Gazzetta n. 204 del 3 settembre 2001 (vai al sommario)
COMUNE DI PORDENONE
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Pordenone ha adottato il 22 dicembre 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) di mantenere, per l'anno 2001, le aliquote I.C.I. attualmente in vigore e pertanto:
a) l'aliquota del 7 per mille per unita' abitative tenute a disposizione o non locate (sfitte), ad eccezione di quelle i cui proprietari dichiarino un reddito annuo lordo non superiore ai 30 milioni (desumibile dall'ultimo mod. UNICO o CUD o da altra dichiarazione valida ai fini della denuncia sui redditi);
b) l'aliquota del 4 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, nei casi previsti dal primo comma dell'art. 5 del vigente regolamento comunale I.C.I.; in particolare, nel caso di cui al punto d): abitazione concessa in uso gratuito al coniuge ed ai parenti fino al quarto grado, la circostanza dovra' risultare da apposita dichiarazione di comodato (utilizzando, preferibilmente, il modulo predisposto dal comune) da presentare entro il 30 novembre 2001; la dichiarazione non e' necessaria qualora sia stata gia' presentata per gli anni 1999 o 2000; adeguata documentazione dovra' pure essere presentata, entro lo stesso termine del 20 novembre 2001, per i casi contemplati ai punti b), c), ed e) della norma sopra richiamata;
c) l'aliquota del 4,5 per mille per tutti gli altri immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli), comprese:
le unita' abitative locate con regolare contratto (l'aliquota del 4,5 per mille compete proporzionalmente al periodo di locazione);
le unita' abitative non locate (sfitte) per le quali siano in atto lavori di manutenzione straordinaria, purche' i proprietari dimostrino l'impossibilita' di locazione per l'anno d'imposta, previa presentazione di adeguata documentazione (autodichiarazione riportante gli estremi dell'autorizzazione o concessione edilizia o della denuncia di inizio attivita). L'aliquota del 4,5 per mille compete per il periodo compreso fra la data di inizio lavori, se posteriore al 1o gennaio 2001, e fino alla data di fine lavori o del rilascio del certificato di abitabilita', se anteriore al 31 dicembre 2001;
2) di stabilire che per un periodo massimo di centoventi giorni dalla data di acquisto dell'immobile o del rilascio del certificato di abitabilita', il contribuente possa fruire, a seconda dei casi, dell'aliquota ordinaria (4,5 per mille) o di quella per abitazione principale (4 per mille) anziche' essere assoggettato all'aliquota del 7 per mille prevista per le abitazioni sfitte. Entro tale termine, tuttavia, ove l'interessato non provveda, nel primo caso, a locare l'immobile, nel secondo caso a trasferirvi la propria residenza e stabilirvi la propria dimora, lo stesso sara' assoggettato all'aliquota del 7 per mille fin dal primo giorno di possesso;
3) di riconfermare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis).
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone