dicembre 2000, n. 422
(Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
legge comunitaria 2000), ha aggiunto il comma 3-bis
all'art. 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, riportato
nelle presenti note.
- La direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno
1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della
detenzione di armi, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
CEE n. 256 del 13 settembre 1991.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".



 
Art. 2.

Verifica di conformita'
1. La produzione e l'importazione delle armi di cui all'articolo 1 e' subordinata alla preventiva verifica di conformita' da parte della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi.
2. La verifica di conformita' e' effettuata sulla base dei disegni e delle caratteristiche indicate nella domanda ovvero sulla base dei prototipi ove ritenuto necessario.
3. La domanda succitata, conforme all'imposta di bollo, deve essere indirizzata al Ministero dell'interno, ufficio per l'amministrazione generale del Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale, e deve contenere le indicazioni relative alle generalita', se persona fisica e la ditta, la ragione o la denominazione sociale se impresa, del produttore e dell'importatore, il relativo domicilio o sede nonche' le caratteristiche dell'arma, quali: tipo, denominazione, Stato o Stati in cui essa e' prodotta o da cui e' importata, calibro, numero delle canne e relativa lunghezza, lunghezza minima, sistema di funzionamento e ogni altra particolarita' strutturale dell'arma. Il richiedente dovra' precisare se intende produrre o importare l'arma, indicandone in quest'ultimo caso la fabbrica e lo Stato di provenienza.
4. Alla domanda devono essere allegate:
a) una relazione tecnica, corredata di disegni costruttivi e fotografie relativi all'arma ed alle parti di essa, con sottoscrizione autenticata del richiedente a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) una certificazione dell'energia cinetica erogata, misurata all'origine, rilasciata dal Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia, direttamente o a mezzo delle sue sezioni.
5. L'esibizione del prototipo o esemplare, ove ritenuto necessario, e' effettuata a richiesta della Commissione. Nella domanda devono essere indicate le generalita' della persona incaricata dell'esibizione e del ritiro del prototipo o esemplare eventualmente richiesto.
6. Le risultanze della verifica di conformita' sono comunicate al soggetto richiedente di cui al comma 3 entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda.
7. Alla procedura di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quanto previsto al comma 4, lettera a), soggiace altresi' chiunque detenga le armi di cui all'articolo 1 iscritte nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo ed intende avvalersi della normativa contenuta nel presente regolamento.



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa):
"Art. 21 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - 1.
L'autenticita' della sottoscrizione di qualsiasi istanza o
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da produrre
agli organi della pubblica amministrazione, nonche' ai
gestori di servizi pubblici e' garantita con le modalita'
di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3.
2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto
di notorieta' e' presentata a soggetti diversi da quelli
indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della
riscossione da parte di terzi di benefici economici,
l'autenticazione e' redatta da un notaio, cancelliere,
segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la
documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco;
in tale ultimo caso, l'autenticazione e' redatta di seguito
alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica,
attesta che la sottoscrizione e' stata apposta in sua
presenza, previo accertamento dell'identita' del
dichiarante, indicando le modalita' di identificazione, la
data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome,
cognome e la qualifica rivestita, nonche' apponendo la
propria firma e il timbro dell'ufficio".



 
Art. 3.

Immatricolazione
1. Sulle armi di cui all'articolo 1 devono essere impressi i segni identificativi previsti dall'articolo 11, comma primo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, fatta eccezione per il numero di iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma primo, della
legge 18 aprile 1975, n. 110 (per l'argomento vedi nelle
note alle premesse):
"1. Sulle armi comuni da sparo prodotte nello Stato
devono essere impressi, in modo indelebile ed a cura del
produttore, la sigla od il marchio, idonei ad identificarle
nonche' il numero di iscrizione del prototipo o
dell'esemplare nel Catalogo nazionale ed il numero
progressivo di matricola. Un numero progressivo deve,
altresi', essere impresso sulle canne intercambiabili di
armi".



 
Art. 4.

Punzone di identificazione
1. Sulle armi di cui all'articolo 1 e' apposto dal produttore o dall'importatore, dopo la verifica di conformita', uno specifico punzone, preventivamente depositato presso il Banco nazionale di prova, che ne certifica l'energia cinetica entro il limite consentito; sulle armi con separato punzone e' apposto il numero della verifica di conformita' attribuito dal Dipartimento della pubblica sicurezza.
2. I soggetti indicati all'articolo 2, comma 7, ivi compresi coloro che importano le armi per ragioni diverse dal commercio, devono chiedere l'apposizione dello specifico punzone da parte del Banco nazionale di prova.
 
Art. 5.

Fabbricazione ed importazione
1. La fabbricazione e l'importazione delle armi di cui all'articolo 1 sono soggette all'autorizzazione prevista dall'articolo 31 del regio decreto n. 773/1931. L'importazione e' altresi' soggetta al disposto di cui all'articolo 12, comma primo, della legge n. 110/1975.
2. Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione per fabbricare od importare devono contenere le indicazioni stabilite dall'articolo 46 del regio decreto n. 635/1940.



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 31 del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773 (per l'argomento vedi nelle note
alle premesse):
"Art. 31 (Art. 30 testo unico 1926). - Salvo quanto e'
disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si possono
fabbricare altre armi, introdurle nello Stato, esportarle,
farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o
porle comunque in vendita, senza licenza del questore.
La licenza e' necessaria anche per le collezioni delle
armi artistiche, rare od antiche".
- Si riporta il testo dell'art. 12, comma primo, della
legge 18 aprile 1975, n. 110 (per l'argomento vedi nelle
note alle premesse):
"1. Chi, senza licenza per la fabbricazione ed il
commercio di armi intende importare armi comuni da sparo in
numero superiore a tre, nel corso dello stesso anno solare,
oltre la licenza del questore di cui all'art. 31 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n.
773, deve munirsi di apposita licenza del prefetto della
provincia in cui l'interessato ha la propria residenza
anagrafica".
- Si riporta il testo dell'art. 46 del regio decreto
6 maggio 1940, n. 635 (per l'argomento vedi nelle note alle
premesse):
"Art. 46. - Le domande dirette ad ottenere
l'autorizzazione per fabbricare, introdurre dall'estero,
esportare o far transitare nel Regno armi comuni devono
contenere: per la fabbricazione, le indicazioni di cui al
primo comma e alle lettere a), b), c), dell'art. 34, per
l'introduzione dall'estero, quelle di cui al primo comma e
alle lettere a), b), c), dell'art. 38; per l'esportazione,
quelle di cui al primo comma ed alle lettere a), b), c),
dell'art. 39; per il transito, quelle di cui all'art. 40
del presente regolamento.
Le indicazioni stesse devono essere riportate sulla
licenza".



 
Art. 6.

Esportazione
1. Chiunque intende esportare le armi di cui all'articolo 1 deve darne preventivo avviso scritto al questore della provincia da cui le armi sono spedite.
2. L'avviso deve contenere l'indicazione del marchio o sigla, modello, calibro, matricola e numero delle armi oggetto dell'esportazione.
3. Per la sola matricola e' possibile effettuare l'avviso all'atto della spedizione.
4. Del ricevimento dell'avviso di cui ai commi 2 e 3 viene rilasciata ricevuta.
5. Se entro dieci giorni dal ricevimento dell'avviso di cui al comma 2 non intervengono provvedimenti dell'Autorita' di pubblica sicurezza l'esportazione si intende autorizzata.
 
Art. 7.

C e s s i o n e
1. La cessione per ragioni di commercio delle armi di cui all'articolo 1 e' consentita a coloro che sono titolari dell'autorizzazione di polizia per il commercio di armi, prevista dall'articolo 31 del regio decreto n. 773/1931.
2. I commercianti di armi provvedono all'annotazione nel registro delle operazioni giornaliere di cui all'articolo 35 del regio decreto n. 773/1931, con le modalita' previste dall'articolo 54 del regio decreto n. 635/1940, dei seguenti elementi: data dell'operazione, persona o ditta con la quale l'operazione e' compiuta, specie, contrassegni e quantita' delle armi acquistate o vendute e modalita' con le quali l'acquirente ha dimostrato la propria identita' personale.
3. Le armi di cui all'articolo 1 possono essere acquistate da soggetti maggiorenni muniti di valido documento di riconoscimento.
4. Sono consentiti la cessione ed il comodato delle armi di cui all'articolo 1, purche' avvengano con scrittura privata tra soggetti maggiorenni. Non e' necessaria la scrittura privata nel comodato a termine di durata non superiore a quarantotto ore.
5. La vendita per corrispondenza e' regolata dal disposto dell'articolo 17 della legge n. 110/1975.
6. La vendita nelle aste pubbliche e' consentita nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4.
7. E' fatto divieto dell'affidamento a minori delle armi di cui all'articolo 1.



Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 31 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 (per l'argomento vedi nelle note alle
premesse), vedi nelle note all'art. 5.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 35 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 (per l'argomento vedi nelle
note alle premesse):
"Art. 35 (Art. 34 testo unico 1926). - Il fabbricante,
il commerciante di armi e chi esercita l'industria della
riparazione delle armi e' obbligato a tenere un registro
delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere
indicate le generalita' delle persone con cui le operazioni
stesse sono compiute.
Tale registro deve essere esibito a richiesta degli
ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere
conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la
cessazione dell'attivita'.
I commercianti di armi devono altresi' comunicare
mensilmente all'ufficio di polizia competente per
territorio le generalita' delle persone e delle ditte che
hanno acquistato o venduto loro le armi, la specie e la
quantita' delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei
titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.
E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere
armi a privati che non siano muniti di permesso di porto
d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal
questore. Il nulla osta non puo' essere rilasciato a
minori; ha la validita' di un mese ed e' esente da ogni
tributo. La domanda e' redatta in carta libera.
Il Questore puo' subordinare il rilascio del nulla
osta, di cui al comma precedente, alla presentazione di
certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale
sanitario, o di un medico militare dal quale risulti che il
richiedente non e' affetto da malattie mentali oppure da
vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la
capacita' di intendere e di volere.
Il contravventore e' punito con l'arresto da tre mesi
ad un anno e con l'ammenda non inferiore a L. 250.000.
L'acquirente o cessionario di armi in violazione delle
norme del presente articolo e' punito con l'arresto sino a
sei mesi e con l'ammenda sino a L. 250.000".
- Si riporta il testo dell'art. 54 del regio decreto
6 maggio 1940, n. 635 (per l'argomento vedi nelle note alle
premesse):
"Art. 54. - Nel registro di cui all'art. 35 della
legge, si prende nota della data dell'operazione; della
persona o della ditta con la quale l'operazione e'
compiuta, della specie, contrassegni e quantita' delle armi
acquistate o vendute, del relativo prezzo e del modo col
quale l'acquirente ha dimostrato la propria identita'
personale.
E' permessa la vendita delle armi lunghe da fuoco al
minore che esibisca la licenza di porto d'armi".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17 della legge
18 aprile 1975, n. 110 (per l'argomento vedi nelle note
alle premesse):
"Art. 17 (Divieto di compravendita di armi comuni da
sparo commissionate per corrispondenza). - Alle persone
residenti nello Stato non e' consentita la compravendita di
armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza,
salvo che l'acquirente sia autorizzato ad esercitare
attivita' industriali o commerciali in materia di armi, o
che abbia ottenuto apposito nulla osta del prefetto della
provincia in cui risiede. Di ogni spedizione la ditta
interessata deve dare comunicazione all'ufficio di pubblica
sicurezza, o, in mancanza, al comando dei Carabinieri del
comune in cui risiede il destinatario.
I trasgressori sono puniti con la reclusione da uno a
sei mesi e con la multa fino a L. 300.000".



 
Art. 8.

Detenzione
1. La detenzione delle armi di cui all'articolo 1 non e' sottoposta all'obbligo di denuncia previsto dall'articolo 38 del regio decreto n. 773/1931. Per tali armi non si applicano i limiti alla detenzione previsti per le armi comuni da sparo dall'articolo 10, comma sesto, della legge n. 110/1975.



Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 38 del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773 (per l'argomento vedi nelle note
alle premesse):
"Art. 38 (Art. 37 testo unico 1926). - Chiunque detiene
armi, munizioni o materie esplodenti di qualsiasi genere e
in qualsiasi quantita' deve farne immediata denuncia
all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo
manchi, al comando dei reali Carabinieri.
Sono esenti dall'obbligo della denuncia:
a) i corpi armati, le societa' di tiro a segno e le
altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei
luoghi espressamente destinati allo scopo;
b) i possessori di raccolte autorizzate di armi
artistiche, rare o antiche;
c) le persone che per la loro qualita' permanente
hanno diritto ad andare armate, limitatamente pero' al
numero ed alla specie delle armi loro consentite.
L'Autorita' di pubblica sicurezza ha facolta' di
eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di
controllo anche nei casi contemplati dal capoverso
precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che
ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 10, comma
sesto, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (per l'argomento
vedi nelle note alle premesse):
"6. La detenzione di armi comuni da sparo per fini
diversi da quelli previsti dall'art. 31 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' consentita nel numero di
tre per le armi comuni da sparo e di sei per le armi di uso
sportivo. Per le armi da caccia resta valido il disposto
dell'art. 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n.
157. La detenzione di armi comuni da sparo in misura
superiore e' subordinata al rilascio di apposita licenza di
collezione da parte del questore, nel limite di un
esemplare per ogni modello del Catalogo nazionale; il
limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai
fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi
ad avancarica".



 
Art. 9.

P o r t o
1. Il porto delle armi di cui all'articolo 1 non e' sottoposto ad autorizzazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza.
2. Le armi di cui al comma 1 non possono essere portate fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa senza giustificato motivo. Non possono, inoltre, essere portate in riunioni pubbliche.
3. L'utilizzo delle armi di cui al comma 1 e' consentito esclusivamente a maggiori di eta' o minori assistiti da soggetti maggiorenni, fatta salva la deroga per il tiro a segno nazionale, in poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico.
 
Art. 10.

Trasporto
1. Il trasporto delle armi di cui all'articolo 1 deve essere effettuato usando la massima diligenza.
2. Le armi devono essere trasportate scariche, inserite in custodia.
 
Art. 11.

Parti d'arma
1. Le parti delle armi di cui all'articolo 1 non si considerano parti di arma comune da sparo.
 
Art. 12.

Definizione
1. Le repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo di modello e/o tipologia anteriore al 1890 utilizzano per il funzionamento a fuoco munizionamento costituito da polvere nera, od equivalente, palla o pallini di piombo, che vengono introdotti singolarmente nella canna dalla volata o dalla parte anteriore della camera di scoppio; esse sono dotate di un sistema di accensione a miccia e/o a pietra e/o a capsula e sono portatili.
 
Art. 13.

Immatricolazione e verifica di funzionamento
1. Alle armi di cui all'articolo 12 si applicano le disposizioni dell'articolo 11 della legge n. 110/1975, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, fatta eccezione del riferimento all'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, salvo quanto previsto dal successivo comma 3.
2. Il Banco nazionale di prova oltre agli adempimenti di cui all'articolo 11 della legge n. 110/1975, verifica che il funzionamento delle armi di cui al comma 1 sia conforme alle prescrizioni contenute nell'articolo 12; a tal fine, ove ritenuto necessario, puo' avvalersi della consulenza dell'esperto di cui all'articolo 32, comma nono, della legge n. 110/1975.
3. I prototipi delle armi di cui al comma 1 prodotte all'estero, sono sottoposti a cura dell'importatore alla verifica di funzionamento da parte del Banco nazionale di prova, prevista dal comma 2. E' vietata l'importazione di armi non conformi al prototipo sottoposto a verifica del Banco nazionale di prova.
4. Le armi di cui al comma 1 non sono sottoposte a verifica di conformita' da parte della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi.



Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo degli articoli 11 e 32, comma
nono, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (per l'argomento
vedi nelle note alle premesse):
"Art. 11 (Immatricolazione delle armi comuni da sparo).
- Sulle armi comuni da sparo prodotte nello Stato devono
essere impressi, in modo indelebile ed a cura del
produttore, la sigla od il marchio, idonei ad identificarle
nonche' il numero di iscrizione del prototipo o
dell'esemplare nel Catalogo nazionale ed il numero
progressivo di matricola. Un numero progressivo deve,
altresi', essere impresso sulle canne intercambiabili di
armi.
Oltre ai compiti previsti dall'art. 1 della legge
23 febbraio 1960, n. 186, il Banco nazionale di prova di
Gardone Valtrompia, direttamente o a mezzo delle sue
sezioni, accerta che le armi o le canne presentate rechino
le indicazioni prescritte nel primo comma e imprime uno
speciale contrassegno con l'emblema della Repubblica
italiana e la sigla di identificazione del Banco o della
sezione. L'operazione deve essere annotata con
l'attribuzione di un numero progressivo in apposito
registro da tenersi a cura del Banco o della sezione.
Le armi comuni da sparo prodotte all'estero recanti i
punzoni di prova di uno dei banchi riconosciuti per legge
in Italia non sono assoggettate alla presentazione al Banco
di prova di Gardone Valtrompia quando rechino i
contrassegni di cui al primo comma.
Qualora manchino sulle armi prodotte all'estero i segni
distintivi di cui al comma precedente, l'importatore deve
curare i necessari adempimenti.
In caso di mancanza anche di uno degli elementi
indicati nel primo comma il Banco o la sezione provvede ad
apporli, in base a motivata richiesta degli aventi diritto,
vistata dall'ufficio locale di pubblica sicurezza o in
mancanza dal comando dei Carabinieri. A tal fine, in luogo
del numero di matricola e' impresso il numero progressivo
di iscrizione dell'operazione nel registro di cui al
secondo comma.
Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano
altresi' alle armi comuni da sparo ed alle canne
intercambiabili importate dall'estero. Si osservano a tal
fine le modalita' di cui al successivo art. 13.
Le norme del presente articolo relative all'apposizione
sulle armi del numero d'iscrizione nel Catalogo nazionale,
si applicano a decorrere dalla data indicata nel decreto
ministeriale di cui al precedente art. 7, settimo comma, n.
1).
Entro il termine di un anno dalla data indicata nel
decreto di cui al precedente comma debbono essere
presentate al Banco nazionale di prova o alle sue sezioni,
ove mancanti del numero di matricola, per l'apposizione di
questo ultimo a norma del quinto comma:
le armi comuni da sparo prodotte nello Stato o
importate prima dell'entrata in vigore della presente
legge, con esclusione di quelle prodotte o importate
anteriormente al 1920;
le armi portatili da fuoco di cui al precedente art.
1 appartenenti a privati di cui e' consentita la
detenzione.
Per il compimento delle operazioni previste dal
presente articolo, al Banco nazionale di prova, oltre al
diritto fisso, da determinarsi secondo le modalita'
previste dall'art. 3 della citata legge 23 febbraio 1960,
n. 186, e' concesso una tantum un contributo straordinario
di 270 milioni di lire a carico dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
All'onere di 270 milioni si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1980, all'uopo utilizzando parte
dell'accantonamento predisposto per il rinnovo della
convenzione di Lome'.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
"Art. 32 (Vigilanza sulle armi e munizioni raccolte nei
musei). - (Omissis).
Le armi antiche e artistiche comunque versate
all'Autorita' di pubblica sicurezza o alle direzioni di
artiglieria non potranno essere distrutte senza il
preventivo consenso di un esperto nominato dal
sovrintendente per le gallerie competente per territorio.
(Omissis).



 
Art. 14.

P o r t o
1. Il porto delle armi di cui all'articolo 12 e' sottoposto alla normativa vigente per le armi comuni da sparo.
 
Art. 15.

Disposizioni applicabili
1. Per quanto non previsto nel presente titolo, trovano applicazione le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7, 8, 10 e 11.
 
Art. 16.

S a n z i o n i
1. La violazione delle disposizioni del presente regolamento e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli dal 17-bis al 17-sexies del regio decreto n. 773/1931.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17-ter del regio decreto n. 773/1931, quando e' accertata una violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione o, se il fatto non concerne attivita' soggette ad autorizzazione, al questore.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 9 agosto 2001
Il Ministro: Scajola

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 106



Note all'art. 16:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 17-bis,
17-ter, 17-quater, 17-quinquies e 17-sexies, del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 (per l'argomento vedi nelle
note alle premesse):
"Art. 17-bis. - 1. Le violazioni alle disposizioni di
cui agli articoli 59, 60, 75, 75-bis, 76, se il fatto e'
commesso contro il divieto dell'Autorita', 86, 87, 101,
104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle
operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121,
124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni
diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire un milione a lire sei milioni.
2. La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta
una delle autorizzazioni previste negli articoli indicati
nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e
9.
3. Le violazioni alle disposizioni di cui agli
articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84,
108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel
comma 1, 126, 128, 135, escluso il comma terzo e salvo
quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
trecentomila a lire due milioni".
"Art. 17-ter. - 1. Quando e' accertata una violazione
prevista dall'art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis
il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando
l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge
24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza
ritardo, all'autorita' competente al rilascio
dell'autorizzazione o, qualora il fatto non concerna
attivita' soggette ad autorizzazione, al questore.
2. Nei casi in cui e' avvenuta la contestazione
immediata della violazione, e' sufficiente, ai fini del
comma 1, la trasmissione del relativo verbale. Copia del
verbale o del rapporto e' consegnata o notificata
all'interessato.
3. Entro cinque giorni dalla ricezione della
comunicazione del pubblico ufficiale, l'Autorita' di cui al
comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione
dell'attivita' condotta con difetto di autorizzazione
ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la
sospensione dell'attivita' autorizzata per il tempo
occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e
comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo
restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la
violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica
incolumita' o dell'igiene, l'ordine di sospensione e'
disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione.
Non si da' comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di
sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato
le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure
amministrative.
4. Quando ricorrono le circostanze previste dall'art.
100, la cessazione dell'attivita' non autorizzata e'
ordinata immediatamente dal questore.
5. Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai
commi 3 e 4, legalmente dati dall'Autorita', e' punito ai
sensi dell'art. 650 del codice penale".
"Art. 17-quater. - 1. Per le violazioni previste
dall'art. 17-bis e dall'art. 221-bis consistenti
nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o
impartite dall'Autorita' nell'esercizio di attivita'
soggette ad autorizzazione, l'Autorita' amministrativa con
l'ordinanza-ingiunzione puo' applicare la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione dell'attivita'
per un periodo non superiore a tre mesi.
2. La sanzione accessoria e' disposta dal giudice
penale con la sentenza di condanna nell'ipotesi di
connessione obiettiva della violazione amministrativa con
un reato di cui all'art. 24 della legge 24 novembre 1981,
n. 689.
3. Nell'esecuzione della sanzione accessoria, si
computa l'eventuale periodo di sospensione eseguita ai
sensi dell'art. 17-ter".
"Art. 17-quinquies. - 1. Il rapporto relativo alle
violazioni previste dagli articoli 17-bis e 221-bis e'
presentato al prefetto".
"Art. 17-sexies. - 1. Per le violazioni previste dagli
articoli 17-bis e 221-bis e' esclusa la confisca di beni
immobili e si applicano le disposizioni di cui all'art. 20,
commi terzo, quarto e quinto, della legge 24 novembre 1981,
n. 689".
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
"Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia
stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
funzionario o l'agente che ha accertato la violazione,
salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve
presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui
sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella
cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce
la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico
per la tutela delle strade, approvato con regio decreto
8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n.
1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il
rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e
comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al
presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente e' quello del
luogo in cui e' stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare
l'autorita' amministrativa competente a norma dei
precedenti commi, inviandole il processo verbale di
sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente
della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati
gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel
primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti
abbiano regolato diversamente la competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno
stabilite le modalita' relative alla esecuzione del
sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla
consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla
eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara'
altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma
precedente.".



 
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