Gazzetta n. 224 del 26 settembre 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 2001, n. 352
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 21, commi 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
Visto l'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione espresso nell'adunanza del 1 marzo 2001;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'8 marzo 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 26 marzo 2001;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica espressi, rispettivamente, il 17 aprile 2001 ed il 24 aprile 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001 emanato, a seguito della predetta deliberazione del 9 maggio 2001, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;
Ritenuto che con il citato decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001 si e' provveduto a disciplinare rispettivamente all'articolo 1, comma 1, la composizione degli organi collegiali e all'articolo 1, comma 2, la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
Considerato che il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha ravvisato la necessita' di una riconsiderazione del decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 maggio 2001, recante regolamento in materia di curricoli della scuola di base ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, predisposto in attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30 e, per l'effetto, ne ha richiesto la restituzione al competente ufficio di controllo della Corte dei conti, il quale, ha provveduto in conformita';
Constatato che il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, presentando connessioni con la predetta legge, richiede analoghi approfondimenti per cui se ne e' richiesta parimenti la restituzione al competente ufficio di controllo della Corte dei conti;
Considerato che nelle more di un'organica riconsiderazione della materia connessa all'attuazione della legge n. 30 del 2000 si rende pertanto opportuno e urgente - nell'imminenza dell'inizio dell'anno finanziario - disciplinare i profili relativi alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, quale risulta esplicitata nella previsione del comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, a migliore esplicitazione dei principi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 21 della legge 19 marzo 1997, n. 59, e del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
Considerato che, in relazione alle predette disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, il Consiglio di Stato, nel citato parere espresso nell'adunanza del 26 marzo 2001 non ha formulato alcuna osservazione, per cui puo' darsi corso ad un nuovo provvedimento limitato alla riproposizione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, con una sola modifica volta ad aggiornarne l'operativita';
Ritenuto opportuno dare corso immediatamente all'emanazione del nuovo provvedimento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2001;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 dell'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
"4. Le istruzioni generali di cui all'articolo 21, commi 1 e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59, adottate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, 1 febbraio 2001, n. 44, si applicano a decorrere dal 1 settembre 2001. Per le sole rilevazioni contabili relative alla gestione delle entrate e delle spese concernenti l'esercizio finanziario 2001, e fino al termine del medesimo esercizio, continuano ad applicarsi le disposizioni amministrativo-contabili previgenti.";
b) all'articolo 14, dopo il comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"7-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi davanti le autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali di tutte le istituzioni scolastiche cui e' stata attribuita l'autonomia e la personalita' giuridica a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 agosto 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Istruzione, foglio n. 188



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delledisposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta l'art. 87 della Costituzione:
"Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato
e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Si riporta il testo dell'art. 21, commi 2 e 3, della
legge 15 marzo 1997, n. 59:
"2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede
con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel
termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sulla base dei criteri generali e principi
direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del
presente articolo. Sugli schemi di regolamento e'
acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio
di Stato, il parere delle competenti commissioni
parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di
parere alle commissioni, i regolamenti possono essere
comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate
disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355
del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, con quelle della presente legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione
della personalita' giuridica e dell'autonomia alle
istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro
unificate nell'ottica di garantire agli utenti una piu'
agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe
dimensionali in relazione a particolari situazioni
territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
esigenze e alla varieta' delle situazioni locali e alla
tipologia dei settori di istruzione compresi
nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali
saranno automaticamente concesse nelle province il cui
territorio e' per almeno un terzo montano, in cui le
condizioni di viabilita' statale e provinciale siano
disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
insediamenti abitativi".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
1998, n. 233, reca: "Regolamento recante norme per il
dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e
per la determinazione degli organici funzionali dei singoli
istituti, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997,
n. 59".
- Si riporta il testo dell'art. 43 del regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1611:
"L'Avvocatura dello Stato puo' assumere la
rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi
avanti le autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali, le
giurisdizioni amministrative e speciali di amministrazioni
pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a
tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che ne
sia autorizzata la disposizione di legge, di regolamento o
di altro provvedimento approvato con regio decreto".
- La legge 10 febbraio 2000, n. 30 reca: "Legge-quadro
in materia di riordino dei cicli dell'istruzione".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 12, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, come modificato dal decreto qui pubblicato.
"Art. 12 (Sperimentazione dell'autonomia). - 1. Fino
alla data di cui all'art. 2, comma 2, le istituzioni
scolastiche esercitano l'autonomia ai sensi del decreto del
Ministro della pubblica istruzione in data 29 maggio 1998,
i cui contenuti possono essere progressivamente modificati
ed ampliati dal Ministro della pubblica istruzione con
successivi decreti.
2. Le istituzioni scolastiche possono realizzare
compensazioni fra le discipline e le attivita' previste
dagli attuali programmi. Il decremento orario di ciascuna
disciplina e attivita' e' possibile entro il quindici per
cento del relativo monte orario annuale.
3. Nella scuola materna ed elementare l'orario
settimanale, fatta salva la flessibilita' su base annua
prevista dagli articoli 4, 5 e 8, deve rispettare, per la
scuola materna, i limiti previsti dai commi 1 e 3 dell'art.
104 e, per la scuola elementare, le disposizioni di cui
all'art. 129, commi 1, 3, 4, 5 e 7, e all'art. 130 del
decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297.
4. Le istruzioni generali di cui all'art. 21, commi 1 e
14, della legge 15 marzo 1997, n. 59, adottate con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, 1 febbraio 2001, n.
44, si applicano a decorrere dal 1 settembre 2001. Per le
sole rilevazioni contabili relative alla gestione delle
entrate e delle spese concernenti l'esercizio finanziario
2001, e fino al termine del medesimo esercizio, continuano
ad applicarsi le disposizioni amministrativo-contabili
previgenti.".
- Si riporta il testo dell'art. 14, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, come
modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 14 (Attribuzione di funzioni alle istituzioni
scolastiche). - 1. A decorrere dal 1 settembre 2000 alle
istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni gia' di
competenza dell'amministrazione centrale e periferica
relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli
alunni, all'ammimstrazione e alla gestione del patrimonio e
delle risorse e allo stato giuridico ed economico del
personale non riservate, in base all'art. 15 o ad altre
specifiche disposizioni, all'amministrazione centrale e
periferica. Per l'esercizio delle funzioni connesse alle
competenze escluse di cui all'art. 15 e a quelle di cui
all'art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
le istituzioni scolastiche utilizzano il sistema
informativo del Ministero della pubblica istruzione.
Restano ferme le attribuzioni gia' rientranti nella
competenza delle istituzioni scolastiche non richiamate dal
presente regolamento.
2. In particolare le istituzioni scolastiche provvedono
a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica
degli alunni e disciplinano, nel rispetto della
legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le
certificazioni, la documentazione, la valutazione, il
riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero
ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la
valutazione dei crediti e debiti formativi, la
partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la
realizzazione di scambi educativi internazionali. A norma
dell'art. 4 del regolamento recante lo statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
24 giugno 1998, n. 249, le istituzioni scolastiche adottano
il regolamento di disciplina degli alunni.
3. Per quanto attiene all'amministrazione, alla
gestione del bilancio e dei beni e alle modalita' di
definizione e di stipula dei contratti di prestazione
d'opera di cui all'art. 40, comma 1, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, le istituzioni scolastiche
provvedono in conformita' a quanto stabilito dal
regolamento di contabilita' di cui all'art. 21, commi 1 e
14, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che puo' contenere
deroghe alle norme vigenti in materia di contabilita' dello
Stato, nel rispetto dei principi di universalita', unicita'
e veridicita' della gestione e dell'equilibrio finanziario.
Tale regolamento stabilisce le modalita' di esercizio della
capacita' negoziale e ogni adempimento contabile relativo
allo svolgimento dell'attivita' negoziale medesima, nonche'
modalita' e procedure per il controllo dei bilanci della
gestione e dei costi.
4. Le istituzioni scolastiche riorganizzano i servizi
amministrativi e contabili tenendo conto del nuovo assetto
istituzionale delle scuole e della complessita' dei compiti
ad esse affidati, per garantire all'utenza un efficace
servizio. Assicurano comunque modalita' organizzative
particolari per le scuole articolate in piu' sedi. Le
istituzioni scolastiche concorrono, altresi', anche con
iniziative autonome, alla specifica formazione e
aggiornamento culturale e professionale del relativo
personale per corrispondere alle esigenze derivanti dal
presente regolamento.
5. Alle istituzioni scolastiche sono attribuite
competenze in materia di articolazione territoriale della
scuola. Tali competenze sono esercitate a norma dell'art.
4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.
6. Sono abolite tutte le autorizzazioni e le
approvazioni concernenti le funzioni attribuite alle
istituzioni scolastiche, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 15. Ove allo scadere del termine di cui al comma
1 non sia stato ancora adottato il regolamento di
contabilita' di cui al comma 3, nelle more della sua
adozione alle istituzioni scolastiche seguitano ad
applicarsi gli articoli 26, 27, 28 e 29 del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
7. I provvedimenti adottati dalle istituzioni
scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in
materia di disciplina del personale e degli studenti,
divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data
della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale
termine, chiunque abbia interesse puo' proporre reclamo
all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi
sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il
quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono
altresi' definitivi a seguito della decisione sul reclamo.
7-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la
rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi
davanti le autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali e le
giurisdizioni amministrative e speciali di tutte le
istituzioni scolastiche cui e' stata attribuita l'autonomia
e la personalita' giuridica a norma dell'art. 21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59.".



 
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