Gazzetta n. 204 del 3 settembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 27 luglio 2001
Riconoscimento dell'acqua minerale "Ruscella", in Modica, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
della prevenzione
Vista la domanda in data 12 giugno 2000 con la quale la societa' SI.A.M. Sicil acque minerali S.r.l., con sede in Ragusa, via Alcide De Gasperi n. 18, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata "Ruscella" che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria "S. Maria Zappulla", sita nel comune di Modica (Ragusa), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;
Esaminata la documentazione allegata alla domanda;
Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Visti i pareri della III sezione del Consiglio superiore di sanita' espressi nelle sedute dell'11 ottobre 2000 e del 5 luglio 2001;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Decreta:
Art. 1.
E' riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata "Ruscella" che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria "S. Maria Zappulla", sita nel comune di Modica (Ragusa), al fine dell'imbottigliamento e della vendita.
 
Art. 2.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunita' europee.
 
Art. 3.
Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.
Roma, 27 luglio 2001
p. Il direttore generale: Scriva
 
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