Gazzetta n. 209 del 8 settembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 7 agosto 2001
Istituzione del corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere.

IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento della navigazione marittima ed interna del soppresso
Ministero dei trasporti e della navigazione - TMA

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978;
Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 1987, relativo al deposito presso il segretariato generale dell'organizzazione internazionale marittima (IMO), in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla convenzione suddetta, entrata, pertanto, in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'art. XIV;
Vista la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'IMO tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'annesso della sopra citata convenzione del 1978;
Vista la risoluzione 2 della sopra citata conferenza internazionale con la quale e' stato adottato il codice di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi;
Considerato che gli emendamenti di cui alle risoluzioni 1 e 2 sopra richiamate sono entrati in vigore dal 1o febbraio 1997;
Ritenuta la necessita' di dare completa attuazione alla sopra citata regola V/1 dell'annesso sopra richiamato;
Vista la sezione A-V/1 del codice STCW'95, relativa all'addestramento speciale per il personale su particolari tipi di navi;
Visti i decreti ministeriali 18 luglio 1991, riguardanti rispettivamente i corsi di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per: 1) navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti; 2) navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici; 3) navi petroliere;
Tenuto conto che i programmi dei corsi di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e navi petroliere emanati con i decreti ministeriali 18 luglio 1991 sopra citati risultano conformi alle disposizioni emanate dalla convenzione STCW'95;
Tenuto conto della regola I/8 dell'annesso sopracitato e della corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW 1995 relativa agli standards di qualita' dell'addestramento fornito;
Decreta:
Art. 1.
Finalita' e durata
1. E' istituito il corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere diretto a soddisfare i requisiti dell'addestramento speciale per il personale su particolari tipi di nave, in conformita' all'annesso della convenzione STCW'95 sezione A-V/1 del codice.
2. Il corso della durata non inferiore a trentacinque ore e' articolato in cinque giorni, fornisce le competenze, conoscenze ed abilita' pratiche di cui al capitolo V della sezione A-V/l del codice STCW.
 
Art. 2.
Frequenza del corso: obblighi e deroghe
1. Il corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterne adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere e' obbligatorio per il personale marittimo di coperta e di macchina addetto a specifiche attivita' e responsabilita' riguardanti carico e ai relativi impianti del carico a bordo.
2. E' dispensato dall'obbligo di frequenza del corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterne adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere il personale marittimo di coperta e di macchina che sia stato imbarcato per almeno tre mesi consecutivi, sulle navi medesime nell'ultimo anno di navigazione risultante dal libretto di navigazione.
3. La frequenza del corso puo' essere sostituita da un idoneo tirocinio pratico della durata non inferiore ad un mese effettuato a bordo di navi petroliere o su navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti o prodotti chimici di stazza lorda non inferiore alle tremila tonnellate, a condizione che la durata di ogni viaggio della nave impiegata durante il periodo di tirocinio non superi le settandue ore e che le caratteristiche operative della nave, il numero dei viaggi, con almeno quattro o cinque approdi nel mese, ed operazioni di carico e discarica effettuate durante il detto tirocinio, permettano lo stesso grado di conoscenza ed esperienza prevista dal corso stesso. Il tirocinio dovra' essere effettuato alle dipendenze di un ufficiale responsabile del carico che deve comprovare l'avvenuto addestramento con apposita annotazione sul giornale nautico.
4. Il personale marittimo di coperta e macchina, di cui ai commi 1, 2 e 3, deve essere in possesso dell'attestato relativo al corso antincendio.
5. Ad ogni corso possono partecipare marittimi in numero non superiore a quindici unita', anche provenienti da Stati esteri.
6. Sono dispensati dall'obbligo di frequenza del corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterne adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e navi petroliere, i marittimi gia' in possesso di un certificato di familiarizzazione rilasciato per una qualunque tipologia di nave, a norma della STCW'78, purche' rispondente ai requisiti previsti dal comma 2) del presente articolo.
 
Art. 3.
Organizzazione del corso
1. Il corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterne adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere e' svolto da istituti, enti o societa' riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo un programma conforme a quello contenuto nell'allegato A) al presente decreto.
2. Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui al comma 1, gli istituti, enti o societa' devono essere dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli di cui all'allegato B) al presente decreto e devono predisporre un sistema di valutazione della qualita' dell'addestramento fornito.
3. Il corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterne adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere effettuato presso un centro di addestramento autorizzato o riconosciuto da un'autorita' competente di uno Stato membro dell'Unione europea e' considerato valido ai fini di cui al presente decreto.
4. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneita' di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno di essi, e' stabilito secondo i criteri indicati nell'allegato C) al presente decreto.
 
Art. 4.
Prova d'esame ed attestato
1. Ogni candidato sostiene, a completamento del corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterne adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere, un esame teorico-pratico dinanzi ad una commissione presieduta da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e composta dal direttore del corso, da almeno due membri del corpo docente e, eventualmente, integrata da un esperto nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. La commissione stabilisce il metodo e/o i metodi di valutazione dei candidati affinche' sia garantita una verifica oggettiva del raggiungimento degli obiettivi del corso.
3. Al candidato che supera l'esame e' rilasciato un attestato secondo il modello indicato nell'allegato D) del presente decreto.
 
Art. 5.
Annotazione sul libretto di navigazione e rinnovo
1. L'attestato di superamento del corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per le navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere ha validita' quinquennale.
2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la validita' dell'attestato e' automaticamente rinnovata per altri cinque anni al marittimo che ha navigato su navi cisterne adibite al trasporto di gas liquefatti, di prodotti chimici e su navi petroliere per almeno un anno nel quinquennio di validita' dell'attestato medesimo.
3. Al marittimo che sia stato dispensato dalla frequenza del corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per le navi cisterne adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere di cui all'art. 2, comma 2 e 3, e' rilasciato un attestato secondo il modello indicato nell'allegato E) del presente decreto.
4. Sul libretto di navigazione dei marittimi in possesso degli attestati del corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per le navi cisterne adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere e' annotato il superamento dell'esame del corso o la dispensa dallo stesso.
5. Qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 2, il marittimo e' tenuto a frequentare un corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterne adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere.
6. I decreti ministeriali del 18 luglio 1991, riguardanti rispettivamente il corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi-petroliere della durata non inferiore a quindici ore, il corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti della durata non inferiore a quindici ore e il corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici della durata non inferiore a quindici ore sono abrogati.
7. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 agosto 2001
Il dirigente generale: Noto
 
Allegato A (Art. 3, comma 1)

Profilo e programma del corso "Familiarizzazione alla tecniche di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere".
Programma e durata del corso.
Le tabelle che seguono elencano le competenze e le aree di conoscenza e comprensione, nonche' le ore totali stimate richieste per le conferenze ed esercitazioni pratiche.

=====================================================================
Conoscenza, comprensione e |Conferenze, dimostrazioni e lavoro
competenza | pratico ===================================================================== 1. Principi generali: | ---------------------------------------------------------------------
1.1 Tipi di gas trasportati | pericoli associati al maneggio dei| gas più frequentemente | trasportati: descrizione generale | degli impianti per il trasporto | del carico; caratteristiche | strutturali di sicurezza di una | nave adibita al trasporto di gas | liquefatti e requisiti particolari| 8 ---------------------------------------------------------------------
1.2 Cenni sulla volatilità dei| prodotti chimici; infiammabilità; | temperatura di infiammabilità e di| autoaccensione; limiti di | infiammabilità e loro controllo; | 8 ---------------------------------------------------------------------
1.3 Cenni sulla volatilità del| grezzo e dei prodotti petroliferi;| infiammabilità temperatura di | infiammabilità e di | autoaccensione; limiti di | infiammabilità e loro controllo; | 8 --------------------------------------------------------------------- 2. Prevenzione degli incendi e | lotta antincendio: | ---------------------------------------------------------------------
2.1 procedure di emergenza | antincendio a bordo delle navi e | sui terminali, fonti di agnizione,| prevenzione degli incendi e delle | esplosioni, controlli delle | restrizioni per fumare e per | cucinare, metodi di lotta | antincendio; impianti antincendio | fissi e mobili | 4 --------------------------------------------------------------------- 3. Pericoli per la salute e | protezione personale: | ---------------------------------------------------------------------
7.1 Nel trattamento di carichi| di gas liquefatti pericoli di | contatto con la pelle ed | inalazione dei vapori del carico o| di gas inerte, tipi di antidoti e | loro effetti, uso corretto degli | indumenti protettivi e | dell'autoprotettore, dei | rianimatori e dell'equipaggiamento| di salvataggio e dei corredi di | sfuggita: ingresso in | compartimenti chiusi; | 7 ---------------------------------------------------------------------
7.2 Nel trattamento di carichi| chimici: pericoli da contatto con | la pelle, inalazione e ingestione | accidentali del carico, assenza di| ossigeno nei locali chiusi con | particolare riferimento al sistema| di inertizzazione, proprietà | tossiche dei carichi trasportati, | accesso nei locali chiusi, | utilizzo degli analizzatori | relativi, condizioni per l'accesso| per lavori nei locali chiusi, | salvataggio da locali chiusi, | primo intervento di pronto | soccorso; | 7 ---------------------------------------------------------------------
7.3 Nel trattamento di carichi| di prodotti petroliferi: pericoli | da contatto con la pelle, | inalazione e ingestione | accidentali del carico, assenza di| ossigeno nei locali chiusi con | particolare riferimento al sistema| di inertizzazione, accesso nei | locali chiusi, utilizzo degli | analizzatori relativi, condizioni | per l'accesso per lavori nei | locali chiusi, salvataggio da | locali chiusi. | 7 --------------------------------------------------------------------- 4. Prevenzione dell'inquinamento | ---------------------------------------------------------------------
Procedure e provvedimenti per | prevenire ed evitare gli | inquinamenti accidentali | dell'acqua e dell'atmosfera, | misure da prendere in casi di | trobaccamenti. | 8 --------------------------------------------------------------------- 5. Procedure di emergenza | ---------------------------------------------------------------------
6.1 Sicurezza dell'ormeggio in| relazione alla prevenzione | dell'inquinamento, cenni sugli | impianti del carico e loro | pericolosità. | 8 ---------------------------------------------------------------------
6.2 Sviluppo e dispersione dei| vapori dei prodotti chimici, | sviluppo e dispersione dei gas di | idrocarburi, procedura di | sicurezza e liste di controllo | durante le operazioni di carico, | discarica, di lavaggio e di | maneggio del carico, uso corretto | degli indumenti ed equipaggiamenti| protettivi, rianimatori e | attrezzatura di sfuggita e di | soccorso. | 8 --------------------------------------------------------------------- Totale | 35

Il programma dovra' essere integrato con la proiezione di pellicole relative ad aspetti della vita e delle emergenze che possono verificarsi a bordo di navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici, di gas liquefatti e sulle navi petroliere.
 
Allegato B
(art. 3, comma 2)

STRUTTURE, EQUIPAGGIAMENTO E MATERIALE DIDATTICO RICHIESTI PER LO
SVOLGIMENTO DEL CORSO

1. Un'aula per lezioni teoriche dotata di sussidi didattici ed audiovisivi quali: trasparenti, lavagna luminosa, schermo proiettore per diapositive, sistema multimediale di proiezione, televisore, videoregistratore;
2. Pannelli didattici riproducenti i vari tipi di navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, gli impianti relativi alla sicurezza ed al maneggio del carico;
3. Pannelli didattici riproducenti i vari tipi di navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici, gli impianti relativi alla sicurezza ed al maneggio del carico;
4. Pannelli didattici riproducenti i vari tipi di navi petroliere, gli impianti relativi alla sicurezza ed al maneggio del carico;
5. Equipaggiamenti:
indumenti ed equipaggiamenti protettivi per il trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e petroliferi;
rianimatori;
analizzatori di atmosfere infiammabili e/o tossiche.
 
Allegato C
(art. 3, comma 4)

COMPOSIZIONE E REQUISITI DEL CORPO ISTRUTTORI DEL CORSO

Il corpo istruttori e' composto da n. 3 docenti con i seguenti requisiti:
1. Capitano di lungo corso con esperienza acquisita in periodo recente di almeno cinque anni di navigazione in qualita' di comandante o di primo ufficiale di coperta su vari tipi di navi, di cui almeno due su navi che abbiano trasportato merci pericolose;
2. Capitano di macchina con esperienza acquisita in periodo recente di almeno cinque anni in qualita' di direttore di macchina o primo ufficiale di macchina su vari tipi di navi, ovvero laureato in ingegneria con almeno cinque anni di insegnamento in macchine marine e/o servizi ausiliari di bordo, ovvero con esperienza specifica acquisita per almeno cinque anni presso industrie navali o presso istituti anche statali o parastatali operanti nel settore;
3. Medico esperto in medicina del lavoro in alternativa laureato in discipline nautiche docente di sicurezza e/o arte navale con almeno cinque anni di insegnamento in tali materie.
 
Allegato D
(art. 4, comma 3)

MODELLO DI ATTESTATO DI FREQUENZA DEL CORSO DI FAMILIARIZZAZIONE ALLE TECNICHE DI SICUREZZA PER NAVI CISTERNE ADIBITE AL TRASPORTO DI GAS
LIQUEFATTI, PRODOTTI CHIMICI E PER NAVI PETROLIERE
----> Vedere Modello <----
 
Allegato E
(art. 5, comma 3)

MODELLO DI ATTESTATO DEL TIROCINIO PRATICO EFFETTUATO A BORDO DELLE NAVI ADIBITE AL TRASPORTO DI GAS LIQUEFATTI, PRODOTTI CHIMICI E SU
NAVI PETROLIERE
----> Vedere Modello <----
 
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