Gazzetta n. 229 del 2 ottobre 2001 (vai al sommario)
COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI
COMUNICATO
Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Mariano del Friuli (Gorizia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. Di confermare per l'anno 2001 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5 per mille per tutte le unita' immobiliari a qualsiasi uso adibite;
2. Di confermare la detrazione dell'I.C.I. per l'anno 2001 dovuta per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, in L. 500.000 per le seguenti categorie di contribuenti ed alle seguenti condizioni:
A) Soggetti passivi ultra sessantenni con reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF percepito nell'anno 2000 derivante da sola pensione e da redditi dei fabbricati provenienti dall'unica unita' immobiliare posseduta:
a. Inferiore a L. 15.000.000 nel caso di nucleo familiare composto da una persona;
b. Inferiore a L. 22.000.000 nel caso di nucleo familiare composto da piu' persone ed ove il limite citato sia corrispondente al reddito complessivo percepito dall'intero nucleo familiare;
B) soggetti passivi in particolari situazioni di bisogno segnalati da apposita relazione del servizio socio-assistenziale;
C) tali soggetti passivi devono presentare al comune apposita richiesta di riduzione d'imposta in carta semplice dichiarando l'esistenza di altre proprieta' immobiliari oltre alla prima adibita ad abitazione ed occupata, il cui valore catastale non deve essere superiore a L. 100.000.000. La domanda, deve essere presentata entro il 31 maggio 2001. La domanda deve essere presentata entro il 31 maggio 2001. La domanda dovra' contenere la dichiarazione relativa ai redditi percepiti nel 2000 per i soggetti di cui alla lettera A); qualora tali soggetti avessero intenzione di compilare il modello unico in luogo del modello 730/00, devono presentare entro tale termine il modello relativo ai soli redditi da pensione rilasciato dall'ente erogatore ed entro il 30 settembre 2001 copia della dichiarazione dei redditi 2000 modello unico;
D) le richieste pervenute saranno sottoposte ad esame entro il 15 giugno 2001 da parte del funzionario responsabile per l'I.C.I. ed entro tale data dovra' essere comunicato al richiedente l'esito di tale esame, sia esso positivo o negativo;
E) al soggetto, in mancanza della comunicazione suindicata, e' data facolta' di applicare la maggiore riduzione in sede di primo versamento da effettuarsi entro il 30 giugno 2001, salvo poi conguagliare in sede di saldo 2001 da effettuarsi entro il 20 dicembre, la minore imposta versata in acconto a giugno, nel caso di esito negativo della richiesta di detrazione, senza applicazione di alcuna sanzione pecuniaria;
F) si terra' conto di ogni possibile variazione dei termini stabiliti da normative successivamente intervenute all'approvazione del presente atto.
(Omissis).
 
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