Gazzetta n. 210 del 10 settembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 7 agosto 2001
Modifica della certificazione del corso di sicurezza per navi petroliere.

IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento della navigazione marittima ed interna del soppresso
Ministero dei trasporti e della navigazione - TMA

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978;
Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 1987, relativo al deposito presso il Segretariato generale dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO), in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla convenzione suddetta, entrata, pertanto, in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'art. XIV;
Vista la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'annesso della sopra citata convenzione del 1978;
Vista la risoluzione 2 della sopra citata Conferenza internazionale con la quale e' stato adottato il codice di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi;
Considerato che gli emendamenti di cui alle risoluzioni 1 e 2 sopra richiamate sono entrati in vigore dal 1o febbraio 1997;
Ritenuta la necessita' di dare completa attuazione alla sopra citata convenzione regola V/1 con l'adeguamento della relativa certificazione;
Viste le sezioni A-V/1 e B-V/1, capitolo V del codice 1995 riguardante le disposizioni per lo speciale addestramento del personale su particolari tipi di navi;
Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1991 con il quale e' stato istituito il corso di sicurezza per navi petroliere;
Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1991 con il quale e' modificato l'allegato B del decreto 18 luglio 1991 istitutivo del corso di sicurezza per navi petroliere;
Tenuto conto della regola I/8 dell'annesso sopraccitato e della corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW 1995 relativa agli standards di qualita' dell'addestramento fornito;
Visto il modello di corso n. 1.02 pubblicato dall'Organizzazione internazionale marittima (IMO);
Considerato che il programma del corso di sicurezza per navi petroliere istituito con decreto ministeriale 18 luglio 1991 e modificato con il decreto ministeriale 31 ottobre 1991 sopra citati risulta conforme alle disposizioni emanate dal codice STCW'95 sezioni A-V/1 e B-V/1 capitolo V;

Decreta:
Art. 1.
Finalita' e durata

1. Il programma di attuazione, le strutture ed attrezzature per lo svolgimento del corso e i requisiti del corpo istruttori del corso di sicurezza per navi petroliere di cui agli allegati A e C del decreto ministeriale 18 luglio 1991, e all'allegato B di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 1991 sono conformi alle disposizioni impartite dalla convenzione STCW'95, regola V/1 e dalle sezioni A-V/1 e B-V/1 capitolo V del codice STCW'95.
2. I centri di addestramento devono predisporre un sistema di valutazione della qualita' dell'addestramento fornito secondo le disposizioni dettate dalla sezione A-I/8 del codice STCW'95.
3. Il corso di sicurezza per navi petroliere effettuato presso un centro di addestramento autorizzato o riconosciuto da un'autorita' competente di uno Stato membro dell'Unione europea e' considerato valido ai fini di cui al presente decreto.
 
Art. 2.
Attestato di frequenza del corso

1. I centri autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a rilasciare gli attestati di superamento del corso di sicurezza per navi petroliere, dovranno adeguare la certificazione secondo il modello di cui all'allegato A del presente decreto.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 agosto 2001
Il dirigente generale: Noto
 
Allegato A (art. 2, comma 1)
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