Gazzetta n. 208 del 7 settembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 6 settembre 2001
Determinazione del costo del lavoro degli addetti alle imprese fornitrici di servizi ad aziende operanti nel settore dell'indotto ferroviario e dei trasporti.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 7 novembre 2000, n. 327, recante "Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto";
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1 della suddetta legge, nella parte in cui prevede che il costo del lavoro venga determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali;
Considerata la necessita' di determinare il costo del lavoro per i lavoratori delle imprese fornitrici di servizi ad aziende operanti nel settore dell'indotto ferroviario e dei trasporti;
Esaminato il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti alle imprese fornitrici di servizi ad aziende operanti nel settore dell'indotto ferroviario e dei trasporti;
Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del succitato contratto collettivo al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari delle aziende adottanti il medesimo contratto;
Accertato che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali;
Considerato che attualmente per i lavoratori appartenenti al settore della ristorazione a bordo treno la struttura del costo, cosi' come definita dal predetto contratto, non e' applicabile dal momento che l'art. 52 dello stesso contratto prevede espressamente - in considerazione della congruita' dei trattamenti in atto - una applicazione graduale degli istituti contrattuali;
Rilevata l'esigenza, sulla base delle norme contrattuali, di provvedere ad una individuazione distinta del costo del lavoro per i lavoratori appartenenti ai settori "Appalti F.S.", "Accompagnamento notte" e "Ferrovie secondarie concesse";
Ritenuto che, per le particolari situazioni strutturali-organizzative, il costo del lavoro per il settore "Accompagnamento notte" va calcolato distintamente per il servizio nazionale e per quello internazionale;
Decreta:
Art. 1.
Il costo del lavoro degli addetti alle imprese fornitrici di servizi ad aziende operanti nel settore dell'indotto ferroviario e dei trasporti e' determinato nelle tabelle A/1 (operai) e A/2 (impiegati) per gli "Appalti F.S."; B/1 (operai) e B/2 (impiegati) per l'"Accompagnamento notte - servizio nazionale"; C/1 (operai) e C/2 (impiegati) per l'"Accompagnamento notte - servizio internazionale"; D/1 (operai) e D/2 (impiegati) per le "Ferrovie secondarie concesse".
Le suddette tabelle costituiscono parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.
Il costo del lavoro suscettibile di oscillazioni in relazione a:
a) eventuali benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa puo' usufruire;
b) peculiarita' nell'organizzazione e struttura del personale dell'impresa;
c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
d) eventuali accordi integrativi aziendali vigenti;
e) specifici costi inerenti agli aspetti logistici, limitatamente all'accompagnamento notte.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 settembre 2001
Il Ministro: Maroni
 
TABELLE
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