Gazzetta n. 217 del 18 settembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 27 luglio 2001
Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-ter, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio Carabelli, unita' di Solbiate Arno. (Decreto n. 30156).

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento per le politiche
sociali e previdenziali

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l'art. 7, comma 10-ter, della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148;
Visto l'art. 4, comma 34, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante la, nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;
Viste, in particolare, le disposizioni di cui al titolo II ed al titolo III del sopra richiamato decreto legislativo, concernente i procedimenti, gli organi e gli effetti connessi, rispettivamente, alla dichiarazione dello stato di insolvenza e all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, delle imprese destinatarie della sopra citata nuova disciplina;
Vista la nota 12 giugno 2000, della direzione generale della previdenza e assistenza sociale, con la quale si e' ritenuto di poter applicare il gia' richiamato art. 7, comma 10-ter, della legge n. 236/1993, durante il periodo intercorrente tra la dichiarazione dello stato di insolvenza dell'impresa e la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria;
Vista la sentenza n. 538 in data 14 aprile 2000, con la quale il tribunale di Busto Arsizio (Varese), ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.p.a. Calzificio Carabelli;
Visto il decreto del sopra citato tribunale, in data 16 giugno 2000, con il quale e' stata dichiarata aperta la procedura di amministrazione straordinaria per la predetta societa';
Visto il decreto in data 21 giugno 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di nomina, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 270/1999, del commissario straordinario nella predetta procedura;
Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 27 ottobre 2000 con il quale e' stata autorizzata l'esecuzione del programma presentato dal commissario straordinario;
Viste le istanze presentate dal commissario giudiziale e dal commissario straordinario della societa' in questione, con le quali viene richiesta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla stessa societa', a decorrere dal 16 giugno 2001;
Visto il decreto direttoriale datato 25 luglio 2000 con il quale e' stato concesso, a decorrere dal 14 aprile 2000, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla predetta societa';
Visto il prescritto parere;
Ritenuta la necessita' di prorogare il predetto trattamento, ai sensi del citato art. 7, comma 10-ter, legge n. 236/1993;
Decreta:
Art. 1.
In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio Carabelli, con sede in Solbiate Arno (Varese), unita' in Solbiate Arno (Varese), per un massimo di 228 unita' lavorative e' prorogata, ai sensi dell'art. 7, comma 10-ter, della legge n. 236/1993, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 giugno 2001 al 27 ottobre 2001.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2001
Il direttore generale: Daddi
 
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