Gazzetta n. 226 del 28 settembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DELIBERAZIONE 20 settembre 2001
Proroga dei termini per la presentazione, da parte dei soggetti aventi diritto, delle domande di riduzione compensata dei pedaggi autostradali per l'anno 2000, fissati dalla delibera n. 15/2001 del 20 luglio 2001, concernente le modalita', i criteri ed i termini per la presentazione, da parte dei soggetti aventi diritto, delle domande di riduzione compensata dei pedaggi autostradali per l'anno 2000. (Deliberazione n. 17/01).

IL PRESIDENTE
del Comitato centrale per l'albo nazionale
delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi
Il Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi riunitosi nella seduta del 20 settembre 2001;
Vista la delibera n. 15/2001 del 20 luglio 2001, con la quale il Comitato centrale ha dettato modalita', criteri e termini per la presentazione, da parte dei soggetti aventi diritto, delle domande di riduzione compensata dei pedaggi autostradali per l'anno 2000;
Considerata la necessita' di fornire piu' dettagliate istruzioni per la presentazione delle domande da parte di tutte le imprese che esercitano l'autotrasporto di cose;
Delibera:
Art. 1.
Il termine del 30 settembre 2001, fissato dall'art. 3 della delibera del Comitato centrale n. 15/2001, per la presentazione delle domande da parte dei soggetti aventi diritto e' prorogato al 30 novembre 2001.
 
Art. 2.
Con successiva delibera, che sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, saranno dettati criteri e modalita', per la presentazione delle domande da parte delle imprese che svolgono attivita' di autotrasporto di cose in conto proprio.
I soggetti aventi diritto iscritti all'albo che esercitano esclusivamente l'autotrasporto di cose in conto terzi, che abbiano gia' inoltrato la domanda, intesa ad ottenere la riduzione compensata dei pedaggi autostradali per l'anno 2000, non hanno necessita' di riprodurla; qualora essi non l'abbiano ancora presentata, potranno inviarla entro il 30 novembre 2001.
 
Art. 3.
La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 settembre 2001
Il Presidente: De Lipsis
 
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