Gazzetta n. 220 del 21 settembre 2001 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
COMUNICATO
Accordi nazionali 26 ottobre 2000 per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore del credito stipulati - con identico contenuto e separatamente - tra la Banca d'Italia e le Organizzazioni Sindacali FALBI e SIBC-CISAL; FISAC-CGIL, FIBA-CISL e UILCA-UIL; FABI; SINDIRETTIVO-CIDA, valutati idonei dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 01/39 del 10 maggio 2001.

Il giorno 26 ottobre 2000 l'Amministrazione della Banca d'Italia e la FALBI il SIBC-CISAL la FISAC-CGIL la FIBA-CISL la UILCA-UIL la FABI il SINDIRETTIVO-CIDA hanno stipulato - separatamente - il seguente accordo per adeguare la disciplina pattizia attuativa in Banca della legge 146/1990 (recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati) alle nuove previsioni in materia di cui alla legge 11 aprile 2000, n. 83. Protocollo d'accordo negoziale tra l'Amministrazione della Banca d'Italia e le Organizzazioni Sindacali presenti nell'Istituto, ai sensi e per gli effetti della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. 1. Al fine di garantire le prestazioni indispensabili richieste dall'art. 1, comma 1, della Legge 146/1990 e successive modifiche per la tutela dei diritti degli utenti, tenendo conto della specificita' del servizio assicurato dalla Banca d'Italia, saranno assicurate - ai sensi del presente accordo - tutte le prestazioni lavorative nelle strutture operative e nei periodi di seguito indicati: a) durante la prima decade (1-10) di ciascun mese da gennaio a novembre e nella decade 21-31 per il mese di dicembre: per le Filiali che svolgono servizio di Tesoreria provinciale dello Stato, con riferimento alle strutture funzionalmente preposte e comunque collegate al pagamento di stipendi e pensioni (escludendo, quindi, le strutture autonomamente preposte alle funzioni di vigilanza e di ricerca economica) e per le strutture indicate al punto 4, una giornata lavorativa nel periodo 6-10 (28-31 del mese di dicembre); b) durante la seconda decade (11-20) di ciascun mese da gennaio a novembre (1-11 del mese di dicembre), tre giornate lavorative non consecutive nel periodo 14-20 (6-11 per il mese di dicembre): - una giornata lavorativa nei Servizi E.S.I., Rapporti con il Tesoro, nel Co.N.I.F. e nella Filiale di Roma Tuscolano nel periodo 14-16 (5-7 del mese di dicembre); - due giornate lavorative nelle Filiali che svolgono servizio di Tesoreria provinciale dello Stato, con riferimento alle strutture funzionalmente preposte e comunque collegate al pagamento di stipendi e pensioni (escludendo, quindi, le strutture autonomamente preposte alle funzioni di vigilanza e di ricerca economica) e nelle strutture indicate al punto 4 nel periodo 17-20 (9-11 nel mese di dicembre); c) durante la terza decade: 3 giorni lavorativi non consecutivi nel periodo 21-fine mese (12-20 nel mese di dicembre) di cui 1 nel periodo 26-28 (18-20 del mese di dicembre), nelle Filiali che svolgono servizio di Tesoreria provinciale dello Stato, con riferimento alle strutture funzionalmente preposte e comunque collegate al pagamento di stipendi e pensioni (escludendo, quindi, le strutture autonomamente preposte alle funzioni di vigilanza e di ricerca economica) e nelle strutture indicate al punto 4. Dichiarazione a verbale Le parti ritengono che le disposizioni di cui al punto 1 - pur senza fissare precisi intervalli tra uno sciopero e l'altro - consentono di raggiungere le finalita' perseguite con le previsioni dell'art. 2, comma 2, della legge 146/1990 e successive modifiche in tema di intervalli minimi tra scioperi (c.d. "rarefazione oggettiva"), considerato che dette disposizioni assicurano l'operativita' della Banca in un prestabilito numero minimo di giornate in ogni mese. 2. Durante le giornate di operativita' di cui ai punti 1 a), b) e c), possono essere indette astensioni dal lavoro per un periodo antimeridiano pari o inferiore ad un'ora purche' non siano articolate "a scacchiera" all'interno della medesima Filiale o dello stesso Servizio ovvero, sempre "a scacchiera", tra Amministrazione Centrale e Filiali. Nel caso di pluralita' di proclamazioni da parte dei Sindacati sara' considerata validamente indetta la prima proclamazione di cui la Banca (Direzione competente in relazione all'ambito di riferimento dello sciopero) abbia ricevuto formale comunicazione. Ogni astensione dal lavoro riguardante le strutture soggette alla presente disciplina deve essere portata a conoscenza della Banca (con formale comunicazione alla Direzione competente in caso di scioperi locali e al Servizio Personale I.N.E. in caso di scioperi nazionali) con un preavviso di almeno 10 giorni, con indicazione della data, della durata (precisando l'inizio e il termine), delle modalita' di attuazione e delle motivazioni della stessa astensione, per consentire all'Amministrazione di predisporre le misure previste dalla legge. Le Organizzazioni Sindacali comunicheranno altresi' alla Banca, senza indugio, eventuali scioperi proclamati con il previsto preavviso dalle Confederazioni o Federazioni di appartenenza al quali intendano aderire. Il Servizio Personale I.N.E., ricevuta notizia di scioperi, ne dara' immediata, formale comunicazione a tutte le Organizzazioni Sindacali ai fini del rispetto delle giornate di operativita' previste dal presente accordo. Le Organizzazioni Sindacali firmatarie si impegnano a dare tempestiva comunicazione, nei modi sopra indicati, delle eventuali revoche di scioperi. Prima della proclamazione di astensioni dal lavoro riguardanti le strutture soggette alla presente disciplina vanno esperite le procedure di raffreddamento e di conciliazione. A tal fine le Organizzazioni Sindacali comunicano formalmente alla Banca (Direzione competente in caso di scioperi locali e Servizio Personale I.N.E. in caso di scioperi nazionali) l'intenzione di proclamare le astensioni dal lavoro con la richiesta di attivazione delle preventive procedure di raffreddamento e di conciliazione, precisando i motivi oggetto delle controversie. La Banca (Direzione locale ovvero strutture preposte dell'Amministrazione Centrale per questioni attinenti alle relazioni sindacali in sede centrale) convoca i Sindacati interessati per un incontro conciliativo da tenersi entro i cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta di attivazione della procedura. Tenuto tale incontro, si riterra' adempiuto l'obbligo di attivazione della procedura di raffreddamento e di conciliazione. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge 146/1990 e successive modifiche, secondo cui, "se non intendono adottare le procedure previste da accordi o contratti collettivi, le parti possono richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione si svolga" presso le Autorita' competenti ivi indicate. Nella comunicazione di proclamazione dello sciopero le Organizzazioni Sindacali dovranno precisare l'avvenuto esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione. Le parti convengono sull'opportunita', ove ne ricorrano le condizioni, di incontrarsi al fine di tentare la composizione del conflitto durante il periodo di preavviso richiesto dalla legge 146/1990 e successive modifiche. 3. Qualora per esigenze impreviste, connesse alle giacenze dei biglietti di banca nelle Filiali, si ritenesse necessario attivare con urgenza il Servizio Fabbricazione Carte Valori per l'effettuazione di movimenti di fondi, le Organizzazioni Sindacali, avvertite almeno due giorni lavorativi prima, revocheranno gli scioperi eventualmente proclamati limitatamente alle strutture coinvolte nei movimenti di fondi medesimi per il giorno di inizio della movimentazione dei valori, precisando contestualmente la giornata alla quale vengano eventualmente rinviati gli scioperi in questione. Le previsioni di cui al presente punto si applicano anche al personale in servizio presso la Divisione Cassa Speciale della Cassa Generale. 4. Sono da ritenere funzionalmente connesse all'erogazione delle prestazioni indispensabili di cui all'art. 1, comma 1, della legge 146/1990 e successive modifiche, le seguenti strutture della Banca: - S.E.S.I.; - Rapporti con il Tesoro; - Sistema dei Pagamenti; - Attivita' Immobiliari; - Ragioneria; - Segretariato; - Co.N.I.F.; - Filiale di Roma Tuscolano. L'operativita' delle strutture suddette sara' limitata alle funzioni ed alle persone strettamente necessarie alla garanzia delle prestazioni indispensabili (anche tramite l'utilizzo della reperibilita', nel caso di Attivita' Immobiliari), secondo quanto specificato nell'elenco allegato. Dette persone saranno individuate con congruo anticipo dalle Direzioni tra quelle addette in possesso dei necessari requisiti di professionalita', seguendo criteri di rotazione basati sulla maggiore anzianita' di servizio, nel senso che la rotazione iniziera' a partire da quelle da piu' lungo tempo addette alle funzioni interessate. Le disposizioni previste per le strutture della Banca di cui al presente punto si applicano anche alla Sede di Roma, che svolge servizio di Tesoreria centrale dello Stato, secondo quanto specificato nell'elenco allegato. 5. Il dipendente che si astenga dal lavoro in adesione ad uno sciopero proclamato senza regolare preavviso o senza indicazione della durata o delle modalita' di attuazione o delle motivazioni o che nelle giornate di operativita' non presti attivita' lavorativa nelle Filiali di cui al punto 1 ovvero che, tenuto a prestare attivita' lavorativa ai sensi del punto 4, non ottemperi, e' soggetto a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravita' dell'infrazione ai sensi del Titolo XI, Parte I, e del Titolo XII, Parte II, del Regolamento del Personale, con esclusione delle misure estintive del rapporto (destituzione). Al dipendente che per la prima volta nel corso del biennio si astenga dal lavoro in adesione ad uno sciopero proclamato senza regolare preavviso o senza indicazione della durata o delle modalita' di attuazione o delle motivazioni e' inflitta, con provvedimento del Direttore Generale, la sanzione della multa pari a quattro ore di trattamento economico giornaliero, senza riflessi di ordine normativo. Al dipendente che per la prima volta nel corso del biennio - nelle giornate di operativita' - non presti attivita' lavorativa nelle Filiali di cui al punto 1 ovvero che, tenuto a prestare attivita' lavorativa ai sensi del punto 4, non ottemperi, e' inflitta, con provvedimento del Direttore Generale, la sanzione della multa pari all'intero trattamento economico giornaliero, senza riflessi di ordine normativo. Le parti si impegnano ad apportare, in sede di definizione degli accordi negoziali per il quadriennio 1998/2001, i conseguenti adattamenti alle previsioni in materia. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti, la sanzionabilita' dei comportamenti individuali conseguenti e coerenti alle modalita' di esercizio dello sciopero predeterminate nella proclamazione sindacale e' subordinata alla valutazione negativa, da parte della Commissione di Garanzia, del comportamento dell'Organizzazione Sindacale proclamante. 6. Le previsioni del presente accordo non si applicano nei casi previsti dall'art. 2, comma 7, della legge 146/1990 e successive modifiche. 7. Le parti si danno atto che copia del presente accordo sara' inviata al Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica.

SERVIZIO ELABORAZIONI E SISTEMI | INFORMATIVI | --------------------------------------------------------------------- Direzione |1 dirigente ---------------------------------------------------------------------
|Titolare o sostituto + 2 elementi
|se.ge.si. per ciascun turno presso
|lo stabile di L.go Bastia (ore Segreteria |7-24) --------------------------------------------------------------------- Divisioni: Supporto Sistemistico, | Telecomunicazioni, ITESS, Sviluppo| Applicazioni Aziendali, Sviluppo | Applicazioni Istituzionali, | Supporto Utenti, Sicurezza | Informatica, CED1, Supporto |Titolare o sostituto +25% del Sviluppo Applicativo; Nucleo |personale addetto al complesso Automazione Sportello |delle unità --------------------------------------------------------------------- SERVIZIO RAPPORTI CON IL TESORO | ---------------------------------------------------------------------
|1 dirigente + Titolare o sostituto Direzione/Segreteria |+ 1 addetto al Vax --------------------------------------------------------------------- Divisione Normativa e Procedure |Titolare o sostituto + 50% degli operative di tesoreria |addetti --------------------------------------------------------------------- Divisione Collegamento con le | Pubbliche Amministrazioni e le |Titolare o sostituto +50% degli Tesorerie |addetti --------------------------------------------------------------------- SERVIZIO SISTEMA DEI PAGAMENTI | --------------------------------------------------------------------- Direzione |1 dirigente --------------------------------------------------------------------- Divisione Sistemi di Compensazione|Titolare o sostituto + 40% degli e di Regolamento |addetti --------------------------------------------------------------------- Divisione Gestione Procedure |Titolare o sostituto +40% degli Sistema dei Pagamenti |addetti --------------------------------------------------------------------- SERVIZIO ATTIVITA' IMMOBILIARI | --------------------------------------------------------------------- Direzione |1 dirigente ---------------------------------------------------------------------
|- 10% Direttivi (non Divisione Assistenza Tecnica e |necessariamente il Titolare o il Manutenzione |sostituto) ---------------------------------------------------------------------
|- 20% Operativi (almeno 1
|Geometra, 1 Perito tecnologico, 1
|Perito impianti sicurezza) ---------------------------------------------------------------------
|- 40% degli Operai addetti ai
|Reparti Magazzino, Meccanici,
|Porte corazzate e casseforti,
|Elettricisti, Elettronici,
|Termofrigoristi + 2 reperibili --------------------------------------------------------------------- SERVIZIO RAGIONERIA | --------------------------------------------------------------------- Direzione/Segreteria |1 Dirigente + Titolare o sostituto --------------------------------------------------------------------- Divisione Normativa e Procedure |Titolare o sostituto + 50% degli Contabili |addetti --------------------------------------------------------------------- Divisione Controllo Contabile |Titolare o sostituto + 1 addetto --------------------------------------------------------------------- SERVIZIO SEGRETERIATO | --------------------------------------------------------------------- Direzione |1 dirigente --------------------------------------------------------------------- Divisione Trattamento e Gestione |Titolare o sostituto + 1 addetto Documentazione |al Vax per ciascun turno ---------------------------------------------------------------------
|Titolare o sostituto + 2 addetti + Divisione Misure di Sicurezza e |4 addetti al Posto di Controllo Movimentazione Valori |dell'A.C. per ciascun turno --------------------------------------------------------------------- COORDINAMENTO NUOVI INSEDIAMENTI | FRASCATI | --------------------------------------------------------------------- Direzione |1 dirigente ---------------------------------------------------------------------
|Titolare o sostituto + 2 addetti
|al Settore + 2 addetti al Posto di
|controllo per ciascun turno + 3
|elementi se.ge.si. addetti alla Settore "Gestione Centro Servizi |gestione della portineria per di Vermicino" |ciascun turno --------------------------------------------------------------------- Compartimento tecnico |- 1 Direttivi: 10% ---------------------------------------------------------------------
|- 1 Operativi: 20% ---------------------------------------------------------------------
|- 1 Operai: 40% (con un minimo di
|2 elementi) --------------------------------------------------------------------- FILIALE DI ROMA TUSCOLANO | ---------------------------------------------------------------------
|1 dirigente + Titolare o sostituto Direzione/Segreteria |+ 1 addetto al Lsx ---------------------------------------------------------------------
|Titolare o sostituto + 20% degli Unità di Riscontro |addetti --------------------------------------------------------------------- Divisione di Cassa |Titolare o sostituto + 1 addetto --------------------------------------------------------------------- SEDE DI ROMA | ---------------------------------------------------------------------
|1 Dirigente + Titolare o sostituto
|+ 1 addetto al Lsx + 3 elementi Direzione/Segreteria |se.ge.si. --------------------------------------------------------------------- Settore "Servizio di Tesoreria | centrale dello Stato" |Titolare o sostituto + 3 addetti --------------------------------------------------------------------- Divisione di Cassa * |Titolare o sostituto + 4 addetti * solo nella terza decade di ogni mese
 
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