Gazzetta n. 204 del 3 settembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 30 luglio 2001
Determinazione del tasso di cambio, per il triennio 2001-2003, dei redditi prodotti in franchi svizzeri nel territorio del comune di Campione d'Italia, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342 recante "Misure in materia fiscale";
Visto, in particolare, il secondo comma, lettera a) dell'art. 40 della citata legge n. 342, che dispone, agli effetti dell'imposta sul reddito per le persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, che i redditi, per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi, prodotti in franchi svizzeri nel territorio del comune di Campione d'Italia dai soggetti con domicilio fiscale nello stesso comune, vanno computati in lire italiane sulla base di un tasso di cambio stabilito, di triennio in triennio, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro delle finanze, in misura pari al tasso ufficiale di cambio Italia - Svizzera registrato nel triennio precedente opportunamente adeguato in ragione della differenza dei prezzi al consumo rilevati in Italia ed in Svizzera nello stesso periodo;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Ritenuto che per la determinazione delle differenze dei prezzi occorre utilizzare il tasso di cambio reale basato sui livelli dei prezzi comparati;
Ritenuto che la media del tasso di cambio ufficiale, per il triennio 1998-2000 e' pari a lire 1.217,33 per un franco svizzero - Fonte UIC;
Atteso che la differenza media dei prezzi al consumo tra Italia e Svizzera per lo stesso periodo e' del 69,19% - Fonte OCSE;
Considerato che e', pertanto, necessario fissare per il triennio 2001/2003 il tasso di cambio fiscale ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito per le persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia;
Decreta:
Il tasso di cambio sulla base del quale vanno computati, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per il periodo d'imposta 1o gennaio 2001 - 31 dicembre 2003, i redditi prodotti in franchi svizzeri, per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi, nel territorio del comune di Campione d'Italia dai soggetti con domicilio fiscale nello stesso comune, e' stabilito in lire 842 per ogni franco svizzero.
Il presente decreto verra' trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 30 luglio 2001
Il Ministro: Tremonti
 
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