Gazzetta n. 217 del 18 settembre 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 2001
Istituzione di una seconda sezione in funzione di Corte di assise di appello presso la Corte di appello di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 aprile 1951, n. 287, relativa al riordinamento dei giudizi di assise;
Vista la legge 21 febbraio 1984, n. 14, che modifica ed integra quanto disposto dalla legge sopra citata;
Vista la nota del 9 ottobre 2000, con la quale il Presidente della Corte di appello di Salerno ha rappresentato la necessita' di istituire presso l'ufficio una seconda sezione in funzione di Corte di assise di appello, al fine di adeguare il relativo assetto organizzativo alle determinazioni gia' assunte con riferimento agli uffici giudiziari di primo grado operanti nell'ambito del distretto;
Rilevato infatti che all'attuale assetto organizzativo della Corte di assise di appello di Salerno in una unica sezione corrisponde una articolazione degli uffici di primo grado in due sezioni di Corte di assise e che il rapporto che si determina tra uffici di primo e secondo grado non consente una ottimale ripartizione del lavoro tra i magistrati addetti al settore;
Ritenuto che alla maggiore produttivita' delle Corti di assise di primo grado corrisponde un proporzionale incremento dell'attivita' dell'ufficio giudicante di secondo grado, giacche' le sentenze emesse in primo grado dall'autorita' giudiziaria, in special modo quelle relative a procedimenti per gravi fatti di sangue addebitabili alla criminalita' organizzata con un alto numero di imputati, di testimoni e di collaboratori di giustizia, risultano nella generalita' dei casi oggetto di impugnazione;
Considerato pertanto che il costante afflusso di nuovi procedimenti determina sovente la necessita', per l'unica sezione di Corte di assise di appello attualmente esistente, di procedere alla trattazione di nuovi maxi processi prima ancora che siano definiti quelli gia' pendenti e che la contemporanea trattazione di piu' procedimenti di tale complessita' determina un considerevole ampliamento dei relativi tempi di definizione, con il concreto rischio di decorrenza dei termini imposti dallo stato di custodia cautelare in cui versano detenuti di notevole pericolosita' sociale;
Valutato che la condizione di disagio rappresentata dal Presidente con la nota citata trova puntuale riscontro dall'esame dei dati statistici riferiti alla attivita' dell'ufficio nel corso degli ultimi quattro anni;
Considerato infatti che il consistente incremento delle pendenze finali, che nel periodo compreso tra il 1995 e il 1999 sono passate da sei a trentotto procedimenti nonostante l'elevata produttivita' dei magistrati addetti al settore testimoniata dal numero di procedimenti definiti, induce a ritenere che in assenza di specifici interventi la situazione di disagio sia destinata ad aggravarsi ulteriormente nel tempo;
Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 25 luglio 2000 ("Risoluzione sui problemi posti all'amministrazione della giustizia dalla criminalita' organizzata in Campania");
Sulla proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro del tesoro;
Decreta:
Presso la Corte di appello di Salerno e' istituita una seconda sezione in funzione di Corte di assise di appello, con sede di normale convocazione in Salerno.
La circoscrizione territoriale ed il numero dei giudici popolari relativi alla citata sede sono determinati dalla tabella allegata al presente decreto che modifica, per la parte cui si riferisce, la tabella N annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e successive variazioni.
Dato a Roma, addi' 28 maggio 2001
CIAMPI
Fassino, Ministro della giustizia
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica

Registrato alla Corte dei conti il 1 agosto 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 11 Giustizia, foglio n. 169
 
Tabella N

CIRCOLI DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO E DI CORTE DI ASSISE
----> vedere tabella a pag. 6 della G.U. <----
 
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